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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3642 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.09.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3642/2022 promossa da:
con l'Avv. Massimiliano Diazzi Parte_1
ATTORE OPPONENTE
Contro
con l'Avv. Ilaria Controparte_1
Marinoni
CONVENUTO OPPOSTO
E contro
Controparte_2
, contumace
[...]
1. ha promosso (spendendo il nome commerciale Parte_1 [...]
, impresa individuale dal medesimo esercitata nella forma Parte_1 dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c.) opposizione ex art. 619 c.p.c. nella procedura esecutiva presso terzi n. 2131/21 R.G.E.M., chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, dichiararsi impignorabili le somme (€ 28.298,46) giacenti presso la filiale di Vignola della CP_2
(doc. n. 3), sul c/c n. 2217278 formalmente intestato a
[...] [...]
Parte_1
Stando all'opponente la liquidità pignorata apparterrebbe esclusivamente a ”, impresa individuale dotata di piena autonomia Parte_1 patrimoniale: al pari della società di persone, l'impresa familiare sarebbe infatti “sicuramente un soggetto diverso e distinto” dal suo
1 titolare, che ne rivestirebbe la qualità di “socio” insieme al coniuge
(cfr. docc. 1 e 2 di parte attrice). Persona_1
2. Si è costituita quale mandataria del creditore CP_1 [...]
che ha eccepito l'omessa citazione del terzo pignorato, CP_1 litisconsorte necessario, e ha chiesto rigettarsi nel CP_2 merito l'opposizione (da riqualificare alla stregua dell'art. 615, 2°
Part Pa comma, c.p.c.): la 12 ditta individuale, non sarebbe Parte_1 infatti soggetto distinto dal suo titolare, né godrebbe, pertanto, di autonomia patrimoniale, irrilevante la riconosciuta natura di impresa familiare ex art. 230bis c.c. dell'attività imprenditoriale svolta dall'attore (cfr. docc. 1 e 2 parte attrice).
3. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione
Part Pa dell'esecuzione (doc. 3 convenuto); escluso che 12 Parte_1 sia soggetto patrimonialmente autonomo rispetto all'attore, il GE ha inoltre assegnato a quale mandataria di CP_1 [...]
, creditore ex fideiussione verso l'intero Controparte_3 Parte_1 importo giacente sul c/c n. 2217278 presso la (doc. 7 CP_2 convenuto).
4. Il debitore opponente ha introdotto la fase di merito dell'opposizione.
All'udienza del 1.12.2022 il giudice ha ordinato l'integrazione del contradditorio verso il terzo pignorato (non costituitosi CP_2
e pertanto contumace).
4.1. La causa, istruita senza ammissione delle prove orali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.09.2024; parte attrice ha concluso come segue:
Nel merito
Dichiarare che le somme sottoposte a pignoramento e giacenti presso il c/c n. 2217278 sono di proprietà dell'esponente CLS CP_2
12 di per i motivi sopra esposti e per l'effetto Parte_1 dichiarare l'inesistenza del diritto di Controparte_4
e per essa a procedere ad esecuzione forzata e/o CP_1 comunque a vedersi assegnate le predette somme.
Conseguentemente, previa ogni declaratoria del caso, condannare la
e per essa a restituire e Controparte_4 CP_1 pagare in favore dell'esponente l'importo di € 28.298,46 ovvero quella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
2 Parte convenuta ha formulato le seguenti conclusioni:
In via principale:
RESPINGERE in toto le pretese contenute nell'atto di citazione ex art. 616 c.p.c. notificato dalla CLS 12 di perché Parte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa e conseguentemente
CONFERMARE l'assegnazione in favore del creditore procedente, così come disposta dal Giudice dell'Esecuzione mobiliare presso il
Tribunale di Modena, dr Giovanni Ravenna, con ordinanza in data
01.08.2022, nella procedura esecutiva presso terzi n. 2131/2021
R.G.E, delle somme tutte giacenti sui rapporti di conto corrente intestati al Sig. persona fisica e ditta individuale Parte_1
(CLS 12 di ), presso Parte_1 Controparte_2
In via subordinata
Nella denegatissima ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse anche solo in parte fondate le pretese avversarie, si chiede sin da ora volersi RIDETERMINARE l'assegnazione, in favore del creditore procedente, con riferimento al conto corrente n. 2217278 acceso presso da quale titolare della ditta CP_2 Parte_1 individuale dell'importo ritenuto di Parte_1 giustizia e comunque non inferiore quantomeno al 51% del saldo dello stesso rapporto come in premessa indicato.
