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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1559/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1559/2021 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. FAZZI DAVIDE;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. REGGIANINI MONIA e dell'avv. RIGHI RIVA COSTANTINO LARGO
GARIBALDI N. 32 41100 MODENA;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Modena n. 1052/2021 pubblicata il 29.06.2021 a definizione della causa n. 8857/2018
Assegnata a decisione con ordinanza del 29.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato - quale proprietaria dal 14.05.2014 della Parte_1
porzione immobiliare sita in Modena, via Giardini n. 456, facente parte della Torre B del complesso immobiliare denominato ”, partecipante al - CP_1 Controparte_1
impugnava la delibera adottata dall'assemblea condominiale in data 20.06.2018.
L'attrice affermava di non avere mai ricevuto, negli esercizi precedenti, alcuna valida convocazione e/o comunicazione delle riunioni condominiali svoltesi, impugnando così il citato verbale perché contenente ratifica di deliberazioni assembleari precedenti di cui la medesima attrice non aveva mai avuto conoscenza. Segnatamente, il bilancio preventivo approvato in data 20.06.2018 riportava un presunto debito a carico di essa per saldi di esercizi precedenti pari ad € 56.053,03 Parte_1
asseritamente approvato in verbali precedenti, rispetto ai quali la stessa non era mai stata Parte_1
posta nella condizione di partecipare alla formazione della volontà assembleare e neppure di conoscere il contenuto dei bilanci e documenti condominiali, giacché mai convocata in alcuna assemblea condominiale.
Per tali motivi domandava dichiararsi nulla o comunque annullarsi la predetta delibera assembleare perché illegittima ed infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva il contestando integralmente le domande attrici di cui chiedeva il rigetto con CP_1 condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e a mezzo prove testimoniali, all'udienza del 29.0.2021, veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive.
Il Primo Giudice così statuiva: “visto l'art. 281 sexies c.p.c. Il Giudice del Tribunale di Modena in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 8857/2018, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna alla rifusione delle spese di giudizio della controparte che Parte_1 liquida in €.
5.500 per compensi ex D.M. 55/2014 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché al pagamento dell'ulteriore importo di €.
2.750 ex art. 96 c.p.c. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.”.
La statuizione era motivata rilevando che la domanda era basata sulla mancata convocazione e/o comunicazione delle riunioni condominiali svoltesi negli anni precedenti che la delibera impugnata avrebbe implicitamente ratificato, in particolare tramite l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, frutto dell'approvazione dei bilanci degli esercizi precedenti, mai comunicati alla Pt_1
[...]
pagina 2 di 9 Rilevato che aveva, invece, regolarmente ricevuto nei termini previsti la convocazione Parte_1 all'assemblea in controversia, la stessa avrebbe potuto partecipare alla stessa ed esporre le proprie lagnanze in quella sede, prendere conoscenza direttamente dall'amministratore condominiale dei quei conteggi che a suo dire non aver mai ricevuto ed eventualmente motivare ragioni di opposizione, anziché impugnare la delibera al solo scopo di procrastinare il pagamento di oneri condominiali della rilevante somma di €. 73.757,12.
La documentazione depositata dal attestava che l'attrice era stata messa in condizione di CP_1
partecipare alle precedenti assemblee ed aveva piena contezza delle relative delibere, mai oggetto di impugnazione.
Le prove orali avevano poi confermato che negli anni 2015 e 2016, la aveva comunicato Parte_1
un indirizzo di posta elettronica cui fare pervenire la documentazione relativa alle convocazioni di assemblea ed i relativi verbali, indirizzo effettivamente utilizzato nei termini indicati.
Dalle prove orali era altresì emerso che il legale rappresentante di si era recato presso gli Parte_1
uffici dell'amministrazione condominiale dove aveva ritirato personalmente le schede contabili relative alle spese condominiali della società rappresentata.
Non erano pertanto ravvisabili profili di invalidità della delibera impugnata e la domanda attorea doveva essere rigettata.
Le spese di lite seguivano la soccombenza;
sussistevano altresì i presupposti della condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. alla luce della palese temerarietà dell'impugnazione.
Contro detta sentenza ha proposto appello con un unico articolato motivo che censura gli Parte_1
errores in iudicando del provvedimento chiedendone la riforma anche in punto di condanna ex art. 96
c.p.c. con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per tali motivi l'appellante ha concluso affinché la Corte adita voglia: “Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta In totale riforma della sentenza impugnata n. 1052/2021 del Tribunale di
Modena pubblicata in data 29/06/2021 e notificata il 1/7/2021 Nel merito: Accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, disporre l'annullamento della delibera assembleare del 20/06/2018 del
, siccome illegittima ed infondata in fatto ed in diritto, per tutti i Controparte_1
motivi su esposti;
Condannare il alla rifusione delle spese di lite in ragione della mancata CP_1 comparizione avanti l'Organismo di Mediazione ex lege obbligatorio al fine della risoluzione della vertenza. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
pagina 3 di 9 Si è costituito il chiedendo preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis CP_1
c.p.c. e nel merito il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese di lite del grado. Con ordinanza del 29.10.2024 - previo tempestivo deposito delle note conclusionali in considerazione della trattazione scritta dell'appello - la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
…………………………………..MOTIVI DELLA DECISIONE…………………………………..
La richiesta di parte appellata d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è superata in considerazione della fase processuale. Nel merito l'appello è infondato. Il Collegio rileva che il Primo
Giudice ha ritenuto, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e delle prove orali, disattendere le domande attrici. Il Tribunale con motivazione immune da vizi ha rilevato che “La proposta impugnazione non risulta accoglibile. Essa non si fonda sulla mancata convocazione all'assemblea che ha approvato la delibera impugnata (pacificamente effettuata a mezzo PEC in data
12.06.2018), assemblea cui l'attrice ha ritenuto di non partecipare, bensì sulla mancata convocazione
e/o comunicazione delle riunioni condominiali svoltesi negli anni precedenti, che la delibera del
12.06.2018 avrebbe implicitamente ratificato, in particolare tramite l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, frutto dell'approvazione dei bilanci degli esercizi precedenti, mai comunicati alla Ebbene, è appena il caso di evidenziare come non sia ravvisabile alcuna invalidità Parte_1 della delibera impugnata sotto il profilo della mancata convocazione, atteso che l'ha Parte_1 regolarmente ricevuta nei tempi previsti dalla legge all'indirizzo PEC indicato dal legale rappresentante con dichiarazione del 14.12.2017 (doc. 14 conv.); l'attrice ben avrebbe potuto dunque partecipare all'assemblea condominiale ed esporre le proprie lagnanze in quella sede, prendere conoscenza direttamente dall'amministratore condominiale di quei conteggi che oggi lamenta di non aver mai ricevuto ed eventualmente motivare ragioni di opposizione, invece di impugnare la delibera al solo scopo di procrastinare il pagamento di oneri condominiali pari, alla data della costituzione in giudizio del , alla rilevante somma di €. 73.757,12. D'altra parte, la documentazione CP_1 depositata dal convenuto attesta che l'odierna attrice era stata messa in condizione di CP_1
partecipare alle precedenti assemblee ed aveva piena contezza delle relative delibere (che, si ribadisce, non sono mai state oggetto di impugnazione); invero, deve ritenersi dimostrato che Pt_1
avesse riferito alla (amministratrice del di voler ricevere le
[...] Controparte_2 Controparte_3
comunicazioni presso l'ufficio di Via Giardini n. 456, ove effettivamente la corrispondenza è stata più volte ritirata (cfr. report di consegna del 18.10.2016 del plico contenente la convocazione dell'assemblea straordinaria del 24.10.2016, fascicoli e studi di fattibilità - doc. n. 4-; plico contenente invio fascicolo consuntivo e convocazione assemblea inviato in data 18.04.2016, consegnato il
pagina 4 di 9 19.04.2016 - doc. 5 fasc. conv.). A fronte della ripetuta modifica da parte dell'attrice dell'indirizzo
PEC, del resto, non poteva ritenersi esigibile da parte dell'amministratore la comunicazione delle convocazioni e delle delibere tramite lo stesso (cfr. visura camerale storica, doc. 7). Le prove orali hanno inoltre confermato che negli anni 2015 e 2016, la comunicò alla un Parte_1 Controparte_2
indirizzo di posta elettronica cui fare pervenire la documentazione relativa alle Email_1
convocazioni di assemblea ed i relativi verbali, indirizzo effettivamente utilizzato nei termini indicati
(doc. 10 conv.). Sul punto ha testimoniato indifferente, confermando di aver messo Testimone_1
a disposizione in proprio indirizzo e-mail su richiesta dell'amico (incaricato di Persona_1 sovraintendere ai lavori presso l'immobile di proprietà dell'attrice), cui poi la stessa girava le
[.. comunicazioni relative all'immobile (“mi pare che le mail inviate fossero per comunicare a che relativamente alle varie spese avrebbero dovuto far riferimento a me, che poi le Controparte_4
avrei comunicate a chi di interesse, questo perché nell'ambito dei lavori poteva essere necessario qualcuno che facesse dei sopralluoghi. Mi pare che mandarono un prospetto con delle spese, credo fosse il 2015-2016”). Sia sia inoltre, soci della Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2 hanno riferito, in maniera dettagliata, di aver avuto da subito l'indicazione di inviare tutta la documentazione relativa all'immobile di proprietà di all'indirizzo e-mail suindicato, Parte_1
indicazione proveniente da un incaricato di (evidentemente quel cui la Parte_1 Persona_1 girava le comunicazioni) e da una ragazza (la stessa). ………… Ancora, deve Tes_1 Tes_1
evidenziarsi come i testi e abbiano altresì dichiarato che in data 14.12.2017 il legale CP_5 CP_6
rappresentante di , si recò presso gli uffici del ove, non Parte_1 Testimone_2 Controparte_2
solo rilasciò la dichiarazione sopra richiamata (al fine di indicare il nuovo indirizzo PEC cui effettuare le comunicazioni relative all'immobile e alle spese condominiali, indirizzo cui poi è pervenuta la convocazione dell'assemblea del 20.06.2018), ma ritirò altresì personalmente le schede contabili relative alle spese condominiali della società Infine, a riprova del fatto che la Parte_1
già dal 2015 ricevesse le comunicazioni circa le schede personali e convocazioni delle Parte_1 assemblee, vi è agli atti una lettera dall'avvocato che rappresentava allora la società, ricevuta dalla in data 8.06.2015, con cui, a seguito dell'analisi della documentazione ricevuta circa le Controparte_2 spese condominiali da sostenere, si chiedeva una “verifica dei bilanci al fine di individuare motivazioni di costi di gestione annuali che appaiono elevati rispetto allo stato delle parti comuni”
(doc. n. 11 conv.).”.
pagina 5 di 9 Posta la regolarità e tempestività della convocazione assembleare in relazione alla delibera oggetto d'impugnazione la Corte osserva che il giudizio è stato incentrato sulla circostanza (cfr. atto introduttivo del giudizio di primo grado) che “la convocazione per la suddetta assemblea è stata la prima comunicazione ricevuta da da quando ha acquistato l'immobile; - che mai prima Parte_1 della convocazione per l'assemblea del 20/06/2018 (doc. n. 2) l'attrice aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'amministratore del condominio;
non impugnando il verbale della seduta del 20/06/2018, andrebbe a ratificare, per fatti concludenti, tutti i precedenti verbali di Pt_1
assemblea, in relazione ai quali non è mai stata convocata, né mai è stata posta nella possibilità Pt_1
di presenziare alle sedute. Ne consegue che il presente verbale viene impugnato in quanto contenente ratifica di deliberazioni assembleari precedenti di cui la società attrice non ha mai avuto conoscenza per esclusiva responsabilità dell'ente condominiale e dell'amministratore del medesimo.”.
Dall'istruttoria sono emerse circostanze del tutto diverse, valorizzate dal Primo Giudice nella motivazione sopra riportata, che non sono pedissequamente censurate con l'atto di appello.
Posto che come affermato dal Tribunale il richiamato orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte (cfr. Cass. sentenza n. 8449/2008) in materia di condominio degli edifici con riferimento alla normativa applicabile ratione temporis, non prevede alcun obbligo di forma per l'avviso di convocazione dell'assemblea, sicché la comunicazione poteva essere fatta anche oralmente, in base al principio della libertà delle forme, salvo che il regolamento non prescrivesse particolari modalità di notifica del detto avviso, emerge inconfutabilmente dalla documentazione versata in atti e dalle prove orali che l'appellante aveva ricevuto le convocazioni e i documenti afferenti i bilanci, quest'ultimi ritirati anche di persona dal legale rappresentante presso gli uffici dell'amministratore CP_7
Parte appellata allega quanto di seguito: “Invero la sede legale della e la PEC della Parte_1
medesima società più volte sono stati modificati. Dalla lettura della visura storica della si Parte_1
legge infatti quanto segue:
-24.11.2010 modifica d'ufficio della sede;
-28.11.2012 indirizzo PEC: T;
Email_2
-18.02.2015 variazione indirizzo PEC precedente con;
Email_3
-21.12.2016 cancellazione indirizzo PEC impresa;
Email_3
- dal 4.04.2017 PEC: (dal 21.12.2016 al 4.04.2017 sono rimasti senza Email_4
PEC)
pagina 6 di 9 - 08.06.2018 trasferimento della sede legale da Via Giardini n. 605 a Via Blasia n.2
L'indirizzo PEC che era stato comunicato dalla al Parte_1 Controparte_2
GROUPSRL@MYPEC.EU, non risultava valido e l'amministratore condominiale non poteva immaginare che fosse stato cancellato d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate (doc. n. 7in atti fascicolo convenuta).
