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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9216 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 18.11.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 25632/2024 RG Lavoro TRA
nata il [...] a [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso C.F._1 dall'avv. Piero Ferrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis (comunicazioni alla pec:
) Email_1
-ricorrente-
E
, P.IVA , in persona del Direttore Generale p.t., Dott. Controparte_1 P.IVA_1
Ing. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati CP_2
IM De SI e CA PO, in virtù di procura in atti, con elezione di domicilio in alla Via Comunale del Principe, n. 13/A (comunicazioni alle PEC: CP_1
e Email_2
) Email_3
- convenuta - OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto - condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 4.636,51, giusti conteggi elaborati al punto 7) del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” per parte resistente:
“rigettare il ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto e, peraltro, non provato”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la deducendo: Controparte_1
-di essere dipendente della con la qualifica di collaboratore Controparte_1 professionale sanitario – infermiere;
- di essere turnista e di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali dal 2018 al 2022;
- di aver convenuto in giudizio la per sentire dichiarare il diritto a Controparte_1 vedersi corrispondere le quote di straordinario non erogate in ragione di turni di lavoro festivi infrasettimanali ex art. 9 e 34 del C.C.N.L. 1999-2000, con conseguente condanna della Cont convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 4.636,51;
- che a nulla sono valse le formali costituzioni in mora inoltrate al datore di lavoro.
Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nella pronuncia della Corte di cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha convenuto in lite la rassegnando le Controparte_1 conclusioni esposte.
Fissata udienza di discussione al 20.05.2025, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio in data 8.5.2025, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Cont Nel merito ha osservato che parte ricorrente lavora alle dipendenze della resistente quale
“turnista” e, pertanto, presta ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale ed ordinaria articolazione dei turni.
Al riguardo, la convenuta ha rilevato che le norme contrattuali richiamate dalla ricorrente non possono trovare, per il personale turnista, automatica applicazione per il sol fatto di aver prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, ma è necessario che tale attività sia stata “straordinariamente” prestata in un giorno festivo infrasettimanale rispetto alla normale organizzazione lavorativa. Tale evenienza può configurarsi o nel caso in cui il dipendente turnista si trovi, in via eccezionale, a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario. Ha poi asserito che, mentre per il dipendente non turnista il surplus lavorativo è riscontrabile ogni qual volta viene prestata attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, per la qual cosa trova immediata e sicura applicazione la norma di cui all'art. 9, poi trasfuso nell'art. 29 del suddetto CCNL comparto Sanità, per il dipendente turnista, in considerazione della peculiarità della organizzazione del lavoro secondo turni includenti in via ordinaria anche le giornate festive, occorrerà preliminarmente accertare se si sia o meno verificato un surplus lavorativo e solo in caso affermativo potrà farsi applicazione di quanto in essa contemplato.
Parte convenuta ha poi asserito che il dipendente che intende rivendicare la maggiorazione retributiva di cui all'art. 9, oggi art. 29 CCNL deve allegare e provare, non solo di aver lavorato nelle giornate festive infrasettimanali ma anche di avere, per effetto di ciò, superato il monte orario normale previsto per la generalità dei lavoratori;
in relazione a ciò, ha rilevato che parte ricorrente non ha adempiuto al relativo onere probatorio in quanto le allegazioni di cui al ricorso non contengono alcuno specifico riferimento alla effettiva articolazione oraria della prestazione di lavoro nel periodo in contestazione né, tantomeno, in ordine al Contr superamento dell'orario di lavoro normalmente richiesto dalla resistente alla generalità dei lavoratori, né infine contengono riferimenti specifici al fatto che il predetto orario di lavoro normale si riduce per la generalità dei lavoratori, e non anche per i turnisti, in coincidenza delle giornate festive infrasettimanali.
Relativamente al quantum ha, poi osservato che lo straordinario festivo infrasettimanale per alcune ore rivendicate dalla ricorrente è stato in realtà già pagato, come risulta incrociando le risultanze dei cartellini mensili e delle buste paga, segnatamente, per le giornate: 19.9.2018, 25.12.2018, 1.1.2019, 24.5.2019, 25 e 26.12.20119, 24.4.2020, 2.6.2021,
8.12.2021 e 25.4.2022.
Ciò premesso, ha rassegnato le conclusioni esposte. All'esito del deposito di note illustrative, la causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 18.11.2025. A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione. *****
Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa retributiva, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso.
Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevate da parte convenuta. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione. La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 – integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui
"l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art.
9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del
2021, Cass. n. 33126 del 2021, confermata).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”.