5. Va preliminarmente osservato che parte attrice non si è offerta di dimostrare che l'attività di impresa imputabile alla CLS 12, al di là delle evidenze formali, sia esercitata nelle forme di società di fatto tra il e il coniuge. Pt_1
Nella prospettazione attorea l'impresa familiare andrebbe sic et sempliciter assimilata all'esercizio di attività imprenditoriale in forma societaria, con conseguente riconoscimento della sua soggettività giuridica e piena autonomia patrimoniale;
di tal ché i beni formalmente intestati all'impresa familiare non potrebbero essere aggrediti dai creditori dei membri del gruppo familiare che nella impresa prestino la propria attività lavorativa.
5.1 L'assunto di parte attrice non è condivisibile. All'art. 2 dello
”ATTO DICHIARATIVO DI IMPRESA FAMILIARE” prodotto sub doc. 2 da parte attrice, e “reciprocamente riconoscono … che Parte_1 Persona_1 la signora presta in modo continuativo e prevalente la sua Persona_1 attività di lavoro” nella “CLS 12 di e che “quindi Parte_1
3 l'impresa deve ritenersi costituita informa di impresa familiare ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 230 bis c.c.”.
Il medesimo “ATTO” prevede che “le quote di ripartizione degli utili dell'impresa tra i familiari partecipanti” siano “determinate di comune accordo di anno in anno in proporzione alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato da ciascuno nell'impresa in modo continuativo e prevalente“.
La pattuizione, laddove collega la percezione di utili non già alla consistenza della partecipazione dei familiari nel capitale sociale, bensì alla quantità e qualità di lavoro prestato, impone di escludere che la CLS 12 possa essere qualificata quale soggetto societario.
La giurisprudenza invero (cfr. Cass. S.U. 23676/2014) afferma la netta incompatibilità tra “esercizio dell'impresa familiare” e “disciplina societaria”, attesa la “irriducibilità” alla seconda della regolamentazione prevista dall'art. 230bis c.c. “in ordine alla partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, che sono determinati in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e non alla quota di partecipazione” e riscontrato l'insuperabile “conflitto” tra “il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio” e “le regole imperative del sistema societario”.
Tale soluzione è del resto “coerente con una interpretazione teleologica” dell'art. 230bis c.c. applicabile "salvo sia configurabile un diverso rapporto", di tal ché “l'istituto dell'impresa familiare” si caratterizza come “autonomo, di carattere speciale (ma non eccezionale) e di natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile” (Cass. SU n. 23676/2014).
5.2. Come correttamente osservato dal creditore procedente convenuto
(cfr. la comparsa di costituzione e risposta i richiami dottrinali e giurisprudenziali ivi contenuti), la disciplina dell'impresa familiare, di cui all'art. 230bis c.c., è stata introdotta dalla riforma del diritto di famiglia con una norma di chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali (art. 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151) al fine di
“tutelare il lavoro familiare nell'impresa, indipendentemente dalla struttura prescelta da chi ne sia a capo e dunque dalle modalità organizzative esterne dell'impresa”.
4 L'art. 230 bis c.c. è norma avente“rilevanza meramente endofamiliare” diretta non già a disciplinare l'impresa, bensì “a dettare lo statuto
(minimo) dei diritti del familiare” che nell'impresa stessa collabora.
I familiari dell'imprenditore non divengono imprenditori ed i loro diritti “non toccano la titolarità dell'azienda e rilevano solo sul piano obbligatorio senza comportare alcuna modifica nella struttura dell'impresa facente capo al titolare della stessa, che solo ha la qualifica di imprenditore” (Cass. n. 1917/1999; cfr. da ultimo Cass.
n. 33149/2023).
L'esercizio di attività imprenditoriale della “impresa familiare”, non incide in alcun modo, pertanto, sull'operatività esterna dell'impresa, la quale continuerà ad essere sottoposta alle regole proprie del modello organizzativo prescelto: nel caso che ci occupa, quello dell'impresa individuale di cui agli artt. 2082 ss. c.c..
5.3. Orbene, come pacifico tra le parti, “CLS 12 di Parte_1 identifica il nome commerciale, distinto dal nome civile, sotto il quale l'attore , esercita la propria attività di impresa: si tratta Parte_1 in altre parole della “ditta”, bene immateriale disciplinato dall'art. 2563 c.c., di cui dispone in via esclusiva l'imprenditore “titolare di una determinata azienda, intesa come complesso di beni organizzati colto nel suo momento dinamico” (Cfr. già Cass. n. 1793/1978).
Secondo consolidata giurisprudenza la ditta si limita ad individuare il nome commerciale del proprio titolare (Cass. n. 2621/1976; Cass. n.
6038/1980; Cass. n. 8246/1987; Cass. 8784/1998; Cass. 9260/2010, secondo cui la ditta non ha “soggettività giuridica distinta” ed si identifica
“con il suo titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale”).
Più precisamente la ditta “è un bene, se pure immateriale, costituito dal nome sotto il quale l'imprenditore svolge la propria attività, non un soggetto di diritto, persona fisica o giuridica che sia, o anche centro autonomo di imputazione di interessi. Deriva, da quanto precede, pertanto, che sebbene l'individuazione dell'imprenditore attraverso la sua ditta, piuttosto che attraverso il suo nome personale possa egualmente avere luogo in modo giuridicamente efficace, non è corretta
l'indicazione della ditta quale intestataria di atti giuridici, sostanziali e/o processuali” (Cass. n. 2702/2004).
Venendo al caso in esame, quanto al conto corrente bancario n. 2217278, formalmente intestato a , deve concludersi nel Parte_1
5 senso che parte di detto rapporto creditizio sia direttamente Pt_1
quale titolare della ditta ”.
[...] Parte_1
Ne deriva, ulteriormente, che il diritto di credito verso CP_2 per la consegna delle somme di denaro ivi depositate, sia senza dubbio incluso nel patrimonio (insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, diritti ed obblighi, valutabili economicamente) dell'opponente e nella generale garanzia per i debiti, gravante ex art. 2740 c.c. sui “beni presenti” del . Parte_1
A buon diritto il creditore opposto ha pertanto operato il pignoramento sulle predette somme ed altrettanto correttamente il giudice dell'esecuzione le ha assegnate nell'ambito della procedura n. 2131/2021
R.G.E.Mob.
Esclusa la pretesa impignorabilità delle somme sottoposte a pignoramento e giacenti presso il c/c n. 2217278 deve quindi dichiararsi CP_2 sussistente il diritto di e per essa Controparte_4 CP_1
a procedere ad esecuzione forzata e/o comunque a vedersi assegnate
[...] le predette somme.
6. Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice alle spese legali da determinare rapportare all'importo delle somme contestate (fase di studio e introduttiva, assorbita quella decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
- DICHIARA sussistente il diritto di e per Controparte_4 essa a procedere ad esecuzione forzata sulle somme CP_1 già depositate sul c/c n. 2217278; CP_2
- CONDANNA l'opponente a rifondere in favore di Parte_1 [...]
e per essa alla mandataria le spese Controparte_1 CP_1 del giudizio, che liquida in euro 2.905,00 per compensi, oltre rimborso 15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a., come per legge;
- MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
MODENA, 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.09.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3642/2022 promossa da:
con l'Avv. Massimiliano Diazzi Parte_1
ATTORE OPPONENTE
Contro
con l'Avv. Ilaria Controparte_1
Marinoni
CONVENUTO OPPOSTO
E contro
Controparte_2
, contumace
[...]