Su insistenti richieste da parte dell'amministratore condominiale, venne poi indicato da Parte_1 un indirizzo e-mail cui inviare la documentazione condominiale: “ cui vennero Email_1
recapitate negli anni 2015 e 2016, le convocazioni ed i verbali delle assemblee condominiali, come si evince dalla documentazione che si allega (doc. n. 10 in atti fascicolo convenuta). Non ultimo, a riprova del fatto che la già dal 2015 ricevesse le comunicazioni circa le schede personali Parte_1
e convocazioni delle assemblee, è la missiva ricevuta dal in data 8.06.2015, con cui il Controparte_2 legale di tra le altre eccezioni, chiedeva una “verifica dei bilanci al fine di individuare Parte_1 motivazioni di costi di gestione annuali che appaiono elevati rispetto allo stato delle parti comuni”.
(doc. n. 11 in atti fascicolo convenuta). Pare pertanto fuor di ogni dubbio che la Parte_1
ricevesse i bilanci, se faceva chiedere al proprio legale chiarimenti circa i costi di gestione.”.
In ordine a tali circostanze l'appellante non prende alcuna posizione difensiva e non le contesta.
Il appellato aggiunge (sempre senza alcuna contestazione da parte appellante): “Unica CP_1
argomentazione del tutto pretestuosa che parte appellante ribadisce più volte è che le notifiche dovevano esser fatte alla sede legale in Via Blasia 106, peccato che anche presso quel recapito le notifiche degli atti giudiziari eseguiti non sono mai state ritirate ed anzi sono risultate negative (doc. n.
18, di nuova allegazione poiché disponibile successivamente alle produzioni istruttorie del primo grado di giudizio).”.
Quanto alle prove testimoniali escusse l'appellante in sede di ammissione dei mezzi istruttori ne aveva rilevato l'inammissibilità per incapacità a testimoniare senza poi coltivare tale eccezione negli atti difensivi successivi ed in particolare nella comparsa conclusionale.
pagina 7 di 9 La Corte osserva che l'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 del codice di rito non è rilevabile d'ufficio, pertanto, ove la parte non formuli tale eccezione prima dell'ammissione del mezzo, la stessa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Inoltre, la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
(cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite sentenza n. 9456/2023).
Non colgono, pertanto, nel segno le doglianze dell'atto di appello cui il Primo Giudice ha già risposto mentre emerge l'inadempimento della nel versamento degli oneri condominiali ed il suo Parte_1
intento dilatorio talché il Primo Giudice, con motivazione pienamente condivisibile, ha ritenuto che:
“Sussistono altresì i presupposti della condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., alla luce della palese temerarietà dell'impugnazione, promossa solamente a seguito della notifica da parte del CP_1
di decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali, e ciò malgrado la documentazione prodotta dal convenuto attesti chiaramente che il legale rappresentante della Parte_1 Tes_2
fosse ben consapevole degli importi dovuti a tale titolo (cfr. stralcio di corrispondenza
[...] intercorsa tra il medesimo e l'impiegata del dalla quale ha ricevuto la scheda di Controparte_2
del 2016 e il consuntivo del 2017 - doc. n.9 fasc. conv.). Il danno si liquida in via Parte_1 equitativa in misura pari alla metà delle spese legali riconosciute al vittorioso.”. CP_1
Per quanto sin qui ritenuto non vi è margine alcuno per discostarsi dalla statuizione del Primo Giudice che deve essere confermata integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore delle parti appellate e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro medio dello scaglione applicabile (valore della causa indeterminato) per l'attività effettivamente espletata.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
pagina 8 di 9 I respinge l'appello principale promosso da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
II condanna alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in euro 6.946,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
III Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 28.01.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1559/2021 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. FAZZI DAVIDE;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. REGGIANINI MONIA e dell'avv. RIGHI RIVA COSTANTINO LARGO
GARIBALDI N. 32 41100 MODENA;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Modena n. 1052/2021 pubblicata il 29.06.2021 a definizione della causa n. 8857/2018
Assegnata a decisione con ordinanza del 29.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato - quale proprietaria dal 14.05.2014 della Parte_1
porzione immobiliare sita in Modena, via Giardini n. 456, facente parte della Torre B del complesso immobiliare denominato ”, partecipante al - CP_1 Controparte_1
impugnava la delibera adottata dall'assemblea condominiale in data 20.06.2018.
