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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/11/2024, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott.D'Anella Cesira Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDILLO LUIGI Parte_1 C.F._1
CARLO, con elezione di domicilio in VIA COLLEONI, 15 20041 AGRATE BRIANZA, presso e nello studio dell'avv. CARDILLO LUIGI CARLO
APPELLANTE contro
(C.F. ) , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) (C.F. ) C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ) (C.F. ) e
[...] C.F._5 CP_5 C.F._6
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BRAGATTO Controparte_6 C.F._7
GIAN ATTILIO con elezione di domicilio in VIA MONTE CERVINO, 51 20043 ARCORE presso e nello studio dell'avv. BRAGATTO GIAN ATTILIO
APPELLATI
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Le parti all'udienza del 26.5.2024 precisavano le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 16 Per : Parte_1
Voglia l'illustrissima Corte d'Appello intestata, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decidere:
IN VIA PRINCIPALE
1) dichiarare aperta la successione ad intestato del de cuius Persona_1
2) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti;
esprimere la massa ereditaria in 90/90. In conseguenza, dichiarare erede Parte_1
nella quota pari a 10/90 (la quota riconosciuta in sentenza non definitiva era di
1/9);
3) condannare gli eredi e a Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
restituire alla massa quanto ricevuto a titolo di donazione e/o quanto prelevato indebitamente, così come stabilito a pag. 15 della sentenza non definitiva (come più avanti dettagliato) e come quantificato in sede di CTU, con riferimento al valore degli immobili donati indirettamente.
4) Condannare a collazionare la somma di Euro 6.000,00, oltre Controparte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data dell'apertura della successione (25.12.2013), a favore della massa ereditaria per la donazione ricevuta;
5) Condannare a collazionare a favore della massa ereditaria Controparte_3
della somma di Euro 114.162,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'apertura della successione (25.12.2013), pari al
50% delle donazioni indirette di immobili ricevute;
6) Condannare a restituire alla massa ereditaria la somma di Controparte_3
Euro 40.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'indebito prelievo e cioè dal 7.9.2007;
7) Condannare a restituire alla massa ereditaria la somma di Controparte_3
Euro 967,74, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'indebito prelievo e cioè dal 29.4.2011;
8) Condannare a collazionare a favore della massa ereditaria Controparte_4
della somma di Euro 114.162,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'apertura della successione (25.12.2013), pari al
50% delle donazioni indirette di immobili ricevute;
pagina 2 di 16 9) Accertata la lesione della quota di legittima dell'attore pari ad 10/90 (o 1/9), accogliere la domanda di riduzione di dichiarandolo creditore Parte_1 verso la massa di Euro somma di Euro 30.588,08, e, per l'effetto, ordinare la reintegrazione di tale quota riservata all'attore, condannando i convenuti/appellati, in via solidale tra loro, a versare al Sig. la Parte_1 somma sopra indicata;
oltre alla rivalutazione monetaria secondo l'Indice Istat
(prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati) dall'apertura della successione (25.12.2013) fino alla sentenza e oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalla domanda di mediazione (9.12.2015; doc.
n. 5 fascicolo primo grado) al saldo effettivo,
10) Vista l'intervenuta vendita del bene immobile relitto, sito in AT Velate
Cascina Dossi n. 21, Foglio 11 Particella 54 Sub 5, per Euro 50.000,00 (importo depositato – per accordo delle parti – su un conto corrente co-intestato tra i fratelli ed presso BPM n. 1745/000000004651, aperto il Pt_1 Controparte_1
9.4.2024), provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote degli eredi (quota pari ad 10/90 o 1/9), previa Parte_1
deduzione delle spese sostenute per tale vendita;
11) Ordinare la ripartizione della somma giacente sul c/c n. 0406020-03 aperto presso la , agenzia di AT (MB), secondo bene facente Controparte_7
parte del relictum, in proporzione delle rispettive quote (quota Parte_1
pari ad 10/90 o 1/9).
12) Condannare i convenuti/appellati a versare in favore del Sig. Parte_1 le somme di cui al paragrafo B11 dell'atto di citazione di primo grado
[...] relativo al danno emergente (v. anche punto n. 8 di pag. 3 dell'atto di appello), da liquidarsi anche in via equitativa.
13) Confermare le disposizioni contenute nella sentenza non definitiva n.
610/2022 pubblicata il 23/02/2022 e datata 26/01/2022 emessa da codesto
Giudicante che ha accolto la quasi totalità delle domande attoree formulate in codesto appello e che ha accertato e dichiarato che la massa ereditaria è composta dal bene immobile e dal saldo del conto corrente di cui infra.
14) Quanto al riparto operato dal CTU correggere gli errori materiali presenti nella tabella definitiva dell'elaborato peritale come già scritto nelle nostre osservazioni alla bozza della CTU.
pagina 3 di 16 IN VIA ISTRUTTORIA
Si è chiesto l'acquisizione del fascicolo (telematico) di primo grado e si sono prodotti documenti da A ad F.
IN OGNI CASO
Con condanna ai convenuti/appellati, in via solidale tra loro, al pagamento dei compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre a spese a forfait 15%, CPA, IVA
e successive occorrende, come da nota spese che si allegherà o, in mancanza, da quantificarsi con riferimento al vigente D.M. e/o successive modifiche. In merito si chiede di voler liquidare – come da D.M. 37/2018 che ha modificato l'articolo 4 del D.M. n. 55/2014 – l'aumento del compenso del 30% per aver inserito negli atti telematici di causa link ipertestuali che consentono di rendere molto più agevole la consultazione degli scritti difensivi.
Conseguentemente, condannare gli odierni appellati, in via solidale tra loro, e l'Avv. Gian Attilio Bragatto (procuratore antistatario), in via solidale con gli appellati, a rifondere al Sig. quanto già versato in data 5.3.2020 Parte_1 all'Avv. Bragatto a titolo di spese legali di primo grado (doc. n. E), pari ad Euro
7.054,85, a seguito della condanna ex art. 91 c.p.c. (punto 2 della sentenza appellata), con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e : CP_5 Controparte_6
Voglia l' On. le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare :
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. e per l'effetto espungere tutte le domande nuove ed i nuovi documenti prodotti dall'appellante in appello, avuto particolare riguardo all'attestazione di conformità urbanistica (doc. F).
Si rifiuta il contraddittorio sulle nuove domande formulate dall'appellante.
NEL MERITO :
1) Rigettare le domande avversarie in quando infondate in fatto e in diritto .
2) Riconoscere in favore dell'attore la sola quota di legittima pari ad 1/9 della massa ereditaria, così come dallo stesso domandata in giudizio.
3) Dichiarare che gli unici beni caduti in successione ed oggetto di divisione sono l'unità immobiliare sita in AT , c. na Dossi 21, così distinta al NCEU: fg. 11 part. 54 sub. 5,
pagina 4 di 16 alienata il 23.04.2024 per €. 50.000°° lordi, e il conto correnre n. 046020-03 aperto presso la banca , ag. di AT, con un saldo di €. 3.390,49 alla data di apertura della Controparte_8 successione, da compensare con le maggiori“spese funerarie e di sepoltura da determinarsi“ come peraltro richiesto anche dall'attore in atto di citazione di 1°grado (pag.17 paragrafo 10)
4) Alla luce delle risultanze della CTU che attribuisce scarso valore agli immobili de quibus e degli atti d'acquisto a prezzo modesto prodotti dall'attore (doc.30) dichiarare che gli altri immobili siti in AT Velate, c. na Dossi 21, così distinti al NCEU: fg. 11 part. 54 sub. 4, fg. 11 part. 56 sub. 1, fg. 11 part. 56 sub. 2 e fg. 11 part. 54 sub. 715 sono stati acquistati da ed con mezzi propri e quindi non oggetto di donazione indiretta , CP_3 Controparte_4
e per l'effetto escluderli dalla massa ereditaria .
5) Accertare e dichiarare che la somma di €. 40.000°° di cui al bonifico del 7.9.2007 è stata trasferita da in favore di titolare del c/c n.° 6152987159/40, Controparte_3 CP_4
come da relativa contabile bancaria che si chiede essere autorizzati a produrre.
6) Accertare e dichiarare che la somma di €. 967,74 è stata trasferita da il Controparte_3
29.4.2011 sul c/c n.°1649/02134381 cointestato alla de cuius per poi essere reinvestita in titoli, come da relativa contabile bancaria che si chiede essere autorizzati a produrre.
7) accertare e dichiarare che l'importo di €. 2.000°° di cui all'assegno bancario dell'1.7.2008
e di €. 4.000°° di cui all'assegno bancario del 5.6.2008 disposti dalla de cuius in favore della figlia sono stati da quest'ultima restituiti brevi manu alla mamma senza Controparte_2
richiedere alcuna ricevuta e / o liberatoria.
