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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1885 del 2021, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
FUDULI PAOLO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal dott.
LICATA ANTONIO, ex art. 417 bis c.p.c.;
-resistente -
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 16.7.21 la , a seguito della notifica Parte_1 del verbale unico unico di accertamento e notificazione n.18/0776 del 23.04.2019 ha convenuto in giudizio l' impugnando: Controparte_1
1) Ordinanza ingiunzione n. 20/0131 emessa in data 04.06.2021 e notificata in data
17.06.2021;
2) Ordinanza ingiunzione n. 20/0132 emessa in data 04.06.2021 e notificata in data
17.06.2021;
3) Ordinanza ingiunzione n. 20/0133 emessa in data 04.06.2021 e notificata in data
17.06.2021; relative a sanzioni amministrative per mancata comunicazione di infortunio sul lavoro e mancata comunicazione del rapporto di lavoro agli enti competenti.
A fondamento della propria pretesa ha eccepito la violazione della disposizione di cui all'art. 14 della legge 689/1981; violazione della disposizione di cui all'art. 14
1 della legge 689/1981; travisamento dei fatti, erronea qualificazione giuridica dei fatti, difetto istruttorio, carenza e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento delle ordinanze ingiunzione.
Si è costituito l' contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
La causa, trattata parallelamente al procedimento penale 245/2022 Tribunale
Agrigento (di cui sono stati acquisite le trascrizioni e la sentenza n. 1469/2924), a seguito di mutamento del giudice, è stata istruita documentalmente e tramite escussione dei testi (21.2.23), Testimone_1 Testimone_2
(3.10.23) e (29.11.23) Tes_3
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
1.4.25, il procedimento viene definito con sentenza.
Motivi della decisione
Appare opportuna una preliminare ricostruzione fattuale della vicenda.
Il verbale dell'Ispettorato prende le mosse dalla denuncia-querela del 3.10.2018 sporta dal presunto lavoratore in ordine ad un infortunio (consistente Persona_1 in una ferita alla mano destra, con amputazione di un dito) subìto alle dipendenze della parte ricorrente in data 18.9.2018.
È pacifico, oltre che dimostrato documentalmente, che la Parte_1
, con sede in Vibo Valentia, si occupa di vendita al dettaglio di prodotti
[...] ortofrutticoli intrattenendo rapporti commerciali con diversi fornitori sparsi sul territorio nazionale, tra i quali si annovera , il cui fondo si Testimone_1 trova in c.da Val Di Lupo di Palma di Montechiaro, da cui nel settembre 2018 ha acquistato “uva fresca da mosto” (si noti che tra gli allegati di parte ricorrente vi è una autofattura datata 16.9.2018, doc. 5).
Secondo la prospettazione emergente dagli atti di indagine sfociati nel procedimento penale r.g. n. 245/2022 Tribunale di Agrigento e su cui si fonda il verbale dell' , – giovane palmese in cerca di occupazione- CP_1 Persona_1 sarebbe stato reclutato da un compaesano, tale detto Persona_2
”, che, in veste di “sensale”, lo avrebbe messo in contatto con per Per_3 Pt_1 occuparsi del carico/scarico dei prodotti ortofrutticoli sul terreno di Tes_1
.
[...]
Tra e sarebbe poi intercorso un accordo telefonico sul compenso Per_1 Pt_1 pattuito per la prestazione, iniziata il 16.9.2018.
In data 18.9.2018, nel corso dello svolgimento delle operazioni di carico dell'uva sul mezzo dello sarebbe scivolato a causa del “liquido dell'uva, e Pt_1 Per_1 in quel frangente si ribaltavano su di me le file delle cassette di una già posizionate sul predetto camion;
io per ripararmi, alzavo il braccio destro, e per non finire a terra con la mano destra mi aggrappavo nel piantone in ferro che serve come incastro per le barre laterali, che vanno a rifinire la struttura portante della
2 copertura del cassone del camion. In quel frangente, io rimanevo appeso sul predetto piantone e all'improvviso mi finivano sulla mano le cassette di uva e con
l'impatto cadevo dal camion e finivo a terra” (v. querela doc. 8).
In tale frangente , figlio del titolare del fondo, avrebbe apprestato Controparte_2
i primi soccorsi, accompagnando poi la persona offesa al P.S., ove la stessa ha dichiarato di essersi infortunata aprendo lo sportello in ferro di una vecchia autovettura.