1. ha promosso (spendendo il nome commerciale Parte_1 [...]
, impresa individuale dal medesimo esercitata nella forma Parte_1 dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c.) opposizione ex art. 619 c.p.c. nella procedura esecutiva presso terzi n. 2131/21 R.G.E.M., chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, dichiararsi impignorabili le somme (€ 28.298,46) giacenti presso la filiale di Vignola della CP_2
(doc. n. 3), sul c/c n. 2217278 formalmente intestato a
[...] [...]
Parte_1
Stando all'opponente la liquidità pignorata apparterrebbe esclusivamente a ”, impresa individuale dotata di piena autonomia Parte_1 patrimoniale: al pari della società di persone, l'impresa familiare sarebbe infatti “sicuramente un soggetto diverso e distinto” dal suo
1 titolare, che ne rivestirebbe la qualità di “socio” insieme al coniuge
(cfr. docc. 1 e 2 di parte attrice). Persona_1
2. Si è costituita quale mandataria del creditore CP_1 [...]
che ha eccepito l'omessa citazione del terzo pignorato, CP_1 litisconsorte necessario, e ha chiesto rigettarsi nel CP_2 merito l'opposizione (da riqualificare alla stregua dell'art. 615, 2°
Part Pa comma, c.p.c.): la 12 ditta individuale, non sarebbe Parte_1 infatti soggetto distinto dal suo titolare, né godrebbe, pertanto, di autonomia patrimoniale, irrilevante la riconosciuta natura di impresa familiare ex art. 230bis c.c. dell'attività imprenditoriale svolta dall'attore (cfr. docc. 1 e 2 parte attrice).
3. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione
Part Pa dell'esecuzione (doc. 3 convenuto); escluso che 12 Parte_1 sia soggetto patrimonialmente autonomo rispetto all'attore, il GE ha inoltre assegnato a quale mandataria di CP_1 [...]
, creditore ex fideiussione verso l'intero Controparte_3 Parte_1 importo giacente sul c/c n. 2217278 presso la (doc. 7 CP_2 convenuto).
4. Il debitore opponente ha introdotto la fase di merito dell'opposizione.
All'udienza del 1.12.2022 il giudice ha ordinato l'integrazione del contradditorio verso il terzo pignorato (non costituitosi CP_2
e pertanto contumace).
4.1. La causa, istruita senza ammissione delle prove orali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.09.2024; parte attrice ha concluso come segue:
Nel merito
Dichiarare che le somme sottoposte a pignoramento e giacenti presso il c/c n. 2217278 sono di proprietà dell'esponente CLS CP_2
12 di per i motivi sopra esposti e per l'effetto Parte_1 dichiarare l'inesistenza del diritto di Controparte_4
e per essa a procedere ad esecuzione forzata e/o CP_1 comunque a vedersi assegnate le predette somme.
Conseguentemente, previa ogni declaratoria del caso, condannare la
e per essa a restituire e Controparte_4 CP_1 pagare in favore dell'esponente l'importo di € 28.298,46 ovvero quella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
2 Parte convenuta ha formulato le seguenti conclusioni:
In via principale:
RESPINGERE in toto le pretese contenute nell'atto di citazione ex art. 616 c.p.c. notificato dalla CLS 12 di perché Parte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa e conseguentemente
CONFERMARE l'assegnazione in favore del creditore procedente, così come disposta dal Giudice dell'Esecuzione mobiliare presso il
Tribunale di Modena, dr Giovanni Ravenna, con ordinanza in data
01.08.2022, nella procedura esecutiva presso terzi n. 2131/2021
R.G.E, delle somme tutte giacenti sui rapporti di conto corrente intestati al Sig. persona fisica e ditta individuale Parte_1
(CLS 12 di ), presso Parte_1 Controparte_2
In via subordinata
Nella denegatissima ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse anche solo in parte fondate le pretese avversarie, si chiede sin da ora volersi RIDETERMINARE l'assegnazione, in favore del creditore procedente, con riferimento al conto corrente n. 2217278 acceso presso da quale titolare della ditta CP_2 Parte_1 individuale dell'importo ritenuto di Parte_1 giustizia e comunque non inferiore quantomeno al 51% del saldo dello stesso rapporto come in premessa indicato.
