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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 7349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7349 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Dott. Raffaele Sdino - presidente rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4239 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
( , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall' Avv. Chianese Cecilia ( ), con C.F._2 studio in Napoli, alla via Matteo Renato Imbriani n.92, presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
( ), rappresentato e difeso, CP_1 C.F._3 giusta procura in atti, dall' Avv. Michele Bisceglia, ( ), con C.F._4 studio in Napoli, al Viale Gramsci n. 19, presso il quale è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. GIORGIO COPPOLA ( ), con studio in C.F._5
Napoli, al viale Calascione n.5/a, nella qualità di curatore speciale
INTERVENTORE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
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CONCLUSIONI
Per il ricorrente: si riporta ai propri atti introduttivi rimettendosi, per il resto, al Collegio.
Per il resistente: “Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in
Napoli alla via Consalvo n. 138 in favore del sig. ;
2. Affidare in via CP_1 esclusiva il minore al padre;
3. Ci si rimette all'Autorità Persona_1
Giudiziaria per quanto riguarda i provvedimenti di revoca/decadenza della potestà genitoriale della sig.ra ;
4. Disporre a carico della madre un assegno Pt_1 mensile di € 400,00 in favore di ciascun figlio da corrispondersi al sig. CP_1
. In particolare, è minorenne mentre è attualmente
[...] _1 ER studentessa fuori sede e, pur avendo raggiunto la maggiore età, non è economicamente autosufficiente. Si consideri, nella valutazione della presente richiesta, che i costi degli studi di sono interamente sopportati dal ER
;
5. Il tutto con condanna della controparte alla refusione delle spese, diritti CP_1 ed onorario con attribuzione al costituito procuratore anticipatario”.
Per il curatore speciale: “disporre l'affidamento super esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c. di al padre, presso attuale Persona_1 residenza;
fissare a carico della signora un assegno mensile a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento del figlio minore, quantificato in € 250,00
(duecentocinquanta/00), da versarsi al sig. entro il giorno 7 di CP_1 ciascun mese, e oltre la rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
disporre che tutte le spese straordinarie necessarie per la sana ed equilibrata crescita del minore ricadano nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, _1 richiamando espressamente l'applicazione del protocollo di intesa siglato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e dalla Presidenza del Tribunale di
Napoli; Ordinare ai Servizi Sociali competenti territorialmente di continuare il monitoraggio periodico sui due nuclei familiari, anche al fine di verificare e relazionare in merito ad un futuro, auspicabile rapporto tra e la figura _1 materna”.
Per il PM: “che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti prevedendo
l'affido super esclusivo del minore al padre e diritto di visita materno, allo stato sospeso. Percorsi di sostegno alla genitorialità per la madre e per il padre, e percorsi di sostegno psicologico per il minore finalizzati al riavvicinamento alla figura materna. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il
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mantenimento del minore, venga determinato in € 250 oltre il 50% delle spese straordinarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.03.2021, parte ricorrente, , Parte_1 chiedeva la separazione giudiziale con addebito nei confronti del marito, CP_1
[...]
A sostegno della domanda deduceva di aver contratto matrimonio con il resistente in Napoli, in data 23/12/1999, e che dall'unione erano nati 2 figli
( maggiorenne, nata il [...], e minorenne, nato il ER _1
13/12/2010).
Parte ricorrente riferiva, altresì, che l'unione matrimoniale si era disgregata per responsabilità del marito il quale, licenziato dal ruolo di Maresciallo Capo del corpo della Guardia di Finanzia a fronte di un'indagine interna e durante l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, aveva iniziato ad assumere atteggiamenti persecutori e molesti nei confronti della stessa, anche alla presenza dei figli ed a danno del minore comportamenti, questi, che _1
l'avevano indotta a sporgere denuncia/querela nonché a presentare ricorso per ottenere le misure di protezione ex art. 342 bis c.c. e 736 c.p.c.
Specificava, in via ulteriore, che la casa familiare era intestata al marito che, tuttavia, non si preoccupava di versare alcuna rata del mutuo dovendo a ciò provvedere il padre della ricorrente, in qualità di garante.
Ciò premesso, concludeva per la pronuncia di separazione con addebito al resistente, l'affido esclusivo del minore la cessione della metà della casa _1 coniugale da parte del , nonché il mantenimento del figlio minore a carico CP_1 del resistente di euro 300,00.
Costituitosi il resistente, questi non si opponeva alla domanda di separazione e, in riconvenzionale, evidenziando di essere stato perseguitato dalla moglie e minacciato con coltello dall'attuale compagno di lei, chiedeva l'affido condiviso del minore con collocazione privilegiata presso di lui;
la _1 corresponsione di un contributo a carico della ricorrente di Euro 450,00 per il mantenimento della figlia che vive presso di lui, nonché il risarcimento ER dei danni da stress psicologico causato dalle accuse infondate mosse dalla ricorrente e per la ingiusta sottrazione del minore al rapporto genitoriale.
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Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 25.10.2021, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso del minore con residenza _1 privilegiata presso la madre alla quale assegnava la casa familiare, e, stante la conflittualità genitoriale, valutava indispensabile che gli incontri padre – figlio venissero organizzati con l'intervento dei Servizi sociali, con cadenza bisettimanale. Stabiliva, altresì, a carico del , per il mantenimento del CP_1 minore un assegno mensile di Euro 300,00 ed a carico della , per la _1 Pt_1 contribuzione al mantenimento della figlia residente con il padre, un ER assegno mensile di Euro 250,00; infine, disponeva che i genitori contribuissero al pagamento delle spese extra assegno in misura del 50% ciascuno (cfr. ordinanza presidenziale del 17.11.2021).
Il Collegio, con sentenza parziale n. 3176/2024, pubblicata il 20/03/2024, si pronunciava sullo status e rimetteva la causa sul ruolo valutando necessarie ulteriori verifiche istruttorie ai fini della definizione del giudizio.
Dunque, il GI, alla luce della richiesta formulata in tal senso da parte del resistente, lette le relazioni dei SS circa l'andamento degli incontri spazio – neutro tra il minore ed il padre (cfr. relazione del 20.06.2022 e del 30.09.2022), _1 riteneva necessario ammettere CTU psicologica finalizzata a verificare le competenze genitoriali di entrambe le figure, così da individuare la soluzione in punto di affidamento più adatta all'interesse del minore _1
Nelle more interveniva volontariamente l'avv. Giorgio Coppola, n.q. di curatore speciale di nominato dal TPM;
ciò al fine di riportare le Persona_1 risultanze della CTU da espletarsi e le decisioni assunte nel presente procedimento di separazione al TPM.
Ebbene, a fronte della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata dalla ricorrente con istanza del 15.01.2023, il medesimo avv.
Coppola veniva nominato – anche per ragioni di opportunità – curatore speciale nel suddetto giudizio (cfr. ordinanza del 19.01.2023).
In data 02.02.2023 il GI procedeva all'ascolto del minore _1
Ancora, il GI avviava, presso il Servizio Sociale un percorso di sostegno alla genitorialità e, medio tempore, sospendendo entrambe le parti dalla responsabilità genitoriale, disponeva il collocamento del minore presso una _1 struttura protetta (specificamente la comunità educativa “La Libellula”); ciò a
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mente delle risultanze della CTU a firma della dott.ssa , letto il parere del Per_3 curatore speciale, ed a fronte della valutazione di inidoneità di tutte le alternative proposte e vagliate (quali collocazione del minore presso i nonni materni ovvero presso la zia materna, cfr. ordinanza del 12.07.2023, di cui si riporta il seguente passo: “ritenuto che la condizione attuale del minore lo esponga ad un grave ed imminente pregiudizio;
considerato che
le ampie rassicurazioni della sig.ra
, oltre ad essere tardive, non hanno alcuna credibilità essendo in lampante Pt_1 contrasto con la sua condotta processuale ed extra processuale;
ritenuto che
, comunque, neppure la (tardiva e non affidabile) resipiscenza della madre possa modificare una condizione psicologica del minore ormai fortemente compromessa sul versante della scissione (paradossalmente se invece così fosse sarebbe provata la totale manipolazione materna del figlio); ritenuto che dalla relazione del
Servizio del 07/07/2023 ai fini di un affido intra familiare appaia evidente
l'inidoneità dei nonni materni troppo coinvolti nel conflitto tanto da non garantire affatto per loro stessa dichiarazione la facilitazione della ripresa dei rapporti tra
e il padre (e la sorella); preso atto che la zia materna abita in un contesto _1 eccessivamente lontano che renderebbe difficili gli interventi da attuare (tra l'altro
l'urgenza del provvedere suggerisce di non procastinare l'adozione del provvedimento per acquisire ulteriori relazioni sul contesto della predetta zia materna); ritenuto, pertanto, inevitabile il collocamento in una struttura come chiesto dal curatore e in via gradata (in caso di mancata individuazione delle figure parentali) anche dal PM [….].).
Avverso la suddetta ordinanza con cui il Tribunale di Napoli sospendeva e dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1 CP_1
la prima - con ricorso depositato il 21 luglio 2023 – proponeva reclamo _1 chiedendo la revoca del provvedimento. Il reclamo veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Napoli che, qualificando l'ordinanza de qua alla stregua di un provvedimento temporaneo e provvisorio, la valutava non impugnabile (cfr. decreto n. 2259/2023 del 11/12/2023). Da ultimo, il GI, a fronte dei rilevati miglioramenti nel rapporto tra ed il padre nonché la sorella maggiore _1
(come relazionati dagli operatori della struttura presso cui il minore veniva collocato) ed al contempo il peggioramento dei rapporti con la madre caratterizzata da un atteggiamento ostruzionistico, valutava necessario ammettere una nuova
CTU, conferendo alla dott.ssa l'incarico di verificare quale dei due Persona_4
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genitori garantisse meglio l'equilibrio del minore così da poter considerare _1 la sussistenza delle condizioni per il superamento del collocamento in Comunità e la conseguente individuazione della collocazione preferenziale più conforme all'interesse del minore.
Infine, il GI, all'esito del nuovo ascolto del minore occorso all'udienza del
04.07.2024, sentito e preso atto del parere favorevole del curatore speciale, disponeva la collocazione prevalente del minore presso l'abitazione paterna;
ciò pur mantenendo ferma la sospensione della responsabilità genitoriale.
In data 28.11.2024 la causa veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni prima precisate.
Ebbene, così ricostruito l'iter processuale, occorre pronunciarsi sulle domande accessorie.
- Sulla domanda di addebito
In ordine alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo,
Cassazione civile sez. I, 27/03/2025, n.8071), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge, ovvero da entrambi, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, il Collegio ritiene non adeguatamente provata la domanda de qua.
La ha dedotto che da anni l'unione non fosse felice e serena a causa Pt_1 del comportamento del marito;
comportamento divenuto molesto, persecutorio e violento all'esito delle vicissitudini lavorative che lo hanno visto protagonista.
In particolare, asseriva di essere stata vittima – insieme al figlio ed alla presenza di quest'ultimo – di episodi di violenza che l'avevano determinata a sporgere diverse denunce/querele nonché a chiedere l'applicazione della misura dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati.
Tali circostanze sono state contestate dal marito il quale sosteneva, al contrario, che il rapporto si era ormai da tempo affievolito e che la durante Pt_1
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il matrimonio non gli era stata fedele. Ancora, il raccontava di CP_1 comportamenti violenti della moglie e del suo compagno a suo danno, tali che in un'occasione la gli avrebbe provocato lesioni personali refertate ed oggetto Pt_1 di denuncia.
Ebbene, è evidente che entrambe le parti sostengono che, da tempo, il loro rapporto di coppia era entrato in crisi.
Ciò posto, dalla documentazione in atti non vi è alcun elemento probatorio utile ad individuare il nesso di causalità tra la asserita condotta violenta del , CP_1
l'inizio della crisi coniugale e, dunque, la fine del rapporto matrimoniale.
Invero, la ricorrente non ha fornito alcuna prova della violenza perpetrata dal marito a suo danno e, dunque, della esclusiva responsabilità di questi: non articolava sul punto alcuna prova orale e le denunce allegate agli atti (peraltro alcune rimesse ed altre non seguite da alcuna richiesta di rinvio a giudizio), essendo un mero atto di parte, non spiegano alcuna rilevanza probatoria in assenza di ulteriori elementi di riscontro e di aggiornamenti circa lo sviluppo delle stesse, se non quella di corroborare soltanto l'esistenza di una crisi profonda tra le parti;
crisi che trova fondamento anche nella documentazione depositata agli atti dal
, che consta di denunce che descrivono comportamenti violenti della CP_1 ricorrente e del suo compagno a suo danno, nonché atteggiamenti volti alla sottrazione di minore.
A ciò si aggiunga che, a tal fine e con specifico riguardo alla situazione di allarme e pregiudizio descritta dalla ricorrente, alcun rilievo probatorio può essere attribuito – con portata dirimente – alla richiesta dalla stessa formulata volta ad ottenere l'ordine di allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentata dalla vittima, considerato – peraltro - che questo è stato valutato carente dei suoi presupposti dall'Autorità Giudiziaria.
In via ulteriore, deve rilevarsi che la , pur a fronte del Pt_1 comportamento asseritamente violento del marito ai danni della stessa ma anche del minore si determinava – in una prima fase e con ricorso depositato in _1 data 08.06.2020 - per una separazione consensuale, i cui accordi erano qualificati da un affido condiviso del minore, non omologata perché alla stessa le parti non davano ulteriore impulso.
Dunque, non emergono con chiarezza condotte gravi e pregiudizievoli del
, tali da giustificare l'addebito della separazione a carico di quest'ultimo. CP_1
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Alla luce di quanto esposto la domanda di addebito formulata dalla ricorrente va rigettata.
- Sull'affido del figlio minore della coppia ( nato a [...], il _1
13.12.2010)
Con riferimento alla domanda di affido del minore si osserva quanto _1 di seguito.
Dall'unione coniugale sono nati due figli: ormai maggiorenne e ER per sua scelta convivente con il padre, ed ancora minorenne. _1
Pertanto, occorre disporre unicamente con riferimento all'affidamento ed alla collocazione di _1
In sede presidenziale, veniva disposto l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre.
Ebbene, occorre preliminarmente evidenziare che il giudizio in questione è stato qualificato da una radicale evoluzione – in melius – della personalità del minore e da un'evidente variazione dei rapporti tra questo ed il suo nucleo _1 familiare composto dalla madre ricorrente, padre resistente e sorella maggiore.
All'uopo, esplicative si rivelano essere le relazioni dei Servizi Sociali, del curatore speciale, degli operatori presso la Comunità “La Libellula” ove è stato collocato per un periodo di tempo le conclusioni cui è giunto il nominato _1
CTU nei due elaborati, depositati rispettivamente in data 14.06.2023 ed in data
28.10.2024, nonché le dichiarazioni del minore in sede di ascolto, dirimenti ai fini della decisione sul punto.
Occorre, dunque, esaminare gli esiti dell'attività istruttoria espletata;
ciò a mente delle coordinate ermeneutiche tracciate dai Giudici di Legittimità in punto di affidamento del minore ex art. 337 quater c.c. e, cioè, di affidamento super – esclusivo, in forza del quale il genitore affidatario assume, nell'interesse del figlio minore, tutte le decisioni, nessuna esclusa, comprese quelle di maggiore importanza (tra cui, a titolo esemplificativo, quelle mediche, scolastiche, educative e di residenza abituale). Si presenta, invero, quale sistema alternativo alla privazione della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario.
Precisamente, la Corte di Cassazione, premesso che alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
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l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, ha chiarito che il Tribunale può (e deve) applicare la più stringente misura dell'affido super esclusivo in tutti quei casi in cui il genitore è totalmente inadeguato a svolgere il proprio ruolo, avendo riguardo all'interesse del minore ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante - piuttosto che quello alla bigenitorialità, in considerazione, fra l'altro, del totale disinteresse del genitore agli affari inerenti i propri figli (cfr., ex multiis, ordinanza della Corte di
Cassazione n. 29999/2020). Specificamente, la Cassazione ha evidenziato che, in sede di provvedimenti relativi alla prole, il giudice può legittimamente disporre l'affidamento super esclusivo qualora ravvisi – come nel caso di specie - un atteggiamento ostruzionistico, manipolatorio e non collaborativo del genitore non collocatario, che non risponde per giorni alle richieste dell'altro in merito all'organizzazione delle visite del figlio, nonché persevera in un atteggiamento egoistico, in spregio alle esigenze, ai desideri ed ai sentimenti del figlio, provocando così un evidente malessere nel minore.
Ciò posto, deve rilevarsi che in una prima fase del giudizio, si _1 dimostrava essere particolarmente legato alla madre e, al contrario, rifiutava di incontrare sia il padre che la sorella ER
Tale aspetto emerge dalle dichiarazioni rese dal minore innanzi al GI in data
02.02.2023. Questi dichiarava di vivere con la madre e di aver “ospitato il compagno di mia mamma che va e viene. è una persona buona, Persona_5 mi ha insegnato come funziona un cavo elettrico, come si stucca una parete. Gli chiedo come funzionano alcune cose e lui me le spiega nel dettaglio. Se faccio qualcosa di sbagliato, non si arrabbiano più di tanto ma mi rimproverano. Per esempio, se non ho scaricato in bagno mi riprendono ma non è un dramma”. Con riguardo al rapporto con la sorella dichiarava: “non vedo mia sorella da 3 anni, a parte in occasione della mia comunione a giugno 2022. Da allora non l'ho vista né sentita. Non la voglio vedere né sentire. Non riesco a superare alcune cose brutte come il fatto che in passato mi lasciava gli avanzi di cibo tipo l'osso del pollo. Lo ha fatto quando vivevamo insieme. Non credo a lei che dice che tiene a me e che mi voglia vedere. Non credo che lei possa cambiare”. Infine, con riferimento al rapporto con il padre così si esprimeva: “l'ultima volta che ho visto mio padre
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riguarda quando stavo tornando a casa da scuola. Lui prima ha dato la autorizzazione per farmi uscire da solo e poi la ha revocata. Lui stava in macchina
e mi ha chiamato. Io sono scappato e mi sono nascosto dietro un'auto e lui se ne è andato. Ho avuto paura perché ho pensato che potesse rapirmi e portarmi via con lui. Sono scappato in preda alla paura. In passato, quando ero alle elementari, mi
è venuto a prendere a scuola e mi ha trattenuto con lui. Non sento mai mio padre al telefono e non lo voglio sentire. Ci sono troppi ricordi negativi del passato”; riferiva, altresì, che la sua più grande paura era quella di incontrare il PÀ (cfr. verbale udienza del 02.02.2023).
Tuttavia, dalle relazioni dei SS nonché dalle risultanze della prima CTU a firma della psicologa dott.ssa , emergeva quanto l'atteggiamento della madre, Per_4 poco collaborativo ed ostruzionistico, fosse in realtà deleterio per la tranquillità emotiva del minore _1
In particolare, i Servizi Sociali evidenziavano, da un lato, la riluttanza della a presentarsi agli incontri organizzati, dall'altro un atteggiamento di Pt_1 poco incline al rispetto delle regole con risultati insufficienti nelle materie _1 scolastiche, ove, peraltro, accumulava un gran numero di assenze.
Anche la relazione peritale, che per completezza argomentativa e linearità logica questo Collegio condivide, ha evidenziato un atteggiamento poco collaborativo e pressappoco ostativo della madre che, di fatto, ha rallentato le operazioni peritali;
ciò a differenza del padre che si è mostrato molto più collaborativo ed attento.
Specificamente, la psicologa ha ritenuto che “il modello materno si è dimostrato un modello ansioso e controllante” che ha determinato nel minore un'idealizzazione del mondo materno ed una demonizzazione di quello _1 paterno. Tale aspetto, ad avviso della dottoressa, “è ascrivibile a modalità relazionali che la madre mette in atto seppure in maniera inconsapevole: la totale assenza del rapporto tra i genitori determina verosimilmente in _1 un'alleanza con la madre ed una forte opposizione al sottosistema costituito dal padre e dalla sorella”. Peraltro, “la sig.ra ha avallato la non volontà di Pt_1
a sottoporsi sia ad i colloqui individuali che con il padre, mostrando di _1 mancare della competenza normativa”.
Dunque, la dott.ssa riteneva che “la sig.ra da sola non può Per_3 Pt_1 funzionare in maniera adeguata”; ciò a differenza del sig. che, analizzato CP_1
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nel rapporto con “si è mostrato un padre con competenze adeguate”. ER
Ancora, la psicologa ha evidenziato che “il nucleo formato dal sig. e CP_1
è un nucleo funzionale, dove si può cogliere che rispetta in ER ER maniera adeguata le fasi dello sviluppo. Di contro il nucleo costituito dalla sig.ra
, ed il sig. risulta essere un nucleo, come già esposto in Pt_1 _1 Per_5 precedenza, con aspetti disfunzionali”.
In ogni caso, la dottoressa chiariva che il sig. , pur avendo delle CP_1 caratteristiche strutturali che lo rendono maggiormente competente come genitore, di fatto, “pecca nella capacità di risoluzione del conflitto con l'altro genitore”, e, dunque, ha bisogno di fare un percorso di sostegno alla genitorialità.
In conclusione, il perito riteneva fondamentale, “per il bene e la salvezza di
” che questi sia riavvicinato al padre, con il quale, medio tempore, gli _1 incontri erano stati sospesi.
Ebbene, viste le caratteristiche personali dei genitori e le ripercussioni che queste hanno avuto sulla stabilità emotiva del minore il Tribunale, anche _1 alla luce del parere del curatore speciale circa la non opportunità di collocare il minore presso i nonni materni (ritenuti “troppo coinvolti nel conflitto tanto da non garantire affatto, per loro stessa dichiarazione, la facilitazione della ripresa dei rapporti tra e il padre e la sorella”, cfr. ordinanza del 12.07.2023) ovvero _1 la zia materna (posto che “abita in un contesto eccessivamente lontano che renderebbe difficili gli interventi da attuare”, cfr. ordinanza del 12.07.2023) si è determinato per la collocazione di nella comunità “La Libellula”, con _1 regolazione e monitoraggio degli incontri con i componenti del suo nucleo familiare, ritenendo che questa fosse la scelta più conforme agli interessi del minore.
Orbene, anche in tale frangente la si è mostrata ostativa e poco Pt_1 collaborativa;
a differenza del e della sorella che, difatti, CP_1 ER riuscivano a riallacciare i rapporti con _1
Precisamente, dalle relazioni della comunità “La Libellula” e dai numerosi episodi ivi raccontati, si constata la tendenza materna ad osteggiare la ripresa dei rapporti tra ed il padre e, soprattutto, un limitatissimo interesse della stessa _1 ai bisogni del figlio _1
Invero, dalla relazione del 05.08.2023 a firma della Responsabile della comunità “La Libellula” dott.ssa , è emerso che “ al momento riceve Pt_2 _1
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solo la visita da parte della madre, la SI , una volta a Parte_1 settimana, il martedì pomeriggio e l'incontro dura un paio d'ore. La signora si presenta pulita e curata nell'aspetto, cordiale, educata e rispettosa con il personale operante in struttura. La signora però non arriva mai puntuale, si presenta anche con ore di ritardo accampando sempre scuse diverse, pertanto il giorno _1 della visita appare sempre ansioso ed in trepidante attesa. A tal senso riferiamo un episodio avvenuto un paio di settimane fa: martedì 14 Agosto la madre di _1 arriva in struttura con due ore di ritardo dicendo che aveva avuto problemi durante il tragitto, da segnalare, il comportamento di che va in crisi;
il _1 minore prima inizia ad affacciarsi ripetutamente alla finestra ed a camminare freneticamente avanti ed indietro nella stanza, poi scoppia a piangere e trema visibilmente agitato;
nonostante le rassicurazioni del personale e il messaggio mandato dalla madre che diceva che stava arrivando, non riesce a _1 calmarsi anzi entra in uno stato quasi catatonico, inizia a fissare un punto indefinito della stanza e fatica a concentrarsi ed a capire ciò che gli veniva detto.