Solo nei giorni successivi, in seguito a diversi contatti anche tra e la madre Pt_1 dello , nonché la proposta di mascherare l'infortunio lavorativo con uno Per_1 occorso per altri motivi, la persona offesa si sarebbe convinta ad esporre la dinamica dell'incidente1.
*
Per quanto riguarda, in primo luogo, l'eccezione di tardività della notifica del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, rispetto alla definizione degli accertamenti compiuti, si osserva che il termine di novanta giorni contenuto nell'art. 14 della L. n. 689/1981 tra l'accertamento della violazione e la sua contestazione decorre dal momento in cui la p.a. abbia acquisito elementi tali da avere consapevolezza della violazione commessa.
Si richiama sul punto il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di illeciti amministrativi, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il "dies a quo" per il computo del termine di novanta giorni previsto dall'art.14 della legge n.689 del 1981 entro il quale può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi dell'infrazione, spettando poi al giudice di merito valutare la congruità, se eccepita, del tempo impiegato dall'Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni” (cfr., in termini ex multis, Cass. n. 8456/2006).
Nel caso di specie i carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro hanno comunicato l'incidente al competente in data 4.12.2018 (v. pag. 49 CP_1 degli all. dell' ); quest'ultimo, con verbale interlocutorio del 2.2.2019 ha CP_1 chiesto alla P.G. ulteriore documentazione (v. pag. 45 degli all. ), per CP_1 poi concludere gli accertamenti in data 24.4.2019.
3 La molteplicità delle violazioni contestate e la complessità della ricostruzione fattuale, giustificano la durata del procedimento di accertamento e consentono di individuare nella data del 2.2.19, data dell'ultima acquisizione documentale, il momento dal quale far decorrere il termine di cui all'art. 14 legge 689/81, che risulta quindi rispettato.
Quanto all'invocata violazione dell'art. 18 legge 689/81 non può non rilevarsi che la Cassazione (con sentenza a Sezioni Unite, n. 1786 del 28.1.2010) ha ritenuto che “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative
[…] a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 3 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”.
In sostanza, gli eventuali vizi formali dell'ordinanza-ingiunzione non comportano la nullità della stessa, né tantomeno l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che può, ed anzi deve, valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. Sez. Un. 1786/2010 cit.).
*
Nel merito, in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 23, comma 12, della l. n. 689 del 1981, impone di accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato (si veda con orientamento risalente ma consolidato Cass. civ., Sez. I, n.5095/1999).
Il presente giudizio di opposizione, come già accennato, non ha ad oggetto soltanto l'ordinanza- ingiunzione considerata in sé, ma anche il concreto contenuto di esercizio della potestà punitiva della Pubblica Amministrazione, ed è pertanto finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria.
In sostanza, l' è onerato, nel caso di specie, della prova della sussistenza CP_1 di un rapporto di prestazione di lavoro subordinato, della verificazione dell'incidente e del nesso causale.
4 A tal proposito, la Suprema Corte ha statuito che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo della subordinazione, così che
“l'esistenza di tale vincolo, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico, e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il conseguenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato”
(Cass. civ., Sez. Lav., 13 febbraio 2004, n.° 2842).
Ed ancora, ai fini dell'identificazione del lavoro subordinato, gli “elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione” (Cass. civ., Sez. Lav., 09 aprile 2003, n.° 5534).
Riassumendo, l'eterodeterminazione, unitamente all'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo (nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa), viene a costituire per l'interprete quella “cornice” nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa.
Deve quindi essere vagliata l'istruttoria del presente procedimento, unitamente alle produzioni documentali provenienti dal parallelo processo penale.
In primo luogo, si evidenzia che l'unico testimone diretto dell'incidente è lo stesso
, escusso in sede dibattimentale (v. trascrizioni depositate il 16.12.23 nel Per_1 presente giudizio), il quale ha sostanzialmente confermato la dinamica dei fatti esposta in querela, così come la di lui madre , la quale ha Persona_4 dichiarato anche di essere stata “minacciata” telefonicamente da qualora la Pt_1 reale dinamica dell'incidente fosse trapelata (v. pag 42 delle suddette trascrizioni).
Si evidenzia che nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'ispettorato provinciale del lavoro nei confronti di un datore di lavoro, il lavoratore non è incapace di testimoniare, ex art. 246 c.p.c., quando l'oggettiva natura della violazione commessa ovvero la posizione giuridica del lavoratore non gli consentano il conseguimento di specifici diritti connessi all'oggetto della causa, sicché, pur attenendo la controversia ad elementi del suo rapporto di lavoro, una
5 sua pur potenziale pretesa sia inipotizzabile (Cassazione civile sez. lav.,
05/10/2009, n.21209).
