Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 191/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 191/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. CARESANA ROBERTA, con domicilio eletto presso il suo studio in Garlasco, C.so Cavour n.187
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in VILLANOVA D'ARDENGHI, in data
25/11/2015, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
VILLANOVA D'ARDENGHI alla Parte II ,Serie A n. 2, dell'anno 2015;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove PE ritenga opportuno, e nel reciproco rispetto.
2. La figlia minore è affidato in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la residenza materna.
3. La casa coniugale sita in Garlasco-Via Ticino n. 139/7, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno, è assegnata alla moglie la quale la abiterà con la figlia
ha corrisposto la propria parte di mutuo fino al mese di Agosto 2022. La sig.ra Parte_1
continuerà a versare la rata di mutuo pari ad € 350,00 mensili.
4. Per quanto concerne il diritto PE di visita, sarà esercitato con le seguenti modalità: - la figlia minore , a settimane alterne, starà con il padre dal 2 Sabato mattina alla Domenica sera alle 20,30, allorquando il padre la riaccompagnerà presso la casa materna;
- un giorno infrasettimanale, a scelta, previo accordo con la madre;
- durante le feste natalizie la minore trascorrerà, alternativamente, un anno con la madre e un anno con il padre nel periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre;
viceversa, con l'altro genitore trascorrerà il periodo dal pomeriggio del 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze scolastiche pasquali la minore trascorrerà alternativamente ogni anno un periodo di 3 giorni con entrambi i genitori;
- durante le vacanze scolastiche estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane consecutive, da comunicarsi ogni anno entro la fine del mese di maggio;
- le vacanze che i genitori vorranno organizzare con il figlio, saranno comunicate all'altro coniuge almeno 30 giorni in anticipo, tenendo conto dei reciproci impegni lavorativi. Le feste calendarizzate seguono il regime dell'alternanza; - le parti concordano che nell'applicare le regole relative al diritto di visita della minore si atterranno a criteri di elasticità
e buon senso;
3 - le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno decise di comune accordo dai genitori;
a tal fine, entrambi i genitori si impegneranno al massimo livello di comunicazione possibile al fine di consentire l'effettiva gestione della figlia in regime di affido condiviso.
5. Il padre verserà alla madre, entro il venti di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la complessiva somma di € 350,00, oltre alla rivalutazione Istat a partire dal mese di Aprile 2025. Provvederà, altresì, a corrispondere la propria quota di assegno unico alla madre.
6. Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie così come da Protocollo approvato dall'Ordine degli Avvocati e dal Tribunale di Pavia, che si consegna ai genitori.
7. L'educazione scolastica, la formazione culturale, la scelta delle discipline sportive e delle opportunità ricreative saranno decise di comune accordo tra i genitori nei limiti delle reciproche possibilità economiche e sempre nell'assoluto rispetto delle inclinazioni e delle preferenze della figlia. 8.
Pag. 2 di 4 Entrambi i genitori nulla ostano al rilascio dei rispettivi passaporti per la figlia minorenne.
9. Si da' atto che l'autovettura Fiat 500 Tg. EV004BJ, inizialmente 4 di proprietà del signor , è Pt_2
già stata intestata alla moglie con ogni onere conseguente e resterà in uso a quest'ultima. 10.
Le parti, titolari di redditi propri, danno atto di aver regolato ogni loro rapporto, comprese le spese legali che saranno sostenute. Si precisa che, non essendo mai emerse criticità nella gestione ed affidamento della figlia minore, oltre che della sussistenza di un accordo tra i genitori, non si ravvisa né la necessità né il presupposto normativo per l'ascolto dello stesso di cui all'art. 473- bis 4 c.p.c”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data , hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si da atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 25/11/2015, in VILLANOVA D'ARDENGHI
[...]
(atto n.2, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015)
Pag. 3 di 4 2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 28/05/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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