L'attrice affermava di non avere mai ricevuto, negli esercizi precedenti, alcuna valida convocazione e/o comunicazione delle riunioni condominiali svoltesi, impugnando così il citato verbale perché contenente ratifica di deliberazioni assembleari precedenti di cui la medesima attrice non aveva mai avuto conoscenza. Segnatamente, il bilancio preventivo approvato in data 20.06.2018 riportava un presunto debito a carico di essa per saldi di esercizi precedenti pari ad € 56.053,03 Parte_1
asseritamente approvato in verbali precedenti, rispetto ai quali la stessa non era mai stata Parte_1
posta nella condizione di partecipare alla formazione della volontà assembleare e neppure di conoscere il contenuto dei bilanci e documenti condominiali, giacché mai convocata in alcuna assemblea condominiale.
Per tali motivi domandava dichiararsi nulla o comunque annullarsi la predetta delibera assembleare perché illegittima ed infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva il contestando integralmente le domande attrici di cui chiedeva il rigetto con CP_1 condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e a mezzo prove testimoniali, all'udienza del 29.0.2021, veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive.
Il Primo Giudice così statuiva: “visto l'art. 281 sexies c.p.c. Il Giudice del Tribunale di Modena in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 8857/2018, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna alla rifusione delle spese di giudizio della controparte che Parte_1 liquida in €.
5.500 per compensi ex D.M. 55/2014 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché al pagamento dell'ulteriore importo di €.
2.750 ex art. 96 c.p.c. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.”.
La statuizione era motivata rilevando che la domanda era basata sulla mancata convocazione e/o comunicazione delle riunioni condominiali svoltesi negli anni precedenti che la delibera impugnata avrebbe implicitamente ratificato, in particolare tramite l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, frutto dell'approvazione dei bilanci degli esercizi precedenti, mai comunicati alla Pt_1
[...]
pagina 2 di 9 Rilevato che aveva, invece, regolarmente ricevuto nei termini previsti la convocazione Parte_1 all'assemblea in controversia, la stessa avrebbe potuto partecipare alla stessa ed esporre le proprie lagnanze in quella sede, prendere conoscenza direttamente dall'amministratore condominiale dei quei conteggi che a suo dire non aver mai ricevuto ed eventualmente motivare ragioni di opposizione, anziché impugnare la delibera al solo scopo di procrastinare il pagamento di oneri condominiali della rilevante somma di €. 73.757,12.
La documentazione depositata dal attestava che l'attrice era stata messa in condizione di CP_1
partecipare alle precedenti assemblee ed aveva piena contezza delle relative delibere, mai oggetto di impugnazione.
Le prove orali avevano poi confermato che negli anni 2015 e 2016, la aveva comunicato Parte_1
un indirizzo di posta elettronica cui fare pervenire la documentazione relativa alle convocazioni di assemblea ed i relativi verbali, indirizzo effettivamente utilizzato nei termini indicati.
Dalle prove orali era altresì emerso che il legale rappresentante di si era recato presso gli Parte_1
uffici dell'amministrazione condominiale dove aveva ritirato personalmente le schede contabili relative alle spese condominiali della società rappresentata.
Non erano pertanto ravvisabili profili di invalidità della delibera impugnata e la domanda attorea doveva essere rigettata.
Le spese di lite seguivano la soccombenza;
sussistevano altresì i presupposti della condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. alla luce della palese temerarietà dell'impugnazione.
Contro detta sentenza ha proposto appello con un unico articolato motivo che censura gli Parte_1
errores in iudicando del provvedimento chiedendone la riforma anche in punto di condanna ex art. 96
c.p.c. con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per tali motivi l'appellante ha concluso affinché la Corte adita voglia: “Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta In totale riforma della sentenza impugnata n. 1052/2021 del Tribunale di
Modena pubblicata in data 29/06/2021 e notificata il 1/7/2021 Nel merito: Accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, disporre l'annullamento della delibera assembleare del 20/06/2018 del
, siccome illegittima ed infondata in fatto ed in diritto, per tutti i Controparte_1
motivi su esposti;
Condannare il alla rifusione delle spese di lite in ragione della mancata CP_1 comparizione avanti l'Organismo di Mediazione ex lege obbligatorio al fine della risoluzione della vertenza. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”.
pagina 3 di 9 Si è costituito il chiedendo preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis CP_1
c.p.c. e nel merito il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese di lite del grado. Con ordinanza del 29.10.2024 - previo tempestivo deposito delle note conclusionali in considerazione della trattazione scritta dell'appello - la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
…………………………………..MOTIVI DELLA DECISIONE…………………………………..
La richiesta di parte appellata d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è superata in considerazione della fase processuale. Nel merito l'appello è infondato. Il Collegio rileva che il Primo
Giudice ha ritenuto, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e delle prove orali, disattendere le domande attrici. Il Tribunale con motivazione immune da vizi ha rilevato che “La proposta impugnazione non risulta accoglibile. Essa non si fonda sulla mancata convocazione all'assemblea che ha approvato la delibera impugnata (pacificamente effettuata a mezzo PEC in data
12.06.2018), assemblea cui l'attrice ha ritenuto di non partecipare, bensì sulla mancata convocazione
e/o comunicazione delle riunioni condominiali svoltesi negli anni precedenti, che la delibera del
12.06.2018 avrebbe implicitamente ratificato, in particolare tramite l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, frutto dell'approvazione dei bilanci degli esercizi precedenti, mai comunicati alla Ebbene, è appena il caso di evidenziare come non sia ravvisabile alcuna invalidità Parte_1 della delibera impugnata sotto il profilo della mancata convocazione, atteso che l'ha Parte_1 regolarmente ricevuta nei tempi previsti dalla legge all'indirizzo PEC indicato dal legale rappresentante con dichiarazione del 14.12.2017 (doc. 14 conv.); l'attrice ben avrebbe potuto dunque partecipare all'assemblea condominiale ed esporre le proprie lagnanze in quella sede, prendere conoscenza direttamente dall'amministratore condominiale di quei conteggi che oggi lamenta di non aver mai ricevuto ed eventualmente motivare ragioni di opposizione, invece di impugnare la delibera al solo scopo di procrastinare il pagamento di oneri condominiali pari, alla data della costituzione in giudizio del , alla rilevante somma di €. 73.757,12. D'altra parte, la documentazione CP_1 depositata dal convenuto attesta che l'odierna attrice era stata messa in condizione di CP_1
partecipare alle precedenti assemblee ed aveva piena contezza delle relative delibere (che, si ribadisce, non sono mai state oggetto di impugnazione); invero, deve ritenersi dimostrato che Pt_1
avesse riferito alla (amministratrice del di voler ricevere le
[...] Controparte_2 Controparte_3
comunicazioni presso l'ufficio di Via Giardini n. 456, ove effettivamente la corrispondenza è stata più volte ritirata (cfr. report di consegna del 18.10.2016 del plico contenente la convocazione dell'assemblea straordinaria del 24.10.2016, fascicoli e studi di fattibilità - doc. n. 4-; plico contenente invio fascicolo consuntivo e convocazione assemblea inviato in data 18.04.2016, consegnato il
pagina 4 di 9 19.04.2016 - doc. 5 fasc. conv.). A fronte della ripetuta modifica da parte dell'attrice dell'indirizzo
PEC, del resto, non poteva ritenersi esigibile da parte dell'amministratore la comunicazione delle convocazioni e delle delibere tramite lo stesso (cfr. visura camerale storica, doc. 7). Le prove orali hanno inoltre confermato che negli anni 2015 e 2016, la comunicò alla un Parte_1 Controparte_2
indirizzo di posta elettronica cui fare pervenire la documentazione relativa alle Email_1
convocazioni di assemblea ed i relativi verbali, indirizzo effettivamente utilizzato nei termini indicati
(doc. 10 conv.). Sul punto ha testimoniato indifferente, confermando di aver messo Testimone_1
a disposizione in proprio indirizzo e-mail su richiesta dell'amico (incaricato di Persona_1 sovraintendere ai lavori presso l'immobile di proprietà dell'attrice), cui poi la stessa girava le
