Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1406/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1406/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Spoltore (PE) alla Valle Carbone n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di
Girolamo ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Pescara, Piazza Ettore Troilo n. 18, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Spoleto, Via dei Fornari n. 9/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Dionigi ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti in Bastia Umbra, Via dei Tigli n. 28/D, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Divorzio, conclusioni congiunte pagina 1 di 6
Le parti, all'udienza del 12.03.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte riportandosi all'accordo in atti:
“1. la figlia minorenne nata a [...] il [...] – Persona_1
- è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento C.F._3 prevalente presso l'attuale abitazione della madre, Sig.ra , sita in Spoltore (PE) alla Parte_1
Valle Carbone n 35/A;
2. si conferma il trasferimento della residenza della minore presso la madre, visto l'accordo raggiunto tra le parti in questo senso e il consenso espresso dal padre all'udienza del 12.02.2025, ratificato nel provvedimento del Giudice emesso in pari data;
3. il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando Parte_2 Persona_1 alla madre la somma di €.250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, da corrispondersi ogni 15 del mese.
Tale somma andrà rivalutata all'inizio di ciascun anno secondo gli indici ISTAT;
4. la partecipazione alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, ivi comprese eventuali e future tasse universitarie e sportive, sostenute per la figlia, ove concordate e documentate, saranno ripartite al 50% tra i genitori così come individuate e disciplinate in base al protocollo relativo ai procedimenti di diritto di famiglia approvato dall'Assemblea dell'Osservatorio sulla Giustizia del Circondario del
Tribunale di Perugia, al quale ci si riporta integralmente. Vengono escluse dalla ripartizione le sole spese mediche mutuabili;
5. L'assegno familiare ovvero l'assegno unico nell'interesse della figlia sarà percepito (al 100 %) dalla madre, la quale provvederà ad avanzare la relativa richiesta;
6. per ogni necessità ed esigenza straordinaria che si dovesse verificare successivamente all'adozione da parte del Giudice dei provvedimenti riguardo alla figlia minorenne, i genitori s'impegnano a prestare la loro reciproca collaborazione, morale ed economica, anche in favore della figlia;
7. in relazione al diritto di visita, il Signor potrà vedere e tenere con sé la figlia Parte_2
, minorenne, compatibilmente con i suoi impegni di studio e sport, in considerazione Persona_1
della distanza che separa i genitori (la madre vive in Provincia di Pescara, il padre vive a Spoleto) un fine settimana lungo al mese, giovedì, venerdì, sabato e domenica, con pernotto, salvo impegni lavorativi e non di entrambi i genitori. Il padre, pertanto, preleverà, la figlia a Pescara dal giovedì pomeriggio e riconsegnandola alla madre alle ore 17:00 della domenica;
pagina 2 di 6 8. in caso di impedimenti da parte di uno dei genitori nel fine settimana di spettanza, questo verrà recuperato nel fine settimana successivo, ripristinando poi regolarmente il diritto di visita;
9. resta fermo da parte di entrambi i coniugi l'impegno reciproco all'assistenza e collaborazione per attendere alla minore, come sempre fatto in passato, in caso di improvvisi impegni di lavoro e non sia da parte della Sig.ra e sia da parte del Signor di impellenti necessità riguardanti la Pt_1 Pt_2
figlia (improvvisi malanni ed altri imprevisti) e nel periodo delle vacanze estive, vista l'interruzione della frequenza scolastica;
10. per le festività natalizie, come anche quelle pasquali, i genitori concordano che la figlia minore, ad anni alterni, trascorrerà la Vigilia ed il Natale con la madre;
sempre ad anni alterni, starà con il padre dal 27 dicembre sino al 01 gennaio e con la madre dal 01 gennaio al 06 gennaio, salvo accordi differenti tra la minore e i genitori, tenuto conto delle sue esigenze;
durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, la minore trascorrerà il sabato e la domenica con il padre ed il lunedì e martedì con la madre;
durante l'estate la minore trascorrerà con il padre, nei mesi di luglio e agosto, un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordare;
11. qualora la minore fosse ammalata nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa della madre, previo accordo telefonico e nel rispetto dei diritti di riservatezza di quest'ultima;
12. i genitori si impegnano, consentendolo i necessari tempi, a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovrà essere sottoposta Per_1
e alle quali parteciperanno nel rispetto dei propri impegni di lavoro;
in dette circostanze,
[...] qualora richiesto, ai fini della familiarità, il padre sin d'ora si dichiara disponibile a mettere a disposizione tutta la documentazione medica attestante il proprio stato di salute;
13. il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia anche quotidianamente e concordare, con la stessa, uscite non previste infrasettimanali, previo accordo e nel rispetto dei diritti di privacy dell'altro coniuge;
14. i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia ed i nonni paterni e materni e i rispettivi zii;
15. il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con la figlia nei periodi in cui la minore
è con l'altro genitore;
16. Entrambi i genitori si impegnano a favorire il contatto telefonico e a non frapporre ostacoli lasciando alla bambina ampia possibilità di scelta;
17. In coerenza con quanto precede, le parti si fanno reciprocamente carico in generale ad uniformare i rapporti tra di loro e con la figlia secondo le "Regole di Civiltà" allegate ed in estrema sintesi di: -
pagina 3 di 6 agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra la figlia e l'altro genitore mantenendo così il principio di “bigenitorialità”; - non denigrare, sminuire o rappresentare “in negativo” agli occhi della figlia l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, di arricchirne importanza, validità, significato;
- in ogni caso, non “coinvolgere” la figlia in eventuali “tensioni” relative alle “vicende della separazione” affinché essa mantenga la doverosa serenità e la certezza che nell'affetto verso di lei “nulla è cambiato”, ovvero, che il padre e la madre, benché separati, la amano e si interessano di lei sempre con la stessa intensità e se possibile anche più di prima;
18. tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori, adottando strategie educative concordemente pianificate affinché la minore non sia disorientata da stili educativi diversi e contraddittori tendendo, ove possibile, a
“coeducare”;
19. i genitori si impegnano a darsi tempestiva comunicazione in relazione ad eventuali variazioni delle rispettive residenze, dimore o domicili rispetto a quelli dichiarati in atti;
20. i genitori si danno, fin d'ora, reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio a condizione che gli eventuali viaggi all'estero e/o per paesi della Comunità
Europea della figlia minore , anche se accompagnata da uno solo di loro due, Persona_1
vengano preventivamente concordati;
21. per tutto quanto non previsto gli istanti si riportano alle norme della Legge 54/2006”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 9.10.2024, ha convenuto davanti al Tribunale di Spoleto Parte_1
affinché fossero regolamentati i rapporti tra i genitori e la figlia minorenne Controparte_1
della coppia, , nata dalla relazione sentimentale tra i due in data 4.03.2021 e Persona_1
regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
A fondamento della domanda, la Ricorrente ha allegato che:
- le Parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale che si sarebbe interrotta nel mese di gennaio 2024;
- durante la convivenza, la Ricorrente avrebbe subito maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche con continue minacce;
pagina 4 di 6 - nonostante questo, ha sempre cercato di ricostruire il rapporto con il Resistente per il bene della minore;
- finché, ha assunto consapevolezza della definitiva rottura del rapporto tra le Parti e si è allontanata dalla casa familiare.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di disporre l'affido esclusivo della minore alla madre o, in via subordinata, disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento della minore presso l'abitazione della madre in Spoltore (PE); mantenimento paterno di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegni familiari alla ricorrente.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione 10.02.2025, Controparte_1
associandosi alla domanda della Ricorrente ad eccezione del quantum del contributo al mantenimento per la figlia minore, avendo iniziato a lavorare da poco e non avendo la possibilità di sostenere quella cifra.
Alla prima udienza davanti al G.I. del 12.02.2025, comparse personalmente le parti in udienza, le Parti hanno raggiunto un accordo in punto di regime di affido e collocamento della minore, chiedendo un breve rinvio per tentare una definizione bonaria della controversia anche in ordine alle questioni economiche.
Alla successiva udienza del 12.03.2025, le Parti hanno dato atto di aver depositato in via telematica un accordo in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e chiesto l'accoglimento delle concordi istanze.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
pagina 5 di 6 Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DISPONE in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di
[...]
e sulla figlia minore Pt_1 Controparte_1 Persona_2
alle condizioni indicate in parte motiva che si intendono integralmente richiamate e
[...]
trascritte;
- DICHIARA le spese integralmente compensate.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 6 di 6