Il personale pertanto lo fa stendere e cerca di riportarlo alla calma, il minore si riprende leggermente quando vede sua madre ma, anche con lei affianco continua
a mostrare segni di malessere, è teso ed inespressivo”. Riferiscono, inoltre, che
“all'arrivo della signora abbraccia e bacia sua madre e poi per tutta la _1 durata della visita rimane seduto al suo fianco, con la mano le stringe il braccio e non si stacca fisicamente da lei per nessuna ragione. Il dialogo tra la signora e
non è molto fluido, il minore parla poco e solo se interrogato dalla madre, _1 inoltre assume un'espressione neutra nel volto che scherma eventuali emozioni provate. Ciò che riferisce a parole ovvero che è felice di vedere sua madre e che le manca molto, non si palesa nel non verbale dove gli agiti sono sempre controllati quasi anaffettivi. Pertanto, la signora spesso si rivolge al personale presente ed inizia a raccontare spontaneamente di sé, si palesa una volontà della SI di dare sempre un'immagine positiva di se stessa e di scaricare le "colpe" sugli altri.
Riferisce che lei ha sempre cercato di andare d'accordo con il suo ex marito e con sua figlia per il bene di ma dall'altra parte ha trovato solo cattiveria e _1 astio pertanto adesso si ritrovano in questa situazione. da ragione a sua _1 madre su tutto e ribadisce sempre, anche se non esplicitamente interrogato sulla cosa, che è una sua scelta quella di chiudere i rapporti con il padre e la sorella perché sono stati cattivi con lui e con sua madre. Non sempre i discorsi della
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SI appaiono lineari, capita a volte che, nel raccontare lo stesso episodio, dia diverse versioni dei fatti accaduti”.
Ancora, dalla relazione del 12.12.2023, sempre a firma della Responsabile della comunità “La Libellula” dott.ssa , è emerso che la madre, odierna Pt_2 ricorrente, eludeva le regole prestabilite dalla comunità circa tempistiche e le modalità di gestione delle telefonate con il figlio assumendo così, da un _1 lato, un atteggiamento non esemplare e, dall'altro, intrattenendo con il minore telefonate il cui tenore – come si è potuto stabilire – incideva in termini fortemente negativi sull'umore di e sulla valutazione, da parte dello stesso, del _1 rapporto con gli altri componenti del nucleo familiare.
Più precisamente, nella relazione è evidenziato che “con la madre gli incontri avvengono sempre in maniera serena anche se non si denotano particolari sviluppi nel loro rapporto, dichiara di essere felice ma poi i discorsi sono _1 sterili e spesso il loro dialogo si riduce ad un botta e risposta dove la madre domanda e lui cortesemente risponde. È evidente la profondità del legame tra madre e figlio e la difficoltà che riscontra nello stare lontano da lei ma poi, _1 quando si rivedono nell'incontro settimanale, in persiste una _1 contraddizione tra verbale e non verbale, la sua mimica facciale e l'espressione del corpo sono sempre monotono, incolori e non corrispondenti a quanto palesa a parole”. Riferiscono, altresì, che “il modello materno si dimostra un modello ansioso e controllante;
ha idealizzato la madre ed ha una dipendenza _1 psicologica dalla Sig.ra , da cui cerca costante approvazione e ne copia Pt_1 modi di fare, pensare ed agire. Pertanto, abbiamo ritenuto necessario, in accordo con i Servizi Sociali competenti ed il Tutore del minore, monitorare e ridurre le telefonate intercorrenti tra la madre e . Da un paio di mesi, quindi, madre e _1 figlio, sono stati autorizzati a sentirsi una volta al giorno, solitamente la sera, per circa 10/15 minuti, alla presenza del personale. Durante queste telefonate i discorsi sono sempre stati molto sterili, i due si raccontavano la loro reciproca giornata e si davano la buonanotte. Nell'ultimo periodo però, è stato notato che, durante gli incontri, dai loro colloqui, sia che la madre, dimostravano di _1 conoscere episodi e notizie riguardati la loro quotidianità che però non erano mai stati palesati durante le telefonate serali, pertanto l'equipe ha iniziato a sospettare che i due si sentissero di nascosto eludendo le disposizioni della Comunità”. Ciò in quanto, come chiarito dal sig. in una conversazione intercorsa in data Per_5
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26.11.2023, la aveva conversazioni private con il minore eludendo Pt_1 _1 le regole della struttura e che la stessa “ha consigliato al figlio di cancellare le chat
e la cronologia delle chiamate per non essere scoperti”.
All'uopo, gli operatori della comunità riferiscono che se su _1 domanda diretta, risponde ammettendo tutto e dichiarando che “con la scusa di chiamare altri familiare o di messaggiare con gli amici nel gruppo scuola lui sentiva la madre e si raccontavano tutto quello che non volevano che noi sentissimo”, la “dapprima nega di aver infranto le regole poi invece dice Pt_1 che il figlio le aveva detto di essere stato autorizzato a parlare, ma _1 dichiara di non aver detto nulla del genere pertanto la signora dice di aver capito male e ammette tutto;
poi chieste spiegazioni in merito ai fatti raccontati dal compagno, la SI nega di essersi lasciata e dice che il Sig. si è Per_5 inventato tutto, poi chiede scusa per il fatto di aver sentito il figlio al di fuori dell'orario stabilito e promette di non commettere più lo stesso errore”.
Di diversa natura, invece, l'andamento del rapporto padre – figlio e, soprattutto, fratello – sorella.
Invero, nella medesima relazione, si dà atto del fatto che “prosegue _1 il suo percorso comunitario con ritrovata serenità e si è inserito perfettamente nella nuova routine quotidiana, gestendo sia gli impegni quotidiani che scolastici abbastanza in autonomia” e che “i cambiamenti più importanti si sono riscontrati nel rapporto tra e sua sorella, i due si sono finalmente ritrovati e durante _1 gli incontri chiacchierano, giocano, si scambiamo confidenze e si confrontano con ironia ed estrema spontaneità, poi, durante la settimana si sentono quotidianamente. Anche con il padre ora gli incontri avvengono in maniera più rilassata, i due si scambiano qualche parola e, grazie all'influenza positiva della sorella e dei nonni, il minore sembra stia rivalutando la sua persona ed il loro rapporto”.
Del pari, dalla relazione del curatore emerge la nocività determinata nel minore dai comportamenti della madre e la ritrovata serenità nei rapporti con padre e sorella;
fattori che, in uno al resoconto prospettato dalla psicologa della comunità
– dott.ssa – ed al tenore della telefonata intercorsa con il minore, Persona_6 hanno determinato l'avv. Coppola a chiedere la sospensione dei colloqui con la madre (cfr. relazione del 05.04.2024) e la collocazione prevalente del minore presso il padre.
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Tale evoluzione emerge, altresì, dalle dichiarazioni rese dal minore _1 di nuovo ascoltato dal GI in data 04.04.2024.
Invero, questi dichiarava che “quando sono andato alla comunità La
Libellula il 17 luglio 2023, mi sentivo triste e confuso. Poi sono iniziate delle chiamate protette con mia madre, dal momento che prima mi chiamava privatamente e non si poteva, dal momento che poteva influenzarmi nelle mie decisioni. Dall'inizio di queste chiamate alla presenza degli operatori c'è stato un progressivo distacco da mia madre. Nelle chiamate private mia madre mi diceva come comportarmi e cosa dire, ad esempio che non volessi vedere mio padre e mia sorella perché si erano comportati male”.
In particolare, circa il rapporto con il padre e la sorella riferiva di ER non aver visto “mio padre e mia sorella per un lungo periodo quando ero con mia madre, circa tre anni. Invece dalla permanenza in comunità sono ripresi i contatti con mia sorella e mio padre. Rivedendo mia sorella ho capito che tutto quello che mamma mi diceva non era vero, ora ho un bellissimo rapporto con mia sorella. E' sempre stata una bella persona. E' dolce, gentile, è molto comprensiva con me anche se c'è una grande differenza d'età. Mio padre è invece molto affettuoso, è una brava persona, gentile, abbiamo in comune la passione per il calcio. Quando ci sentiamo ci raccontiamo del quotidiano, di un po' di tutto. AP ha sempre rispettato il calendario delle visite previste”. Invece, con riferimento ai rapporti con la madre chiariva che quest'ultima aveva “saltato degli incontri e io mi sono molto arrabbiato. Erano stati calendarizzati anche incontri con i miei nonni materni con cui mia madre aveva per un periodo interrotto i rapporti. Gli incontri sono andati molto bene. Mamma per non venire ha utilizzato alternativamente la scusa della macchina rotta e degli impedimenti lavorativi per non venire. Non le ho creduto perché per oltre tre settimane non si è presentata e non mi sembrava possibile che in tre settimane non si potesse riparare l'auto. Durante le videochiamate protette mamma mostrava anche espressioni arrabbiate quando raccontavo degli incontri positivi con PÀ e mia sorella. Ciò non era visibile alle operatrici perché non visionavano mamma nelle videochiamate ma si limitavano ad ascoltare. Al momento non ho desiderio di parlare con mia madre, ho capito che era diventato un danno per la mia salute influenzandomi a tagliare fuori dalla mia vita mia sorella e mio PÀ. Quando sono andato a casa nelle festività natalizie, il 24 dicembre, da mamma, mamma ha comunque continuato a parlare
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male di PÀ”. In particolare, all'uopo il minore riferisce che “nelle festività di
Pasqua ho trascorso il primo giorno con PÀ ed il secondo con mamma. La giornata con PÀ va serenamente. Il giorno successivo PÀ mi ha accompagnato da mamma ed è successo che appena sono entrato in casa mamma mi ha detto di dovermi parlare. Ha iniziato una discussione inerente sempre i temi del passato, ripetendo sempre le stesse cose, che PÀ è una cattiva persona, che l'aveva picchiata e aveva picchiato me e ci aveva abbandonati. Quando mamma discute mi lascia poco spazio per rispondere ma io cerco comunque di dire la mia e replicare.
Le ho detto per esempio che non era vero nulla di quello che diceva e che erano tutte bugie. Poi quando alzava il tono di voce io avevo preferito restare in silenzio perché mi ero intimorito;
dopo chiamai l'Avv. Coppola dicendo che non volevo né sentirla né vederla, nemmeno nel successivo giorno della Pasquetta che poi ho trascorso con PÀ, anche come forma di punizione nei suoi riguardi. Volevo anche capire se era disposta a cambiare di fronte a questa mia decisione di non volerla vedere, dimostrandomi che avesse reale interesse per la mia serenità, finendo di condizionarmi e di parlare male di mio padre e mia sorella. Il motivo non è stato tanto legato all'assenza in alcuni incontri presso la comunità, quanto il suo comportamento continuamente ostativo. Da quel giorno non ho più visto ne sentito mamma. Tra le altre cose mi ha rinfacciato di aver rimosso la foto profilo whatsapp con lei avendola sostituita con quella con PÀ e io le ho risposto che potevo alternativamente mettere entrambe le cose”.
Esprimeva, infine, la volontà di uscire dalla comunità e di andare a vivere con il padre. Quindi, il Tribunale, valutata la chiara volontà espressa dal minore, considerato che dalle relazioni del curatore speciale e dei responsabili della comunità emerge il consolidarsi della relazione con il padre, disponeva il collocamento prevalente presso quest'ultimo, conferendo poteri sostanziali al curatore a causa della necessità derivante dalla perdurante sospensione dalla responsabilità genitoriale per il padre.
Il tutto è asseverato e si cristallizza nelle conclusioni cui giungeva la CTU, dottoressa , nel secondo elaborato depositato e nella sua integralità condiviso Per_3 da questo Collegio.
In particolare, la psicologa ha evidenziato che “la sig.ra continua Pt_1 ad essere chiusa e rigida nei suoi ragionamenti, ed alla luce di alcuni racconti della comunità il minore all'ingresso oltre ad avere vestiti rotti non sapeva lavarsi
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i capelli, ne potrebbe conseguire l'incapacità di cura della persona, aspetto che va curato ed insegnato dalle figure di riferimento nei primi anni di vita di una persona, cosa non accaduta nel caso di ”. Peraltro, la consulente riferiva _1 che “la sig.ra ha chiuso i rapporti con tutti (compresi i genitori che in Pt_1 passato l'hanno aiutata in momenti difficili) confermando la chiusura che la caratterizza non solo nella comunicazione ma anche nelle relazioni”. Ancora, il perito ha evidenziato che “la sig.ra manca nella competenza genitoriale di Pt_1 prendersi cura dell'altro (sia sotto l'aspetto cura dell'ambiente e della persona, sia sotto l'aspetto emotivo e cognitivo) perché troppo focalizzata sui suoi bisogni”.
Al contrario, con riferimento al sig. , il perito ha chiarito che “oltre CP_1 ad aver ripreso i rapporti con il figlio ha creato le condizioni affinché sia _1 che potessero mantenere i rapporti con i nonni materni, che erano stati ER ripresi nel periodo degli incontri protetti in comunità, dimostrandosi disponibile ed aperto nel creare una rete di figure di riferimento per i figli”.
Dunque, la consulente, in seguito all'osservazione del nuovo nucleo familiare ed all'accesso domiciliare effettuato presso l'abitazione del sig. CP_1 per verificare i vissuti del minore nella casa paterna, analizzati i vissuti del minore ed osservate le dinamiche relazionali che intercorrono tra il minore ed i suoi familiari, ha concluso che “la collocazione paterna ad oggi sembra essere la collocazione più adatta per il benessere del minore”.
Il tutto nella consapevolezza che la stessa ricorrente si dichiarava d'accordo al collocamento di presso il padre a fronte delle manifestate volontà del _1 figlio, nonché disponibile ad iniziare – come prospettato dalla consulente d'ufficio
- un percorso non solo di sostegno alla genitorialità ma di tipo psicoterapeutico individuale, volto a migliorare la capacità di vedere l'altro e non essere ansiosa e controllante.
Invero, la psicologa così prospetta la situazione emotiva del minore e del suo ciclo di vita: “un preadolescente uscito da una simbiosi che non andava nella direzione della crescita personale, ma di chiusura per evitare problemi e relazioni;
tale distacco dalla mamma ha creato una frattura nel minore che in questo momento sta cercando di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato per lui
(costruzione di un proprio modello di pensiero, autonomo dall'altro) e la chiusura
e rigidità che mostra la signora vanno esattamente nella direzione opposta Pt_1 ai bisogni del minore”.
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Dunque, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, a mente degli orientamenti consolidati della Suprema Corte richiamati, in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 quater c.c., il Collegio ritiene che l'applicazione dell'affido super – esclusivo del minore al padre sia la soluzione Persona_1 CP_1 maggiormente conforme all'interesse del minore, atteso che la madre Parte_1
con il comportamento assunto e per il modello disfunzionale di famiglia
[...] determinato, ha dimostrato di non poter essere coinvolta finanche nelle decisioni di maggior importanza inerenti alla vita del figlio che, al contrario, necessita di un unico e stabile punto di riferimento che, allo stato, corrisponde alla figura paterna.
Infatti, come evidenziato dal Consulente d'ufficio all'esito dei colloqui intercorsi con la , ciò che emerge è “la rigidità ed ostinazione a portare Pt_1 avanti teorie ed ipotesi proprie, anche se da più parti le viene rimandato che le modalità utilizzate con non andavano nella direzione del benessere del _1 minore ma lo rendevano spaventato, chiuso ed ostile a stimoli esterni. Ciò fa pensare ad una prognosi negativa in riferimento ad una futura collaborazione sia con il sig. che sulla possibilità di un riavvicinamento da parte del minore”. CP_1
Invero, tutta la condotta processuale della è stata connotata dalla Pt_1 volontà della stessa di allontanare il minore dal padre e dalla sorella, nonché di allungare – stante la più volte evidenziata scarsa collaborazione – l'iter del giudizio e, così, l'individuazione di una soluzione nel miglior interesse del minore.
Dunque, il comportamento ostruzionistico assunto dalla è, in uno Pt_1 alle caratteristiche relazioni che la qualificano a mente della CTU, un fattore rilevatosi dirimente per l'esclusione della soluzione dell'affido condiviso e per l'adozione dell'extrema ratio dell'affido super esclusivo: la non collaborazione processuale è espressione della incapacità generale della a condividere con Pt_1 il l'affido del minore e, dunque, a collaborare con quest'ultimo CP_1 nell'individuazione delle soluzioni migliori, dal punto di vista educativo – emotivo
– relazionale, per il minore.
Ciò a differenza del che, con il suo comportamento processuale, ha CP_1 mostrato di essere in grado di superare la pur elevata conflittualità con la e Pt_1 di collaborare nell'interesse del figlio _1
Pertanto, si dispone la revoca della sospensione dalla responsabilità genitoriale di , come disposta con provvedimento del 12.07.2023, CP_1
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essendo venuti meno i presupposti, e si dispone l'affidamento super-esclusivo a quest'ultimo del minore _1
Ciò invitando, in ogni caso, il resistente, a seguire un percorso alla genitorialità e ad assicurare al minore un percorso psicologico necessario per la peculiarità della difficile vicenda che lo ha visto protagonista.
Considerato che né il PM né il curatore hanno coltivato la domanda di decadenza e che il provvedimento dispositivo della sospensione dalla responsabilità genitoriale ha (e deve avere) carattere provvisorio, dovendo confluire, all'esito del giudizio, in una statuizione definitiva, si dispone la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale di;
la si invita, parimenti, a sottoporsi Parte_1 ad un percorso di sostegno alla genitorialità, al cui esito positivo sarà subordinata una eventuale nuova valutazione della ripresa dei rapporti tra la madre ed il minore e delle relative modalità, considerato l'attuale netto rifiuto del minore ad _1 incontrarla.
- Sull'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli alla Via Consalvo n.
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Ciò deciso in punto di affidamento del minore occorre soffermarsi _1 sull'assegnazione della casa coniugale sita alla Via Consalvo n. 138.
In sede presidenziale tale abitazione era stata assegnata, in via temporanea ed urgente, alla ricorrente in quanto collocataria privilegiata del figlio minore.
Ebbene è noto che nei giudizi di separazione il Tribunale provvede all'assegnazione del domicilio coniugale solo a tutela dell'habitat familiare dei figli minori ovvero maggiorenni ma economicamente non indipendenti.
Più precisamente, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti, essendo l'assegnazione finalizzata unicamente alla tutela della prole, dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico”. Ciò, in quanto va tutelato l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di
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uno specifico contesto ambientale e sociale". Deve, dunque, valutarsi l'esistenza di uno stabile legame fra il minore l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 17/05/2025, n.13138).
Dunque, in applicazione del suddetto principio, considerato che il minore
è affidato in via super esclusiva al padre resistente e che _1 CP_1 anche la figlia (maggiorenne ma non ancora economicamente ER autosufficiente) risiede con il resistente, va revocato il provvedimento di assegnazione del domicilio coniugale disposto in via temporanea ed urgente in favore della ricorrente, disponendosi l'assegnazione della casa coniugale a favore del padre . CP_1
Il tutto nella consapevolezza che l'assegnazione della casa familiare al prescinde da eventuali valutazioni che il padre può legittimamente operare CP_1 all'esito di un confronto con il minore e tenendo conto delle volontà di _1 quest'ultimo (a mente delle richieste che avrebbe fatto al curatore e da _1 quest'ultimo comunicate nelle note di trattazione dell'udienza del 28.07.2024).
- Sulle domande di mantenimento dei figli della coppia
Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei minori, si ricorda che "l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione"; "mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito giusto disposto dell'art. 148 c.c. non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività
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professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata" (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 19/2/2018 n. 3922; 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 29/7/2011
n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n.
11025; 10813/96).
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt, 147 e 148 cod. civ., non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (Sez. 1, Sentenza n. 19589 del
26/09/2011).
Orbene, alla stregua dei predetti condivisibili principi, la domanda riconvenzionale del resistente di porre a carico della moglie un assegno mensile quale contributo al mantenimento dei figli e è fondata e merita _1 ER accoglimento nei termini che seguono;
ciò anche atteso che la non raggiunta indipendenza economica di è un fatto non contestato ER
Allo stato, convivendo sia che con il padre, questi ER _1 provvederà direttamente al mantenimento di entrambi, mentre va posto a carico della madre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento dei figli.
Dunque, si dispone la revoca dell'assegno di mantenimento medio tempore posto a carico del;
revoca che produce i suoi effetti dal giorno 04.07.2024. CP_1
Ciò posto, quanto alla misura del contributo materno, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
In primo luogo, si deve tener conto dell'età del minore, e degli impegni di studio, di vita e di relazione, e, della mancanza di partecipazione diretta della madre alla gestione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Dunque, considerato che innanzi al Presidente è stato dichiarato, quanto alla situazione economica del resistente che questi, ex maresciallo della Guardia di
Finanza, lavora come impiegato amministrativo presso la società E. P. s.p.a., che si occupa di refezione in mense scolastiche e presso altri enti, percependo uno
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stipendio mensile di Euro 1.204,00 circa e, quanto alla situazione economica della ricorrente, la sig.ra ha dichiarato di essere fisioterapista e di guadagnare Pt_1 circa Euro 1.000,00, in assenza di ulteriore documentazione reddituale, si ritiene congruo stabilire a carico della madre ricorrente un assegno mensile di Euro
400,00, così composto: Euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore, ed Euro 150,00 quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente dal punto di vista economico;
il tutto con rivalutazione annuale secondo Indici Istat dall'anno successivo al deposito della sentenza, oltre al 50% delle spese come da vigente protocollo di intesa stipulato dal Presidente del
Tribunale di Napoli col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Tale assegno dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese al resistente.
- Sulle altre domande
Con riguardo alle ulteriori domande relative, una, all'attribuzione a favore della ricorrente della proprietà del 50% della casa sita alla Via Consalvo n. Pt_1
138 a fronte del pagamento parziale delle rate di mutuo e, l'altra, proposta dal resistente , al risarcimento dei danni da stress psicologico causato dalle CP_1 accuse infondate mosse dalla ricorrente e per la ingiusta sottrazione del minore al rapporto genitoriale, il Collegio nulla dispone trattandosi di questioni soggette al rito ordinario e non al rito speciale, quale è quello della famiglia e, comunque, trattasi di domande che non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e, perciò, devono intendersi rinunciate.
- Sulle spese di CTU e del Curatore speciale
Il Collegio, considerato che la consulenza tecnica è stata disposta con la finalità di accertare l'idoneità genitoriale di entrambi i genitori, ritiene che sussistano le condizioni per porre le spese di ctu a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Al contrario, le spese di curatela sono poste a carico della parte ricorrente.
Ciò in applicazione del principio di causalità delle spese.
Invero, l'istanza di decadenza presentata in corso di causa da parte della
, e all'esito rilevatasi totalmente infondata, ed il comportamento Pt_1 processuale della parte ricorrente hanno avuto carattere dirimente e determinante
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per la nomina del curatore speciale, rendendola necessaria ed indefettibile, nonché per i numerosi adempimenti che ha dovuto svolgere.
A tal fine, le spese saranno liquidate come da dispositivo in forza dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 – come modificato dal DM 147/2022 – e con decurtazione del 50% per legge.
- Sulle spese di lite
Quanto, infine, alle spese di giudizio, l'esito complessivo del giudizio impone, ex art. 91 c.p.c., la condanna della soccombente alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore del;
spese che si liquidano CP_1 come da dispositivo in forza dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 – come modificato dal DM 147/2022 - e per l'attività difensiva espletata in relazione a quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) sulla base dei criteri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente;
- revoca la sospensione dalla responsabilità genitoriale di;
Parte_1
- revoca la sospensione dalla responsabilità genitoriale di;
CP_1
- dispone l'affidamento super – esclusivo del minore al padre Persona_1 resistente , il quale potrà adottare tutte le decisioni comprese CP_1 quelle di maggiore interesse;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli, alla Via Consalvo
n. 138 al resistente collocatario;
CP_1
- pone a carico di l'assegno mensile di euro 400,00 di cui euro Parte_1
250,00 a titolo di mantenimento per il figlio ed euro 150,00 per la _1 figlia Il suddetto complessivo assegno andrà corrisposto entro il ER giorno 5 di ciascun mese al andrà annualmente rivalutato CP_1 secondo gli indici ISTAT FOI a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza;
- pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno al 50% ciascuno;
- rigetta le ulteriori domande;
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- dispone che la possa incontrare il figlio minore Parte_1 _1 secondo le modalità di cui in motivazione;
- pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, come da separati decreti;
- condanna al pagamento delle spese di curatela a favore Parte_1 dell'avv. Giorgio Coppola e, per esso, a favore dell'Erario; spese che si liquidano in complessivi Euro 3.808,00;
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese processuali;
spese che si liquidano in complessivi Euro 7.616,00 oltre
IVA e CPA se dovuti e rimborso spese generali come per legge, da attribuirsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.02.2025.
Il Presidente est.
Dott. Raffaele Sdino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Dott. Raffaele Sdino - presidente rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4239 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
( , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall' Avv. Chianese Cecilia ( ), con C.F._2 studio in Napoli, alla via Matteo Renato Imbriani n.92, presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
( ), rappresentato e difeso, CP_1 C.F._3 giusta procura in atti, dall' Avv. Michele Bisceglia, ( ), con C.F._4 studio in Napoli, al Viale Gramsci n. 19, presso il quale è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. GIORGIO COPPOLA ( ), con studio in C.F._5
Napoli, al viale Calascione n.5/a, nella qualità di curatore speciale
INTERVENTORE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
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CONCLUSIONI
Per il ricorrente: si riporta ai propri atti introduttivi rimettendosi, per il resto, al Collegio.
Per il resistente: “Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in
Napoli alla via Consalvo n. 138 in favore del sig. ;
2. Affidare in via CP_1 esclusiva il minore al padre;
3. Ci si rimette all'Autorità Persona_1
Giudiziaria per quanto riguarda i provvedimenti di revoca/decadenza della potestà genitoriale della sig.ra ;
4. Disporre a carico della madre un assegno Pt_1 mensile di € 400,00 in favore di ciascun figlio da corrispondersi al sig. CP_1
. In particolare, è minorenne mentre è attualmente
[...] _1 ER studentessa fuori sede e, pur avendo raggiunto la maggiore età, non è economicamente autosufficiente. Si consideri, nella valutazione della presente richiesta, che i costi degli studi di sono interamente sopportati dal ER
;
5. Il tutto con condanna della controparte alla refusione delle spese, diritti CP_1 ed onorario con attribuzione al costituito procuratore anticipatario”.
Per il curatore speciale: “disporre l'affidamento super esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c. di al padre, presso attuale Persona_1 residenza;
fissare a carico della signora un assegno mensile a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento del figlio minore, quantificato in € 250,00
(duecentocinquanta/00), da versarsi al sig. entro il giorno 7 di CP_1 ciascun mese, e oltre la rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
disporre che tutte le spese straordinarie necessarie per la sana ed equilibrata crescita del minore ricadano nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, _1 richiamando espressamente l'applicazione del protocollo di intesa siglato dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e dalla Presidenza del Tribunale di
Napoli; Ordinare ai Servizi Sociali competenti territorialmente di continuare il monitoraggio periodico sui due nuclei familiari, anche al fine di verificare e relazionare in merito ad un futuro, auspicabile rapporto tra e la figura _1 materna”.
Per il PM: “che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti prevedendo
l'affido super esclusivo del minore al padre e diritto di visita materno, allo stato sospeso. Percorsi di sostegno alla genitorialità per la madre e per il padre, e percorsi di sostegno psicologico per il minore finalizzati al riavvicinamento alla figura materna. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il
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mantenimento del minore, venga determinato in € 250 oltre il 50% delle spese straordinarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.03.2021, parte ricorrente, , Parte_1 chiedeva la separazione giudiziale con addebito nei confronti del marito, CP_1
[...]
A sostegno della domanda deduceva di aver contratto matrimonio con il resistente in Napoli, in data 23/12/1999, e che dall'unione erano nati 2 figli
( maggiorenne, nata il [...], e minorenne, nato il ER _1
13/12/2010).
Parte ricorrente riferiva, altresì, che l'unione matrimoniale si era disgregata per responsabilità del marito il quale, licenziato dal ruolo di Maresciallo Capo del corpo della Guardia di Finanzia a fronte di un'indagine interna e durante l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, aveva iniziato ad assumere atteggiamenti persecutori e molesti nei confronti della stessa, anche alla presenza dei figli ed a danno del minore comportamenti, questi, che _1
l'avevano indotta a sporgere denuncia/querela nonché a presentare ricorso per ottenere le misure di protezione ex art. 342 bis c.c. e 736 c.p.c.
Specificava, in via ulteriore, che la casa familiare era intestata al marito che, tuttavia, non si preoccupava di versare alcuna rata del mutuo dovendo a ciò provvedere il padre della ricorrente, in qualità di garante.
Ciò premesso, concludeva per la pronuncia di separazione con addebito al resistente, l'affido esclusivo del minore la cessione della metà della casa _1 coniugale da parte del , nonché il mantenimento del figlio minore a carico CP_1 del resistente di euro 300,00.
Costituitosi il resistente, questi non si opponeva alla domanda di separazione e, in riconvenzionale, evidenziando di essere stato perseguitato dalla moglie e minacciato con coltello dall'attuale compagno di lei, chiedeva l'affido condiviso del minore con collocazione privilegiata presso di lui;
la _1 corresponsione di un contributo a carico della ricorrente di Euro 450,00 per il mantenimento della figlia che vive presso di lui, nonché il risarcimento ER dei danni da stress psicologico causato dalle accuse infondate mosse dalla ricorrente e per la ingiusta sottrazione del minore al rapporto genitoriale.
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Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 25.10.2021, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso del minore con residenza _1 privilegiata presso la madre alla quale assegnava la casa familiare, e, stante la conflittualità genitoriale, valutava indispensabile che gli incontri padre – figlio venissero organizzati con l'intervento dei Servizi sociali, con cadenza bisettimanale. Stabiliva, altresì, a carico del , per il mantenimento del CP_1 minore un assegno mensile di Euro 300,00 ed a carico della , per la _1 Pt_1 contribuzione al mantenimento della figlia residente con il padre, un ER assegno mensile di Euro 250,00; infine, disponeva che i genitori contribuissero al pagamento delle spese extra assegno in misura del 50% ciascuno (cfr. ordinanza presidenziale del 17.11.2021).
Il Collegio, con sentenza parziale n. 3176/2024, pubblicata il 20/03/2024, si pronunciava sullo status e rimetteva la causa sul ruolo valutando necessarie ulteriori verifiche istruttorie ai fini della definizione del giudizio.
Dunque, il GI, alla luce della richiesta formulata in tal senso da parte del resistente, lette le relazioni dei SS circa l'andamento degli incontri spazio – neutro tra il minore ed il padre (cfr. relazione del 20.06.2022 e del 30.09.2022), _1 riteneva necessario ammettere CTU psicologica finalizzata a verificare le competenze genitoriali di entrambe le figure, così da individuare la soluzione in punto di affidamento più adatta all'interesse del minore _1
Nelle more interveniva volontariamente l'avv. Giorgio Coppola, n.q. di curatore speciale di nominato dal TPM;
ciò al fine di riportare le Persona_1 risultanze della CTU da espletarsi e le decisioni assunte nel presente procedimento di separazione al TPM.
Ebbene, a fronte della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata dalla ricorrente con istanza del 15.01.2023, il medesimo avv.
Coppola veniva nominato – anche per ragioni di opportunità – curatore speciale nel suddetto giudizio (cfr. ordinanza del 19.01.2023).
In data 02.02.2023 il GI procedeva all'ascolto del minore _1
Ancora, il GI avviava, presso il Servizio Sociale un percorso di sostegno alla genitorialità e, medio tempore, sospendendo entrambe le parti dalla responsabilità genitoriale, disponeva il collocamento del minore presso una _1 struttura protetta (specificamente la comunità educativa “La Libellula”); ciò a
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mente delle risultanze della CTU a firma della dott.ssa , letto il parere del Per_3 curatore speciale, ed a fronte della valutazione di inidoneità di tutte le alternative proposte e vagliate (quali collocazione del minore presso i nonni materni ovvero presso la zia materna, cfr. ordinanza del 12.07.2023, di cui si riporta il seguente passo: “ritenuto che la condizione attuale del minore lo esponga ad un grave ed imminente pregiudizio;
considerato che
le ampie rassicurazioni della sig.ra
, oltre ad essere tardive, non hanno alcuna credibilità essendo in lampante Pt_1 contrasto con la sua condotta processuale ed extra processuale;
ritenuto che
, comunque, neppure la (tardiva e non affidabile) resipiscenza della madre possa modificare una condizione psicologica del minore ormai fortemente compromessa sul versante della scissione (paradossalmente se invece così fosse sarebbe provata la totale manipolazione materna del figlio); ritenuto che dalla relazione del
Servizio del 07/07/2023 ai fini di un affido intra familiare appaia evidente
l'inidoneità dei nonni materni troppo coinvolti nel conflitto tanto da non garantire affatto per loro stessa dichiarazione la facilitazione della ripresa dei rapporti tra
e il padre (e la sorella); preso atto che la zia materna abita in un contesto _1 eccessivamente lontano che renderebbe difficili gli interventi da attuare (tra l'altro
l'urgenza del provvedere suggerisce di non procastinare l'adozione del provvedimento per acquisire ulteriori relazioni sul contesto della predetta zia materna); ritenuto, pertanto, inevitabile il collocamento in una struttura come chiesto dal curatore e in via gradata (in caso di mancata individuazione delle figure parentali) anche dal PM [….].).
Avverso la suddetta ordinanza con cui il Tribunale di Napoli sospendeva e dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1 CP_1
la prima - con ricorso depositato il 21 luglio 2023 – proponeva reclamo _1 chiedendo la revoca del provvedimento. Il reclamo veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Napoli che, qualificando l'ordinanza de qua alla stregua di un provvedimento temporaneo e provvisorio, la valutava non impugnabile (cfr. decreto n. 2259/2023 del 11/12/2023). Da ultimo, il GI, a fronte dei rilevati miglioramenti nel rapporto tra ed il padre nonché la sorella maggiore _1
(come relazionati dagli operatori della struttura presso cui il minore veniva collocato) ed al contempo il peggioramento dei rapporti con la madre caratterizzata da un atteggiamento ostruzionistico, valutava necessario ammettere una nuova
CTU, conferendo alla dott.ssa l'incarico di verificare quale dei due Persona_4
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genitori garantisse meglio l'equilibrio del minore così da poter considerare _1 la sussistenza delle condizioni per il superamento del collocamento in Comunità e la conseguente individuazione della collocazione preferenziale più conforme all'interesse del minore.
Infine, il GI, all'esito del nuovo ascolto del minore occorso all'udienza del
04.07.2024, sentito e preso atto del parere favorevole del curatore speciale, disponeva la collocazione prevalente del minore presso l'abitazione paterna;
ciò pur mantenendo ferma la sospensione della responsabilità genitoriale.
In data 28.11.2024 la causa veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni prima precisate.
Ebbene, così ricostruito l'iter processuale, occorre pronunciarsi sulle domande accessorie.
- Sulla domanda di addebito
In ordine alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo,
Cassazione civile sez. I, 27/03/2025, n.8071), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge, ovvero da entrambi, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, il Collegio ritiene non adeguatamente provata la domanda de qua.
La ha dedotto che da anni l'unione non fosse felice e serena a causa Pt_1 del comportamento del marito;
comportamento divenuto molesto, persecutorio e violento all'esito delle vicissitudini lavorative che lo hanno visto protagonista.
In particolare, asseriva di essere stata vittima – insieme al figlio ed alla presenza di quest'ultimo – di episodi di violenza che l'avevano determinata a sporgere diverse denunce/querele nonché a chiedere l'applicazione della misura dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati.
Tali circostanze sono state contestate dal marito il quale sosteneva, al contrario, che il rapporto si era ormai da tempo affievolito e che la durante Pt_1
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il matrimonio non gli era stata fedele. Ancora, il raccontava di CP_1 comportamenti violenti della moglie e del suo compagno a suo danno, tali che in un'occasione la gli avrebbe provocato lesioni personali refertate ed oggetto Pt_1 di denuncia.
Ebbene, è evidente che entrambe le parti sostengono che, da tempo, il loro rapporto di coppia era entrato in crisi.
Ciò posto, dalla documentazione in atti non vi è alcun elemento probatorio utile ad individuare il nesso di causalità tra la asserita condotta violenta del , CP_1
l'inizio della crisi coniugale e, dunque, la fine del rapporto matrimoniale.
Invero, la ricorrente non ha fornito alcuna prova della violenza perpetrata dal marito a suo danno e, dunque, della esclusiva responsabilità di questi: non articolava sul punto alcuna prova orale e le denunce allegate agli atti (peraltro alcune rimesse ed altre non seguite da alcuna richiesta di rinvio a giudizio), essendo un mero atto di parte, non spiegano alcuna rilevanza probatoria in assenza di ulteriori elementi di riscontro e di aggiornamenti circa lo sviluppo delle stesse, se non quella di corroborare soltanto l'esistenza di una crisi profonda tra le parti;
crisi che trova fondamento anche nella documentazione depositata agli atti dal
, che consta di denunce che descrivono comportamenti violenti della CP_1 ricorrente e del suo compagno a suo danno, nonché atteggiamenti volti alla sottrazione di minore.
A ciò si aggiunga che, a tal fine e con specifico riguardo alla situazione di allarme e pregiudizio descritta dalla ricorrente, alcun rilievo probatorio può essere attribuito – con portata dirimente – alla richiesta dalla stessa formulata volta ad ottenere l'ordine di allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentata dalla vittima, considerato – peraltro - che questo è stato valutato carente dei suoi presupposti dall'Autorità Giudiziaria.
In via ulteriore, deve rilevarsi che la , pur a fronte del Pt_1 comportamento asseritamente violento del marito ai danni della stessa ma anche del minore si determinava – in una prima fase e con ricorso depositato in _1 data 08.06.2020 - per una separazione consensuale, i cui accordi erano qualificati da un affido condiviso del minore, non omologata perché alla stessa le parti non davano ulteriore impulso.
Dunque, non emergono con chiarezza condotte gravi e pregiudizievoli del
, tali da giustificare l'addebito della separazione a carico di quest'ultimo. CP_1
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Alla luce di quanto esposto la domanda di addebito formulata dalla ricorrente va rigettata.
- Sull'affido del figlio minore della coppia ( nato a [...], il _1
13.12.2010)
Con riferimento alla domanda di affido del minore si osserva quanto _1 di seguito.
Dall'unione coniugale sono nati due figli: ormai maggiorenne e ER per sua scelta convivente con il padre, ed ancora minorenne. _1
Pertanto, occorre disporre unicamente con riferimento all'affidamento ed alla collocazione di _1
In sede presidenziale, veniva disposto l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre.
Ebbene, occorre preliminarmente evidenziare che il giudizio in questione è stato qualificato da una radicale evoluzione – in melius – della personalità del minore e da un'evidente variazione dei rapporti tra questo ed il suo nucleo _1 familiare composto dalla madre ricorrente, padre resistente e sorella maggiore.
All'uopo, esplicative si rivelano essere le relazioni dei Servizi Sociali, del curatore speciale, degli operatori presso la Comunità “La Libellula” ove è stato collocato per un periodo di tempo le conclusioni cui è giunto il nominato _1
CTU nei due elaborati, depositati rispettivamente in data 14.06.2023 ed in data
28.10.2024, nonché le dichiarazioni del minore in sede di ascolto, dirimenti ai fini della decisione sul punto.
Occorre, dunque, esaminare gli esiti dell'attività istruttoria espletata;
ciò a mente delle coordinate ermeneutiche tracciate dai Giudici di Legittimità in punto di affidamento del minore ex art. 337 quater c.c. e, cioè, di affidamento super – esclusivo, in forza del quale il genitore affidatario assume, nell'interesse del figlio minore, tutte le decisioni, nessuna esclusa, comprese quelle di maggiore importanza (tra cui, a titolo esemplificativo, quelle mediche, scolastiche, educative e di residenza abituale). Si presenta, invero, quale sistema alternativo alla privazione della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario.
Precisamente, la Corte di Cassazione, premesso che alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
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l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, ha chiarito che il Tribunale può (e deve) applicare la più stringente misura dell'affido super esclusivo in tutti quei casi in cui il genitore è totalmente inadeguato a svolgere il proprio ruolo, avendo riguardo all'interesse del minore ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante - piuttosto che quello alla bigenitorialità, in considerazione, fra l'altro, del totale disinteresse del genitore agli affari inerenti i propri figli (cfr., ex multiis, ordinanza della Corte di
Cassazione n. 29999/2020). Specificamente, la Cassazione ha evidenziato che, in sede di provvedimenti relativi alla prole, il giudice può legittimamente disporre l'affidamento super esclusivo qualora ravvisi – come nel caso di specie - un atteggiamento ostruzionistico, manipolatorio e non collaborativo del genitore non collocatario, che non risponde per giorni alle richieste dell'altro in merito all'organizzazione delle visite del figlio, nonché persevera in un atteggiamento egoistico, in spregio alle esigenze, ai desideri ed ai sentimenti del figlio, provocando così un evidente malessere nel minore.
Ciò posto, deve rilevarsi che in una prima fase del giudizio, si _1 dimostrava essere particolarmente legato alla madre e, al contrario, rifiutava di incontrare sia il padre che la sorella ER
Tale aspetto emerge dalle dichiarazioni rese dal minore innanzi al GI in data
02.02.2023. Questi dichiarava di vivere con la madre e di aver “ospitato il compagno di mia mamma che va e viene. è una persona buona, Persona_5 mi ha insegnato come funziona un cavo elettrico, come si stucca una parete. Gli chiedo come funzionano alcune cose e lui me le spiega nel dettaglio. Se faccio qualcosa di sbagliato, non si arrabbiano più di tanto ma mi rimproverano. Per esempio, se non ho scaricato in bagno mi riprendono ma non è un dramma”. Con riguardo al rapporto con la sorella dichiarava: “non vedo mia sorella da 3 anni, a parte in occasione della mia comunione a giugno 2022. Da allora non l'ho vista né sentita. Non la voglio vedere né sentire. Non riesco a superare alcune cose brutte come il fatto che in passato mi lasciava gli avanzi di cibo tipo l'osso del pollo. Lo ha fatto quando vivevamo insieme. Non credo a lei che dice che tiene a me e che mi voglia vedere. Non credo che lei possa cambiare”. Infine, con riferimento al rapporto con il padre così si esprimeva: “l'ultima volta che ho visto mio padre
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riguarda quando stavo tornando a casa da scuola. Lui prima ha dato la autorizzazione per farmi uscire da solo e poi la ha revocata. Lui stava in macchina
e mi ha chiamato. Io sono scappato e mi sono nascosto dietro un'auto e lui se ne è andato. Ho avuto paura perché ho pensato che potesse rapirmi e portarmi via con lui. Sono scappato in preda alla paura. In passato, quando ero alle elementari, mi
è venuto a prendere a scuola e mi ha trattenuto con lui. Non sento mai mio padre al telefono e non lo voglio sentire. Ci sono troppi ricordi negativi del passato”; riferiva, altresì, che la sua più grande paura era quella di incontrare il PÀ (cfr. verbale udienza del 02.02.2023).
Tuttavia, dalle relazioni dei SS nonché dalle risultanze della prima CTU a firma della psicologa dott.ssa , emergeva quanto l'atteggiamento della madre, Per_4 poco collaborativo ed ostruzionistico, fosse in realtà deleterio per la tranquillità emotiva del minore _1
In particolare, i Servizi Sociali evidenziavano, da un lato, la riluttanza della a presentarsi agli incontri organizzati, dall'altro un atteggiamento di Pt_1 poco incline al rispetto delle regole con risultati insufficienti nelle materie _1 scolastiche, ove, peraltro, accumulava un gran numero di assenze.
Anche la relazione peritale, che per completezza argomentativa e linearità logica questo Collegio condivide, ha evidenziato un atteggiamento poco collaborativo e pressappoco ostativo della madre che, di fatto, ha rallentato le operazioni peritali;
ciò a differenza del padre che si è mostrato molto più collaborativo ed attento.
Specificamente, la psicologa ha ritenuto che “il modello materno si è dimostrato un modello ansioso e controllante” che ha determinato nel minore un'idealizzazione del mondo materno ed una demonizzazione di quello _1 paterno. Tale aspetto, ad avviso della dottoressa, “è ascrivibile a modalità relazionali che la madre mette in atto seppure in maniera inconsapevole: la totale assenza del rapporto tra i genitori determina verosimilmente in _1 un'alleanza con la madre ed una forte opposizione al sottosistema costituito dal padre e dalla sorella”. Peraltro, “la sig.ra ha avallato la non volontà di Pt_1
a sottoporsi sia ad i colloqui individuali che con il padre, mostrando di _1 mancare della competenza normativa”.
Dunque, la dott.ssa riteneva che “la sig.ra da sola non può Per_3 Pt_1 funzionare in maniera adeguata”; ciò a differenza del sig. che, analizzato CP_1
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nel rapporto con “si è mostrato un padre con competenze adeguate”. ER
Ancora, la psicologa ha evidenziato che “il nucleo formato dal sig. e CP_1
è un nucleo funzionale, dove si può cogliere che rispetta in ER ER maniera adeguata le fasi dello sviluppo. Di contro il nucleo costituito dalla sig.ra
, ed il sig. risulta essere un nucleo, come già esposto in Pt_1 _1 Per_5 precedenza, con aspetti disfunzionali”.
In ogni caso, la dottoressa chiariva che il sig. , pur avendo delle CP_1 caratteristiche strutturali che lo rendono maggiormente competente come genitore, di fatto, “pecca nella capacità di risoluzione del conflitto con l'altro genitore”, e, dunque, ha bisogno di fare un percorso di sostegno alla genitorialità.
In conclusione, il perito riteneva fondamentale, “per il bene e la salvezza di
” che questi sia riavvicinato al padre, con il quale, medio tempore, gli _1 incontri erano stati sospesi.
Ebbene, viste le caratteristiche personali dei genitori e le ripercussioni che queste hanno avuto sulla stabilità emotiva del minore il Tribunale, anche _1 alla luce del parere del curatore speciale circa la non opportunità di collocare il minore presso i nonni materni (ritenuti “troppo coinvolti nel conflitto tanto da non garantire affatto, per loro stessa dichiarazione, la facilitazione della ripresa dei rapporti tra e il padre e la sorella”, cfr. ordinanza del 12.07.2023) ovvero _1 la zia materna (posto che “abita in un contesto eccessivamente lontano che renderebbe difficili gli interventi da attuare”, cfr. ordinanza del 12.07.2023) si è determinato per la collocazione di nella comunità “La Libellula”, con _1 regolazione e monitoraggio degli incontri con i componenti del suo nucleo familiare, ritenendo che questa fosse la scelta più conforme agli interessi del minore.
Orbene, anche in tale frangente la si è mostrata ostativa e poco Pt_1 collaborativa;
a differenza del e della sorella che, difatti, CP_1 ER riuscivano a riallacciare i rapporti con _1
Precisamente, dalle relazioni della comunità “La Libellula” e dai numerosi episodi ivi raccontati, si constata la tendenza materna ad osteggiare la ripresa dei rapporti tra ed il padre e, soprattutto, un limitatissimo interesse della stessa _1 ai bisogni del figlio _1
Invero, dalla relazione del 05.08.2023 a firma della Responsabile della comunità “La Libellula” dott.ssa , è emerso che “ al momento riceve Pt_2 _1
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solo la visita da parte della madre, la SI , una volta a Parte_1 settimana, il martedì pomeriggio e l'incontro dura un paio d'ore. La signora si presenta pulita e curata nell'aspetto, cordiale, educata e rispettosa con il personale operante in struttura. La signora però non arriva mai puntuale, si presenta anche con ore di ritardo accampando sempre scuse diverse, pertanto il giorno _1 della visita appare sempre ansioso ed in trepidante attesa. A tal senso riferiamo un episodio avvenuto un paio di settimane fa: martedì 14 Agosto la madre di _1 arriva in struttura con due ore di ritardo dicendo che aveva avuto problemi durante il tragitto, da segnalare, il comportamento di che va in crisi;
il _1 minore prima inizia ad affacciarsi ripetutamente alla finestra ed a camminare freneticamente avanti ed indietro nella stanza, poi scoppia a piangere e trema visibilmente agitato;
nonostante le rassicurazioni del personale e il messaggio mandato dalla madre che diceva che stava arrivando, non riesce a _1 calmarsi anzi entra in uno stato quasi catatonico, inizia a fissare un punto indefinito della stanza e fatica a concentrarsi ed a capire ciò che gli veniva detto.
Il personale pertanto lo fa stendere e cerca di riportarlo alla calma, il minore si riprende leggermente quando vede sua madre ma, anche con lei affianco continua
a mostrare segni di malessere, è teso ed inespressivo”. Riferiscono, inoltre, che
“all'arrivo della signora abbraccia e bacia sua madre e poi per tutta la _1 durata della visita rimane seduto al suo fianco, con la mano le stringe il braccio e non si stacca fisicamente da lei per nessuna ragione. Il dialogo tra la signora e
non è molto fluido, il minore parla poco e solo se interrogato dalla madre, _1 inoltre assume un'espressione neutra nel volto che scherma eventuali emozioni provate. Ciò che riferisce a parole ovvero che è felice di vedere sua madre e che le manca molto, non si palesa nel non verbale dove gli agiti sono sempre controllati quasi anaffettivi. Pertanto, la signora spesso si rivolge al personale presente ed inizia a raccontare spontaneamente di sé, si palesa una volontà della SI di dare sempre un'immagine positiva di se stessa e di scaricare le "colpe" sugli altri.
Riferisce che lei ha sempre cercato di andare d'accordo con il suo ex marito e con sua figlia per il bene di ma dall'altra parte ha trovato solo cattiveria e _1 astio pertanto adesso si ritrovano in questa situazione. da ragione a sua _1 madre su tutto e ribadisce sempre, anche se non esplicitamente interrogato sulla cosa, che è una sua scelta quella di chiudere i rapporti con il padre e la sorella perché sono stati cattivi con lui e con sua madre. Non sempre i discorsi della
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SI appaiono lineari, capita a volte che, nel raccontare lo stesso episodio, dia diverse versioni dei fatti accaduti”.
Ancora, dalla relazione del 12.12.2023, sempre a firma della Responsabile della comunità “La Libellula” dott.ssa , è emerso che la madre, odierna Pt_2 ricorrente, eludeva le regole prestabilite dalla comunità circa tempistiche e le modalità di gestione delle telefonate con il figlio assumendo così, da un _1 lato, un atteggiamento non esemplare e, dall'altro, intrattenendo con il minore telefonate il cui tenore – come si è potuto stabilire – incideva in termini fortemente negativi sull'umore di e sulla valutazione, da parte dello stesso, del _1 rapporto con gli altri componenti del nucleo familiare.
Più precisamente, nella relazione è evidenziato che “con la madre gli incontri avvengono sempre in maniera serena anche se non si denotano particolari sviluppi nel loro rapporto, dichiara di essere felice ma poi i discorsi sono _1 sterili e spesso il loro dialogo si riduce ad un botta e risposta dove la madre domanda e lui cortesemente risponde. È evidente la profondità del legame tra madre e figlio e la difficoltà che riscontra nello stare lontano da lei ma poi, _1 quando si rivedono nell'incontro settimanale, in persiste una _1 contraddizione tra verbale e non verbale, la sua mimica facciale e l'espressione del corpo sono sempre monotono, incolori e non corrispondenti a quanto palesa a parole”. Riferiscono, altresì, che “il modello materno si dimostra un modello ansioso e controllante;
ha idealizzato la madre ed ha una dipendenza _1 psicologica dalla Sig.ra , da cui cerca costante approvazione e ne copia Pt_1 modi di fare, pensare ed agire. Pertanto, abbiamo ritenuto necessario, in accordo con i Servizi Sociali competenti ed il Tutore del minore, monitorare e ridurre le telefonate intercorrenti tra la madre e . Da un paio di mesi, quindi, madre e _1 figlio, sono stati autorizzati a sentirsi una volta al giorno, solitamente la sera, per circa 10/15 minuti, alla presenza del personale. Durante queste telefonate i discorsi sono sempre stati molto sterili, i due si raccontavano la loro reciproca giornata e si davano la buonanotte. Nell'ultimo periodo però, è stato notato che, durante gli incontri, dai loro colloqui, sia che la madre, dimostravano di _1 conoscere episodi e notizie riguardati la loro quotidianità che però non erano mai stati palesati durante le telefonate serali, pertanto l'equipe ha iniziato a sospettare che i due si sentissero di nascosto eludendo le disposizioni della Comunità”. Ciò in quanto, come chiarito dal sig. in una conversazione intercorsa in data Per_5
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26.11.2023, la aveva conversazioni private con il minore eludendo Pt_1 _1 le regole della struttura e che la stessa “ha consigliato al figlio di cancellare le chat
e la cronologia delle chiamate per non essere scoperti”.
All'uopo, gli operatori della comunità riferiscono che se su _1 domanda diretta, risponde ammettendo tutto e dichiarando che “con la scusa di chiamare altri familiare o di messaggiare con gli amici nel gruppo scuola lui sentiva la madre e si raccontavano tutto quello che non volevano che noi sentissimo”, la “dapprima nega di aver infranto le regole poi invece dice Pt_1 che il figlio le aveva detto di essere stato autorizzato a parlare, ma _1 dichiara di non aver detto nulla del genere pertanto la signora dice di aver capito male e ammette tutto;
poi chieste spiegazioni in merito ai fatti raccontati dal compagno, la SI nega di essersi lasciata e dice che il Sig. si è Per_5 inventato tutto, poi chiede scusa per il fatto di aver sentito il figlio al di fuori dell'orario stabilito e promette di non commettere più lo stesso errore”.
Di diversa natura, invece, l'andamento del rapporto padre – figlio e, soprattutto, fratello – sorella.
Invero, nella medesima relazione, si dà atto del fatto che “prosegue _1 il suo percorso comunitario con ritrovata serenità e si è inserito perfettamente nella nuova routine quotidiana, gestendo sia gli impegni quotidiani che scolastici abbastanza in autonomia” e che “i cambiamenti più importanti si sono riscontrati nel rapporto tra e sua sorella, i due si sono finalmente ritrovati e durante _1 gli incontri chiacchierano, giocano, si scambiamo confidenze e si confrontano con ironia ed estrema spontaneità, poi, durante la settimana si sentono quotidianamente. Anche con il padre ora gli incontri avvengono in maniera più rilassata, i due si scambiano qualche parola e, grazie all'influenza positiva della sorella e dei nonni, il minore sembra stia rivalutando la sua persona ed il loro rapporto”.
Del pari, dalla relazione del curatore emerge la nocività determinata nel minore dai comportamenti della madre e la ritrovata serenità nei rapporti con padre e sorella;
fattori che, in uno al resoconto prospettato dalla psicologa della comunità
– dott.ssa – ed al tenore della telefonata intercorsa con il minore, Persona_6 hanno determinato l'avv. Coppola a chiedere la sospensione dei colloqui con la madre (cfr. relazione del 05.04.2024) e la collocazione prevalente del minore presso il padre.
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Tale evoluzione emerge, altresì, dalle dichiarazioni rese dal minore _1 di nuovo ascoltato dal GI in data 04.04.2024.
Invero, questi dichiarava che “quando sono andato alla comunità La
Libellula il 17 luglio 2023, mi sentivo triste e confuso. Poi sono iniziate delle chiamate protette con mia madre, dal momento che prima mi chiamava privatamente e non si poteva, dal momento che poteva influenzarmi nelle mie decisioni. Dall'inizio di queste chiamate alla presenza degli operatori c'è stato un progressivo distacco da mia madre. Nelle chiamate private mia madre mi diceva come comportarmi e cosa dire, ad esempio che non volessi vedere mio padre e mia sorella perché si erano comportati male”.
In particolare, circa il rapporto con il padre e la sorella riferiva di ER non aver visto “mio padre e mia sorella per un lungo periodo quando ero con mia madre, circa tre anni. Invece dalla permanenza in comunità sono ripresi i contatti con mia sorella e mio padre. Rivedendo mia sorella ho capito che tutto quello che mamma mi diceva non era vero, ora ho un bellissimo rapporto con mia sorella. E' sempre stata una bella persona. E' dolce, gentile, è molto comprensiva con me anche se c'è una grande differenza d'età. Mio padre è invece molto affettuoso, è una brava persona, gentile, abbiamo in comune la passione per il calcio. Quando ci sentiamo ci raccontiamo del quotidiano, di un po' di tutto. AP ha sempre rispettato il calendario delle visite previste”. Invece, con riferimento ai rapporti con la madre chiariva che quest'ultima aveva “saltato degli incontri e io mi sono molto arrabbiato. Erano stati calendarizzati anche incontri con i miei nonni materni con cui mia madre aveva per un periodo interrotto i rapporti. Gli incontri sono andati molto bene. Mamma per non venire ha utilizzato alternativamente la scusa della macchina rotta e degli impedimenti lavorativi per non venire. Non le ho creduto perché per oltre tre settimane non si è presentata e non mi sembrava possibile che in tre settimane non si potesse riparare l'auto. Durante le videochiamate protette mamma mostrava anche espressioni arrabbiate quando raccontavo degli incontri positivi con PÀ e mia sorella. Ciò non era visibile alle operatrici perché non visionavano mamma nelle videochiamate ma si limitavano ad ascoltare. Al momento non ho desiderio di parlare con mia madre, ho capito che era diventato un danno per la mia salute influenzandomi a tagliare fuori dalla mia vita mia sorella e mio PÀ. Quando sono andato a casa nelle festività natalizie, il 24 dicembre, da mamma, mamma ha comunque continuato a parlare
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male di PÀ”. In particolare, all'uopo il minore riferisce che “nelle festività di
Pasqua ho trascorso il primo giorno con PÀ ed il secondo con mamma. La giornata con PÀ va serenamente. Il giorno successivo PÀ mi ha accompagnato da mamma ed è successo che appena sono entrato in casa mamma mi ha detto di dovermi parlare. Ha iniziato una discussione inerente sempre i temi del passato, ripetendo sempre le stesse cose, che PÀ è una cattiva persona, che l'aveva picchiata e aveva picchiato me e ci aveva abbandonati. Quando mamma discute mi lascia poco spazio per rispondere ma io cerco comunque di dire la mia e replicare.
Le ho detto per esempio che non era vero nulla di quello che diceva e che erano tutte bugie. Poi quando alzava il tono di voce io avevo preferito restare in silenzio perché mi ero intimorito;
dopo chiamai l'Avv. Coppola dicendo che non volevo né sentirla né vederla, nemmeno nel successivo giorno della Pasquetta che poi ho trascorso con PÀ, anche come forma di punizione nei suoi riguardi. Volevo anche capire se era disposta a cambiare di fronte a questa mia decisione di non volerla vedere, dimostrandomi che avesse reale interesse per la mia serenità, finendo di condizionarmi e di parlare male di mio padre e mia sorella. Il motivo non è stato tanto legato all'assenza in alcuni incontri presso la comunità, quanto il suo comportamento continuamente ostativo. Da quel giorno non ho più visto ne sentito mamma. Tra le altre cose mi ha rinfacciato di aver rimosso la foto profilo whatsapp con lei avendola sostituita con quella con PÀ e io le ho risposto che potevo alternativamente mettere entrambe le cose”.
Esprimeva, infine, la volontà di uscire dalla comunità e di andare a vivere con il padre. Quindi, il Tribunale, valutata la chiara volontà espressa dal minore, considerato che dalle relazioni del curatore speciale e dei responsabili della comunità emerge il consolidarsi della relazione con il padre, disponeva il collocamento prevalente presso quest'ultimo, conferendo poteri sostanziali al curatore a causa della necessità derivante dalla perdurante sospensione dalla responsabilità genitoriale per il padre.
Il tutto è asseverato e si cristallizza nelle conclusioni cui giungeva la CTU, dottoressa , nel secondo elaborato depositato e nella sua integralità condiviso Per_3 da questo Collegio.
In particolare, la psicologa ha evidenziato che “la sig.ra continua Pt_1 ad essere chiusa e rigida nei suoi ragionamenti, ed alla luce di alcuni racconti della comunità il minore all'ingresso oltre ad avere vestiti rotti non sapeva lavarsi
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i capelli, ne potrebbe conseguire l'incapacità di cura della persona, aspetto che va curato ed insegnato dalle figure di riferimento nei primi anni di vita di una persona, cosa non accaduta nel caso di ”. Peraltro, la consulente riferiva _1 che “la sig.ra ha chiuso i rapporti con tutti (compresi i genitori che in Pt_1 passato l'hanno aiutata in momenti difficili) confermando la chiusura che la caratterizza non solo nella comunicazione ma anche nelle relazioni”. Ancora, il perito ha evidenziato che “la sig.ra manca nella competenza genitoriale di Pt_1 prendersi cura dell'altro (sia sotto l'aspetto cura dell'ambiente e della persona, sia sotto l'aspetto emotivo e cognitivo) perché troppo focalizzata sui suoi bisogni”.
Al contrario, con riferimento al sig. , il perito ha chiarito che “oltre CP_1 ad aver ripreso i rapporti con il figlio ha creato le condizioni affinché sia _1 che potessero mantenere i rapporti con i nonni materni, che erano stati ER ripresi nel periodo degli incontri protetti in comunità, dimostrandosi disponibile ed aperto nel creare una rete di figure di riferimento per i figli”.
Dunque, la consulente, in seguito all'osservazione del nuovo nucleo familiare ed all'accesso domiciliare effettuato presso l'abitazione del sig. CP_1 per verificare i vissuti del minore nella casa paterna, analizzati i vissuti del minore ed osservate le dinamiche relazionali che intercorrono tra il minore ed i suoi familiari, ha concluso che “la collocazione paterna ad oggi sembra essere la collocazione più adatta per il benessere del minore”.
Il tutto nella consapevolezza che la stessa ricorrente si dichiarava d'accordo al collocamento di presso il padre a fronte delle manifestate volontà del _1 figlio, nonché disponibile ad iniziare – come prospettato dalla consulente d'ufficio
- un percorso non solo di sostegno alla genitorialità ma di tipo psicoterapeutico individuale, volto a migliorare la capacità di vedere l'altro e non essere ansiosa e controllante.
Invero, la psicologa così prospetta la situazione emotiva del minore e del suo ciclo di vita: “un preadolescente uscito da una simbiosi che non andava nella direzione della crescita personale, ma di chiusura per evitare problemi e relazioni;
tale distacco dalla mamma ha creato una frattura nel minore che in questo momento sta cercando di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato per lui
(costruzione di un proprio modello di pensiero, autonomo dall'altro) e la chiusura
e rigidità che mostra la signora vanno esattamente nella direzione opposta Pt_1 ai bisogni del minore”.
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Dunque, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, a mente degli orientamenti consolidati della Suprema Corte richiamati, in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 quater c.c., il Collegio ritiene che l'applicazione dell'affido super – esclusivo del minore al padre sia la soluzione Persona_1 CP_1 maggiormente conforme all'interesse del minore, atteso che la madre Parte_1
con il comportamento assunto e per il modello disfunzionale di famiglia
[...] determinato, ha dimostrato di non poter essere coinvolta finanche nelle decisioni di maggior importanza inerenti alla vita del figlio che, al contrario, necessita di un unico e stabile punto di riferimento che, allo stato, corrisponde alla figura paterna.
Infatti, come evidenziato dal Consulente d'ufficio all'esito dei colloqui intercorsi con la , ciò che emerge è “la rigidità ed ostinazione a portare Pt_1 avanti teorie ed ipotesi proprie, anche se da più parti le viene rimandato che le modalità utilizzate con non andavano nella direzione del benessere del _1 minore ma lo rendevano spaventato, chiuso ed ostile a stimoli esterni. Ciò fa pensare ad una prognosi negativa in riferimento ad una futura collaborazione sia con il sig. che sulla possibilità di un riavvicinamento da parte del minore”. CP_1
Invero, tutta la condotta processuale della è stata connotata dalla Pt_1 volontà della stessa di allontanare il minore dal padre e dalla sorella, nonché di allungare – stante la più volte evidenziata scarsa collaborazione – l'iter del giudizio e, così, l'individuazione di una soluzione nel miglior interesse del minore.
Dunque, il comportamento ostruzionistico assunto dalla è, in uno Pt_1 alle caratteristiche relazioni che la qualificano a mente della CTU, un fattore rilevatosi dirimente per l'esclusione della soluzione dell'affido condiviso e per l'adozione dell'extrema ratio dell'affido super esclusivo: la non collaborazione processuale è espressione della incapacità generale della a condividere con Pt_1 il l'affido del minore e, dunque, a collaborare con quest'ultimo CP_1 nell'individuazione delle soluzioni migliori, dal punto di vista educativo – emotivo
– relazionale, per il minore.
Ciò a differenza del che, con il suo comportamento processuale, ha CP_1 mostrato di essere in grado di superare la pur elevata conflittualità con la e Pt_1 di collaborare nell'interesse del figlio _1
Pertanto, si dispone la revoca della sospensione dalla responsabilità genitoriale di , come disposta con provvedimento del 12.07.2023, CP_1
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essendo venuti meno i presupposti, e si dispone l'affidamento super-esclusivo a quest'ultimo del minore _1
Ciò invitando, in ogni caso, il resistente, a seguire un percorso alla genitorialità e ad assicurare al minore un percorso psicologico necessario per la peculiarità della difficile vicenda che lo ha visto protagonista.
Considerato che né il PM né il curatore hanno coltivato la domanda di decadenza e che il provvedimento dispositivo della sospensione dalla responsabilità genitoriale ha (e deve avere) carattere provvisorio, dovendo confluire, all'esito del giudizio, in una statuizione definitiva, si dispone la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale di;
la si invita, parimenti, a sottoporsi Parte_1 ad un percorso di sostegno alla genitorialità, al cui esito positivo sarà subordinata una eventuale nuova valutazione della ripresa dei rapporti tra la madre ed il minore e delle relative modalità, considerato l'attuale netto rifiuto del minore ad _1 incontrarla.
- Sull'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli alla Via Consalvo n.
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Ciò deciso in punto di affidamento del minore occorre soffermarsi _1 sull'assegnazione della casa coniugale sita alla Via Consalvo n. 138.
In sede presidenziale tale abitazione era stata assegnata, in via temporanea ed urgente, alla ricorrente in quanto collocataria privilegiata del figlio minore.
Ebbene è noto che nei giudizi di separazione il Tribunale provvede all'assegnazione del domicilio coniugale solo a tutela dell'habitat familiare dei figli minori ovvero maggiorenni ma economicamente non indipendenti.
Più precisamente, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti, essendo l'assegnazione finalizzata unicamente alla tutela della prole, dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico”. Ciò, in quanto va tutelato l'ambiente "ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona", tanto da considerare quell'abitazione come "la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di
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uno specifico contesto ambientale e sociale". Deve, dunque, valutarsi l'esistenza di uno stabile legame fra il minore l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l'abitazione (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. I, 17/05/2025, n.13138).
Dunque, in applicazione del suddetto principio, considerato che il minore
è affidato in via super esclusiva al padre resistente e che _1 CP_1 anche la figlia (maggiorenne ma non ancora economicamente ER autosufficiente) risiede con il resistente, va revocato il provvedimento di assegnazione del domicilio coniugale disposto in via temporanea ed urgente in favore della ricorrente, disponendosi l'assegnazione della casa coniugale a favore del padre . CP_1
Il tutto nella consapevolezza che l'assegnazione della casa familiare al prescinde da eventuali valutazioni che il padre può legittimamente operare CP_1 all'esito di un confronto con il minore e tenendo conto delle volontà di _1 quest'ultimo (a mente delle richieste che avrebbe fatto al curatore e da _1 quest'ultimo comunicate nelle note di trattazione dell'udienza del 28.07.2024).
- Sulle domande di mantenimento dei figli della coppia
Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei minori, si ricorda che "l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione"; "mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito giusto disposto dell'art. 148 c.c. non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività
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professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata" (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 19/2/2018 n. 3922; 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 29/7/2011
n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n.
11025; 10813/96).
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt, 147 e 148 cod. civ., non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (Sez. 1, Sentenza n. 19589 del
26/09/2011).
Orbene, alla stregua dei predetti condivisibili principi, la domanda riconvenzionale del resistente di porre a carico della moglie un assegno mensile quale contributo al mantenimento dei figli e è fondata e merita _1 ER accoglimento nei termini che seguono;
ciò anche atteso che la non raggiunta indipendenza economica di è un fatto non contestato ER
Allo stato, convivendo sia che con il padre, questi ER _1 provvederà direttamente al mantenimento di entrambi, mentre va posto a carico della madre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento dei figli.
Dunque, si dispone la revoca dell'assegno di mantenimento medio tempore posto a carico del;
revoca che produce i suoi effetti dal giorno 04.07.2024. CP_1
Ciò posto, quanto alla misura del contributo materno, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c.
In primo luogo, si deve tener conto dell'età del minore, e degli impegni di studio, di vita e di relazione, e, della mancanza di partecipazione diretta della madre alla gestione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Dunque, considerato che innanzi al Presidente è stato dichiarato, quanto alla situazione economica del resistente che questi, ex maresciallo della Guardia di
Finanza, lavora come impiegato amministrativo presso la società E. P. s.p.a., che si occupa di refezione in mense scolastiche e presso altri enti, percependo uno
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stipendio mensile di Euro 1.204,00 circa e, quanto alla situazione economica della ricorrente, la sig.ra ha dichiarato di essere fisioterapista e di guadagnare Pt_1 circa Euro 1.000,00, in assenza di ulteriore documentazione reddituale, si ritiene congruo stabilire a carico della madre ricorrente un assegno mensile di Euro
400,00, così composto: Euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore, ed Euro 150,00 quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente dal punto di vista economico;
il tutto con rivalutazione annuale secondo Indici Istat dall'anno successivo al deposito della sentenza, oltre al 50% delle spese come da vigente protocollo di intesa stipulato dal Presidente del
Tribunale di Napoli col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Tale assegno dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese al resistente.
- Sulle altre domande
Con riguardo alle ulteriori domande relative, una, all'attribuzione a favore della ricorrente della proprietà del 50% della casa sita alla Via Consalvo n. Pt_1
138 a fronte del pagamento parziale delle rate di mutuo e, l'altra, proposta dal resistente , al risarcimento dei danni da stress psicologico causato dalle CP_1 accuse infondate mosse dalla ricorrente e per la ingiusta sottrazione del minore al rapporto genitoriale, il Collegio nulla dispone trattandosi di questioni soggette al rito ordinario e non al rito speciale, quale è quello della famiglia e, comunque, trattasi di domande che non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e, perciò, devono intendersi rinunciate.
- Sulle spese di CTU e del Curatore speciale
Il Collegio, considerato che la consulenza tecnica è stata disposta con la finalità di accertare l'idoneità genitoriale di entrambi i genitori, ritiene che sussistano le condizioni per porre le spese di ctu a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Al contrario, le spese di curatela sono poste a carico della parte ricorrente.
Ciò in applicazione del principio di causalità delle spese.
Invero, l'istanza di decadenza presentata in corso di causa da parte della
, e all'esito rilevatasi totalmente infondata, ed il comportamento Pt_1 processuale della parte ricorrente hanno avuto carattere dirimente e determinante
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per la nomina del curatore speciale, rendendola necessaria ed indefettibile, nonché per i numerosi adempimenti che ha dovuto svolgere.
A tal fine, le spese saranno liquidate come da dispositivo in forza dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 – come modificato dal DM 147/2022 – e con decurtazione del 50% per legge.
- Sulle spese di lite
Quanto, infine, alle spese di giudizio, l'esito complessivo del giudizio impone, ex art. 91 c.p.c., la condanna della soccombente alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore del;
spese che si liquidano CP_1 come da dispositivo in forza dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 – come modificato dal DM 147/2022 - e per l'attività difensiva espletata in relazione a quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) sulla base dei criteri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente;
- revoca la sospensione dalla responsabilità genitoriale di;
Parte_1
- revoca la sospensione dalla responsabilità genitoriale di;
CP_1
- dispone l'affidamento super – esclusivo del minore al padre Persona_1 resistente , il quale potrà adottare tutte le decisioni comprese CP_1 quelle di maggiore interesse;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli, alla Via Consalvo
n. 138 al resistente collocatario;
CP_1
- pone a carico di l'assegno mensile di euro 400,00 di cui euro Parte_1
250,00 a titolo di mantenimento per il figlio ed euro 150,00 per la _1 figlia Il suddetto complessivo assegno andrà corrisposto entro il ER giorno 5 di ciascun mese al andrà annualmente rivalutato CP_1 secondo gli indici ISTAT FOI a far data dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza;
- pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno al 50% ciascuno;
- rigetta le ulteriori domande;
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- dispone che la possa incontrare il figlio minore Parte_1 _1 secondo le modalità di cui in motivazione;
- pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, come da separati decreti;
- condanna al pagamento delle spese di curatela a favore Parte_1 dell'avv. Giorgio Coppola e, per esso, a favore dell'Erario; spese che si liquidano in complessivi Euro 3.808,00;
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese processuali;
spese che si liquidano in complessivi Euro 7.616,00 oltre
IVA e CPA se dovuti e rimborso spese generali come per legge, da attribuirsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.02.2025.
Il Presidente est.
Dott. Raffaele Sdino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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