[.. comunicazioni relative all'immobile (“mi pare che le mail inviate fossero per comunicare a che relativamente alle varie spese avrebbero dovuto far riferimento a me, che poi le Controparte_4
avrei comunicate a chi di interesse, questo perché nell'ambito dei lavori poteva essere necessario qualcuno che facesse dei sopralluoghi. Mi pare che mandarono un prospetto con delle spese, credo fosse il 2015-2016”). Sia sia inoltre, soci della Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2 hanno riferito, in maniera dettagliata, di aver avuto da subito l'indicazione di inviare tutta la documentazione relativa all'immobile di proprietà di all'indirizzo e-mail suindicato, Parte_1
indicazione proveniente da un incaricato di (evidentemente quel cui la Parte_1 Persona_1 girava le comunicazioni) e da una ragazza (la stessa). ………… Ancora, deve Tes_1 Tes_1
evidenziarsi come i testi e abbiano altresì dichiarato che in data 14.12.2017 il legale CP_5 CP_6
rappresentante di , si recò presso gli uffici del ove, non Parte_1 Testimone_2 Controparte_2
solo rilasciò la dichiarazione sopra richiamata (al fine di indicare il nuovo indirizzo PEC cui effettuare le comunicazioni relative all'immobile e alle spese condominiali, indirizzo cui poi è pervenuta la convocazione dell'assemblea del 20.06.2018), ma ritirò altresì personalmente le schede contabili relative alle spese condominiali della società Infine, a riprova del fatto che la Parte_1
già dal 2015 ricevesse le comunicazioni circa le schede personali e convocazioni delle Parte_1 assemblee, vi è agli atti una lettera dall'avvocato che rappresentava allora la società, ricevuta dalla in data 8.06.2015, con cui, a seguito dell'analisi della documentazione ricevuta circa le Controparte_2 spese condominiali da sostenere, si chiedeva una “verifica dei bilanci al fine di individuare motivazioni di costi di gestione annuali che appaiono elevati rispetto allo stato delle parti comuni”
(doc. n. 11 conv.).”.
pagina 5 di 9 Posta la regolarità e tempestività della convocazione assembleare in relazione alla delibera oggetto d'impugnazione la Corte osserva che il giudizio è stato incentrato sulla circostanza (cfr. atto introduttivo del giudizio di primo grado) che “la convocazione per la suddetta assemblea è stata la prima comunicazione ricevuta da da quando ha acquistato l'immobile; - che mai prima Parte_1 della convocazione per l'assemblea del 20/06/2018 (doc. n. 2) l'attrice aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'amministratore del condominio;
non impugnando il verbale della seduta del 20/06/2018, andrebbe a ratificare, per fatti concludenti, tutti i precedenti verbali di Pt_1
assemblea, in relazione ai quali non è mai stata convocata, né mai è stata posta nella possibilità Pt_1
di presenziare alle sedute. Ne consegue che il presente verbale viene impugnato in quanto contenente ratifica di deliberazioni assembleari precedenti di cui la società attrice non ha mai avuto conoscenza per esclusiva responsabilità dell'ente condominiale e dell'amministratore del medesimo.”.
Dall'istruttoria sono emerse circostanze del tutto diverse, valorizzate dal Primo Giudice nella motivazione sopra riportata, che non sono pedissequamente censurate con l'atto di appello.
Posto che come affermato dal Tribunale il richiamato orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte (cfr. Cass. sentenza n. 8449/2008) in materia di condominio degli edifici con riferimento alla normativa applicabile ratione temporis, non prevede alcun obbligo di forma per l'avviso di convocazione dell'assemblea, sicché la comunicazione poteva essere fatta anche oralmente, in base al principio della libertà delle forme, salvo che il regolamento non prescrivesse particolari modalità di notifica del detto avviso, emerge inconfutabilmente dalla documentazione versata in atti e dalle prove orali che l'appellante aveva ricevuto le convocazioni e i documenti afferenti i bilanci, quest'ultimi ritirati anche di persona dal legale rappresentante presso gli uffici dell'amministratore CP_7
Parte appellata allega quanto di seguito: “Invero la sede legale della e la PEC della Parte_1
medesima società più volte sono stati modificati. Dalla lettura della visura storica della si Parte_1
legge infatti quanto segue:
-24.11.2010 modifica d'ufficio della sede;
-28.11.2012 indirizzo PEC: T;
Email_2
-18.02.2015 variazione indirizzo PEC precedente con;
Email_3
-21.12.2016 cancellazione indirizzo PEC impresa;
Email_3
- dal 4.04.2017 PEC: (dal 21.12.2016 al 4.04.2017 sono rimasti senza Email_4
PEC)
pagina 6 di 9 - 08.06.2018 trasferimento della sede legale da Via Giardini n. 605 a Via Blasia n.2
L'indirizzo PEC che era stato comunicato dalla al Parte_1 Controparte_2
GROUPSRL@MYPEC.EU, non risultava valido e l'amministratore condominiale non poteva immaginare che fosse stato cancellato d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate (doc. n. 7in atti fascicolo convenuta).
Su insistenti richieste da parte dell'amministratore condominiale, venne poi indicato da Parte_1 un indirizzo e-mail cui inviare la documentazione condominiale: “ cui vennero Email_1
recapitate negli anni 2015 e 2016, le convocazioni ed i verbali delle assemblee condominiali, come si evince dalla documentazione che si allega (doc. n. 10 in atti fascicolo convenuta). Non ultimo, a riprova del fatto che la già dal 2015 ricevesse le comunicazioni circa le schede personali Parte_1
e convocazioni delle assemblee, è la missiva ricevuta dal in data 8.06.2015, con cui il Controparte_2 legale di tra le altre eccezioni, chiedeva una “verifica dei bilanci al fine di individuare Parte_1 motivazioni di costi di gestione annuali che appaiono elevati rispetto allo stato delle parti comuni”.
(doc. n. 11 in atti fascicolo convenuta). Pare pertanto fuor di ogni dubbio che la Parte_1
ricevesse i bilanci, se faceva chiedere al proprio legale chiarimenti circa i costi di gestione.”.
In ordine a tali circostanze l'appellante non prende alcuna posizione difensiva e non le contesta.
Il appellato aggiunge (sempre senza alcuna contestazione da parte appellante): “Unica CP_1
argomentazione del tutto pretestuosa che parte appellante ribadisce più volte è che le notifiche dovevano esser fatte alla sede legale in Via Blasia 106, peccato che anche presso quel recapito le notifiche degli atti giudiziari eseguiti non sono mai state ritirate ed anzi sono risultate negative (doc. n.
18, di nuova allegazione poiché disponibile successivamente alle produzioni istruttorie del primo grado di giudizio).”.
Quanto alle prove testimoniali escusse l'appellante in sede di ammissione dei mezzi istruttori ne aveva rilevato l'inammissibilità per incapacità a testimoniare senza poi coltivare tale eccezione negli atti difensivi successivi ed in particolare nella comparsa conclusionale.
pagina 7 di 9 La Corte osserva che l'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 del codice di rito non è rilevabile d'ufficio, pertanto, ove la parte non formuli tale eccezione prima dell'ammissione del mezzo, la stessa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Inoltre, la parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
(cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite sentenza n. 9456/2023).
Non colgono, pertanto, nel segno le doglianze dell'atto di appello cui il Primo Giudice ha già risposto mentre emerge l'inadempimento della nel versamento degli oneri condominiali ed il suo Parte_1
intento dilatorio talché il Primo Giudice, con motivazione pienamente condivisibile, ha ritenuto che:
“Sussistono altresì i presupposti della condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., alla luce della palese temerarietà dell'impugnazione, promossa solamente a seguito della notifica da parte del CP_1
di decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali, e ciò malgrado la documentazione prodotta dal convenuto attesti chiaramente che il legale rappresentante della Parte_1 Tes_2
fosse ben consapevole degli importi dovuti a tale titolo (cfr. stralcio di corrispondenza
[...] intercorsa tra il medesimo e l'impiegata del dalla quale ha ricevuto la scheda di Controparte_2
del 2016 e il consuntivo del 2017 - doc. n.9 fasc. conv.). Il danno si liquida in via Parte_1 equitativa in misura pari alla metà delle spese legali riconosciute al vittorioso.”. CP_1
Per quanto sin qui ritenuto non vi è margine alcuno per discostarsi dalla statuizione del Primo Giudice che deve essere confermata integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore delle parti appellate e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro medio dello scaglione applicabile (valore della causa indeterminato) per l'attività effettivamente espletata.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
pagina 8 di 9 I respinge l'appello principale promosso da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
II condanna alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in euro 6.946,00 oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP se dovuti come per legge;
III Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 se dovuto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 28.01.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
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