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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 P.IVA_1
CAREDDA
OPPONENTE contro col patrocinio dell'avv. MARIA CATERINA CABIDDU presso cui è elettivamente CP_1 domiciliato
OPPOSTA
Oggetto: appalto privato – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “1. Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 776/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Sassari il 30.09.2022 in esito al procedimento n. R.G. 2857/2022, per i motivi di cui in narrativa.
2. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
PER L'OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - respingere l'avversa opposizione siccome infondata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
-in ogni caso dichiarare tenuta – e, come tale, condannare, per le causali dedotte, la al Controparte_2 pagamento in favore della come sopra rappresentata e domiciliata, della somma di Controparte_1
5.344,21, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs.
9.10.02 n° 231, dalla scadenza al saldo. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%) e agli accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 27 dicembre 2022 conveniva davanti a questo Parte_1 tribunale proponendo tempestiva opposizione al decreto n.776/2022, emesso da Controparte_1 questo tribunale il 30 settembre 2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 5400,00 che la ricorrente assumeva dovutale quale corrispettivo residuo di un subappalto. Eccepiva l'opponente, pregiudizialmente, la violazione della clausola contrattuale che prevedeva quale pagina 1 di 3 foro esclusivo per ogni controversia nascente dal contratto quello di Cagliari, con conseguente inammissibilità della domanda.
Nel merito, esponeva di aver concordato con la subappaltatrice, incaricata di eseguire lavori di bitumazione su strade in provincia di Sassari, una riduzione del compenso dovutole del 20% in caso di puntuale pagamento del compenso (previa emissione delle relative fatture). In caso contrario, avrebbe invece potuto pretendere l'intero corrispettivo, compresa la quota del 20%, CP_1 nonché sospendere le forniture e ottenere anche gli interessi di mora. Aggiungeva quindi che, sebbene essa opponente avesse pagato con leggero ritardo la fattura n. 43/21 del 22.4.2021 (saldata dopo circa
20 giorni dalla sua naturale scadenza di 60 giorni), nonché le fatture di maggio e luglio 2021, l'opposta non aveva dato seguito ad alcuna delle sue prerogative contrattuali, non avendo mai CP_1 dichiarato di volersene avvalere né avendo sospeso le forniture.
Assumeva quindi l'opponente che la controparte avesse palesato una chiara volontà di rinunciare ad avvalersi della clausola di pagamento integrale del corrispettivo, non avendo peraltro mai dichiarato di volersene avvalere e tenendo un comportamento non equivoco integrante definitiva rinuncia al relativo diritto di credito, emergente anche dalle mail con cui le aveva richiesto il solo pagamento del corrispettivo al netto della percentuale di aumento.
Sottolineava quindi come avesse agito in mala fede, dopo aver ingenerato in essa CP_1 esponente la convinzione della definitiva rinuncia al credito azionato, peraltro emettendo una fattura ad oltre un anno dalla compiuta esecuzione del contratto, abusando in tal modo del diritto. Concludeva per la revoca del provvedimento monitorio.
Si costituiva e contestava le ragioni a sostegno dell'opposizione. Rappresentava come Controparte_1 il credito azionato derivasse dal contratto stipulato nel marzo del 2021 e non trovasse fonte nel differente accordo richiamato dall'opponente (del giugno 2021), non essendo stata dunque concordata la deroga alla competenza del foro di Sassari come sostenuto dalla controparte.
Ribadiva che il credito oggetto dell'ingiunzione derivava dal ritardato pagamento da parte di
[...] di cui all'offerta contratto del 31 marzo 2021, dato che i Controparte_3 prezzi ivi indicati erano al netto dello sconto del 20%, praticato alla committente solo in caso di puntuale e scrupolosa osservanza delle modalità e dei termini di pagamento, nella specie pacificamente violati, non avendo saldato tempestivamente la fattura n. 43/21 del 22.4.2021 di € 21.376,84 CP_2 pagata oltre il termine dei 60 giorni, sicché l'impresa aveva emesso la fattura 134/22 con cui aveva appunto addebitato la quota di prezzo del 20%, oggetto dello sconto revocato. Negava che si fosse perfezionata alcuna rinuncia al credito azionato in monitorio e concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa al decreto l'esecuzione provvisoria, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 19 settembre 2025 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
pagina 2 di 3 Il credito azionato in monitorio è infatti quello portato dalla fattura n. 134 del 15 luglio 2022 che, esplicitamente e testualmente, richiama l'addebito a carico di conseguente alla perdita dello CP_2 sconto del 20%, subordinato al puntuale adempimento da parte della committente. La relativa pattuizione, come pure espressamente enunciato nella causale della fattura, che richiama la “clausola indicata nel preventivo del 31 marzo 2021” e il ritardo nel pagamento della fattura n.43 del 22 aprile
2021, trova fonte proprio in questa scrittura privata, sottoscritta da entrambe le parti e da aversi per legalmente riconosciuta, il cui contenuto negoziale è del tutto chiaro, nel senso dell'operatività del beneficio (decurtazione del 20%) solo in caso di tempestiva e compiuta osservanza dei termini di pagamento, stabiliti in sessanta giorni dalla data fattura. Termini nella specie non osservati da CP_2 com'è peraltro indiscusso.
La stessa scrittura del 31 marzo 2021 attribuisce al foro di Sassari la competenza esclusiva a conoscere di ogni controversia “connessa a tale proposta” contrattuale e la relativa clausola risulta specificamente sottoscritta dal legale rappresentante di CP_2
Le produzioni documentali sin qui richiamate costituiscono dunque adeguata prova del credito, liquido ed esigibile, azionato da col ricorso introduttivo, mentre l'asserita rinuncia ad avvalersi CP_1 della clausola contrattuale non trova alcuna significativa conferma nelle comunicazioni intercorse fra le parti (v. mail allegate dall'opponente) né nelle altre fatture richiamate da in cui, anzi, viene CP_2 ripetutamente chiesto il pagamento conseguente alla perdita dello sconto del 20% in relazione ad altre e differenti fatturazioni.
Il decreto ingiuntivo è pertanto confermato e le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione proposta da confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, e la condanna alla Parte_1 rifusione in favore di delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3400,00, oltre Controparte_1 rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 24 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 P.IVA_1
CAREDDA
OPPONENTE contro col patrocinio dell'avv. MARIA CATERINA CABIDDU presso cui è elettivamente CP_1 domiciliato
OPPOSTA
Oggetto: appalto privato – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “1. Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 776/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Sassari il 30.09.2022 in esito al procedimento n. R.G. 2857/2022, per i motivi di cui in narrativa.
2. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
PER L'OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - respingere l'avversa opposizione siccome infondata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
-in ogni caso dichiarare tenuta – e, come tale, condannare, per le causali dedotte, la al Controparte_2 pagamento in favore della come sopra rappresentata e domiciliata, della somma di Controparte_1
5.344,21, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs.
9.10.02 n° 231, dalla scadenza al saldo. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso spese generali (15%) e agli accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 27 dicembre 2022 conveniva davanti a questo Parte_1 tribunale proponendo tempestiva opposizione al decreto n.776/2022, emesso da Controparte_1 questo tribunale il 30 settembre 2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 5400,00 che la ricorrente assumeva dovutale quale corrispettivo residuo di un subappalto. Eccepiva l'opponente, pregiudizialmente, la violazione della clausola contrattuale che prevedeva quale pagina 1 di 3 foro esclusivo per ogni controversia nascente dal contratto quello di Cagliari, con conseguente inammissibilità della domanda.
Nel merito, esponeva di aver concordato con la subappaltatrice, incaricata di eseguire lavori di bitumazione su strade in provincia di Sassari, una riduzione del compenso dovutole del 20% in caso di puntuale pagamento del compenso (previa emissione delle relative fatture). In caso contrario, avrebbe invece potuto pretendere l'intero corrispettivo, compresa la quota del 20%, CP_1 nonché sospendere le forniture e ottenere anche gli interessi di mora. Aggiungeva quindi che, sebbene essa opponente avesse pagato con leggero ritardo la fattura n. 43/21 del 22.4.2021 (saldata dopo circa
20 giorni dalla sua naturale scadenza di 60 giorni), nonché le fatture di maggio e luglio 2021, l'opposta non aveva dato seguito ad alcuna delle sue prerogative contrattuali, non avendo mai CP_1 dichiarato di volersene avvalere né avendo sospeso le forniture.
Assumeva quindi l'opponente che la controparte avesse palesato una chiara volontà di rinunciare ad avvalersi della clausola di pagamento integrale del corrispettivo, non avendo peraltro mai dichiarato di volersene avvalere e tenendo un comportamento non equivoco integrante definitiva rinuncia al relativo diritto di credito, emergente anche dalle mail con cui le aveva richiesto il solo pagamento del corrispettivo al netto della percentuale di aumento.
Sottolineava quindi come avesse agito in mala fede, dopo aver ingenerato in essa CP_1 esponente la convinzione della definitiva rinuncia al credito azionato, peraltro emettendo una fattura ad oltre un anno dalla compiuta esecuzione del contratto, abusando in tal modo del diritto. Concludeva per la revoca del provvedimento monitorio.
Si costituiva e contestava le ragioni a sostegno dell'opposizione. Rappresentava come Controparte_1 il credito azionato derivasse dal contratto stipulato nel marzo del 2021 e non trovasse fonte nel differente accordo richiamato dall'opponente (del giugno 2021), non essendo stata dunque concordata la deroga alla competenza del foro di Sassari come sostenuto dalla controparte.
Ribadiva che il credito oggetto dell'ingiunzione derivava dal ritardato pagamento da parte di
[...] di cui all'offerta contratto del 31 marzo 2021, dato che i Controparte_3 prezzi ivi indicati erano al netto dello sconto del 20%, praticato alla committente solo in caso di puntuale e scrupolosa osservanza delle modalità e dei termini di pagamento, nella specie pacificamente violati, non avendo saldato tempestivamente la fattura n. 43/21 del 22.4.2021 di € 21.376,84 CP_2 pagata oltre il termine dei 60 giorni, sicché l'impresa aveva emesso la fattura 134/22 con cui aveva appunto addebitato la quota di prezzo del 20%, oggetto dello sconto revocato. Negava che si fosse perfezionata alcuna rinuncia al credito azionato in monitorio e concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa al decreto l'esecuzione provvisoria, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 19 settembre 2025 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
pagina 2 di 3 Il credito azionato in monitorio è infatti quello portato dalla fattura n. 134 del 15 luglio 2022 che, esplicitamente e testualmente, richiama l'addebito a carico di conseguente alla perdita dello CP_2 sconto del 20%, subordinato al puntuale adempimento da parte della committente. La relativa pattuizione, come pure espressamente enunciato nella causale della fattura, che richiama la “clausola indicata nel preventivo del 31 marzo 2021” e il ritardo nel pagamento della fattura n.43 del 22 aprile
2021, trova fonte proprio in questa scrittura privata, sottoscritta da entrambe le parti e da aversi per legalmente riconosciuta, il cui contenuto negoziale è del tutto chiaro, nel senso dell'operatività del beneficio (decurtazione del 20%) solo in caso di tempestiva e compiuta osservanza dei termini di pagamento, stabiliti in sessanta giorni dalla data fattura. Termini nella specie non osservati da CP_2 com'è peraltro indiscusso.
La stessa scrittura del 31 marzo 2021 attribuisce al foro di Sassari la competenza esclusiva a conoscere di ogni controversia “connessa a tale proposta” contrattuale e la relativa clausola risulta specificamente sottoscritta dal legale rappresentante di CP_2
Le produzioni documentali sin qui richiamate costituiscono dunque adeguata prova del credito, liquido ed esigibile, azionato da col ricorso introduttivo, mentre l'asserita rinuncia ad avvalersi CP_1 della clausola contrattuale non trova alcuna significativa conferma nelle comunicazioni intercorse fra le parti (v. mail allegate dall'opponente) né nelle altre fatture richiamate da in cui, anzi, viene CP_2 ripetutamente chiesto il pagamento conseguente alla perdita dello sconto del 20% in relazione ad altre e differenti fatturazioni.
Il decreto ingiuntivo è pertanto confermato e le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione proposta da confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, e la condanna alla Parte_1 rifusione in favore di delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3400,00, oltre Controparte_1 rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 24 aprile 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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