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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 10987/2024
TRIBUNALE DI CATANIA Sezione specializzata in materia di impresa
Il Giudice, sciogliendo la superiore riserva;
esaminati gli atti;
OSSERVA
La liquidazione giudiziale di ha Controparte_1 promosso l'odierno procedimento cautelare chiedendo autorizzarsi il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., di tutti i beni nella titolarità di
[...]
, amministratore della società in bonis, a causa di condotte di mala gestio Per_1
dal medesimo tenute e del pericolo di dispersione delle garanzie del credito risarcitorio vantato dalla curatela.
Rigettata la richiesta di decreto inaudita altera parte, il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. al resistente in data 30.10.2024; non si è costituito, Persona_1
con la conseguenza che deve esserne dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, il ricorso cautelare deve essere accolto, nei termini che seguono, sussistendo sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
La domanda cautelare risulta, innanzitutto, strumentale all'azione di responsabilità da esperirsi nei confronti dell'amministratore della società in bonis; in particolare,
è stato presidente del consiglio di amministrazione sin dalla Persona_1
costituzione della società, avvenuta nel 2008, ed ha ricoperto la carica gestoria (di presidente del c.d.a. e, per alcuni periodi, di amministratore unico) sino all'apertura della liquidazione giudiziale (sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 21 del
14.12.2023).
Va preliminarmente ricordato che l'azione esperita dalla curatela ai sensi dell'art. 146 l.f., oggi art. 255 c.c.i., cumula in sé, per giurisprudenza costante, l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2393 c.c. e l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, garanzia dei soci e dei creditori (ex multis, Cass. civ., nn. 10378/2013, 15955/2012, 17033/2010, nonché Sez. un., n. 1641/2017). L'azione sociale di responsabilità (che la curatela per l'appunto esercita, unitamente all'azione spettante ai creditori sociali) ha natura contrattuale, con la conseguenza che parte ricorrente, sulla base dei principi contenuti negli artt. 128 e 2697 c.c. (quali interpretati, per tutti, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001) ha solo l'onere di provare il titolo e può limitarsi ad allegare l'inadempimento ed il nesso causale, mentre incombe sulla parte resistente provare il corretto adempimento della propria obbligazione (principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità; ex multis, Cass civ., nn. 2975/2020, 17441/2016 e 25977/2008).
Nel caso in esame, la curatela della liquidazione giudiziale, in una situazione di mancata costituzione del resistente, ha dato prova dell'inadempimento degli obblighi di regolare amministrazione e di conservazione del patrimonio sociale gravanti sull'amministratore, che si sostanziano nelle seguenti condotte:
- omessa tenuta delle scritture sociali e contabili obbligatorie e dei bilanci, per l'intera vita della società, non essendo state rinvenute le scritture, non essendo stati depositati i bilanci e non essendo stata consegnata al curatore alcuna documentazione;
- omesso adempimento degli obblighi tributari e previdenziali, secondo quanto emerge dal verbale di accertamento ispettivo in atti e dalle domande di ammissione allo stato passivo (docc.
5-6 allegati al ricorso);
- mancata adozione dei rimedi previsti dal codice civile per l'ipotesi di riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale (su cui si tornerà a breve) ;
- dismissione di beni sociali mediante operazione in conflitto di interessi e senza riscossione del corrispettivo: in particolare, con atto del 19.06.2018 è stata costituita la società (avente medesima sede operativa e Controparte_2
medesimo oggetto sociale della società in liquidazione giudiziale, doc. 7), le cui quote risultano integralmente nella titolarità dell'amministratore , CP_3
moglie di e madre dei soci e componenti del c.d.a. Parte_1
della ricorrente e (doc. 8), e a tale società sono Persona_1 CP_4
stati trasferiti, in data 27.12.2019, gli unici terreni di proprietà della società ricorrente, senza riscossione di corrispettivo, fissato in euro 50.000 (si rinvia ai docc. 4 e 11 allegati al ricorso).
A fronte di tali inadempimenti, il danno rispetto al quale è stata richiesta la cautela
è stato individuato dalla curatela in quello cagionato dall'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, in una situazione in cui il capitale sociale era stato completamente eroso e l'amministratore, anziché porre in liquidazione la società cooperativa ai sensi dell'art. 2545duodecies c.c. o adottare gli altri rimedi codicistici
(ricapitalizzazione o trasformazione), ha piuttosto proseguito, in maniera indebita, la gestione dell'attività, con modalità e per fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio. Tale erosione è comprovata, essendosi verificatasi quantomeno dopo l'irrogazione della sanzione, di importo prossimo ad euro 400.000, da parte dell del lavoro competente irrogata, in data CP_5
22.02.2018 (oltre che in relazione alla generale maturazione di debiti erariali e previdenziali di cui alle domande di ammissione al passivo sub doc. 5), avendo la società un capitale sociale di euro 1.500 (integralmente versato) e non constando alcun bilancio o scrittura contabile da cui possa desumersi che la società fosse capiente rispetto al suddetto debito.
Il danno rispetto al quale è stata chiesta la concessione della cautela è stato quantificato da parte ricorrente in euro 317.472,95, pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare.
Tale criterio risulta in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte che ritiene ammissibile la liquidazione del danno in questione in via equitativa con ricorso al criterio presuntivo della differenza tra attivo e passivo, qualora l'attore o il ricorrente abbia allegato inadempimenti dell'amministratore astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato ed abbia indicato le ragioni che gli hanno impedito del tutto l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo, nell'impossibilità di una ricostruzione analitica per la totale mancanza dei dati contabili o la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento (situazione in cui una mancanza solo parziale delle scritture contabili e dei bilanci avrebbe piuttosto consentito il ricorso al criterio c.d. della differenza tra i netti patrimoniali;
sul tema,
Cass. civ., Sez. I, 30.09.2019; Sez. I, n. 2500/2018; Sez. I, n. 9983/2017; Sez. un., n.
9100/2015). Peraltro, i suddetti criteri sono stati da ultimo recepiti ed anzi ampliati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 378 comma II ha aggiunto all'art. 2486 c.c. il comma III, in base al quale “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura, e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art.
2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
Tanto chiarito in punto di fumus boni iuris e passando all'esame del periculum in mora, il requisito sussiste sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo.
Per un verso, infatti, a fronte del non modesto credito vantato, la curatela ha dimostrato l'incapienza del patrimonio del resistente rispetto alla pretesa fatta valere, in quanto il pregiudizio complessivo ascende ad un importo superiore ad euro
300.000, a fronte della titolarità, in capo a di beni di valore Persona_1
insufficiente, ovverosia un piccolo deposito, altri fabbricati in quota, terreni di valore non superiore ad euro 160.000,00; si tratta di beni, peraltro, in parte gravati da ipoteche (si rinvia ai docc. 14-16 allegati al ricorso). L'interpretazione per cui il profilo oggettivo della mera insufficienza del patrimonio del debitore ad assicurare il soddisfacimento del credito vantato è idoneo ai fini della concessione della cautela è costante nella giurisprudenza di codesto Ufficio ed è largamente condivisa della giurisprudenza (ex multis, a Cass. civ., nn. 6042/1998, 3563/1996 e 902/1990,
Tribunale Potenza 15.09.2020, Tribunale Palermo, 21.12.2016, Tribunale Padova,
12.05.1999 e Tribunale Pordenone, 18.03.1999).
Sussiste inoltre il periculum anche sotto il profilo soggettivo, tenuto conto della condotta distrattiva contestata all'amministratore resistente e ritenuta nell'odierna sede verosimile, consistente nell'aver spogliato la società dei suoi beni, in conflitto di interessi, a favore di una società amministrata dalla moglie, senza riscossione del corrispettivo.
In conclusione, alla luce della sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, tenuto conto del credito da tutelare e delle spese relative, il sequestro può essere prudenzialmente concesso sino alla concorrenza dell'importo di euro 320.000.
Si dà atto che le spese verranno regolate all'esito del procedimento di merito, trattandosi di provvedimento di concessione di sequestro ante causam.
P.Q.M.
dichiara la contumacia di Persona_1
autorizza, in favore della liquidazione giudiziale di Controparte_6
, il sequestro ai sensi dell'art. 671 c.p.c. di tutti i beni immobili,
[...]
mobili e crediti nella titolarità di sino alla concorrenza di euro Persona_1
320.000; dà atto che le spese verranno regolate all'esito del procedimento di merito.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Catania, 10/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Sezione specializzata in materia di impresa
Il Giudice, sciogliendo la superiore riserva;
esaminati gli atti;
OSSERVA
La liquidazione giudiziale di ha Controparte_1 promosso l'odierno procedimento cautelare chiedendo autorizzarsi il sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., di tutti i beni nella titolarità di
[...]
, amministratore della società in bonis, a causa di condotte di mala gestio Per_1
dal medesimo tenute e del pericolo di dispersione delle garanzie del credito risarcitorio vantato dalla curatela.
Rigettata la richiesta di decreto inaudita altera parte, il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. al resistente in data 30.10.2024; non si è costituito, Persona_1
con la conseguenza che deve esserne dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, il ricorso cautelare deve essere accolto, nei termini che seguono, sussistendo sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
La domanda cautelare risulta, innanzitutto, strumentale all'azione di responsabilità da esperirsi nei confronti dell'amministratore della società in bonis; in particolare,
è stato presidente del consiglio di amministrazione sin dalla Persona_1
costituzione della società, avvenuta nel 2008, ed ha ricoperto la carica gestoria (di presidente del c.d.a. e, per alcuni periodi, di amministratore unico) sino all'apertura della liquidazione giudiziale (sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 21 del
14.12.2023).
Va preliminarmente ricordato che l'azione esperita dalla curatela ai sensi dell'art. 146 l.f., oggi art. 255 c.c.i., cumula in sé, per giurisprudenza costante, l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2393 c.c. e l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, garanzia dei soci e dei creditori (ex multis, Cass. civ., nn. 10378/2013, 15955/2012, 17033/2010, nonché Sez. un., n. 1641/2017). L'azione sociale di responsabilità (che la curatela per l'appunto esercita, unitamente all'azione spettante ai creditori sociali) ha natura contrattuale, con la conseguenza che parte ricorrente, sulla base dei principi contenuti negli artt. 128 e 2697 c.c. (quali interpretati, per tutti, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001) ha solo l'onere di provare il titolo e può limitarsi ad allegare l'inadempimento ed il nesso causale, mentre incombe sulla parte resistente provare il corretto adempimento della propria obbligazione (principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità; ex multis, Cass civ., nn. 2975/2020, 17441/2016 e 25977/2008).
Nel caso in esame, la curatela della liquidazione giudiziale, in una situazione di mancata costituzione del resistente, ha dato prova dell'inadempimento degli obblighi di regolare amministrazione e di conservazione del patrimonio sociale gravanti sull'amministratore, che si sostanziano nelle seguenti condotte:
- omessa tenuta delle scritture sociali e contabili obbligatorie e dei bilanci, per l'intera vita della società, non essendo state rinvenute le scritture, non essendo stati depositati i bilanci e non essendo stata consegnata al curatore alcuna documentazione;
- omesso adempimento degli obblighi tributari e previdenziali, secondo quanto emerge dal verbale di accertamento ispettivo in atti e dalle domande di ammissione allo stato passivo (docc.
5-6 allegati al ricorso);
- mancata adozione dei rimedi previsti dal codice civile per l'ipotesi di riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale (su cui si tornerà a breve) ;
- dismissione di beni sociali mediante operazione in conflitto di interessi e senza riscossione del corrispettivo: in particolare, con atto del 19.06.2018 è stata costituita la società (avente medesima sede operativa e Controparte_2
medesimo oggetto sociale della società in liquidazione giudiziale, doc. 7), le cui quote risultano integralmente nella titolarità dell'amministratore , CP_3
moglie di e madre dei soci e componenti del c.d.a. Parte_1
della ricorrente e (doc. 8), e a tale società sono Persona_1 CP_4
stati trasferiti, in data 27.12.2019, gli unici terreni di proprietà della società ricorrente, senza riscossione di corrispettivo, fissato in euro 50.000 (si rinvia ai docc. 4 e 11 allegati al ricorso).
A fronte di tali inadempimenti, il danno rispetto al quale è stata richiesta la cautela
è stato individuato dalla curatela in quello cagionato dall'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, in una situazione in cui il capitale sociale era stato completamente eroso e l'amministratore, anziché porre in liquidazione la società cooperativa ai sensi dell'art. 2545duodecies c.c. o adottare gli altri rimedi codicistici
(ricapitalizzazione o trasformazione), ha piuttosto proseguito, in maniera indebita, la gestione dell'attività, con modalità e per fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio. Tale erosione è comprovata, essendosi verificatasi quantomeno dopo l'irrogazione della sanzione, di importo prossimo ad euro 400.000, da parte dell del lavoro competente irrogata, in data CP_5
22.02.2018 (oltre che in relazione alla generale maturazione di debiti erariali e previdenziali di cui alle domande di ammissione al passivo sub doc. 5), avendo la società un capitale sociale di euro 1.500 (integralmente versato) e non constando alcun bilancio o scrittura contabile da cui possa desumersi che la società fosse capiente rispetto al suddetto debito.
Il danno rispetto al quale è stata chiesta la concessione della cautela è stato quantificato da parte ricorrente in euro 317.472,95, pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare.
Tale criterio risulta in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte che ritiene ammissibile la liquidazione del danno in questione in via equitativa con ricorso al criterio presuntivo della differenza tra attivo e passivo, qualora l'attore o il ricorrente abbia allegato inadempimenti dell'amministratore astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato ed abbia indicato le ragioni che gli hanno impedito del tutto l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo, nell'impossibilità di una ricostruzione analitica per la totale mancanza dei dati contabili o la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento (situazione in cui una mancanza solo parziale delle scritture contabili e dei bilanci avrebbe piuttosto consentito il ricorso al criterio c.d. della differenza tra i netti patrimoniali;
sul tema,
Cass. civ., Sez. I, 30.09.2019; Sez. I, n. 2500/2018; Sez. I, n. 9983/2017; Sez. un., n.
9100/2015). Peraltro, i suddetti criteri sono stati da ultimo recepiti ed anzi ampliati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 378 comma II ha aggiunto all'art. 2486 c.c. il comma III, in base al quale “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura, e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art.
2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
Tanto chiarito in punto di fumus boni iuris e passando all'esame del periculum in mora, il requisito sussiste sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo.
Per un verso, infatti, a fronte del non modesto credito vantato, la curatela ha dimostrato l'incapienza del patrimonio del resistente rispetto alla pretesa fatta valere, in quanto il pregiudizio complessivo ascende ad un importo superiore ad euro
300.000, a fronte della titolarità, in capo a di beni di valore Persona_1
insufficiente, ovverosia un piccolo deposito, altri fabbricati in quota, terreni di valore non superiore ad euro 160.000,00; si tratta di beni, peraltro, in parte gravati da ipoteche (si rinvia ai docc. 14-16 allegati al ricorso). L'interpretazione per cui il profilo oggettivo della mera insufficienza del patrimonio del debitore ad assicurare il soddisfacimento del credito vantato è idoneo ai fini della concessione della cautela è costante nella giurisprudenza di codesto Ufficio ed è largamente condivisa della giurisprudenza (ex multis, a Cass. civ., nn. 6042/1998, 3563/1996 e 902/1990,
Tribunale Potenza 15.09.2020, Tribunale Palermo, 21.12.2016, Tribunale Padova,
12.05.1999 e Tribunale Pordenone, 18.03.1999).
Sussiste inoltre il periculum anche sotto il profilo soggettivo, tenuto conto della condotta distrattiva contestata all'amministratore resistente e ritenuta nell'odierna sede verosimile, consistente nell'aver spogliato la società dei suoi beni, in conflitto di interessi, a favore di una società amministrata dalla moglie, senza riscossione del corrispettivo.
In conclusione, alla luce della sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, tenuto conto del credito da tutelare e delle spese relative, il sequestro può essere prudenzialmente concesso sino alla concorrenza dell'importo di euro 320.000.
Si dà atto che le spese verranno regolate all'esito del procedimento di merito, trattandosi di provvedimento di concessione di sequestro ante causam.
P.Q.M.
dichiara la contumacia di Persona_1
autorizza, in favore della liquidazione giudiziale di Controparte_6
, il sequestro ai sensi dell'art. 671 c.p.c. di tutti i beni immobili,
[...]
mobili e crediti nella titolarità di sino alla concorrenza di euro Persona_1
320.000; dà atto che le spese verranno regolate all'esito del procedimento di merito.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Catania, 10/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone