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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3802 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 1548/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi;
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 qualità di erede di Persona_1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ) in qualità di erede di Parte_4 C.F._4
Persona_2 tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate e trasmesse con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Antonio Barbato (c.f. ); C.F._5
ATTORI
E
p. IVA ), costituitasi in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Avv. Giulio Barrel, dichiaratosi amministratore delegato, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comm 3°
_______________________________________________________________________ n. 1548/2020 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
c.p.c., dagli Avv.ti Orazio Abbamonte (c.f. ) e Luigi M. C.F._6
D'Angiolella (c.f. ); C.F._7
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19/5/2020, Persona_2 [...]
e hanno evocato in giudizio, innanzi a questa Parte_1 Parte_2 Parte_3
Corte, la società deducendo che: Controparte_1
- con decreto del Prefetto di Napoli prot. n. 41756/I del 3/6/2003 era stata disposta l'occupazione, ai sensi dell'art. 20 l. 865/1971, da parte della Controparte_1
(quale concessionaria per la costruzione l'ampliamento e l'esercizio
[...] dell'autostrada Napoli – Salerno in nome e per conto dell'ANAS) per anni due poi prorogati fino al 19/3/2008 una porzione di mq 330 del giardino attrezzato a servizio della
Villa Sinicropi in San Giorgio a Cremano alla Via Pittore n. 100 di cui gli attori erano comproprietari;
- l'occupazione era necessaria per le opere di allargamento dell'autostrada Napoli -
Salerno per le quali era intervenuta dichiarazione di pubblica utilità con decreto dell'ANAS n. 5968 del 19/3/2003;
- i comproprietari avevano promosso un giudizio innanzi alla Corte d'Appello di
Napoli (n. 3795/2013 r.g.) per ottenere il riconoscimento della giusta indennità di occupazione;
- tale giudizio si era concluso con la sentenza n. 3752/2019 del 5/7/2019 (non impugnata e dunque passata in giudicato) con il quale il valore del terreno occupato era stato determinato in € 288 al mq e l'indennità virtuale di esproprio in € 95.040;
- in data 8/9/13 maggio 2014 era stato notificato agli attori il decreto (n. 17845 del
16/3/2011) del Prefetto della Provincia di Napoli con il quale era stata disposta l'espropriazione della porzione del terreno (di minore estensione rispetto a quella occupata) di mq 171;
- con tale atto veniva riconosciuta un'indennità di esproprio di € 14.342,78 comprensiva anche di quella di occupazione;
- la stessa era incongrua dovendosi applicare quanto meno il valore di € 288 al mq indicato nella menzionata sentenza.
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Hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accogliere la domanda e determinare l'indennità dovuta agli attori per l'espropriazione definitiva del bene di cui in premessa nella misura di euro 49.384,00 o nella diversa misura come per legge anche
a seguito di ctu ove del caso.
b) condannare, conseguentemente, la società convenuta a versare la stessa, maggiorata degli interessi legali dal 16.3.2011 al soddisfo, al netto di quanto eventualmente già depositato a detto titolo, presso il Ministero dell'Economia e quindi, per esso, presso la
Cassa Deposti e Prestiti.
c) emettere ogni altro provvedimento di legge ivi compresa la condanna della società convenuta alle spese ed onorario di giudizio”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 14/10/2020, la Controparte_1
deducendo che:
[...]
- il decreto di esproprio era stato emesso il 16/3/2011; gli opponenti hanno dichiarato di esserne a conoscenza quanto meno dall'8/5/2014, sicché l'opposizione è tardiva essendo stata proposta ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 29
d.lgs. 150/2011;
- l'indennità di esproprio va commisurata al valore del bene al momento del decreto di esproprio;
a tale data il terreno espropriato ricadeva in fascia di rispetto autostradale e pertanto era da considerarsi inedificabile (in base agli artt. 3 comma 1° n. 22 d.lgs.
285/1992, 9 l. 729/1961, d.m. 1404/1968).
Ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità o comunque per il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio è deceduta (in data 8/4/2022) ma Persona_2
è intervenuta, ai sensi dell'art. 302 c.p.c., con comparsa depositata il 25/1/2023,
[...]
sua figlia ed erede, facendo proprie le difese degli altri opponenti. Parte_4
All'udienza del 18/3/2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Va rilevato innanzi tutto che, come riconosciuto dalle parti, alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina anteriore al d.P.R. 327/2001. La dichiarazione di pubblica utilità è infatti del 19/3/2003, mentre il d.P.R. 327/2001 non si applica, ai sensi dell'art. 57, ai procedimenti per i quali alla sua data di entrata in vigore (30/6/2003) sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza).
Ciò posto, l'eccezione di tardività formulata dalla Controparte_1
è infondata in quanto il relativo termine di decadenza previsto dall'art. 19 l. 865/1971 poteva decorrere solo dal compimento di tutte le formalità previste dall'art. 16 l.
865/1971, ivi compresa la pubblicazione nel foglio degli annunci legali (ex multis, Cass.
12815/2025) o, dopo la sua soppressione, nell'albo pretorio del Comune (Cass.
14452/2014); in mancanza di tali adempimenti rileva il solo termine decennale di prescrizione (Cass. 16614/2013).
Nel caso di specie non vi è prova del compimento delle predette formalità, sicché deve considerarsi solo il termine decennale di prescrizione che certamente non è decorso.
2.1 Passando al merito della controversia, deve osservarsi che il terreno espropriato ha l'estensione di 171 mq, è riportato in catasto al foglio 6 mappale 432
(derivante dalla particella 369 del foglio 6 di cui costituiva una porzione) e ricade nel giardino pertinenziale della villa vesuviana (Villa Sinicropi) di proprietà degli attori. Tale giardino “che circonda per tre lati la villa vesuviana, la quale già da 1976, nella sua interezza, l'intera struttura immobiliare veniva dichiarata di interesse artistico anche
“per il suo pregevole ed annesso giardino, con piante pregiate e bellissime statue un tufo”.
Infatti, quanto detto è confermato nel verbale di consistenza e immissione in possesso (presente nelle produzioni di entrambe le parti), nel quale si riporta testualmente:
“Trattasi di giardino con varie piante ornamentali, 5 Camelops di anni 35, pianta tipo palmizio di S. Pietro, piantata oltre 70 anni fa, n.3 alce – n°20 abeti”, oltre dettagliata descrizione del viale con arredi in tufo e pietra lavica, poi successivamente rimossi” (cfr. relazione del CTU redatta nell'ambito del giudizio n. Persona_3
3795/2013 r.g. della Corte d'Appello di Napoli conclusosi con sentenza n. 3752/2019 del
5/7/2019).
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2.2 Orbene, anche se la sentenza n. 3752/2019 della Corte d'Appello di Napoli divenuta definitiva (circostanza non contestata e comunque risultante dal certificato allegato alla sentenza depositato dagli attori) non produce gli effetti del giudicato in ordine al valore del fondo espropriato, trattandosi di una valutazione di fatto che costituisce il presupposto di una pronuncia su una domanda differente - sia pure collegata a quella del presente giudizio ed intervenuta tra le stesse parti - certamente possono essere prese in considerazione, ai fini della decisione del presente giudizio, le risultanze della
CTU redatta nel precedente processo (Cass. 11555/2013; Cass. 31312/2021), nonché le valutazioni compiute in ordine alle stesse dalla Corte d'Appello.
Il CTU ha affermato che il valore del terreno espropriato doveva essere determinato facendo la media tra il valore individuato in base al criterio sintetico comparativo e quello individuato con il metodo analitico ricostruttivo (in considerazione del valore di trasformazione dell'area), ipotizzando la possibilità di realizzare un parcheggio pertinenziale interrato su tre livelli con accesso dalla Via Pittore n. 100.
Tuttavia, la Corte d'Appello ha condivisibilmente escluso la validità del secondo metodo, osservando che la realizzazione del parcheggio era subordinata al parere favorevole della che quest'ultima non avrebbe mai rilasciato, trattandosi di Controparte_1 terreno ricadente nella fascia di rispetto autostradale. Inoltre, anche il giudice amministrativo, innanzi al quale era stato impugnato il parere negativo della società, aveva escluso l'applicabilità della disciplina contenuta nell'art. 6 l.r. 19/2001 (che consentiva la realizzazione del parcheggio) poiché il comma 8 stabiliva la prevalenza delle disposizioni contenute in tale legge rispetto ai regolamenti edilizi comunali, ma non anche rispetto ad altre norme di rango primario (quali quelle che fissavano i limiti relativi alle fasce di rispetto).
Tali considerazioni sono corrette e vanno condivise, sicché il valore del terreno va determinato solo attraverso il metodo sintetico comparativo con le seguenti modalità indicate dal CTU nel giudizio relativo all'indennità di occupazione: “oggetto di esproprio, è parte di un'area giardino/parco pertinenziale di una pregevole villa vesuviana;
purtroppo non si è riusciti a recuperare atti di compravendita di immobili ricadenti nella stessa zona, con le stesse caratteristiche e peculiarità; ragion per cui si è ampliata la ricerca di mercato ad una macrozona, riferita allo stesso arco temporale di pronuncia del decreto di esproprio e cioè al 2011, sempre nello stesso contesto
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geografico e territoriale, ricercando valori di immobili con le stesse caratteristiche, presso Agenzie immobiliari, affermati professionisti operanti in zona, Borsa Immobiliare di Napoli e non ultimo presso la banca dati dell'Agenzie delle Entrate.
Ebbene, proprio per quanto recuperato presso l'Agenzia delle Entrate, ci si è convinti di non dover ignorare il criterio di stima sintetico-comparativo; ritrovando una forbice di valore unitari che va da €./mq.2.100,00 a €./mq.3.200,00 (vedi allegato all.F).
Nel caso in esame, viste le caratteristiche intrinseche ed estrinseche della
[...]
è opinione dello scrivente che il valore della stessa si possa far ascendere Pt_5 almeno al superiore della forbice di valori forniti al 2011 e cioè pari a €./mq.3.200,00 .
Procedendo quindi alla stima del valore del giardino pertinenziale, in ossequio ai dettami della pratica estimativa, si deve considerare che la stessa, per la stima di giardini pertinenziali di tipo ordinario, suggerisce l'applicazione di valori del coefficiente di ragguaglio tra 0,05 e 0,10 del valore dell'immobile.
Per quanto detto, allo scrivente anche in considerazione delle piante e degli arredi rimossi, appare congruo considerare per la superficie pertinenziale oggetto di stima, un coefficiente di ragguaglio complessivo pari a 0,09 (9% del valore dell'immobile), e quindi per il giardino in questione, si determina un valore unitario a metro quadrato, pari a:
€./mq.3.200,00 x 0,09 = €./mq 288,00”.
La valutazione è assolutamente condivisibile in ordine al riferimento al valore massimo tra quelli risultanti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (le cui risultanze sono allegate alla consulenza) per la categoria “ville e villini”, trattandosi di una villa di particolare pregio, come si evince dalla descrizione sopra riportata;
occorre altresì precisare che il periodo temporale di riferimento di tale quotazione è quello del primo semestre 2011, cioè quello in cui è intervenuto il decreto di esproprio. Infine, anche la determinazione del valore del giardino di pertinenza nel 9% di quello della villa appare condivisibile in base ai parametri solitamente utilizzati in materia di estimo.
È evidente quindi che è irrilevante anche la questione, sollevata dalla convenuta, dell'assoluta inedificabilità dell'area ricadente in fascia di rispetto autostradale, in quanto la stima è avvenuta in considerazione del rapporto pertinenziale esistente con la villa e non per le sue potenzialità edificatorie (escluse anche nel precedente giudizio).
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In definitiva l'indennità di esproprio va determinata in € 49.248 (€ 288 x 171 mq).
Su tale indennità, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. dal 16/3/2011, data del decreto di esproprio. Non può trovare invece applicazione il tasso previsto dal comma 4° dell'art. 1284 c.c., avendo nel caso di specie gli interessi natura compensativa e non moratoria.
3. In considerazione dell'esito della controversia, la Controparte_1 eve essere condannata al pagamento delle spese in favore degli attori. Il compenso
[...] va liquidato - in base ai parametri indicati nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra €
26.000 ed € 52.000 – in complessivi € 5.100 (fase di studio: € 1.050; fase introduttiva: €
750; fase istruttoria: € 1.550; fase decisoria: € 1.750).
Su tale importo va operata la riduzione di cui all'art. 4 comma 4 d.m. 55/2014 ed il successivo aumento previsto dal comma 2 per il difensore che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, , nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 della Controparte_1
1. determina in € 49.248 oltre interessi legali (al tasso previsto dall'art. 1284 comma
1° c.c.) dal 16/3/2011, la complessiva indennità di esproprio;
2. ordina alla di versare presso la Controparte_1 [...]
di Napoli il predetto importo, detratto quanto già Controparte_2 eventualmente depositato a tale titolo;
3. condanna la al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_1 [...]
, delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 del presente giudizio che liquida in € 804 per spese vive, € 6.783 per compenso professionale ed € 1.017,43 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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