Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 10894/2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lucci Parte 1
Mario che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato Controparte 1
e difeso dall'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari come da mandato in atti
- parte resistente
Visto l'art. 430 cpc ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa ( pensione di inabilità ex art. 12 1. 112/71 e handicap in condizione di gravità).
L' CP_1 si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Per 1
[...]
All'udienza odierna tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va rigettato.
"Cardiopatia ischemica (classe II NYHA). Leucoencefalopatia ischemica cronica.
Esiti di rottura traumatica della cuffia dei rotatori della spalla destra, trattata chirurgicamente. Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva.... Tenuto conto dei fascicoli processuali, alla luce di quanto evidenziato dal sottoscritto nonché alla luce di quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria esibita e tenuto conto delle infermità evidenziate nel corso delle indagini peritali e di loro eventuali aggravamenti, ritengo di poter così rispondere al quesito postomi dal Magistrato: “il
Sig. Parte 1 invalido civile al 78%, NON presenta i requisiti sanitari previsti dall'art. 12 della legge 118/71 per la concessione della pensione d'invalidità e NON presenta i requisiti sanitari previsti dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap grave”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese di lite stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' CP_1.
Roma, 15.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano