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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/09/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 149/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 149/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO ANTONELLA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO ANTONELLA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1 premettevano di avere contratto matrimonio concordatario il 28.6.1996 – trascritto nei registri degli
1 Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1996 Parte II Serie A n. 140 – esponendo che con atto notarile del 19.12.2024 rep. n. 14286 hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Deducevano, altresì, che dalla loro unione sono nati due figli, nato a [...] il Persona_1
30.4.1997, e nata a [...] l'[...], entrambi maggiorenni. Persona_2
Chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 10.6.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate, ragione per la quale la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi sia in ordine alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con i figli maggiorenni.
Principiando dalla posizione di questi ultimi occorre rilevare che l'intestato Tribunale non può omologare la parte dell'accordo relativa alla domiciliazione della prole maggiorenne, in quanto ciò si tradurrebbe in un'indebita limitazione della libertà personale di soggetti che non sono più da tempo sottoposti alla responsabilità genitoriale.
Inoltre, occorre rilevare che le parti – pur riconoscendo in capo ai figli il possesso di una sostanziale indipendenza economica (Cfr. ricorso e produzione dei contratti di lavoro della prole) – ha comunque convenuto a carico del n obbligo di contribuzione al loro mantenimento, facoltà che Parte_1 non appare in contrasto con la legge e che rientra, senz'altro, nel novero delle condizioni afferenti al c.d. contenuto eventuale (o accessorio) dell'accordo di separazione
Deve, infine, precisarsi che l'accordo di separazione non contiene disposizioni aventi effetti reali, come risulta evincibile dal tenore letterale della quarta condizione (numerazione attribuita d'ufficio) con la quale la ricorrente si impegna a cedere – entro sessanta giorni dall'emissione CP_1 della presente pronuncia – la propria quota dell'immobile che ha costituito la residenza familiare, meglio identificata in sede di ricorso, motivo per il quale tale condizione può parimenti essere omologata anche senza l'espletamento delle formalità illustrate dalla sentenza della Cassazione pronunciata a Sezioni Unite n. 21761 del 29/7/2021.
Fatte queste doverose precisazioni e sussistendo i presupposti di legge, può pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti anche tenuto conto che il Pubblico
Ministero non si è opposto.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
26.6.1969 e , nata a [...] il [...] alle condizioni contenute nel Controparte_1 ricorso per come precisate in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 140, P. II
Serie A, anno 1996);
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 24.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 149/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO ANTONELLA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO ANTONELLA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1 premettevano di avere contratto matrimonio concordatario il 28.6.1996 – trascritto nei registri degli
1 Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1996 Parte II Serie A n. 140 – esponendo che con atto notarile del 19.12.2024 rep. n. 14286 hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Deducevano, altresì, che dalla loro unione sono nati due figli, nato a [...] il Persona_1
30.4.1997, e nata a [...] l'[...], entrambi maggiorenni. Persona_2
Chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 10.6.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate, ragione per la quale la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi sia in ordine alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con i figli maggiorenni.
Principiando dalla posizione di questi ultimi occorre rilevare che l'intestato Tribunale non può omologare la parte dell'accordo relativa alla domiciliazione della prole maggiorenne, in quanto ciò si tradurrebbe in un'indebita limitazione della libertà personale di soggetti che non sono più da tempo sottoposti alla responsabilità genitoriale.
Inoltre, occorre rilevare che le parti – pur riconoscendo in capo ai figli il possesso di una sostanziale indipendenza economica (Cfr. ricorso e produzione dei contratti di lavoro della prole) – ha comunque convenuto a carico del n obbligo di contribuzione al loro mantenimento, facoltà che Parte_1 non appare in contrasto con la legge e che rientra, senz'altro, nel novero delle condizioni afferenti al c.d. contenuto eventuale (o accessorio) dell'accordo di separazione
Deve, infine, precisarsi che l'accordo di separazione non contiene disposizioni aventi effetti reali, come risulta evincibile dal tenore letterale della quarta condizione (numerazione attribuita d'ufficio) con la quale la ricorrente si impegna a cedere – entro sessanta giorni dall'emissione CP_1 della presente pronuncia – la propria quota dell'immobile che ha costituito la residenza familiare, meglio identificata in sede di ricorso, motivo per il quale tale condizione può parimenti essere omologata anche senza l'espletamento delle formalità illustrate dalla sentenza della Cassazione pronunciata a Sezioni Unite n. 21761 del 29/7/2021.
Fatte queste doverose precisazioni e sussistendo i presupposti di legge, può pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti anche tenuto conto che il Pubblico
Ministero non si è opposto.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
26.6.1969 e , nata a [...] il [...] alle condizioni contenute nel Controparte_1 ricorso per come precisate in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 140, P. II
Serie A, anno 1996);
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 24.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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