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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G.n. 462 anno 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto ex art. 473-bis. 49 - 51 c.p.c.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Fabiana Bisceglie, giusta procura in atti e nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Cerrato Marianna, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 03.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.03.2024 i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale ai patti e condizioni concordate e contestualmente, secondo le vigenti previsioni di legge, sentenza di scioglimento del matrimonio. A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in
Fisciano (Sa) in data 12.09.2021 e che dall'unione è nato il figlio Persona_1
Pronunciata sentenza di separazione n. 97/2024 in data 18.11.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 03.06.2025 le parti ribadivano la loro volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare secondo le modalità a suo tempo concordate.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla pronuncia di separazione consensuale e da quella data è perdurato lo stato di separa- zione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1
in data 27.03.2024 così provvede:Controparte_1
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
, nato a [...] il [...] e nata
[...] Controparte_1
a Napoli il 30/12/93 che contrassero matrimonio in Fisciano (Sa) in data
12.09.2021 (Atto n.21 Parte II Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2021);
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile);
4) Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 05.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire