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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/05/2024, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14.5.2024 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 14/05/2024 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3112 /2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. DI TELLA FRANCESCO e DI TELLA RAFFAELE, come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12.6.23, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, non riconosciuto a seguito di domanda del 7.11.22. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito Organizzazione_1 sanitario della pretesa fatta valere. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 11/03/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
*** Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
1 Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni. A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il periziando è affetto da spondilodiscoartrosi diffusa, ipoacusia bilaterale. Parte ricorrente sostiene che il medico non abbia valutato le patologie in relazione alla specifica mansione del ricorrente, peraltro generalmente allegata nel ricorso introduttivo. Tuttavia dalla perizia emerge che l'ausiliario del Tribunale ha valutato tale incidenza. Il perito infatti ha chiarito che: L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla gravità raggiunta dalle infermità obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante. La spondilodiscoartrosi diffusa è patologia cronico degenerativa interessante il rachide, nel caso di specie, come rilevato dai dati strumentali versati in Atti, è presente ernia discale L5-S1. Da quanto emerso dall'esame obiettivo tale affezione determina un lieve impegno funzionale. In merito alla patologia uditiva, vi è grave ipoacusia all'orecchio destro. Tale deficit è secondario alle otiti recidivanti. Bene precisare che tale deficit uditivo ha scarsa rilevanza sulle capacità attitudinali. Pertanto, allo stato, tenuto conto delle attuali infermità dell'istante, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse configurino una riduzione della validità, in occupazioni confacenti alle attitudini della ricorrente, in misura superiore a 1/3, quindi, è da valutarsi: “ NON INVALIDO” ai sensi della legge 222/84, di cui l'art. lo 1 riporta quanto segue: “si considera invalido ... l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. Nel caso in esame, infatti, il quadro morboso del periziando Parte_1 essendo di entità clinica non rilevante, nel ridurre la sua capacità lavorativa, NON raggiunge la percentuale prevista dalla legge per il conseguimento del diritto all'assegno di invalidità ai sensi della 222/84. Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi
2 viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi Aversa, 14/05/2024 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14.5.2024 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 14/05/2024 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3112 /2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. DI TELLA FRANCESCO e DI TELLA RAFFAELE, come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12.6.23, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità, non riconosciuto a seguito di domanda del 7.11.22. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito Organizzazione_1 sanitario della pretesa fatta valere. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 11/03/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
*** Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
1 Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni. A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il periziando è affetto da spondilodiscoartrosi diffusa, ipoacusia bilaterale. Parte ricorrente sostiene che il medico non abbia valutato le patologie in relazione alla specifica mansione del ricorrente, peraltro generalmente allegata nel ricorso introduttivo. Tuttavia dalla perizia emerge che l'ausiliario del Tribunale ha valutato tale incidenza. Il perito infatti ha chiarito che: L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla gravità raggiunta dalle infermità obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante. La spondilodiscoartrosi diffusa è patologia cronico degenerativa interessante il rachide, nel caso di specie, come rilevato dai dati strumentali versati in Atti, è presente ernia discale L5-S1. Da quanto emerso dall'esame obiettivo tale affezione determina un lieve impegno funzionale. In merito alla patologia uditiva, vi è grave ipoacusia all'orecchio destro. Tale deficit è secondario alle otiti recidivanti. Bene precisare che tale deficit uditivo ha scarsa rilevanza sulle capacità attitudinali. Pertanto, allo stato, tenuto conto delle attuali infermità dell'istante, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse configurino una riduzione della validità, in occupazioni confacenti alle attitudini della ricorrente, in misura superiore a 1/3, quindi, è da valutarsi: “ NON INVALIDO” ai sensi della legge 222/84, di cui l'art. lo 1 riporta quanto segue: “si considera invalido ... l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. Nel caso in esame, infatti, il quadro morboso del periziando Parte_1 essendo di entità clinica non rilevante, nel ridurre la sua capacità lavorativa, NON raggiunge la percentuale prevista dalla legge per il conseguimento del diritto all'assegno di invalidità ai sensi della 222/84. Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi
2 viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi Aversa, 14/05/2024 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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