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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 1034/2023 promossa da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Carla
- Ricorrente - contro
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace -
e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola,
- Interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per precisazione conclusioni depositate da parte ricorrente in data
8.1.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/02/2023 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il giorno 24.1.2004 in Napoli, dalla cui unione non Controparte_1
nascevano figli, evidenziava che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi in data 1.4.2009 nel proc. Rg. n.6420/2008, instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 26.6.2023, verificata la regolarità del contraddittorio, veniva sentita la sola parte ricorrente, la quale riportandosi al ricorso, chiedeva la sola pronuncia di stato.
A scioglimento della riserva della predetta udienza il Tribunale autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati;
la procedura veniva pertanto rinviata in modalità figurata ex art. 127 ter cpc per deposito note con scadenza al 19.2.2024. A detta udienza, viste le richieste svolte di parte ricorrente, il Presidente Istruttore fissava il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza al 13.1.2025 per precisazione conclusioni.
In data 8.1.2025 pervenivano le note di trattazione scritta di parte ricorrente che si riportava ai propri scritti difensivi insistendo nelle proprie richieste;
la causa, pertanto, veniva riservata a sentenza concessi i termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nella fattispecie è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa e cioè decreto di omologazione del 1.4.2009, non opposto, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Nola in data 4.12.2008.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, stando alle risultanze istruttorie visto che non risulta essere eccepita da parte resistente l'interruzione dello stato di separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, attesa la contumacia del resistente e della ritualità delle notifiche a quest'ultimo ed avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87, d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto del fatto che la ricorrente non ha formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile e che dal matrimonio non sono nati figli, ragion per cui la pronuncia ha ad oggetto il solo status di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM, così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
nata in [...] il [...] e nato il [...] che hanno contratto Controparte_1
matrimonio in Napoli in data 24.1.2004 (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2004, Comune di
Napoli);
b) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.87;
c) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, 14.3.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 1034/2023 promossa da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Carla
- Ricorrente - contro
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace -
e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola,
- Interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per precisazione conclusioni depositate da parte ricorrente in data
8.1.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/02/2023 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il giorno 24.1.2004 in Napoli, dalla cui unione non Controparte_1
nascevano figli, evidenziava che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi in data 1.4.2009 nel proc. Rg. n.6420/2008, instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 26.6.2023, verificata la regolarità del contraddittorio, veniva sentita la sola parte ricorrente, la quale riportandosi al ricorso, chiedeva la sola pronuncia di stato.
A scioglimento della riserva della predetta udienza il Tribunale autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati;
la procedura veniva pertanto rinviata in modalità figurata ex art. 127 ter cpc per deposito note con scadenza al 19.2.2024. A detta udienza, viste le richieste svolte di parte ricorrente, il Presidente Istruttore fissava il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza al 13.1.2025 per precisazione conclusioni.
In data 8.1.2025 pervenivano le note di trattazione scritta di parte ricorrente che si riportava ai propri scritti difensivi insistendo nelle proprie richieste;
la causa, pertanto, veniva riservata a sentenza concessi i termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nella fattispecie è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa e cioè decreto di omologazione del 1.4.2009, non opposto, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Nola in data 4.12.2008.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, stando alle risultanze istruttorie visto che non risulta essere eccepita da parte resistente l'interruzione dello stato di separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, attesa la contumacia del resistente e della ritualità delle notifiche a quest'ultimo ed avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87, d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto del fatto che la ricorrente non ha formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile e che dal matrimonio non sono nati figli, ragion per cui la pronuncia ha ad oggetto il solo status di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM, così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
nata in [...] il [...] e nato il [...] che hanno contratto Controparte_1
matrimonio in Napoli in data 24.1.2004 (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2004, Comune di
Napoli);
b) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.87;
c) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, 14.3.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca