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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5159 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16172/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. LB ET Presidente dott.ssa LA ME Giudice Rel. Est. dott.ssa Lucia Minutella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16172/2025 promossa da:
(C.F. EX: ), con il patrocinio dell'avv. USSEGLIO MIN ENRICO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Rinuncia agli atti
Per il PM
Non insiste in quanto trattasi di persona già interdetta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.08.2025 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente di . Controparte_1
All'udienza del 23.10.2025 nessuno compariva dinanzi al GOP delegato.
In data 23.10.2025 parte ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti.
pagina 1 di 2 In data 17.11.2025 il PM dichiarava di non insistere nell'interdizione del sig. in quanto persona Pt_1 già interdetta.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso depositato dal ricorrente, essendo già il sig.
[...] sottoposto ad interdizione. CP_1
Quanto alla domanda depositata dal ricorrente in data 25.11.2025, la nomina del tutore è di competenza del giudice tutelare.
Nulla si dispone in punto spese di lite, atteso il rapporto di parentela fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia di parte resistente,
DICHIARA inammissibile la domanda.
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 26.11.2025
Il Presidente
LB ET
Il Giudice Rel./Est.
LA ME
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. LB ET Presidente dott.ssa LA ME Giudice Rel. Est. dott.ssa Lucia Minutella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16172/2025 promossa da:
(C.F. EX: ), con il patrocinio dell'avv. USSEGLIO MIN ENRICO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Rinuncia agli atti
Per il PM
Non insiste in quanto trattasi di persona già interdetta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.08.2025 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente di . Controparte_1
All'udienza del 23.10.2025 nessuno compariva dinanzi al GOP delegato.
In data 23.10.2025 parte ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti.
pagina 1 di 2 In data 17.11.2025 il PM dichiarava di non insistere nell'interdizione del sig. in quanto persona Pt_1 già interdetta.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso depositato dal ricorrente, essendo già il sig.
[...] sottoposto ad interdizione. CP_1
Quanto alla domanda depositata dal ricorrente in data 25.11.2025, la nomina del tutore è di competenza del giudice tutelare.
Nulla si dispone in punto spese di lite, atteso il rapporto di parentela fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia di parte resistente,
DICHIARA inammissibile la domanda.
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 26.11.2025
Il Presidente
LB ET
Il Giudice Rel./Est.
LA ME
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