5. Va preliminarmente osservato che parte attrice non si è offerta di dimostrare che l'attività di impresa imputabile alla CLS 12, al di là delle evidenze formali, sia esercitata nelle forme di società di fatto tra il e il coniuge. Pt_1
Nella prospettazione attorea l'impresa familiare andrebbe sic et sempliciter assimilata all'esercizio di attività imprenditoriale in forma societaria, con conseguente riconoscimento della sua soggettività giuridica e piena autonomia patrimoniale;
di tal ché i beni formalmente intestati all'impresa familiare non potrebbero essere aggrediti dai creditori dei membri del gruppo familiare che nella impresa prestino la propria attività lavorativa.
5.1 L'assunto di parte attrice non è condivisibile. All'art. 2 dello
”ATTO DICHIARATIVO DI IMPRESA FAMILIARE” prodotto sub doc. 2 da parte attrice, e “reciprocamente riconoscono … che Parte_1 Persona_1 la signora presta in modo continuativo e prevalente la sua Persona_1 attività di lavoro” nella “CLS 12 di e che “quindi Parte_1
3 l'impresa deve ritenersi costituita informa di impresa familiare ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 230 bis c.c.”.
Il medesimo “ATTO” prevede che “le quote di ripartizione degli utili dell'impresa tra i familiari partecipanti” siano “determinate di comune accordo di anno in anno in proporzione alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato da ciascuno nell'impresa in modo continuativo e prevalente“.
La pattuizione, laddove collega la percezione di utili non già alla consistenza della partecipazione dei familiari nel capitale sociale, bensì alla quantità e qualità di lavoro prestato, impone di escludere che la CLS 12 possa essere qualificata quale soggetto societario.
La giurisprudenza invero (cfr. Cass. S.U. 23676/2014) afferma la netta incompatibilità tra “esercizio dell'impresa familiare” e “disciplina societaria”, attesa la “irriducibilità” alla seconda della regolamentazione prevista dall'art. 230bis c.c. “in ordine alla partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, che sono determinati in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e non alla quota di partecipazione” e riscontrato l'insuperabile “conflitto” tra “il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio” e “le regole imperative del sistema societario”.
Tale soluzione è del resto “coerente con una interpretazione teleologica” dell'art. 230bis c.c. applicabile "salvo sia configurabile un diverso rapporto", di tal ché “l'istituto dell'impresa familiare” si caratterizza come “autonomo, di carattere speciale (ma non eccezionale) e di natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile” (Cass. SU n. 23676/2014).
5.2. Come correttamente osservato dal creditore procedente convenuto
(cfr. la comparsa di costituzione e risposta i richiami dottrinali e giurisprudenziali ivi contenuti), la disciplina dell'impresa familiare, di cui all'art. 230bis c.c., è stata introdotta dalla riforma del diritto di famiglia con una norma di chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali (art. 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151) al fine di
“tutelare il lavoro familiare nell'impresa, indipendentemente dalla struttura prescelta da chi ne sia a capo e dunque dalle modalità organizzative esterne dell'impresa”.
4 L'art. 230 bis c.c. è norma avente“rilevanza meramente endofamiliare” diretta non già a disciplinare l'impresa, bensì “a dettare lo statuto
(minimo) dei diritti del familiare” che nell'impresa stessa collabora.
I familiari dell'imprenditore non divengono imprenditori ed i loro diritti “non toccano la titolarità dell'azienda e rilevano solo sul piano obbligatorio senza comportare alcuna modifica nella struttura dell'impresa facente capo al titolare della stessa, che solo ha la qualifica di imprenditore” (Cass. n. 1917/1999; cfr. da ultimo Cass.
n. 33149/2023).
L'esercizio di attività imprenditoriale della “impresa familiare”, non incide in alcun modo, pertanto, sull'operatività esterna dell'impresa, la quale continuerà ad essere sottoposta alle regole proprie del modello organizzativo prescelto: nel caso che ci occupa, quello dell'impresa individuale di cui agli artt. 2082 ss. c.c..
5.3. Orbene, come pacifico tra le parti, “CLS 12 di Parte_1 identifica il nome commerciale, distinto dal nome civile, sotto il quale l'attore , esercita la propria attività di impresa: si tratta Parte_1 in altre parole della “ditta”, bene immateriale disciplinato dall'art. 2563 c.c., di cui dispone in via esclusiva l'imprenditore “titolare di una determinata azienda, intesa come complesso di beni organizzati colto nel suo momento dinamico” (Cfr. già Cass. n. 1793/1978).
Secondo consolidata giurisprudenza la ditta si limita ad individuare il nome commerciale del proprio titolare (Cass. n. 2621/1976; Cass. n.
6038/1980; Cass. n. 8246/1987; Cass. 8784/1998; Cass. 9260/2010, secondo cui la ditta non ha “soggettività giuridica distinta” ed si identifica
“con il suo titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale”).
Più precisamente la ditta “è un bene, se pure immateriale, costituito dal nome sotto il quale l'imprenditore svolge la propria attività, non un soggetto di diritto, persona fisica o giuridica che sia, o anche centro autonomo di imputazione di interessi. Deriva, da quanto precede, pertanto, che sebbene l'individuazione dell'imprenditore attraverso la sua ditta, piuttosto che attraverso il suo nome personale possa egualmente avere luogo in modo giuridicamente efficace, non è corretta
l'indicazione della ditta quale intestataria di atti giuridici, sostanziali e/o processuali” (Cass. n. 2702/2004).
Venendo al caso in esame, quanto al conto corrente bancario n. 2217278, formalmente intestato a , deve concludersi nel Parte_1
5 senso che parte di detto rapporto creditizio sia direttamente Pt_1
quale titolare della ditta ”.
[...] Parte_1
Ne deriva, ulteriormente, che il diritto di credito verso CP_2 per la consegna delle somme di denaro ivi depositate, sia senza dubbio incluso nel patrimonio (insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, diritti ed obblighi, valutabili economicamente) dell'opponente e nella generale garanzia per i debiti, gravante ex art. 2740 c.c. sui “beni presenti” del . Parte_1
A buon diritto il creditore opposto ha pertanto operato il pignoramento sulle predette somme ed altrettanto correttamente il giudice dell'esecuzione le ha assegnate nell'ambito della procedura n. 2131/2021
R.G.E.Mob.
Esclusa la pretesa impignorabilità delle somme sottoposte a pignoramento e giacenti presso il c/c n. 2217278 deve quindi dichiararsi CP_2 sussistente il diritto di e per essa Controparte_4 CP_1
a procedere ad esecuzione forzata e/o comunque a vedersi assegnate
[...] le predette somme.
6. Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice alle spese legali da determinare rapportare all'importo delle somme contestate (fase di studio e introduttiva, assorbita quella decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
- DICHIARA sussistente il diritto di e per Controparte_4 essa a procedere ad esecuzione forzata sulle somme CP_1 già depositate sul c/c n. 2217278; CP_2
- CONDANNA l'opponente a rifondere in favore di Parte_1 [...]
e per essa alla mandataria le spese Controparte_1 CP_1 del giudizio, che liquida in euro 2.905,00 per compensi, oltre rimborso 15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a., come per legge;
- MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
MODENA, 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
6