Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
02 783/0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Aula B UFFICIO COPIE t A Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ome del Popolo Italiano 3000. per diritti L. #26 FEB 2001- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE SEZIONE LAVORO ogg.:previdenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.21009/98 Dott. Vincenzo Trezza РеPutaturo Donati V. Consigliere Ree " Mario " Cron.5776 " Francesco A. Maiorano " Natale Capitanio " Rep. Ud. 15/12/2000 "Giovanni Amoroso ha pronunciato la seguente E VARIE DCV. f SENTENZA Sul ricorso proposto 10 11 da Roma, via Silla n.3,presso PESCE, elett.dom.in CESARE rappresenta e difende,per l'avv. Domenico Mastrostefano che lo procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Roma, via Lucrezio CaroLIONELLO DEL MONTE, elett.dom.in n.62,presso l'avv.Carlo de Vita che unitamente all'avv. Giuseppe Bolognini lo rappresenta e difende,per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE 5478 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 2 dicembre 1997,n.21362 (R.G.N.62383/1993); udita,nella pubblica udienza tenutasi il giorno 15/12/2000,la Cons.Dr.Mario Putaturo Donati relazione della causa svolta dal Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 29 aprile 1993 il Pretore del lavoro di Roma, in accoglimento della domanda proposta da IO DE TE nei confronti di Cesare CE, dichiarava essere intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal giugno 1961 al marzo 1970, condannando il datore al risarcimento del danno per l'omessa contribuzione previdenziale, da liquidarsi in separata sede. CE, veniva confermata dalLa decisione, su gravame del locale Tribunale, con sentenza del 2 dicembre 1997. Osservava, in particolare,il Tribunale che: l'appellato,pur avendo fatto riferimento all'art.13 della legge n.1338 del 1962,non aveva chiesto la costituzione della rendita vitalizia reversibile ma il risarcimento dei danni, da determinarsi in separato giudizio,per omessa contribuzione nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato;
i testi escussi confermato, infatti, che il CE aveva prestato la suaavevano 2 attività come commesso presso negozi, di cui era titolare l'appellante. con tre motivi Il CE ha proposto ricorso per cassazione cui ha resistito con controricorso il DE TE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962,n.1338 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controversia,ai sensi dell'art.360, nn.3 e 5, decisivo della c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza, perché ha qualificato come richiesta di risarcimento danni,e non come costituzione di rendita vitalizia,la domanda del DE TE, senza considerare che,essendo prescritti i contributi previdenziali,il lavoratore aveva diritto al risarcimento dei danni da determinarsi nella misura del montante occorrente per la costituzione della rendita vitalizia. Così come il Tribunale ha errato quando ha ritenuto che il rapporto di lavoro subordinato avesse potuto essere dimostrato con testimoni invece che documentalmente. Il motivo va rigettato perché infondato. L'interpretazione della domanda giudiziale si concreta in un giudizio di fatto che rientra nella esclusiva competenza del giudice del merito,il quale deve attenersi a criteri ermeneutici di ricerca della sua effettiva portata sostanziale (Cass.,3 luglio 2000,n.8879), tenendo conto non solo della manifestazione di volontà specificamente formulata ed espressa nelle conclusioni,ma anche di quella che può essere implicitamente o indirettamente 3 desunta dalle deduzioni e dalle richieste delle parti (vedi Cass., 27 maggio 1975,n.2139; Cass.,22 marzo 1984,n.1922). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale intrinseca unità logico- che, interpretando la domanda nella sua solo al petitum,ma anche giuridica e quindi con riferimento non sua pronuncia alla mera alla causa petendi,e non limitando la prospettazione letterale della pretesa, ha rilevato che:nel profilo della portata sostanziale della domanda, il DE TE aveva chiesto effettivamente il risarcimento del danno per omessa contribuzione nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, Quanto alla prova della sussistenza di un tal rapporto, poiché non Occorreva fare riferimento all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, non era necessaria la dimostrazione documentale,bensì l'individuazione di sufficienti elementi probatori. Trattasi di giudizio corretto ed esente da errori, come tale insensurabile in questa sede. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.2946 in riferimento all'art.2116 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c.,si deduce che il Tribunale, anche nella ipotesi di qualificazione della domanda come di risarcimento, non ha esaminato l'eccezione di prescrizione che era stata formulata. the Ed invero nella specie il termine inizia a decorrere dalla non già da quando l'Istitutocessazione del rapporto e previdenziale abbia comunicato il rifiuto alle prestazioni. DE resto, il lavoratore non ha offerto prove per contestare un diverso termine di decorrenza della eccepita prescrizione. Il motivo va rigettato perché infondato. Si premette che il CE non ha formulato in appello l'eccezione di prescrizione, onde, essendosi sul punto formato il giudicato,è precluso l'esame della questione. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione di legge nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia,ai sensi dell'art.360, nn.3 e 5, non avere valutato ° c.p.c., si censura l'impugnata sentenza, per sufficientemente considerato una serie di dati che avevano confermato che tra le parti non vi era stato alcun rapporto di lavoro subordinato. Tali circostanze erano le seguenti:il DE TE, all'epoca del presunto rapporto di lavoro, era titolare insieme al CE dell'esercizio commerciale di via Cardinal Marmaggi, acquistato dal padre al suo rientro dall'esterno; del negozio di via della Renella, ove il del TE aveva lavorato, erano titolari due società; non erano emersi elementi idonei a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Il motivo va rigettato perché infondato. E' appena il caso di ricordare che, in base all'art.116 c.p.c., il giudice del merito, nel sovrano apprezzamento delle R 5 prove, può attingere il proprio convincimento dagli elementi di prova che ritiene più attendibili ed idonei per la risoluzione della causa ed attribuire rilevanza ad un elemento a preferenza di altro (vedi Cass., 10 maggio 2000,n.6023). Orbene, nel caso in esame il Tribunale ha individuato le fonti del proprio convincimento e ne ha ragionatamente valutato il contenuto e la efficacia, esaminando le varie prove non l'una isolatamente dall'altra,ma tutte insieme organicamente, collegandole secondo la loro concordanza nel quadro unitario dell'indagine di fatto intesa ad accertare la fondatezza della domanda. Ne discende che non vi è più materia suscettibile di sindacato in sede di legittimità. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va perciò rigettato. Le spese di questo giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del CE.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese in lire 10.000 oltre lire tremilioni per onorari. Roma, 15 dicembre 2000 Il Presidente Il Consigliere est. Man Pustaka Ana Vicci Vincenzo Tressa A 0 3 S 1 I 3 Phill S . D 5 A T , T . R O , L A N ' A L S L O I E 3 L B IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA P E 7 D S - D I 8 A Depositata in Cancelleria I - N T S 1 S G 1 N O O E oggi, 26 FEB 2001 P S E A M I D I G A IL VABORATORE E G A , E O D O L CANCELLERIA T E R T T I T A S R N I I L E G L D S E E E R O D