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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 15/1/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 16251/2024 r.g.l., vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi legittimi di , con
[...] Persona_1
l'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato dal proprio funzionario
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione dell'indennità di accompagnamento
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 24.4.2024, i ricorrenti come in epigrafe indicati hanno adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, sul presupposto della sentenza n. 8776/2023 emessa dal Tribunale di Roma e depositata in data 9.10.2023 con la quale sono stati riconosciuti, in capo al de cuius , i Persona_1 requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/1980, accertarsi e dichiararsi il loro diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 24.9.2021 e fino al 13.11.2021, data di decesso del sig. , e condannarsi, di conseguenza, Persona_1
l' al pagamento della stessa, oltre accessori come per legge. CP_2
I ricorrenti hanno esposto in fatto quanto segue:
- con sentenza n. 8776/2023 depositata in data 9.10.2023, il Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento introdotto ai sensi dell'art. 445bis, comma 6, c.p.c., ha accertato secondo le risultanze dell'espletata CTU medico-legale in favore del dante causa la sussistenza dei requisiti sanitari inerenti Persona_1 all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 24.9.2021 e fino alla data del decesso del sig. Per_1
- quindi, la sentenza è stata notificata all' in data 9.10.2023; CP_2
- essi hanno tentato di inoltrare online all'ente previdenziale la domanda diretta a ottenere le rate maturate e non riscosse dell'indennità ma “il sistema… non consentiva e tutt'ora non consente di inoltrare la domanda…”;
- in data 12.10.2023, hanno presentato il modello AP23 tramite PEC alle sedi competenti;
CP_2
- ad oggi, tuttavia, nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, l' non ha provveduto. CP_2
Ciò esposto, i ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio resistendo assai genericamente alla domanda. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
La prestazione di cui si tratta è l'indennità di accompagnamento. Giova brevemente premettere che essa spetta, ai sensi dell'art. 1 della L. 18/1980, alla persona la quale, essendo invalida totalmente, si trovi nella
“impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” abbisogni di una “assistenza continua”.
2 È una prestazione di natura assistenziale indipendente dall'età; ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 118/1971, come aggiunto dall'art. 6 D.Lgs. 509/1988, “si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”. L'indennità prescinde, anche, dal reddito dell'assistibile ed è incompatibile con il ricovero gratuito in istituto (art. 1, comma 3, L. 18/1980 prima cit.). Ciò premesso, figurano in particolare, agli atti del fascicolo della parte ricorrente, la sentenza n. 8776/2023 emessa dal Tribunale di Roma e depositata in data 9.10.2023 con la quale sono stati riconosciuti, in capo al sig. , i requisiti sanitari legittimanti l'indennità di Persona_1 accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/1980 con decorrenza dal 24.9.2021, “data di insorgenza delle condizioni per la concessione dei benefici richiesti… e fino al decesso del 13/11/2021”, e la documentazione attestante l'avvenuta notifica della medesima sentenza in data 9.10.2023 nonché del modello AP23 in data 12.10.2023 (integrata con la produzione, in data 29.11.2024, delle ricevute di avvenuta consegna complete degli atti notificati in formato “.eml”). Ne discende che, accertati i requisiti dell'indennità richiesta, e tenuto conto:
- del fatto che l' non ha dimostrato di aver liquidato la CP_2 prestazione;
- del lasso temporale intercorso dall'avvenuta notificazione della sentenza e dalla trasmissione del modello AP23, l' deve essere condannato ad erogare i ratei maturati e CP_1 maturandi dell'indennità con la decorrenza specificata nella sentenza e fino al decesso del sig. . Persona_1
***
Per quanto esposto, il ricorso va accolto con l'accertamento e la declaratoria del diritto di , e Parte_1 Parte_2
, in qualità di eredi legittimi di , di Parte_3 Persona_1 percepire i ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 24.9.2021 e fino alla data di decesso del sig.
il 13.11.2021, oltre interessi legali da Persona_1 corrispondersi dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, sono poste a carico dell' . CP_2
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso con l'accertamento e la declaratoria del diritto di
, e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di eredi legittimi di , di percepire i ratei Persona_1 maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 24.9.2021 e fino alla data di decesso del sig.
, il 13.11.2021, oltre interessi legali da Persona_1 corrispondersi dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, per l'effetto, l' , in persona del legale rappresentante CP_2 pro-tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1
e , in qualità di eredi legittimi Parte_2 Parte_3 di solidalmente, dei ratei maturati e Persona_1 maturandi dell'indennità di accompagnamento con la decorrenza sopra specificata, oltre interessi legali da corrispondersi dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, infine, l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2
e delle spese di lite, liquidate nella somma
[...] Parte_3 complessiva di € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione.
Così deciso in Roma il 15/1/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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