IN VIA SUBORDINATA : preso atto delle risultanze della CTU e dei documenti ad essa allegati – avuto particolare riguardo alla “documentazione comunale” reperita dal CTU ed allegata alla perizia (foto e progetti) - accertare e dichiarare che le porzioni immobiliari distinte al fg. 11 part. 56 sub.1 e 2 e fg. 11 part. 54 sub. 715 sono state oggetto di rifacimento integrale e strutturale a cura e spese di e del marito , e per Controparte_3 Controparte_9
l'effetto costituiscono delle migliorie apportando al fondo un valore di molto superiore ex art. 748 cc rispetto a quello iniziale del loro acquisto che comporterebbe un arricchimento senza causa in favore di tutti gli altri coeredi, e per l'effetto detrarre in favore di e CP_3
il valore delle migliorie apportate al fondo riducendo la stima del CTU al Controparte_4 prezzo d'acquisto di £.
4.000.000 di cui ai titoli di provenienza incontestati nel loro valore
(doc. 30 attore) e alla valutazione dello stesso CTU (pag. 14) o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, al netto delle opere e degli aumenti di valore apportati dai coniugi CP_3
e , da quantificarsi anche in via equitativa.
[...] Controparte_9
pagina 5 di 16 IN VIA ISTRUTTORIA:
A) autorizzare il deposito di prove documentali ex art. 345 c.p.c. ultimo comma non prodotte in 1° grado a causa della sentenza di rito che ha assorbito il giudizio di merito precludendo la trattazione della causa e negando alle parti la possibilità di proporre mezzi di prova (prove documentali ritenute indispensabili ai fini della decisione poiché indicano il beneficiario del prelievo di €. 40.000°° disposto da ed il reddito della de cuius e di Controparte_3
ed ai fini della configurabilità della donazione indiretta ). CP_4 Controparte_3
B) Ci si associa alla domanda attorea formulata nell'atto di citazione e reiterata nell'atto di citazione in appello di concessione dei termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. .
Rigettare le ulteriori istanze istruttorie formulate dall'attore - appellante e, in caso di loro ammissione, ammettersi a prova contraria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.9.2018 conveniva in giudizio i convenuti Parte_1
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e per sentir CP_5 Controparte_6
1. accertare e dichiarare l'apertura della successione legittima a seguito del decesso della defunta madre vvenuto il 25.12.2013 (doc. 2, fascicolo attoreo); Persona_1
2. l'accertamento dell'asse ereditario con proposizione di domanda di collazione;
3. l'accertamento della lesione della quota di legittima a seguito delle donazioni disposte agli altri coeredi, con accertamento della nullità;
4. l'attribuzione della quota di riserva;
5. conseguente scioglimento della comunione ereditaria.
Si costituivano i convenuti con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.5.2019, eccependo l'incompetenza del giudice adito e l'inammissibilità delle domande attoree.
Alla prima udienza del 23.5.2019 l'attore dichiarava “di rinunciare alla domanda n 1, rinuncia che controparte accetta” e chiedeva un breve differimento di udienza (verbale 23.5.2019), che veniva rinviata dal Tribunale alla successiva del 30.5.2019, in cui l'attore domandava i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. “anche per produrre la certificazione ipocatastale ventennale”, rispetto alla quale i convenuti eccepivano la tardività insistendo nell'inammissibilità delle domande attoree (verbale 30.5.2019). In tale sede il giudice di prime cure, riservatosi, concedeva alle parti il termine di 30 giorni per il deposito di memorie “vista l'eccezione di inammissibilità” sollevata da controparte (ordinanza del 30.5.2019). Alla successiva udienza del 12.2.2020 il Tribunale tratteneva la pagina 6 di 16 causa in decisione e si pronunciava con sentenza n. 391/2020 del 14.2.2020, pubblicata il 18.2.2020, con il seguente dispositivo:
“1) DICHIARA Inammissibile la domanda
2) CONDANNA l'attore a rifondere nei confronti dei convenuti le spese di lite che liquida in €
5.560,25 di cui € 4.835,00 a titolo di compenso oltre a € 725,25 a titolo di spese generali (15% sul compenso totale) i.v.a., c.p.a. da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto notificato il 21.7.2020, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano gli appellati CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e il 2.12.2020, eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_5 Controparte_6
delle domande e dei documenti nuovi ex art. 345 c.p.c.; nel merito chiedendo la conferma integrale della sentenza, la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. ed in via subordinata di essere ammessi a prova contraria.
Alla prima udienza del 2.2.2021 la Corte riservando in sede di decisione la valutazione delle istanze istruttorie, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.10.2021, in cui, espletato l'incombente mediante trattazione scritta con il deposito a cura delle parti delle conclusioni in via telematica, in forza di provvedimento presidenziale del 14.9.2021, tratteneva la causa a sentenza assegnando con decreto del 26.10.2021 i termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche.
La Corte pronunciava nella camera di consiglio del 26.1.2022 sentenza non definitiva, decidendo sui due motivi di appello proposti da accogliendo la proposta azione di riduzione e Parte_1
reintegrazione per lesione della quota di legittima, previo accertamento delle donazioni dirette od indirette disposte in vita dalla de cuius in favore di alcuni dei coeredi e della consistenza della massa ereditaria, composta da beni immobili e mobili.
Con ordinanza in pari data, rimetteva la causa sul ruolo per procedere alle operazioni di stima sia del bene immobile caduto in successione che dei beni immobili oggetto di donazioni indirette, al fine di completare la valutazione dell'asse ereditario e procedere alle operazioni di divisione.
Appare opportuno riportare il dispositivo della sentenza non definitiva:
“La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
contro , , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_5 Controparte_6
Monza n. 391/2020 così provvede:
In accoglimento dell'appello ed in parziale accoglimento delle domande formulate in primo grado,
pagina 7 di 16 1. dichiara il diritto di Parte_1
allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti di per la quota di Persona_1
1/9, assieme ai coeredi , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
per la quota di 1/6 ciascuno, nonché di e Controparte_4 CP_5 CP_6
per la quota di 1/12 ciascuno, oltre alla differenza tra la quota di legittima di di
[...] Pt_1
1/9 e quella di un 1/6 a lui astrattamente spettante, da dividersi tra Controparte_1 Controparte_2
e come statuito in parte Controparte_3 CP_10 CP_5 Controparte_6
motiva;
2. accerta l'obbligo di di Controparte_3 restituire alla massa ereditaria gli importi di € 40.000,00 ed € 967,74 per le ragioni di cui in parte motiva;
3. accerta e dichiara la natura di donazione diretta dell'importo complessivo di € 6.000,00 in favore di con obbligo di Controparte_2 quest'ultima di portare le somme in collazione;
4. accerta e dichiara la natura di donazioni indirette in favore di ed degli immobili siti in AT Velate via Cascina CP_4 Controparte_3
Dossi n. 21 meglio descritti in parte motiva ed accerta l'obbligo dei medesimi di portare in collazione per imputazione il loro valore, determinato coma in parte motiva;
5. accerta la composizione della massa ereditaria come indicato in parte motiva;
6. rigetta le altre domande proposte da Pt_1
[...]
7. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di CTU, e la successiva pronuncia sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
8. riserva la regolamentazione delle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.”
Veniva quindi espletata la disposta CTU e la causa rinviata per la precisaizone delle conclsioni al
7.2.2023.
La Corte rimetteva la causa sul ruolo, attesa l'indivisibilità dell'immobile caduto in successione e la mancanza di istanze di assegnazione. All'udienza del 23.5.2023 le parti concordemente dichiaravano di voler procedere alla vendita del bene privatamente, e chiedevano quindi congruo rinvio. Alla successiva udienza fissata ai 17.10.2023 chiedevano ulteriore congruo rinvio per procedere alla vendita pagina 8 di 16 dell'immobile e per definire la lite in via transattiva. Alla successiva udienza fissata al 30.1.2024 le parti concordemente davano “ atto che sono in corso le attività dirette alla vendita del bene e chiedono rinvio per portare a termine detta operazione”. La Corte rinviava quindi al 16.4.2024 per consentire l' incombente. A tale udienza veniva verbalizzato quanto segue “Le parti rappresentano di aver reperito un acquirente per l'immobile oggetto di causa e chiedono breve rinvio in ragione dell'appuntamento fissato presso il notaio in data 23.4.2024. LA CORTE Preso atto di quanto dichiarato dalle parti, rinvia la causa all'udienza del 28.5.2024, ore 9.30, al fine di consentire il perfezionamento della vendita”.
A tale udienza compariva il procuratore dell'appellante chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione. La Corte rinviava quindi per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
25.7.2024, assegnando termini di giorni 50 per il deposito di comparse conclusionali e 20 per le repliche decorrenti da detta udienza cartolare.
Depositati gli scritti conclusionali, la causa era decisa nella camera di consiglio del 23.10.2024
Deve preliminarmente rilevarsi che la sentenza parziale non definitiva non è stata impugnata, né è stata fatta riserva d'appello. Conseguentemente tutte le statuizioni e decisioni assunte con tale sentenza sono passate in giudicato.
La Corte di Cassazione nella recentissima Ordinanza n. 19145 del 11/07/2024 ha riaffermato che “nel caso di sentenza d'appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata.”
Nel caso in esame, conseguentemente, questo Collegio è vincolato alla pronuncia resa con la sentenza non definitiva ed ogni domanda delle parti inerente questioni già decise è inammissibile.
Sono pertanto inammissibili tutte le domande riportate nelle conclusioni precisate all'udienza del 25 giugno 2024 con cui si chiede una modifica delle statuizioni contenute nella sentenza parziale. In particolare, dall'esame delle conclusioni precisate all'udienza del 26.10.2021, rispetto a quelle precisate all'udienza cartolare del 25.6.2024, si rilevano alcune modifiche.
Rileva la Corte che le domande precisate dall'appellante all'udienza cartolare del 25.6.2024 ai nn
1,2,3,4,6 e 7 non sono domande nuove, e sono pertanto ammissibili, in quanto sono sovrapponibili alle domande già formulate nella citazione di primo grado, nell'atto di appello e nelle conclusioni del pagina 9 di 16 26.10.2021 ( tutte identiche) e tengono semplicemente conto delle risultanze della CTU in relazione alle domande già svolte, così come la domanda formulata in via subordinata. Rileva la Corte, inoltre, che l'appellante non ha insistito sulle domande nn ,4,8,9,10 delle precedenti conclusioni del
26.10.2021, non riproposte e non oggetto di argomentazione negli scritti conclusionali, che pertanto devono intendersi rinunciate
Al contrario, le domande di parte appellata formulate in via principale sub 3,4,5,6,7 nelle conclusioni precisate all'udienza del 25.6.2024 sono domande del tutto nuove e pertanto inammissibili, poiché relative ad argomentazioni mai svolte né in primo grado né in comparsa di costituzione in appello.
Inoltre nella seconda comparsa conclusionale, parte appellata “chiede di autorizzare ex art. 345cpc ultimo comma il deposito di prove documentali attestanti i redditi percepiti da e CP_3 CP_4 negli anni in cui vennero acquistati gli immobili e l'entità della pensione ai superstiti della de
[...]
cuius. Tali documenti non sono stati prodotti in 1° grado poichè la Sentenza di rito ha assorbito il giudizio di merito precludendo la trattazione della causa e negando alle parti la possibilità di proporre mezzi di prova.”.
L'istanza è inammissibile, poiché il deposito è finalizzato a contrastare la statuizione, come detto ormai passata in giudicato, della natura di donazione indiretta degli immobili acquistati da ed CP_3
con fondi che questa Corte ha valutato essere di provenienza della madre Controparte_4 [...]
Per_1
Sono pertanto parimenti inammissibili tutte le argomentazioni spese nella comparsa conclusionale di parte appellata con riferimento alla insussistenza di una donazione indiretta in relazione agli immobili sopra indicati, nonché alla richiesta di ricomprensione delle spese funerarie, in precedenza mai allegate e provate. Così come sono inammissibili oltre che irrilevanti tutte le argomentazioni inerenti l'accertata donazione diretta di euro 6.000,00 in favore della appellata e le valutazioni espresse Controparte_2
sulla omessa produzione da parte dell'attore appellante di documenti attestanti la conformità edilizia, con l'eccezione reiterata di improcedibilità della domanda di divisione.
Nella seconda comparsa conclusionale di replica parte appellata afferma, per giustificare le argomentazioni con cui appunto chiede la modifica delle statuizioni della sentenza parziale, che “Le
Sentenze non definitive - in quanto tali - possono essere confermate o modificate dalle Sentenze definitive oltre ad essere soggette anche agli ordinari mezzi d'impugnazione il cui mancato esercizio non pregiudica la possibilità di una loro parziale modifica in sede di Sentenza definitiva”.
Tale assunto non può in alcun modo essere condiviso da questa Corte ed è erroneo, per il principio affermato dalla Suprema Corte sopra richiamato.
pagina 10 di 16 Infine, parte appellata ha eccepito l'inammissibilità della produzione da parte dell'appellante in questo grado d'appello del doc F, ossia “attestazione urbanistica”.
Osserva la Corte che, alla luce degli accertamenti del CTU, la produzione è del tutto irrilevante.
Questa Corte tuttavia rileva non costituisce domanda nuova che la richiesta svolta in via subordinata nelle conclusioni precisate all'udienza del 25.6.2024, con cui si chiede che “preso atto delle risultanze della CTU e dei documenti ad essa allegati – avuto particolare riguardo alla “documentazione comunale” reperita dal CTU ed allegata alla perizia (foto e progetti) - accertare e dichiarare che le porzioni immobiliari distinte al fg. 11 part. 56 sub.1 e 2 e fg. 11 part. 54 sub. 715 sono state oggetto di rifacimento integrale e strutturale a cura e spese di e del marito , e Controparte_3 Controparte_9 per l'effetto costituiscono delle migliorie apportando al fondo un valore di molto superiore ex art. 748 cc rispetto a quello iniziale del loro acquisto che comporterebbe un arricchimento senza causa in favore di tutti gli altri coeredi, e per l'effetto detrarre in favore di e il valore delle CP_3 Controparte_4 migliorie apportate al fondo riducendo la stima del CTU …”.
Non può che essere rilevato come nel giudizio di primo grado e nella comparsa di costituzione in appello tale domanda non è stata non solo formulata, ma nemmeno allegata nell'esposizione fattuale ed argomentativa degli atti. Ciò non di meno la Suprema Corte ha chiarito, con la Sentenza n. 29247 del
22/12/2020, confermando quanto già espresso nella precedente statuizione Cass. n. 24150/2015 che “in tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione in senso lato, come tale liberamente proponibile e rilevabile anche in grado d'appello, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario”.
Nella motivazione si evidenzia “oltre a doversi richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui costituiscono eccezioni in senso stretto solo quelle espressamente qualificate come tali dal legislatore, che ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio ovvero quelle che corrispondono in via di eccezione all'esercizio di un diritto potestativo (cfr. Cass. S.U. n. 1099/1998; Cass. S.U. n.
10531/2013; Cass. n. 15591/2018; Cass. n. 31638/2018), con la conseguenza che non ricorrendo alcuna delle ipotesi che depongono per la natura di eccezione in senso stretto, quella in esame costituisce un'eccezione liberamente proponibile e rilevabile anche in grado di appello”.
Pertanto la Corte, anche d'ufficio, è chiamata a rilevare la sussistenza di migliorie ex articolo 748 cc che hanno inciso sul valore dell'immobile oggetto di donazione.
pagina 11 di 16 Tuttavia nel caso in esame non ha offerto alcun documento probatorio volto a Controparte_3
dimostrare le migliorie asseritamente poste in essere da lei o da suo marito agli immobili oggetto di donazione indiretta, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, provando i costi sostenuti.
La CTU espletata in questo grado chiarisce solo, a pag 11, che, con riferimento al solo bene censito al
F. 11 P. 54 - SUB 715 “Nel 1983 la sig.ra ed il sig. presentavano Controparte_3 Controparte_9
pratica edilizia ( vedasi capitolo successivo – regolarità edilizia dei beni) per lavori di ristrutturazione, conclusi nel 1985” ed hanno poi rivenduto il bene nel 2002, quindi dopo 17 anni. Ma non fornisce alcun elemento a sostegno della eccezione formulata in questo grado, dal momento che non quantifica le migliorie apportate anche perché, rileva la Corte, la parte interessata non ha mai prodotto alcuna documentazione di spesa.
La stessa Corte di Cassazione, nella sentenza sopracitata, ha precisato che l'eccezione non solo ammissibile ma può essere valutata quando emerga la prova delle opere asseritamente realizzate dal donatario sui beni che il de cuius gli aveva donato.
In relazione agli altri tre subalterni oggetto di donazione indiretta e già alienati a terzi dai donatari, ossia F. 11 P. 54 - SUB 1, 2, e 4,lo stesso CTU non evidenzia migliorie.
L'eccezione di non merita quindi accoglimento, per la mancata prova del costi delle Controparte_3
migliorie e della loro incidenza sul valore del bene.
Nelle more del giudizio di appello l'immobile caduto in successione, ossia la casa di abitazione della de cuius, valutata dal CTU in € 59.500,00, è stata venduta stragiudizialmente e sono stati ricavati €
50.000,00, motivo per il quale la causa si è ulteriormente protratta dopo la CTU.
Il ricavato, come dichiarato dall'appellante nella seconda comparsa conclusionale, “è stato – per accordo delle parti – depositato su un conto corrente co-intestato tra i fratelli ed Pt_1 CP_1
presso BPM n. 1745/000000004651, aperto il 9.4.2024. Dal prezzo di vendita sono poi stati
[...] detratte la provvigione dell'agente immobiliare per Euro 3.660,00 (Iva inclusa) e il compenso per il notaio per l'accettazione tacita dell'eredità per Euro 600,00”.
In considerazione della liquidazione in denaro dell'unico cespite immobiliare, si procede con la quantificazione della massa, al fine di calcolare la quota spettante al legittimario e Parte_1
poi procedere alla divisione fra i coredi.
Si richiama la statuizione della sentenza parziale, ormai dotata di valore di giudicato interno, con cui è stato così accertata la massa ereditaria:
“Conclusivamente, in parziale accoglimento delle domande formulate da la Corte Parte_1
accerta e dichiara che la massa ereditaria è così formata:
pagina 12 di 16 A. immobile caduto in successione sito in AT Velate (MB) via Cascina Dossi n. 21, censito catastalmente al F. 11, P. 54, SUB. 5;
B. saldo del conto corrente n. 0000/046020-03 di euro 3.390,49 (punto 1);
C. € 40.000,00, quale indebito prelievo effettuato da con obbligo di quest'ultima Controparte_3
di restituzione alla massa (punto 2 A e 2 B);
D. € 967,74 quale indebito prelievo effettuato da con obbligo di quest'ultima di Controparte_3
restituzione alla massa (punto 7);
E. € 6.000,00 quale donazione diretta in favore di con obbligo di quest'ultima di Controparte_2
portare le somme in collazione (punto 8);
F. valore degli immobili siti in AT Velate via Cascina Dossi n. 21 catastalmente indicati al F.
11 P. 54 SUB 4 di cui al rogito del 10.12.1978 (v. doc. 29), F. 11 P. 56 SUB 1 SUB 2 e F.11
P.54 SUB 715 di cui al rogito del 12.12.1979 (v. doc. 30) e F. 11 P. 54 di cui al rogito del
20.7.1982 (v. doc. 31) al momento del decesso della signora (25.12.2013), costituenti Per_1
donazioni indirette ai figli ed con obbligo di questi ultimi di CP_4 Controparte_3
portarli in collazione per imputazione al 50% ciascuno (punto 10)”.
Come detto il bene sub A è stato venduto con un ricavo netto di € 45.740,00
La CTU espletata dopo la rimessione della causa in istruttoria ha accertato i valori dei beni sub F al momento dell'apertura della successione, ossia quello in cui si determina la massa ( Cassazione,
Sentenza n. 31125 del 08/11/2023) in complessivi € 228.325,00.
La massa ereditaria, comprensiva di relictum e donatum ammonta a complessivi euro
324.423,23.
La quota di legittima spettante a ciascun legittimario, ed in particolare all'attore Parte_1
ammonta pertanto ad euro 36.047,02.
come risulta dalla sentenza parziale, ha chiesto unicamente la propria quota di Parte_1
legittima, rinunciando alla differenza fra la quota di legittima di 1/9 e quella a lui spettante in forza della successione ab intestato di 1/6.
Tuttavia, dovendo comunque procedersi alla divisione il valore della quota di legittima, calcolato al momento dell'apertura della successione, va adeguato a quello del momento della divisione, sempre secondo gli insegnamenti della sentenza n. 31125 del 08/11/2023, confermativa di precedenti pronunce
(Cass. n.5320/2016; Cass. n. 7478/2000), e quindi da considerarsi giurisprudenza consolidata. Nella motivazione di tale sentenza si statuisce infatti che il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario pagina 13 di 16 leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente.
Conseguentemente la quota di euro 36.047,02 assegnata ad deve essere rivalutata alla Parte_1 data della presente sentenza, ed ammonta quindi ad € 43.256,40 che gli viene assegnata in denaro, con prelievo dal c/c presso BPM n. 1745/000000004651, aperto il 9.4.2024, essendovi la disponibilità per l'alienazione del sub 5 .
Conclusivamente, in esecuzione di quanto disposto al capo 1) della sentenza parziale, sull'accolta domanda di divisione, questa Corte accerta e dichiara che il residuo della massa ereditaria pari ad €
281.166,83 calcolato già al netto della quota di legittima rivalutata di € 43.256,40 , come sopra assegnata ad deve essere ripartito in quote uguali fra i coeredi convenuti, Parte_1 CP_1
CP_1
, , ed e per essa e quali suoi
[...] CP_3 CP_4 CP_2 CP_5 Controparte_6
eredi in rappresentazione, ferme restando le statuizioni di cui ai capi 2 e 3 in relazione agli obblighi di restituzione e collazione della sentenza parziale .
Devono ora essere regolate le spese di lite, che comprendono anche quelle della sentenza parziale, nella quale la Corte si era riservata la liquidazione alla pronuncia della sentenza definitiva.
La Corte di Cassazione ha statuito che il Giudice d'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 130/2017).
Ritiene la Corte che l'esito finale della lite ( Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022) veda la soccombenza della parte appellata nei confronti di che ha visto accogliere sia Parte_1
nella sentenza parziale d'appello che in questa sede tutte le domande rigettate in tribunale con una sentenza in rito.
Anche con riferimento alla domanda di divisione, deve trovare applicazione il principio per il quale
“vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Cassazione, Sentenza n. 1635 del
24/01/2020).
pagina 14 di 16 CP_1 La parte appellata , , ed e per essa e Controparte_1 CP_3 CP_4 CP_2 CP_5
quali suoi eredi in rappresentazione è quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla Controparte_6
refusione delle spese processuali in favore di del doppio grado, che, per il giudizio di Parte_1
appello, tengono conto sia della fase conclusasi con la sentenza parziale che di quella di cui alla presente sentenza definitiva.
Le spese sono liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore indicato nella nota spese depositata dall'appellante il 17.4.2023 e precisato nella seconda comparsa conclusionale ( scaglione da 26.001,00 a 52.000,00) in rapporto ai valori medi per il giudizio di primo grado, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, e per il giudizio di appello in rapporto ai valori massimi previsti, proprio in considerazione della liquidazione unitaria delle due fasi d'appello, comprendendo la fase istruttoria svolta nella fase di prosecuzione del giudizio dopo la sentenza non definitiva.
Non si riconosce l'aumento per gli atti telematici, non pienamente fruibile, né quello del 50% richiesto, non sussistendone i presupposti.
Le spese di CTU, espletata nel comune interesse, sono invece poste in via definitiva a carico delle due parti processuali nella misura di ½ ciascuna.
Deve infine essere accolta la domanda formulata dall'appellante, di condanna l'avv. Gian Attilio
Bragatto, quale difensore antistatario della parte appellata, a rifondere al Sig. quanto Parte_1
già versato in data 5.3.2020 a titolo di spese legali di primo grado (doc. n. E), pari ad Euro 7.054,85,
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
contro , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_5 Controparte_6
Monza n. 391/2020 così provvede:
1. accerta in via definitiva che la massa ereditaria, comprensiva di relictum e donatum ammonta a complessivi euro 324.423,23 e che la quota di legittima spettante a ciascun legittimario, ed in particolare all'attore ammonta pertanto ad euro 36.047,02, somma che, Parte_1 rivalutata ad oggi per le ragioni espresse in parte motiva ammonta ad € 43.256,40;
2. assegna ad la somma di € 43.256,40 in denaro, con prelievo dal c/c presso Parte_1
BPM n. 1745/000000004651, aperto il 9.4.2024, essendovi la disponibilità per l'alienazione del bene immobile caduto in successione meglio descritto in atti;
pagina 15 di 16 3. accerta e dichiara che il residuo della massa ereditaria è pari ad € 281.166,83 calcolato già al netto della quota di legittima rivalutata di € 43.256,40, come sopra assegnata ad Pt_1
[...]
4. assegna in quote uguali fra i coeredi convenuti, , , ed Controparte_1 CP_3 CP_4 CP_2 CP_1
e per essa e quali suoi eredi in rappresentazione, il CP_5 Controparte_6
residuo della massa ereditaria pari ad € 281.166,83, ferme restando le statuizioni della sentenza parziale di cui ai capi 2 e 3 in relazione agli obblighi di restituzione e collazione
5. Condanna la parte appellata alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore di liquidate Parte_1 quanto al primo grado in € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, €
1.806,00 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
quanto al secondo grado in € 804,00 per spese, € 3.087,00 per fase di studio, € 2.127,00 per la fase introduttiva, € 4.568,00 per fase istruttoria ed € 5.205,00 per la fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
6. Pone le spese di CTU, espletata nel comune interesse, in via definitiva a carico delle due parti processuali nella misura di ½ ciascuna.
7. condanna l'avv. Gian Attilio Bragatto, quale difensore antistatario della parte appellata, alla restituzione in favore di di quanto percepito in esecuzione della sentenza di Parte_1
primo grado in relazione alle spese di lite distratte in suo favore pari ad Euro 7.054,85.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Carlo Maddaloni
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott.D'Anella Cesira Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDILLO LUIGI Parte_1 C.F._1
CARLO, con elezione di domicilio in VIA COLLEONI, 15 20041 AGRATE BRIANZA, presso e nello studio dell'avv. CARDILLO LUIGI CARLO
APPELLANTE contro
(C.F. ) , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) (C.F. ) C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ) (C.F. ) e
[...] C.F._5 CP_5 C.F._6
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BRAGATTO Controparte_6 C.F._7
GIAN ATTILIO con elezione di domicilio in VIA MONTE CERVINO, 51 20043 ARCORE presso e nello studio dell'avv. BRAGATTO GIAN ATTILIO
APPELLATI
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Le parti all'udienza del 26.5.2024 precisavano le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 16 Per : Parte_1
Voglia l'illustrissima Corte d'Appello intestata, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decidere:
IN VIA PRINCIPALE
1) dichiarare aperta la successione ad intestato del de cuius Persona_1
2) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti;
esprimere la massa ereditaria in 90/90. In conseguenza, dichiarare erede Parte_1
nella quota pari a 10/90 (la quota riconosciuta in sentenza non definitiva era di
1/9);
3) condannare gli eredi e a Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
restituire alla massa quanto ricevuto a titolo di donazione e/o quanto prelevato indebitamente, così come stabilito a pag. 15 della sentenza non definitiva (come più avanti dettagliato) e come quantificato in sede di CTU, con riferimento al valore degli immobili donati indirettamente.
4) Condannare a collazionare la somma di Euro 6.000,00, oltre Controparte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data dell'apertura della successione (25.12.2013), a favore della massa ereditaria per la donazione ricevuta;
5) Condannare a collazionare a favore della massa ereditaria Controparte_3
della somma di Euro 114.162,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'apertura della successione (25.12.2013), pari al
50% delle donazioni indirette di immobili ricevute;
6) Condannare a restituire alla massa ereditaria la somma di Controparte_3
Euro 40.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'indebito prelievo e cioè dal 7.9.2007;
7) Condannare a restituire alla massa ereditaria la somma di Controparte_3
Euro 967,74, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'indebito prelievo e cioè dal 29.4.2011;
8) Condannare a collazionare a favore della massa ereditaria Controparte_4
della somma di Euro 114.162,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data dell'apertura della successione (25.12.2013), pari al
50% delle donazioni indirette di immobili ricevute;
pagina 2 di 16 9) Accertata la lesione della quota di legittima dell'attore pari ad 10/90 (o 1/9), accogliere la domanda di riduzione di dichiarandolo creditore Parte_1 verso la massa di Euro somma di Euro 30.588,08, e, per l'effetto, ordinare la reintegrazione di tale quota riservata all'attore, condannando i convenuti/appellati, in via solidale tra loro, a versare al Sig. la Parte_1 somma sopra indicata;
oltre alla rivalutazione monetaria secondo l'Indice Istat
(prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati) dall'apertura della successione (25.12.2013) fino alla sentenza e oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalla domanda di mediazione (9.12.2015; doc.
n. 5 fascicolo primo grado) al saldo effettivo,
10) Vista l'intervenuta vendita del bene immobile relitto, sito in AT Velate
Cascina Dossi n. 21, Foglio 11 Particella 54 Sub 5, per Euro 50.000,00 (importo depositato – per accordo delle parti – su un conto corrente co-intestato tra i fratelli ed presso BPM n. 1745/000000004651, aperto il Pt_1 Controparte_1
9.4.2024), provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote degli eredi (quota pari ad 10/90 o 1/9), previa Parte_1
deduzione delle spese sostenute per tale vendita;
11) Ordinare la ripartizione della somma giacente sul c/c n. 0406020-03 aperto presso la , agenzia di AT (MB), secondo bene facente Controparte_7
parte del relictum, in proporzione delle rispettive quote (quota Parte_1
pari ad 10/90 o 1/9).
12) Condannare i convenuti/appellati a versare in favore del Sig. Parte_1 le somme di cui al paragrafo B11 dell'atto di citazione di primo grado
[...] relativo al danno emergente (v. anche punto n. 8 di pag. 3 dell'atto di appello), da liquidarsi anche in via equitativa.
13) Confermare le disposizioni contenute nella sentenza non definitiva n.
610/2022 pubblicata il 23/02/2022 e datata 26/01/2022 emessa da codesto
Giudicante che ha accolto la quasi totalità delle domande attoree formulate in codesto appello e che ha accertato e dichiarato che la massa ereditaria è composta dal bene immobile e dal saldo del conto corrente di cui infra.
14) Quanto al riparto operato dal CTU correggere gli errori materiali presenti nella tabella definitiva dell'elaborato peritale come già scritto nelle nostre osservazioni alla bozza della CTU.
pagina 3 di 16 IN VIA ISTRUTTORIA
Si è chiesto l'acquisizione del fascicolo (telematico) di primo grado e si sono prodotti documenti da A ad F.
IN OGNI CASO
Con condanna ai convenuti/appellati, in via solidale tra loro, al pagamento dei compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre a spese a forfait 15%, CPA, IVA
e successive occorrende, come da nota spese che si allegherà o, in mancanza, da quantificarsi con riferimento al vigente D.M. e/o successive modifiche. In merito si chiede di voler liquidare – come da D.M. 37/2018 che ha modificato l'articolo 4 del D.M. n. 55/2014 – l'aumento del compenso del 30% per aver inserito negli atti telematici di causa link ipertestuali che consentono di rendere molto più agevole la consultazione degli scritti difensivi.
Conseguentemente, condannare gli odierni appellati, in via solidale tra loro, e l'Avv. Gian Attilio Bragatto (procuratore antistatario), in via solidale con gli appellati, a rifondere al Sig. quanto già versato in data 5.3.2020 Parte_1 all'Avv. Bragatto a titolo di spese legali di primo grado (doc. n. E), pari ad Euro
7.054,85, a seguito della condanna ex art. 91 c.p.c. (punto 2 della sentenza appellata), con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e : CP_5 Controparte_6
Voglia l' On. le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare :
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. e per l'effetto espungere tutte le domande nuove ed i nuovi documenti prodotti dall'appellante in appello, avuto particolare riguardo all'attestazione di conformità urbanistica (doc. F).
Si rifiuta il contraddittorio sulle nuove domande formulate dall'appellante.
NEL MERITO :
1) Rigettare le domande avversarie in quando infondate in fatto e in diritto .
2) Riconoscere in favore dell'attore la sola quota di legittima pari ad 1/9 della massa ereditaria, così come dallo stesso domandata in giudizio.
3) Dichiarare che gli unici beni caduti in successione ed oggetto di divisione sono l'unità immobiliare sita in AT , c. na Dossi 21, così distinta al NCEU: fg. 11 part. 54 sub. 5,
pagina 4 di 16 alienata il 23.04.2024 per €. 50.000°° lordi, e il conto correnre n. 046020-03 aperto presso la banca , ag. di AT, con un saldo di €. 3.390,49 alla data di apertura della Controparte_8 successione, da compensare con le maggiori“spese funerarie e di sepoltura da determinarsi“ come peraltro richiesto anche dall'attore in atto di citazione di 1°grado (pag.17 paragrafo 10)
4) Alla luce delle risultanze della CTU che attribuisce scarso valore agli immobili de quibus e degli atti d'acquisto a prezzo modesto prodotti dall'attore (doc.30) dichiarare che gli altri immobili siti in AT Velate, c. na Dossi 21, così distinti al NCEU: fg. 11 part. 54 sub. 4, fg. 11 part. 56 sub. 1, fg. 11 part. 56 sub. 2 e fg. 11 part. 54 sub. 715 sono stati acquistati da ed con mezzi propri e quindi non oggetto di donazione indiretta , CP_3 Controparte_4
e per l'effetto escluderli dalla massa ereditaria .
5) Accertare e dichiarare che la somma di €. 40.000°° di cui al bonifico del 7.9.2007 è stata trasferita da in favore di titolare del c/c n.° 6152987159/40, Controparte_3 CP_4
come da relativa contabile bancaria che si chiede essere autorizzati a produrre.
6) Accertare e dichiarare che la somma di €. 967,74 è stata trasferita da il Controparte_3
29.4.2011 sul c/c n.°1649/02134381 cointestato alla de cuius per poi essere reinvestita in titoli, come da relativa contabile bancaria che si chiede essere autorizzati a produrre.
7) accertare e dichiarare che l'importo di €. 2.000°° di cui all'assegno bancario dell'1.7.2008
e di €. 4.000°° di cui all'assegno bancario del 5.6.2008 disposti dalla de cuius in favore della figlia sono stati da quest'ultima restituiti brevi manu alla mamma senza Controparte_2
richiedere alcuna ricevuta e / o liberatoria.
