Articolo 4 della Legge 26 aprile 1982, n. 215
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 maggio 1982
Art. 4.
Il personale femminile di vigilanza e custodia degli istituti di prevenzione e di pena e' inquadrato nei livelli di cui all' articolo 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , appresso indicati:
a) quarto livello: lire 2.790.000 - vigilatrice penitenziaria;
b) quinto livello: lire 3.150.000 - vigilatrice superiore o vice sopraintendente;
c) sesto livello: lire 3.600.000 - vigilatrice capo o sopraintendente.
Ai soli fini del trattamento retributivo, al personale suddetto si applicano le norme previste dal titolo VI, capo I, della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Entrata in vigore il 21 maggio 1982