Art. 4.
Il personale femminile di vigilanza e custodia degli istituti di prevenzione e di pena e' inquadrato nei livelli di cui all' articolo 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , appresso indicati:
a) quarto livello: lire 2.790.000 - vigilatrice penitenziaria;
b) quinto livello: lire 3.150.000 - vigilatrice superiore o vice sopraintendente;
c) sesto livello: lire 3.600.000 - vigilatrice capo o sopraintendente.
Ai soli fini del trattamento retributivo, al personale suddetto si applicano le norme previste dal titolo VI, capo I, della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Il personale femminile di vigilanza e custodia degli istituti di prevenzione e di pena e' inquadrato nei livelli di cui all' articolo 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , appresso indicati:
a) quarto livello: lire 2.790.000 - vigilatrice penitenziaria;
b) quinto livello: lire 3.150.000 - vigilatrice superiore o vice sopraintendente;
c) sesto livello: lire 3.600.000 - vigilatrice capo o sopraintendente.
Ai soli fini del trattamento retributivo, al personale suddetto si applicano le norme previste dal titolo VI, capo I, della legge 11 luglio 1980, n. 312 .