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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Art. 1841. Cessazione dal servizio per infermita' non dipendente da causa di servizio 1. Il personale militare ((che)) cessa dal servizio permanente per infermita' non dipendente da causa di servizio ((ha diritto alla pensione normale)) al raggiungimento dell'anzianita' contributiva di cui all' articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 . 2. Al personale militare compete la pensione di inabilita' alle condizioni stabilite dall' articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
Commentario • 1
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Il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari nel sistema della composizione negoziata della crisi d'impresa: brevi notazioni Pubblicato il 24/12/21 07:28 [Articolo 1841]
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Giurisprudenza • 11
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- congedo nella riserva·
- aspettativa per infermità·
- cessazione dal servizio·
- art. 905 D.Lgs. 66/2010·
- art. 929 D.Lgs. 66/2010·
- pensione militare·
- inidoneità al servizio militare·
- compensazione spese·
- art. 1841 D.Lgs. 66/2010·
- silenzio INPS