Articolo 1841 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1845Articolo 1836
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 1841. Cessazione dal servizio per infermita' non dipendente da causa di servizio 1. Il personale militare ((che)) cessa dal servizio permanente per infermita' non dipendente da causa di servizio ((ha diritto alla pensione normale)) al raggiungimento dell'anzianita' contributiva di cui all' articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 . 2. Al personale militare compete la pensione di inabilita' alle condizioni stabilite dall' articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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