Nel caso di specie, le propalazioni della persona offesa non possono rivestire granitica efficacia probatoria, atteso il vantaggio –seppur potenziale- conseguibile dalla stessa in termini risarcitori.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale non sostenibile che l'incidente sia accidentalmente occorso interagendo con lo sportello di una vecchia autovettura come inizialmente dichiarato: lo –per sua stessa ammissione- non è in possesso né della patente Per_1 né di una automobile.
La circostanza per cui lo stesso ha dichiarato il falso in sede di pronto soccorso va ricercata- come condivisibilmente sostenuto nella sentenza 1469/2024 del
Tribunale di Agrigento- nel metus di un soggetto assunto irregolarmente, nonchè innegabilmente scosso e turbato dalla perdita di una falange.
Di scarsa rilevanza la testimonianza –in sede penale-, di , Testimone_5 all'epoca dei fatti Direttore della sede di , il quale si è limitato a Pt_2 CP_1 firmare il rigetto della richiesta di indennizzo senza aver istruito personalmente la pratica, comunque trattata su base cartolare e senza alcun accertamento fattuale.
Ulteriormente, quanto alla dinamica dell'incidente , Testimone_1 proprietario del vigneto, ha confermato (v. vbl 21.2.23) di aver conosciuto Pt_1
per una compravendita di uva nel settembre 2018, pagata in contanti. Ha
[...] affermato di non aver assistito all'incidente dello (del quale non ha Per_1 rammentato esattamente il giorno), in quanto si trovava all'interno del vigneto, mentre l'evento si è verificato all'esterno. Ha riferito di essere stato richiamato dalle grida della vittima, successivamente accompagnata in ospedale dal figlio CP_
.
Tuttavia il teste , Luogotenente dei Carabinieri presso il Testimone_2
Nucleo Carabinieri di , ha riferito che quando Controparte_1 CP_1
si è presentato presso l' al fine di esibire Tes_1 Controparte_1 documentazione, lo stesso aveva dichiarato non ricordare il nominativo dell'acquirente dell'uva e di non aver ricevuto alcun pagamento, avendo raccolto un numero esiguo di cassette in quanto la raccolta era stata limitata dall'infortunio occorso a Persona_1
Appare inverosimile che il teste, nell'immediatezza dell'accaduto, non rammentasse il nome dello riferito invece in giudizio ben sei anni dopo. Il Pt_1 criterio cronologico, opera, infatti, in senso inverso, poiché secondo l'id quod plerumque accidit la nitidezza dei ricordi sfuma con il passare degli anni.
6 Anche il dato sull'avvenuto pagamento appare contraddittorio tra quanto dichiarato a s.i.t. e quanto riferito in udienza, il che impone di ritenere la testimonianza del poco attendibile. Tes_1
Ulteriormente, il teste il quale ha dichiarato di aver lavorato per Tes_3
(del cui fratello è il cognato) come commesso per circa 10 anni dal Parte_1
2011 al 2021 con più contratti a tempo determinato;
il teste ha rammentato che il numero dei lavoratori di era variabile, ma in generale erano impiegate Pt_1 all'incirca 3 o 4 persone come commessi o magazzinieri.
Il teste ha spiegato che nel periodo di settembre si recava in Sicilia Tes_3 Pt_1 per comprare l'uva: partiva nel tardo pomeriggio, tornando il giorno successivo;
“non ricordo se il 15 o il 16 settembre, ma nel 2018 ha fatto questo viaggio. Pt_1
So che caricava l'uva nella zona dell'agrigentino perché a volte è capitato che io andassi con lui;
non conosco l'azienda Agricola del signor , non so se Tes_1 avesse rapporti con lui. Pt_1
Io nell'occasione del viaggio del settembre 2018 non sono andato con ma Pt_1 sono rimasto a Vibo. Ricordo che al ritorno da quel viaggio ha portato Pt_1
l'uva […] L'azienda di ha 3 o 4 camion, di solito per caricare l'uva Pt_1 prendeva quello grande, un camion rosso con tendone blu credo Iveco.”
Il teste ha precisato che a caricare le cassette di frutta, nelle occasioni in cui si recava assieme a erano gli operai delle aziende da cui veniva comprata la Pt_1 merce;
ha affermato di aver scaricato personalmente le cassette le ho scaricate io al ritorno del viaggio del settembre 2018 (circa 400).
Anche in questo caso la limpidezza del ricordo esatto del settembre 2018, oltretutto di un episodio ricorrente –ossia il viaggio in Sicilia dello Iemma per l'approvvigionamento di prodotti- appare quantomeno dubbia;
a ciò si aggiunga il rapporto di parentela (seppur acquisito) che mina l'attendibilità soggettiva del teste;
Infine, non può non darsi rilievo al conveniente episodio (v. trascrizioni depositate l'1.12.2023, pag. 9, deposizione ) dello smarrimento/ concomitanza Tes_2 delle richieste istruttorie per la verifica della presenza in Sicilia nelle date del 16-
18 settembre 2018.
Del resto, lo non avrebbe potuto effettuare il riconoscimento fotografico (v. Per_1 trascrizioni depositate l'1.12.2023, pag. 8, deposizione ) se non avesse Tes_2 avuto una effettiva conoscenza dello del quale aveva anche il contatto Pt_1 telefonico (riferito ai Carabinieri che hanno raccolto la denuncia, che ne hanno constatato la riferibilità al ricorrente).
Né inverosimile appare l'intermediazione del detto , tra i Per_2 Per_3 giovani del paese e gli imprenditori agricoli non locali, bisognosi di volenterosa manodopera “in loco” per brevissimi periodi.
7 Deve quindi ritenersi provata –ad una globale e composita valutazione di tutti gli elementi emersi- la presenza del ricorrente in Palma di Montechiaro nei giorni 16-
18 settembre 2018, il quale ha incaricato di provvedere al Persona_1 carico/scarico della frutta da acquistare presso il vigneto di . Testimone_1
Né rileva sulla eventuale sussistenza del rapporto lavorativo la circostanza, più volte invocata dalla parte ricorrente, secondo cui lo si era allontanato dal Pt_1 mezzo sin dal momento dell'arrivo sul vigneto.
Del resto, non vi è la necessità di fornire una prova dell'assoggettamento alle disposizioni del datore di lavoro tutte le volte che le mansioni svolte dal lavoratore siano elementari e ripetitive (v. sentenza Cass. n.18271del 5/08/2010). Queste ultime infatti per loro natura non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale e nei controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa.
Tuttavia, pur ritenendo provato in via indiziaria e per presunzioni il rapporto di lavoro subordinato, non è possibile affermare, con sufficiente certezza, che la caduta si sia verificata per come è stato dedotto dallo . Per_1
Sulle modalità del sinistro, infatti, non offrono utili elementi di prova, per come s'è appena detto, né le propalazioni della madre, né quelle del teste CP_2
(escusso in sede penale). Questi, che ha soccorso lo , si è limitato a
[...] Per_1 riferire di essere intervenuto ad infortunio avvenuto. Nient'altro ha saputo dire che offra riscontro alla testimonianza della madre del ricorrente –che oltretutto ha riferito de relato) o che conforti le allegazioni di quest'ultimo
Sicché, alla luce di tali emergenze istruttorie, valutate in modo complessivo e non atomistico, deve escludersi che sia stata raggiunta la prova della dinamica dell'incidente, nonché di un colpevole inadempimento datoriale a cui ascrivere l'infortunio.
Non vincolante in questa sede è la sentenza di condanna n. 1469/2024 emessa dal
Tribunale di Agrigento (oltretutto ancora sub iudice) attesa la diversa distribuzione dell'onere della prova, in questa sede interamente gravante sull' ex art. CP_1
2697 c.c..
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento delle ordinanze-ingiunzione impugnate.
Le spese, alla luce del complesso e stratificato quadro probatorio esaminato, possono essere integralmente compensate.
8
P.Q.M
.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione annulla l'ordinanza ingiunzione n.
20/0131, n. 20/0132, n. 20/0133 emesse in data 04.06.2021.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Agrigento, 01/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sull'incidente il testimone , escusso in sede penale (come da Testimone_4 trascrizioni depositate nel presente procedimento in data 16.4.24), ha dichiarato di aver lavorato come responsabile del Pronto Soccorso di Licata e i non avere conoscenza diretta del ricovero dello , ha tuttavia riconosciuto il certificato di P.S. esibitogli. Per_1 Alla richiesta di chiarimenti circa la natura dell'evento, il testimone ha confermato che il certificato riportava che aveva dichiarato di essersi chiuso un dito nello sportello della Persona_1 propria autovettura, precisando che il P.S. ha l'obbligo di annotare gli infortuni sul lavoro nel caso in cui il paziente ne faccia espressa dichiarazione.