IN VIA SUBORDINATA : preso atto delle risultanze della CTU e dei documenti ad essa allegati – avuto particolare riguardo alla “documentazione comunale” reperita dal CTU ed allegata alla perizia (foto e progetti) - accertare e dichiarare che le porzioni immobiliari distinte al fg. 11 part. 56 sub.1 e 2 e fg. 11 part. 54 sub. 715 sono state oggetto di rifacimento integrale e strutturale a cura e spese di e del marito , e per Controparte_3 Controparte_9
l'effetto costituiscono delle migliorie apportando al fondo un valore di molto superiore ex art. 748 cc rispetto a quello iniziale del loro acquisto che comporterebbe un arricchimento senza causa in favore di tutti gli altri coeredi, e per l'effetto detrarre in favore di e CP_3
il valore delle migliorie apportate al fondo riducendo la stima del CTU al Controparte_4 prezzo d'acquisto di £.
4.000.000 di cui ai titoli di provenienza incontestati nel loro valore
(doc. 30 attore) e alla valutazione dello stesso CTU (pag. 14) o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, al netto delle opere e degli aumenti di valore apportati dai coniugi CP_3
e , da quantificarsi anche in via equitativa.
[...] Controparte_9
pagina 5 di 16 IN VIA ISTRUTTORIA:
A) autorizzare il deposito di prove documentali ex art. 345 c.p.c. ultimo comma non prodotte in 1° grado a causa della sentenza di rito che ha assorbito il giudizio di merito precludendo la trattazione della causa e negando alle parti la possibilità di proporre mezzi di prova (prove documentali ritenute indispensabili ai fini della decisione poiché indicano il beneficiario del prelievo di €. 40.000°° disposto da ed il reddito della de cuius e di Controparte_3
ed ai fini della configurabilità della donazione indiretta ). CP_4 Controparte_3
B) Ci si associa alla domanda attorea formulata nell'atto di citazione e reiterata nell'atto di citazione in appello di concessione dei termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. .
Rigettare le ulteriori istanze istruttorie formulate dall'attore - appellante e, in caso di loro ammissione, ammettersi a prova contraria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.9.2018 conveniva in giudizio i convenuti Parte_1
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e per sentir CP_5 Controparte_6
1. accertare e dichiarare l'apertura della successione legittima a seguito del decesso della defunta madre vvenuto il 25.12.2013 (doc. 2, fascicolo attoreo); Persona_1
2. l'accertamento dell'asse ereditario con proposizione di domanda di collazione;
3. l'accertamento della lesione della quota di legittima a seguito delle donazioni disposte agli altri coeredi, con accertamento della nullità;
4. l'attribuzione della quota di riserva;
5. conseguente scioglimento della comunione ereditaria.
Si costituivano i convenuti con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.5.2019, eccependo l'incompetenza del giudice adito e l'inammissibilità delle domande attoree.
Alla prima udienza del 23.5.2019 l'attore dichiarava “di rinunciare alla domanda n 1, rinuncia che controparte accetta” e chiedeva un breve differimento di udienza (verbale 23.5.2019), che veniva rinviata dal Tribunale alla successiva del 30.5.2019, in cui l'attore domandava i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. “anche per produrre la certificazione ipocatastale ventennale”, rispetto alla quale i convenuti eccepivano la tardività insistendo nell'inammissibilità delle domande attoree (verbale 30.5.2019). In tale sede il giudice di prime cure, riservatosi, concedeva alle parti il termine di 30 giorni per il deposito di memorie “vista l'eccezione di inammissibilità” sollevata da controparte (ordinanza del 30.5.2019). Alla successiva udienza del 12.2.2020 il Tribunale tratteneva la pagina 6 di 16 causa in decisione e si pronunciava con sentenza n. 391/2020 del 14.2.2020, pubblicata il 18.2.2020, con il seguente dispositivo:
“1) DICHIARA Inammissibile la domanda
2) CONDANNA l'attore a rifondere nei confronti dei convenuti le spese di lite che liquida in €
5.560,25 di cui € 4.835,00 a titolo di compenso oltre a € 725,25 a titolo di spese generali (15% sul compenso totale) i.v.a., c.p.a. da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto notificato il 21.7.2020, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano gli appellati CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e il 2.12.2020, eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_5 Controparte_6
delle domande e dei documenti nuovi ex art. 345 c.p.c.; nel merito chiedendo la conferma integrale della sentenza, la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. ed in via subordinata di essere ammessi a prova contraria.
Alla prima udienza del 2.2.2021 la Corte riservando in sede di decisione la valutazione delle istanze istruttorie, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.10.2021, in cui, espletato l'incombente mediante trattazione scritta con il deposito a cura delle parti delle conclusioni in via telematica, in forza di provvedimento presidenziale del 14.9.2021, tratteneva la causa a sentenza assegnando con decreto del 26.10.2021 i termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche.
La Corte pronunciava nella camera di consiglio del 26.1.2022 sentenza non definitiva, decidendo sui due motivi di appello proposti da accogliendo la proposta azione di riduzione e Parte_1
reintegrazione per lesione della quota di legittima, previo accertamento delle donazioni dirette od indirette disposte in vita dalla de cuius in favore di alcuni dei coeredi e della consistenza della massa ereditaria, composta da beni immobili e mobili.
Con ordinanza in pari data, rimetteva la causa sul ruolo per procedere alle operazioni di stima sia del bene immobile caduto in successione che dei beni immobili oggetto di donazioni indirette, al fine di completare la valutazione dell'asse ereditario e procedere alle operazioni di divisione.
Appare opportuno riportare il dispositivo della sentenza non definitiva:
“La Corte d'Appello, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
contro , , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_5 Controparte_6
Monza n. 391/2020 così provvede:
In accoglimento dell'appello ed in parziale accoglimento delle domande formulate in primo grado,
pagina 7 di 16 1. dichiara il diritto di Parte_1
allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti di per la quota di Persona_1
1/9, assieme ai coeredi , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
per la quota di 1/6 ciascuno, nonché di e Controparte_4 CP_5 CP_6
per la quota di 1/12 ciascuno, oltre alla differenza tra la quota di legittima di di
[...] Pt_1
1/9 e quella di un 1/6 a lui astrattamente spettante, da dividersi tra Controparte_1 Controparte_2
e come statuito in parte Controparte_3 CP_10 CP_5 Controparte_6
motiva;
2. accerta l'obbligo di di Controparte_3 restituire alla massa ereditaria gli importi di € 40.000,00 ed € 967,74 per le ragioni di cui in parte motiva;
3. accerta e dichiara la natura di donazione diretta dell'importo complessivo di € 6.000,00 in favore di con obbligo di Controparte_2 quest'ultima di portare le somme in collazione;
4. accerta e dichiara la natura di donazioni indirette in favore di ed degli immobili siti in AT Velate via Cascina CP_4 Controparte_3
Dossi n. 21 meglio descritti in parte motiva ed accerta l'obbligo dei medesimi di portare in collazione per imputazione il loro valore, determinato coma in parte motiva;
5. accerta la composizione della massa ereditaria come indicato in parte motiva;
6. rigetta le altre domande proposte da Pt_1
[...]
7. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di CTU, e la successiva pronuncia sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
8. riserva la regolamentazione delle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.”
Veniva quindi espletata la disposta CTU e la causa rinviata per la precisaizone delle conclsioni al
7.2.2023.
La Corte rimetteva la causa sul ruolo, attesa l'indivisibilità dell'immobile caduto in successione e la mancanza di istanze di assegnazione. All'udienza del 23.5.2023 le parti concordemente dichiaravano di voler procedere alla vendita del bene privatamente, e chiedevano quindi congruo rinvio. Alla successiva udienza fissata ai 17.10.2023 chiedevano ulteriore congruo rinvio per procedere alla vendita pagina 8 di 16 dell'immobile e per definire la lite in via transattiva. Alla successiva udienza fissata al 30.1.2024 le parti concordemente davano “ atto che sono in corso le attività dirette alla vendita del bene e chiedono rinvio per portare a termine detta operazione”. La Corte rinviava quindi al 16.4.2024 per consentire l' incombente. A tale udienza veniva verbalizzato quanto segue “Le parti rappresentano di aver reperito un acquirente per l'immobile oggetto di causa e chiedono breve rinvio in ragione dell'appuntamento fissato presso il notaio in data 23.4.2024. LA CORTE Preso atto di quanto dichiarato dalle parti, rinvia la causa all'udienza del 28.5.2024, ore 9.30, al fine di consentire il perfezionamento della vendita”.
A tale udienza compariva il procuratore dell'appellante chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione. La Corte rinviava quindi per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
25.7.2024, assegnando termini di giorni 50 per il deposito di comparse conclusionali e 20 per le repliche decorrenti da detta udienza cartolare.
Depositati gli scritti conclusionali, la causa era decisa nella camera di consiglio del 23.10.2024
Deve preliminarmente rilevarsi che la sentenza parziale non definitiva non è stata impugnata, né è stata fatta riserva d'appello. Conseguentemente tutte le statuizioni e decisioni assunte con tale sentenza sono passate in giudicato.
La Corte di Cassazione nella recentissima Ordinanza n. 19145 del 11/07/2024 ha riaffermato che “nel caso di sentenza d'appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata.”
Nel caso in esame, conseguentemente, questo Collegio è vincolato alla pronuncia resa con la sentenza non definitiva ed ogni domanda delle parti inerente questioni già decise è inammissibile.
Sono pertanto inammissibili tutte le domande riportate nelle conclusioni precisate all'udienza del 25 giugno 2024 con cui si chiede una modifica delle statuizioni contenute nella sentenza parziale. In particolare, dall'esame delle conclusioni precisate all'udienza del 26.10.2021, rispetto a quelle precisate all'udienza cartolare del 25.6.2024, si rilevano alcune modifiche.
Rileva la Corte che le domande precisate dall'appellante all'udienza cartolare del 25.6.2024 ai nn
1,2,3,4,6 e 7 non sono domande nuove, e sono pertanto ammissibili, in quanto sono sovrapponibili alle domande già formulate nella citazione di primo grado, nell'atto di appello e nelle conclusioni del pagina 9 di 16 26.10.2021 ( tutte identiche) e tengono semplicemente conto delle risultanze della CTU in relazione alle domande già svolte, così come la domanda formulata in via subordinata. Rileva la Corte, inoltre, che l'appellante non ha insistito sulle domande nn ,4,8,9,10 delle precedenti conclusioni del
26.10.2021, non riproposte e non oggetto di argomentazione negli scritti conclusionali, che pertanto devono intendersi rinunciate
Al contrario, le domande di parte appellata formulate in via principale sub 3,4,5,6,7 nelle conclusioni precisate all'udienza del 25.6.2024 sono domande del tutto nuove e pertanto inammissibili, poiché relative ad argomentazioni mai svolte né in primo grado né in comparsa di costituzione in appello.
Inoltre nella seconda comparsa conclusionale, parte appellata “chiede di autorizzare ex art. 345cpc ultimo comma il deposito di prove documentali attestanti i redditi percepiti da e CP_3 CP_4 negli anni in cui vennero acquistati gli immobili e l'entità della pensione ai superstiti della de
[...]
cuius. Tali documenti non sono stati prodotti in 1° grado poichè la Sentenza di rito ha assorbito il giudizio di merito precludendo la trattazione della causa e negando alle parti la possibilità di proporre mezzi di prova.”.
L'istanza è inammissibile, poiché il deposito è finalizzato a contrastare la statuizione, come detto ormai passata in giudicato, della natura di donazione indiretta degli immobili acquistati da ed CP_3
con fondi che questa Corte ha valutato essere di provenienza della madre Controparte_4 [...]
Per_1
Sono pertanto parimenti inammissibili tutte le argomentazioni spese nella comparsa conclusionale di parte appellata con riferimento alla insussistenza di una donazione indiretta in relazione agli immobili sopra indicati, nonché alla richiesta di ricomprensione delle spese funerarie, in precedenza mai allegate e provate. Così come sono inammissibili oltre che irrilevanti tutte le argomentazioni inerenti l'accertata donazione diretta di euro 6.000,00 in favore della appellata e le valutazioni espresse Controparte_2
sulla omessa produzione da parte dell'attore appellante di documenti attestanti la conformità edilizia, con l'eccezione reiterata di improcedibilità della domanda di divisione.
Nella seconda comparsa conclusionale di replica parte appellata afferma, per giustificare le argomentazioni con cui appunto chiede la modifica delle statuizioni della sentenza parziale, che “Le
Sentenze non definitive - in quanto tali - possono essere confermate o modificate dalle Sentenze definitive oltre ad essere soggette anche agli ordinari mezzi d'impugnazione il cui mancato esercizio non pregiudica la possibilità di una loro parziale modifica in sede di Sentenza definitiva”.
Tale assunto non può in alcun modo essere condiviso da questa Corte ed è erroneo, per il principio affermato dalla Suprema Corte sopra richiamato.
pagina 10 di 16 Infine, parte appellata ha eccepito l'inammissibilità della produzione da parte dell'appellante in questo grado d'appello del doc F, ossia “attestazione urbanistica”.
Osserva la Corte che, alla luce degli accertamenti del CTU, la produzione è del tutto irrilevante.
Questa Corte tuttavia rileva non costituisce domanda nuova che la richiesta svolta in via subordinata nelle conclusioni precisate all'udienza del 25.6.2024, con cui si chiede che “preso atto delle risultanze della CTU e dei documenti ad essa allegati – avuto particolare riguardo alla “documentazione comunale” reperita dal CTU ed allegata alla perizia (foto e progetti) - accertare e dichiarare che le porzioni immobiliari distinte al fg. 11 part. 56 sub.1 e 2 e fg. 11 part. 54 sub. 715 sono state oggetto di rifacimento integrale e strutturale a cura e spese di e del marito , e Controparte_3 Controparte_9 per l'effetto costituiscono delle migliorie apportando al fondo un valore di molto superiore ex art. 748 cc rispetto a quello iniziale del loro acquisto che comporterebbe un arricchimento senza causa in favore di tutti gli altri coeredi, e per l'effetto detrarre in favore di e il valore delle CP_3 Controparte_4 migliorie apportate al fondo riducendo la stima del CTU …”.
Non può che essere rilevato come nel giudizio di primo grado e nella comparsa di costituzione in appello tale domanda non è stata non solo formulata, ma nemmeno allegata nell'esposizione fattuale ed argomentativa degli atti. Ciò non di meno la Suprema Corte ha chiarito, con la Sentenza n. 29247 del
22/12/2020, confermando quanto già espresso nella precedente statuizione Cass. n. 24150/2015 che “in tema di collazione ereditaria d'immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell'art. 748 c.c. non integra domanda riconvenzionale, ma semplice eccezione in senso lato, come tale liberamente proponibile e rilevabile anche in grado d'appello, non ampliando il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario”.
Nella motivazione si evidenzia “oltre a doversi richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui costituiscono eccezioni in senso stretto solo quelle espressamente qualificate come tali dal legislatore, che ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio ovvero quelle che corrispondono in via di eccezione all'esercizio di un diritto potestativo (cfr. Cass. S.U. n. 1099/1998; Cass. S.U. n.
10531/2013; Cass. n. 15591/2018; Cass. n. 31638/2018), con la conseguenza che non ricorrendo alcuna delle ipotesi che depongono per la natura di eccezione in senso stretto, quella in esame costituisce un'eccezione liberamente proponibile e rilevabile anche in grado di appello”.
Pertanto la Corte, anche d'ufficio, è chiamata a rilevare la sussistenza di migliorie ex articolo 748 cc che hanno inciso sul valore dell'immobile oggetto di donazione.
pagina 11 di 16 Tuttavia nel caso in esame non ha offerto alcun documento probatorio volto a Controparte_3
dimostrare le migliorie asseritamente poste in essere da lei o da suo marito agli immobili oggetto di donazione indiretta, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, provando i costi sostenuti.
La CTU espletata in questo grado chiarisce solo, a pag 11, che, con riferimento al solo bene censito al
F. 11 P. 54 - SUB 715 “Nel 1983 la sig.ra ed il sig. presentavano Controparte_3 Controparte_9
pratica edilizia ( vedasi capitolo successivo – regolarità edilizia dei beni) per lavori di ristrutturazione, conclusi nel 1985” ed hanno poi rivenduto il bene nel 2002, quindi dopo 17 anni. Ma non fornisce alcun elemento a sostegno della eccezione formulata in questo grado, dal momento che non quantifica le migliorie apportate anche perché, rileva la Corte, la parte interessata non ha mai prodotto alcuna documentazione di spesa.
La stessa Corte di Cassazione, nella sentenza sopracitata, ha precisato che l'eccezione non solo ammissibile ma può essere valutata quando emerga la prova delle opere asseritamente realizzate dal donatario sui beni che il de cuius gli aveva donato.
In relazione agli altri tre subalterni oggetto di donazione indiretta e già alienati a terzi dai donatari, ossia F. 11 P. 54 - SUB 1, 2, e 4,lo stesso CTU non evidenzia migliorie.
L'eccezione di non merita quindi accoglimento, per la mancata prova del costi delle Controparte_3
migliorie e della loro incidenza sul valore del bene.
Nelle more del giudizio di appello l'immobile caduto in successione, ossia la casa di abitazione della de cuius, valutata dal CTU in € 59.500,00, è stata venduta stragiudizialmente e sono stati ricavati €
50.000,00, motivo per il quale la causa si è ulteriormente protratta dopo la CTU.
Il ricavato, come dichiarato dall'appellante nella seconda comparsa conclusionale, “è stato – per accordo delle parti – depositato su un conto corrente co-intestato tra i fratelli ed Pt_1 CP_1
presso BPM n. 1745/000000004651, aperto il 9.4.2024. Dal prezzo di vendita sono poi stati
[...] detratte la provvigione dell'agente immobiliare per Euro 3.660,00 (Iva inclusa) e il compenso per il notaio per l'accettazione tacita dell'eredità per Euro 600,00”.
In considerazione della liquidazione in denaro dell'unico cespite immobiliare, si procede con la quantificazione della massa, al fine di calcolare la quota spettante al legittimario e Parte_1
poi procedere alla divisione fra i coredi.
Si richiama la statuizione della sentenza parziale, ormai dotata di valore di giudicato interno, con cui è stato così accertata la massa ereditaria:
“Conclusivamente, in parziale accoglimento delle domande formulate da la Corte Parte_1
accerta e dichiara che la massa ereditaria è così formata:
pagina 12 di 16 A. immobile caduto in successione sito in AT Velate (MB) via Cascina Dossi n. 21, censito catastalmente al F. 11, P. 54, SUB. 5;
B. saldo del conto corrente n. 0000/046020-03 di euro 3.390,49 (punto 1);
C. € 40.000,00, quale indebito prelievo effettuato da con obbligo di quest'ultima Controparte_3
di restituzione alla massa (punto 2 A e 2 B);
D. € 967,74 quale indebito prelievo effettuato da con obbligo di quest'ultima di Controparte_3
restituzione alla massa (punto 7);
E. € 6.000,00 quale donazione diretta in favore di con obbligo di quest'ultima di Controparte_2
portare le somme in collazione (punto 8);
F. valore degli immobili siti in AT Velate via Cascina Dossi n. 21 catastalmente indicati al F.
11 P. 54 SUB 4 di cui al rogito del 10.12.1978 (v. doc. 29), F. 11 P. 56 SUB 1 SUB 2 e F.11
P.54 SUB 715 di cui al rogito del 12.12.1979 (v. doc. 30) e F. 11 P. 54 di cui al rogito del
20.7.1982 (v. doc. 31) al momento del decesso della signora (25.12.2013), costituenti Per_1
donazioni indirette ai figli ed con obbligo di questi ultimi di CP_4 Controparte_3
portarli in collazione per imputazione al 50% ciascuno (punto 10)”.
Come detto il bene sub A è stato venduto con un ricavo netto di € 45.740,00
La CTU espletata dopo la rimessione della causa in istruttoria ha accertato i valori dei beni sub F al momento dell'apertura della successione, ossia quello in cui si determina la massa ( Cassazione,
Sentenza n. 31125 del 08/11/2023) in complessivi € 228.325,00.
La massa ereditaria, comprensiva di relictum e donatum ammonta a complessivi euro
324.423,23.
La quota di legittima spettante a ciascun legittimario, ed in particolare all'attore Parte_1
ammonta pertanto ad euro 36.047,02.
come risulta dalla sentenza parziale, ha chiesto unicamente la propria quota di Parte_1
legittima, rinunciando alla differenza fra la quota di legittima di 1/9 e quella a lui spettante in forza della successione ab intestato di 1/6.
Tuttavia, dovendo comunque procedersi alla divisione il valore della quota di legittima, calcolato al momento dell'apertura della successione, va adeguato a quello del momento della divisione, sempre secondo gli insegnamenti della sentenza n. 31125 del 08/11/2023, confermativa di precedenti pronunce
(Cass. n.5320/2016; Cass. n. 7478/2000), e quindi da considerarsi giurisprudenza consolidata. Nella motivazione di tale sentenza si statuisce infatti che il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario pagina 13 di 16 leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente.
Conseguentemente la quota di euro 36.047,02 assegnata ad deve essere rivalutata alla Parte_1 data della presente sentenza, ed ammonta quindi ad € 43.256,40 che gli viene assegnata in denaro, con prelievo dal c/c presso BPM n. 1745/000000004651, aperto il 9.4.2024, essendovi la disponibilità per l'alienazione del sub 5 .
Conclusivamente, in esecuzione di quanto disposto al capo 1) della sentenza parziale, sull'accolta domanda di divisione, questa Corte accerta e dichiara che il residuo della massa ereditaria pari ad €
281.166,83 calcolato già al netto della quota di legittima rivalutata di € 43.256,40 , come sopra assegnata ad deve essere ripartito in quote uguali fra i coeredi convenuti, Parte_1 CP_1
CP_1
, , ed e per essa e quali suoi
[...] CP_3 CP_4 CP_2 CP_5 Controparte_6
eredi in rappresentazione, ferme restando le statuizioni di cui ai capi 2 e 3 in relazione agli obblighi di restituzione e collazione della sentenza parziale .
Devono ora essere regolate le spese di lite, che comprendono anche quelle della sentenza parziale, nella quale la Corte si era riservata la liquidazione alla pronuncia della sentenza definitiva.
La Corte di Cassazione ha statuito che il Giudice d'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 130/2017).
Ritiene la Corte che l'esito finale della lite ( Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022) veda la soccombenza della parte appellata nei confronti di che ha visto accogliere sia Parte_1
nella sentenza parziale d'appello che in questa sede tutte le domande rigettate in tribunale con una sentenza in rito.
Anche con riferimento alla domanda di divisione, deve trovare applicazione il principio per il quale
“vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte” (Cassazione, Sentenza n. 1635 del
24/01/2020).
pagina 14 di 16 CP_1 La parte appellata , , ed e per essa e Controparte_1 CP_3 CP_4 CP_2 CP_5
quali suoi eredi in rappresentazione è quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla Controparte_6
refusione delle spese processuali in favore di del doppio grado, che, per il giudizio di Parte_1
appello, tengono conto sia della fase conclusasi con la sentenza parziale che di quella di cui alla presente sentenza definitiva.
Le spese sono liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore indicato nella nota spese depositata dall'appellante il 17.4.2023 e precisato nella seconda comparsa conclusionale ( scaglione da 26.001,00 a 52.000,00) in rapporto ai valori medi per il giudizio di primo grado, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, e per il giudizio di appello in rapporto ai valori massimi previsti, proprio in considerazione della liquidazione unitaria delle due fasi d'appello, comprendendo la fase istruttoria svolta nella fase di prosecuzione del giudizio dopo la sentenza non definitiva.
Non si riconosce l'aumento per gli atti telematici, non pienamente fruibile, né quello del 50% richiesto, non sussistendone i presupposti.
Le spese di CTU, espletata nel comune interesse, sono invece poste in via definitiva a carico delle due parti processuali nella misura di ½ ciascuna.
Deve infine essere accolta la domanda formulata dall'appellante, di condanna l'avv. Gian Attilio
Bragatto, quale difensore antistatario della parte appellata, a rifondere al Sig. quanto Parte_1
già versato in data 5.3.2020 a titolo di spese legali di primo grado (doc. n. E), pari ad Euro 7.054,85,
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
contro , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , avverso la sentenza del Tribunale di
[...] CP_5 Controparte_6
Monza n. 391/2020 così provvede:
1. accerta in via definitiva che la massa ereditaria, comprensiva di relictum e donatum ammonta a complessivi euro 324.423,23 e che la quota di legittima spettante a ciascun legittimario, ed in particolare all'attore ammonta pertanto ad euro 36.047,02, somma che, Parte_1 rivalutata ad oggi per le ragioni espresse in parte motiva ammonta ad € 43.256,40;
2. assegna ad la somma di € 43.256,40 in denaro, con prelievo dal c/c presso Parte_1
BPM n. 1745/000000004651, aperto il 9.4.2024, essendovi la disponibilità per l'alienazione del bene immobile caduto in successione meglio descritto in atti;
pagina 15 di 16 3. accerta e dichiara che il residuo della massa ereditaria è pari ad € 281.166,83 calcolato già al netto della quota di legittima rivalutata di € 43.256,40, come sopra assegnata ad Pt_1
[...]
4. assegna in quote uguali fra i coeredi convenuti, , , ed Controparte_1 CP_3 CP_4 CP_2 CP_1
e per essa e quali suoi eredi in rappresentazione, il CP_5 Controparte_6
residuo della massa ereditaria pari ad € 281.166,83, ferme restando le statuizioni della sentenza parziale di cui ai capi 2 e 3 in relazione agli obblighi di restituzione e collazione
5. Condanna la parte appellata alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore di liquidate Parte_1 quanto al primo grado in € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, €
1.806,00 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
quanto al secondo grado in € 804,00 per spese, € 3.087,00 per fase di studio, € 2.127,00 per la fase introduttiva, € 4.568,00 per fase istruttoria ed € 5.205,00 per la fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
6. Pone le spese di CTU, espletata nel comune interesse, in via definitiva a carico delle due parti processuali nella misura di ½ ciascuna.
7. condanna l'avv. Gian Attilio Bragatto, quale difensore antistatario della parte appellata, alla restituzione in favore di di quanto percepito in esecuzione della sentenza di Parte_1
primo grado in relazione alle spese di lite distratte in suo favore pari ad Euro 7.054,85.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Carlo Maddaloni
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