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro
8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Cont Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri. La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Da ultimo, rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). Nel caso di specie, l'attività lavorativa della ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei Cartellini Marcatempo in atti.
E anche laddove risulti espletata una prestazione lavorativa articolata su 3 giorno di lavoro e
2 giorni di riposo compensativo, il riposo fruito, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva infrasettimanale, non può considerarsi solutorio al fine che ne occupa (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 5138/2023, G. Ruggiero). In relazione all'attività espletata in tali giorni festivi infrasettimanali, pertanto, alla ricorrente spetta l'ulteriore compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018. Per la quantificazione del dovuto per il periodo indicato, che va dal 19.9.2018 al 8.12.2022, possono essere utilizzati i conteggi attorei - decurtati delle somme relative ai giorni
19.9.2018, 25.12.2018, 1.1.2019, 24.5.2019, 25 e 26.12.20119, 24.4.2020, 2.6.2021,
8.12.2021 e 25.4.2022, in cui la maggiorazione retributiva non è dovuta poiché la prestazione lavorativa è già stata pagata, come risulta incrociando le risultanze dei cartellini mensili e delle buste paga - in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, anche considerato che le ulteriori contestazioni di parte convenuta sul quantum della pretesa attorea non ineriscono le modalità di calcolo della voce retributiva richiesta, ma la incompatibilità del compenso ex art. 29 CCNL con le maggiorazioni già riconosciute in busta paga per alcuni dei giorni festivi infrasettimanali indicati dalla ricorrente. Pertanto, assorbita ogni altra questione, la va condannata al pagamento, Controparte_1 in favore della ricorrente, della somma di € 3.676,58 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo al saldo. Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda nonché della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono Cont la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico
Bile, così decide:
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal settembre 2018 al dicembre 2022;
2) condanna per l'effetto la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di del compenso maturato per la detta Parte_1 causale, pari a complessivi euro 3.676,58 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in tale misura ridotta in complessivi euro 1.000,00 oltre rimborso Contributo unificato, IVA,
CPA e spese forfettarie, con attribuzione al difensore antistatario;
Napoli, 12.12.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 18.11.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 25632/2024 RG Lavoro TRA
nata il [...] a [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso C.F._1 dall'avv. Piero Ferrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis (comunicazioni alla pec:
) Email_1
-ricorrente-
E
, P.IVA , in persona del Direttore Generale p.t., Dott. Controparte_1 P.IVA_1
Ing. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati CP_2
IM De SI e CA PO, in virtù di procura in atti, con elezione di domicilio in alla Via Comunale del Principe, n. 13/A (comunicazioni alle PEC: CP_1
e Email_2
) Email_3
- convenuta - OGGETTO: Compenso lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto - condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 4.636,51, giusti conteggi elaborati al punto 7) del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” per parte resistente:
“rigettare il ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto e, peraltro, non provato”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la deducendo: Controparte_1
-di essere dipendente della con la qualifica di collaboratore Controparte_1 professionale sanitario – infermiere;
- di essere turnista e di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali dal 2018 al 2022;
- di aver convenuto in giudizio la per sentire dichiarare il diritto a Controparte_1 vedersi corrispondere le quote di straordinario non erogate in ragione di turni di lavoro festivi infrasettimanali ex art. 9 e 34 del C.C.N.L. 1999-2000, con conseguente condanna della Cont convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 4.636,51;
- che a nulla sono valse le formali costituzioni in mora inoltrate al datore di lavoro.
Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati da ultimo nella pronuncia della Corte di cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha convenuto in lite la rassegnando le Controparte_1 conclusioni esposte.
Fissata udienza di discussione al 20.05.2025, la convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio in data 8.5.2025, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Cont Nel merito ha osservato che parte ricorrente lavora alle dipendenze della resistente quale
“turnista” e, pertanto, presta ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali in quanto rientrante nella normale ed ordinaria articolazione dei turni.
Al riguardo, la convenuta ha rilevato che le norme contrattuali richiamate dalla ricorrente non possono trovare, per il personale turnista, automatica applicazione per il sol fatto di aver prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, ma è necessario che tale attività sia stata “straordinariamente” prestata in un giorno festivo infrasettimanale rispetto alla normale organizzazione lavorativa. Tale evenienza può configurarsi o nel caso in cui il dipendente turnista si trovi, in via eccezionale, a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di riposo settimanale, o nel caso in cui si trovi a lavorare in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario. Ha poi asserito che, mentre per il dipendente non turnista il surplus lavorativo è riscontrabile ogni qual volta viene prestata attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, per la qual cosa trova immediata e sicura applicazione la norma di cui all'art. 9, poi trasfuso nell'art. 29 del suddetto CCNL comparto Sanità, per il dipendente turnista, in considerazione della peculiarità della organizzazione del lavoro secondo turni includenti in via ordinaria anche le giornate festive, occorrerà preliminarmente accertare se si sia o meno verificato un surplus lavorativo e solo in caso affermativo potrà farsi applicazione di quanto in essa contemplato.
