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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/08/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1415 del V.G. 2025, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto,
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. STAFFIERI ADELE Parte_1
TERESA come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. SCHIAVONE Parte_2
NUNZIA ELISABETTA, come da mandato in atti,
NONCHÈ il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE
EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29/04/2025 e Parte_1 [...]
, premettevano che: in data 30/10/1996 avevano contratto Parte_2 matrimonio in TE (Ta); che dalla loro unione erano nati i figli Per_1
nato a [...] il [...], , nata a [...] il
[...] Persona_2
04/05/2002 e nata a [...] il [...], l'unione Persona_3 coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso;
chiedevano, altresì, decorsi i termini di legge, previa fissazione di udienza cartolare, acquisito il parere del PM, la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni riportate in ricorso.
La domanda congiunta di separazione è fondata e merita accoglimento.
All'udienza del 11/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta.
Non resta che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La causa dovrà proseguire per la richiesta pronunzia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa tra Pt_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
AS (TA) il 20/07/1972 e , nata a Parte_2
AS (TA) il 15/01/1976, uniti in matrimonio in TE (Ta) il 30/10/1996 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di TE
(Ta) al n. 97, parte 2, serie A, anno 1996;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle dai coniugi indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
4) spese compensate;
5) rimette la causa per il prosieguo dinanzi al G.D. come da separata ordinanza.
Così deciso il 16/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara