Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2485/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) in nome e per conto di (C.F. Pt_1 P.IVA_1 Controparte_1
) P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Cardarelli Massimiliano per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
e
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Bassani Terenzio Alessia Maria per procura in calce all'atto di citazione in primo grado appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.4734/2021 pubblicata in data 16.3.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione proposta da Parte_2 Co (da ora in poi ) al decreto ingiuntivo n. 10776/2019, emesso dal Tribunale di
[...]
Roma su istanza di (da ora in poi , con il quale era stato ingiunto il Controparte_1 Pt_1 pagamento della somma di € 22.576,03, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo della fornitura di gas naturale ed energia elettrica eseguita tra il
2012 e il 2016, recato da ottantuno fatture rimaste insolute.
A motivo della decisione, il Tribunale ha osservato che le forniture cui si riferiscono le fatture in Co questione erano state eseguite in periodi durante i quali l'azienda di era affittata alle società
Sea Side S.r.l. e in forza dei contratti di affitto sub docc. Parte_3 CP_3 CP_4
3, 4, 5 e 6 della produzione attorea, regolarmente iscritti nel registro delle imprese;
che il subentro automatico dell'affittuario nei contratti di somministrazione in essere con l'opposta, ai sensi dell'art.2558 c.c., trattandosi di contratti di carattere non personale, prescindeva dalla comunicazione del contraente ceduto e dalla voltura dei contratti;
che la risoluzione dei vari contratti di affitto non Co aveva determinato il subentro di nelle obbligazioni già sorte in capo alle società affittuarie, dato che la speciale disciplina di cui agli artt.2558 ss. c.c. si applica solo allorché il trasferimento d'azienda
§ 2. - La sentenza è stata impugnata da con un atto contenente due motivi di merito e le seguenti Pt_1 conclusioni: “Piaccia alla giustizia della Corte di appello di Roma, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- rigettare l'opposizione della Società perché infondata in fatto e Controparte_2 diritto;
- in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare la Società Controparte_2 al pagamento in proprio favore della somma di €. 22.576,03, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi di mora, a scalare, al tasso previsto dal d. lgs. nr° 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- in ogni caso, condannare la Società al pagamento in proprio Controparte_2 favore della somma di €. 988,33, pari alla maggior somma dovuta rispetto al a quella ingiunta, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre agli interessi di mora, a scalare, al tasso previsto dal d. lgs. nr° 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- condannare la Società alla restituzione in favore di della Controparte_2 Pt_1 somma di €. 2.870,40 incassata in virtù della sentenza appellata;
In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e di quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr° 37/2018, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende”. Co Resiste all'appello , con una comparsa di risposta contenente contestazioni dei motivi di impugnazione e la riproposizione di altre contestazioni e dell'eccezione di prescrizione già sollevate nel giudizio di primo grado e non esaminate, perché assorbite dai motivi della decisione. L'appellata ha quindi così concluso:
“Accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 4734/2021 resa il 16.03.2021 dal Tribunale Civile di Roma e comunque rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale. In subordine, si chiede che l'eventuale condanna al pagamento venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze del presente giudizio”. La causa, rinviata per conclusioni all'udienza del 13.10.2023, dopo altri rinvii d'ufficio e il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine per note conclusive, è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulla base delle conclusioni precisate come sopra e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 3. – Preliminarmente occorre dare atto, accogliendo i rilievi dell'appellante, che l'eccezione di Co prescrizione riproposta da in questo grado è inammissibile perché tardivamente sollevata nel giudizio di primo grado con la memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.. L'opponente, trovandosi nella posizione sostanziale di convenuta rispetto all'azione proposta in via monitoria, è soggetta, nella proposizione dell'opposizione, alle decadenze comminate al convenuto dall'art.167 comma 2 c.p.c., per cui le eccezioni non rilevabili d'ufficio devono essere sollevate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
§ 4. - Il primo motivo di appello, articolato più censure, critica la sentenza nella parte in cui ha Co accertato che il credito azionato in via monitoria era compreso negli affitti di azienda conclusi da con le società Sea Side S.r.l. e Parte_3 CP_3 CP_4 § 4.1. – critica la sentenza, in primo luogo, per avere accolto l'opposizione anche con Pt_1 riferimento a quella parte del credito derivante da forniture eseguite in periodi nei quali l'azienda non era affittata. Si tratta del credito di totali € 1.957,83 oggetto delle fatture nn. 821300423282,
821500537733, 821500546391, 921501149582, 921501462826, 921501513688, 921501796339.
La censura è parzialmente fondata.
È fondata riguardo alle prime cinque fatture, che computano i corrispettivi di forniture eseguite nei periodi intermedi tra gli affitti a e e tra gli affitti a Sea Side s.r.l. e Parte_3 CP_3 [...] CP_ per totali € 1392,79. Con riferimento a tali fatture non hanno pregio le contestazioni dell'appellata, che protesta che i locali erano rimasti inutilizzati e non vi erano stati consumi, dato che si tratta di contestazioni generiche, non atte a superare la presunzione di corrispondenza dei dati di consumo riportati in fattura alle risultanze del contatore. La censura dell'appellante non è fondata, invece, con riferimento alla fattura n. 921501513688, relativa al bimestre luglio – agosto 2015, e alla fattura n. 921501796339 che riguarda il mese di settembre 2015, considerato che risulta affittuaria dell'azienda dal 27.7.15 al 23.5.2018 e CP_4 che non è possibile estrapolare dalla fattura n.921501513688 la parte del corrispettivo fatturato relativa al solo mese di luglio 2015, con conseguente indeterminatezza del credito relativo al periodo 1-26 luglio, di cui dovrebbe rispondere l'appellata.
Co
§ 4.2. – L'appellante critica la sentenza per non aver tenuto conto del fatto che non avrebbe mai contestato che i contratti di somministrazione non fossero compresi nel ramo di azienda affittato e che non tutte le fatture si riferissero ai periodi in cui l'azienda era stata affittata, e ciò in violazione dell'art.115 c.p.c.. La censura è infondata.
Le fatture prodotte da riguardano forniture di gas ed energia elettrica eseguite tutte presso i Pt_1 Co locali in Roma, corso Rinascimento n.66, e i contratti di affitto conclusi da avevano tutti a oggetto l'azienda per l'esercizio di attività somministrazione al pubblico di alimenti e bevande corrente in Roma corso Rinascimento nn.66,68,70. Pertanto, indipendentemente dal contegno processuale dell'opponente, l'inerenza dei contratti di somministrazione all'azienda affittata risulta dai documenti in atti. Quanto, poi, alle fatture relative a periodi di somministrazione in cui l'azienda non era affittata, la censura ripropone l'argomento già sollevato con la precedente, per cui si rimanda a quanto sopra scritto.
Co
§ 4.3. – L'appellante osserva che non ha prodotto i contratti di affitto di azienda conclusi con Sea Side s.r.l. e con e afferma che da tale lacuna probatoria deriverebbe la mancanza di prova CP_3 del fatto che i contratti di somministrazione da cui deriva il credito fossero compresi nel perimetro dell'azienda affittata. Inoltre deporrebbe nel senso del mancato subentro dell'affittuario nei contratti in questione la clausola, presente nel contratto di risoluzione consensuale dell'affitto di azienda Co concluso tra e , che stabiliva che l'affittuaria fosse tenuta a documentare il regolare CP_3 pagamento delle utenze. Co Uguale significato avrebbe la clausola presente nel contratto di affitto stipulato da con CP_4 che stabiliva che “sono a carico della parte affittuaria le manutenzioni e le riparazioni ordinarie … e nello specifico quelle relative ad acqua, gas, luce, telefono, nettezza urbana … le relative spese dovranno essere rimborsate entro trenta giorni ed, in mancanza, potranno essere prelevate dal deposito cauzionale di cui sopra che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato dalla Parte Affittuaria”. La censura è infondata. Quanto alla mancata produzione dei due suddetti contratti di affitto di azienda - pacificamente conclusi, come peraltro emerge dalla visura del Registro Imprese e dalla produzione del contratto di Co risoluzione consensuale del precedente affitto concluso tra e - il subentro dell'affittuario CP_3 nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale, essendo disposto dall'art.2558 c.c., si presume. Grava su chi eccepisca una deroga pattizia alla regola dettata dalla disposizione citata l'onere di darne la prova. Co Quanto alla clausola del contratto di risoluzione tra e che stabiliva che l'affittuaria CP_3 Co fosse tenuta a documentare il regolare pagamento delle utenze, essa rispondeva all'interesse di di sincerarsi che non vi fossero morosità relative alle utenze della propria azienda, ma non ha il significato indiziario che le attribuisce l'appellante. Co Infine, la clausola del contratto di affitto di azienda tra e concerne gli oneri per le CP_4 manutenzioni e le riparazioni ordinarie relative all'immobile e agli impianti e attrezzature di qualsiasi specie, tra cui gli impianti elettrico e del gas, mentre non c'è alcun riferimento ai contratti di somministrazione, per cui anch'essa non ha il significato attribuitole dall'appellante.
Co
§ 4.4. – Con ulteriore censura, l'appellante evidenza che , nella nota di contestazione delle fatture inviata in data 1.7.2015 dalla sua procuratrice (avv. Alessia M. Bassani Terenzio) ad aveva Pt_1 Co riconosciuto di essere il soggetto tenuto al pagamento;
in precedenza, la stessa aveva sottoscritto un piano di pagamento rateale riconoscendosi debitrice per fatture parimenti relative a periodi in cui l'azienda era affittata e le aveva anche pagate. Da entrambi tali comportamenti sarebbe desumibile l'esclusione dei contratti di somministrazione dagli affitti del ramo di azienda. La censura è infondata. Il riconoscimento di debito e il pagamento di fatture pregresse derivano presumibilmente dall'errato Co convincimento di di essere tenuta al pagamento, nonostante l'affitto dell'azienda, in mancanza di voltura dei contratti a nome dell'affittuario. Ciò, tuttavia, non è sufficiente a dimostrare che essa fosse l'effettivo debitore. Lo stesso deve dirsi per le fatture per cui è causa, perché è vero che nella lettera Co del 1.7.2015 la procuratrice di ha sollevato contestazioni sull'esistenza del credito senza porre in dubbio la titolarità dei contratti di somministrazione, ma ciò va ricondotto all'errato convincimento di cui sopra, mentre non può far presumere che vi fosse stata una deroga convenzionale, nei contratti di affitto, all'art.2558 c.c..
§ 5. - Il secondo motivo critica la sentenza nella parte in cui ha accertato che il credito non era ritornato Co nella titolarità di a seguito della risoluzione consensuale dei contratti di affitto. Osserva Co l'appellante che la intervenuta retrocessione a dell'azienda a seguito della risoluzione dei contratti di affitto è pacifica, per cui i crediti oggetto delle fatture prodotte in giudizio, se anche fossero sorti Co in capo alle affittuarie, sarebbero stati trasferiti a a seguito della risoluzione. Il precedente giurisprudenziale citato dal primo giudice, la sentenza della Corte di cassazione n. 16724/2003, sarebbe inconferente, in quanto, nel caso oggetto di quella sentenza, il contratto era stato risolto per inadempimento, sicché il principio affermato, ossia che “restano fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2558 cc tutte le altre ipotesi in cui il trasferimento dell'azienda, alla quale i rapporti contrattuali pendenti sono inerenti, sia la conseguenza diretta di un fatto non negoziale o sia la conseguenza soltanto mediata di una fattispecie negoziale, cioè di un fatto il cui effetto tipico sia diverso dal trasferimento dell'azienda e si ponga, a sua volta, come causa di esso”, non sarebbe riferibile alla fattispecie in esame, in cui le risoluzioni dei contratti di affitto sono avvenute consensualmente, con altrettanti contratti di risoluzione. Ne conseguirebbe l'applicabilità dell'art.2558 c.c. in danno dell'appellata, che dovrebbe rispondere dei debiti maturati dalle società affittuarie a seguito della risoluzione dei contratti di affitto, dato che il diverso regime di cui all'art.2560 non è applicabile ai debiti che si ricollegano a posizioni contrattuali non ancora definite, quali sarebbe il debito in oggetto.
Il motivo è infondato. E' assorbente considerare che per “posizioni contrattuali non ancora definite” si intendono i debiti derivanti da contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguiti e che coesistono, pertanto, con il credito del debitore alla controprestazione. Di conseguenza, nei rapporti a esecuzione continuata vanno considerati meri debiti, soggetti al regime dell'art.2560 c.c., quelli al pagamento dei corrispettivi delle forniture già eseguite. “In caso di cessione d'azienda, dei debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il solo acquirente, per effetto del suo subentro ex lege nei contratti in corso a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da alcuna delle parti, mentre, ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'alienante risponde soltanto dei debiti residuati da contratti in cui il terzo contraente abbia già adempiuto la propria prestazione prima della cessione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione a un decreto ingiuntivo di condanna del cedente l'azienda al pagamento del corrispettivo di energia elettrica somministrata dopo la cessione)”
(Cass.n.10902/2024)
“Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, l'alienante è liberato dai debiti derivanti dal contratto da lui stipulato per l'esercizio dell'azienda stessa, in forza del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560
c.c., soltanto ove tali debiti siano corrispettivi a crediti in base allo stesso contratto, mentre deve rispondere solidalmente con l'acquirente di quei debiti a cui non si contrappongono, in un rapporto di sinallagma contrattuale, crediti attuali verso il contraente ceduto” (Cass.n.4248/2023). Posto che i debiti per cui è causa hanno a oggetto corrispettivi di prestazioni eseguite da CP_1 a favore delle società affittuarie, essi sono soggetti al regime di cui all'art.2560 c.c. per cui l'appellata ne dovrebbe rispondere solo se risultassero dalle scritture contabili obbligatorie, il che non è stato nemmeno dedotto dall'appellante.
Co
§ 5. – Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannata a pagare ad la somma di € 1392,79 di cui alle fatture n. 821300423282, 821500537733, 821500546391, Pt_1
921501149582, 921501462826, oltre interessi ex art.5 D.lgs.n.231/2002 dalle rispettive scadenze. Il parziale accoglimento dell'appello comporta la necessità di rideterminare le spese processuali del giudizio di primo grado.
Considerato che
l'accoglimento parziale della domanda formulata in un unico capo, anche per un importo notevolmente inferiore a quello richiesto, non dà luogo a Co soccombenza reciproca (Cass. S.U. n. 32061/2022), va condannata a rifondere ad le spese Pt_1 processuali dei due gradi di giudizio liquidate con riferimento al valore della domanda accolta (art.5 D.M.n.55/2014) quindi secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 1100,01 e € 1200,00, slavo il valore minimo per la fase di trattazione/istruttoria di secondo grado che ha avuto minimo svolgimento. Infine, visto l'art.336 comma 2 c.p.c., considerato che l'appellata non ha contestato quanto dedotto da circa il pagamento di €. 2.870,40 in esecuzione della sentenza di primo grado, deve essere Pt_1 accolta la domanda dell'appellante di condanna dell'appellata alla restituzione della somma pagata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.4734/2021 , pubblicata in data , così decide:
- in parziale accogliento dell'appello, condanna Controparte_2
a pagare ad la somma di € 1392,79 oltre
[...] Controparte_1 interessi ex art.5 D.lgs.n.231/2002 decorrenti, sull'importo di ciascuna delle fatture indicate in motivazione (§ 5), dalla relativa scadenza;
- condanna a restituire ad Controparte_2 [...]
€. 2.870,40; CP_1
- condanna a rifondere ad Controparte_2 [...]
le spese processuali dei due gradi di giudizio che liquida per compensi, per il CP_1 primo grado, in € 2552,00 e per il secondo grado in € 2419,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 4/04/2025 Il presidente est.
Antonella Izzo