Parte convenuta ha poi asserito che il dipendente che intende rivendicare la maggiorazione retributiva di cui all'art. 9, oggi art. 29 CCNL deve allegare e provare, non solo di aver lavorato nelle giornate festive infrasettimanali ma anche di avere, per effetto di ciò, superato il monte orario normale previsto per la generalità dei lavoratori;
in relazione a ciò, ha rilevato che parte ricorrente non ha adempiuto al relativo onere probatorio in quanto le allegazioni di cui al ricorso non contengono alcuno specifico riferimento alla effettiva articolazione oraria della prestazione di lavoro nel periodo in contestazione né, tantomeno, in ordine al Contr superamento dell'orario di lavoro normalmente richiesto dalla resistente alla generalità dei lavoratori, né infine contengono riferimenti specifici al fatto che il predetto orario di lavoro normale si riduce per la generalità dei lavoratori, e non anche per i turnisti, in coincidenza delle giornate festive infrasettimanali.
Relativamente al quantum ha, poi osservato che lo straordinario festivo infrasettimanale per alcune ore rivendicate dalla ricorrente è stato in realtà già pagato, come risulta incrociando le risultanze dei cartellini mensili e delle buste paga, segnatamente, per le giornate: 19.9.2018, 25.12.2018, 1.1.2019, 24.5.2019, 25 e 26.12.20119, 24.4.2020, 2.6.2021,
8.12.2021 e 25.4.2022.
Ciò premesso, ha rassegnato le conclusioni esposte. All'esito del deposito di note illustrative, la causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 18.11.2025. A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione. *****
Deve preliminarmente ritenersi che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni diritto poste a fondamento della pretesa retributiva, pure adeguatamente specificata per i criteri di quantificazione, anche mediante i conteggi analitici facenti parte del ricorso.
Devono pertanto ritenersi integrati i requisiti di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c., con infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevate da parte convenuta. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini segnati dalla seguente motivazione. La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 – integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui
"l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art.
9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del
2021, Cass. n. 33126 del 2021, confermata).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”.
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro
8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Cont Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri. La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Da ultimo, rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). Nel caso di specie, l'attività lavorativa della ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei Cartellini Marcatempo in atti.
E anche laddove risulti espletata una prestazione lavorativa articolata su 3 giorno di lavoro e
2 giorni di riposo compensativo, il riposo fruito, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva infrasettimanale, non può considerarsi solutorio al fine che ne occupa (cfr. sentenza Tribunale di Napoli n. 5138/2023, G. Ruggiero). In relazione all'attività espletata in tali giorni festivi infrasettimanali, pertanto, alla ricorrente spetta l'ulteriore compenso di cui art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018. Per la quantificazione del dovuto per il periodo indicato, che va dal 19.9.2018 al 8.12.2022, possono essere utilizzati i conteggi attorei - decurtati delle somme relative ai giorni
19.9.2018, 25.12.2018, 1.1.2019, 24.5.2019, 25 e 26.12.20119, 24.4.2020, 2.6.2021,
8.12.2021 e 25.4.2022, in cui la maggiorazione retributiva non è dovuta poiché la prestazione lavorativa è già stata pagata, come risulta incrociando le risultanze dei cartellini mensili e delle buste paga - in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, anche considerato che le ulteriori contestazioni di parte convenuta sul quantum della pretesa attorea non ineriscono le modalità di calcolo della voce retributiva richiesta, ma la incompatibilità del compenso ex art. 29 CCNL con le maggiorazioni già riconosciute in busta paga per alcuni dei giorni festivi infrasettimanali indicati dalla ricorrente. Pertanto, assorbita ogni altra questione, la va condannata al pagamento, Controparte_1 in favore della ricorrente, della somma di € 3.676,58 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo al saldo. Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda nonché della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono Cont la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico
Bile, così decide:
1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali a far data dal settembre 2018 al dicembre 2022;
2) condanna per l'effetto la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di del compenso maturato per la detta Parte_1 causale, pari a complessivi euro 3.676,58 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
3) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in tale misura ridotta in complessivi euro 1.000,00 oltre rimborso Contributo unificato, IVA,
CPA e spese forfettarie, con attribuzione al difensore antistatario;
Napoli, 12.12.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile