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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/03/2024, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
NRG 3013/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ON, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 14 Febbraio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3013/2023, posta in deliberazione tra:
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. con l'Avv. Liburdi Giuseppina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-Parte Opponente
E
, Controparte_1 con l'avv. Grazia Raimonda Canu, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Parte Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di
ON , proponendo opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 471/2023 per il pagamento dell'importo di Euro 7804,37, oltre interessi legali e spese legali, provvisoriamente esecutivo, a titolo di TFR e alcune indennità legate al rapporto di lavoro, risolto il 30.04.2022
In particolare, con ricorso monitorio Controparte_1 presentato innanzi al Tribunale di ON, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha chiesto ed ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento (D.I. n. Parte_1
471/2023) della somma di Euro 7804,37.
A fondamento del ricorso monitorio, parte opposta aveva dedotto di essere stata assunta in data 09.04.2019 dalla Parte_1 con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo parziale. Parte opposta ha altresì evidenziato che durante il periodo lavorativo godeva del congedo di maternità dal
20.11.2021 al 20.04.2022 e che quindi la società era tenuta ad anticipare l'indennità di maternità direttamente in busta paga. Ha infine dedotto di essere stata licenziata in data 30.04.2022 per giustificato motivo oggettivo, e che alla cessazione del rapporto di lavoro, non veniva corrisposto alla sig. il saldo della CP_1
13^ mensilità 2021 per € 223,00, la retribuzione e le indennità relative alla mensilità di dicembre 2021 per € 1.577,39, la retribuzione e le indennità relative alla mensilità di marzo 2022 per € 946,34, la retribuzione, le indennità ed il Tfr relative alla mensilità di aprile 2022 per € 5.057,64, per un totale di €
7.804,37 di cui € 2.738,75 a titolo di Tfr.
Con il presente giudizio, la soc. ha Parte_1 proposto opposizione, chiedendo la revoca o la declaratoria di nullità dell'opposto d.i. n. 471/2023.
Parte opponente ha in particolare eccepito l'errata quantificazione delle somme richieste, laddove correttamente il
TFR ancor da versare è stato quantificato dalla parte opposta in euro 2738,75, le ulteriori indennità ancora dovute non ammontano in euro 5065,62. La società ha in definitiva dedotto di essere debitrice della parte opposta della minor somma quantificata in euro e 6.078,13. La società ha infine evidenziato la difficoltà economica dell'opponente a corrispondere le somme dovute alla sig. CP_1
Si è costituito in giudizio , chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso della odierna del 14 Febbraio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Va in primo luogo precisato che non è in contestazione tra le parti nè il rapporto di lavoro intercorso, né la circostanza che la società non abbia corrisposto le retribuzioni relative alle mensilità di cui al D.I. opposto alla sig. CP_1
La società opponente ha invero riconosciuto il mancato versamento delle medesime e del TFR, e si è limitata a evidenziare che solo la somma pari ad euro 2738,75 a titolo di
TFR è stata correttamente quantificata nel ricorso monitorio, mentre con riguardo alla somma richiesta per gli ulteriori titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo la società ha contestato il quantum richiesto. La società ha dedotto che la sig.ra CP_1
debba percepire la somma di euro 6.078,13 di cui euro 2.738,75 a titolo di TFR, con la conseguenza che la somma che la società ritiene di dover corrispondere alla lavoratrice per le altre indennità è pari ad euro 3.339,38 in luogo della somma di euro
5065,62.
Si tratta pertanto di una opposizione non sull'an, ma solo sul quantum.
Orbene, ciò premesso, va in primo luogo evidenziato la correttezza della richiesta di liquidazione dei crediti spettanti alla lavoratrice al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie non si è verificato.
Invero, risulta dagli atti di causa che nel giudizio monitorio il decreto ingiuntivo è stato richiesto in virtù delle buste paga, relative alle mensilità non corrisposte, emesse dal datore di lavoro al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
In secondo luogo, la società ha lamentato l'erronea determinazione delle somme dovute a titolo di retribuzione, ma non del Tfr, senza tuttavia alcuna specificazione e facendo riferimento ad un conteggio alternativo redatto dalla società tuttavia non è stato prodotto in atti.
Inoltre, risulta proprio dalle buste paga depositate nel ricorso monitorio che la somma a titolo di differenze retributive non percepite dalla sig.ra ammonta in euro 5.065,62, non CP_1 comprendendosi come la società abbia conteggiato tale debenza nella minor somma di euro € 3.339,38.
Risulta in particolare ancora dovuto il saldo della 13^ mensilità
2021 per € 223,00 (come da busta paga doc. 3 monitorio), la retribuzione e le indennità relative alla mensilità di dicembre
2021 per € 1.577,39 (netto € 1.648,00 come da busta paga doc. 4 monitorio) la retribuzione e le indennità relative alla mensilità di marzo 2022 per € 946,34 (netto € 893,00 come da busta paga doc. 5 monitorio), la retribuzione, le indennità ed il Tfr relative alla mensilità di aprile 2022 per 5.057,64 (netto € 3.314,13 come da busta paga doc. 6 monitorio), per un totale di € 7.804,37 di cui
€ 2.738,75 a titolo di Tfr (non contestato).
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi, che era onere della società allegare e provare, la contestazione avanzata da parte opponente di non corretta determinazione della somma dovuta a titolo di differenze retributive, alla luce di quanto innanzi esposto, deve dunque ritenersi infondata. Né a tal fine può assumere alcuna valenza giuridica la semplice richiesta della lavoratrice inviata per mail (All. 2 fascicolo opponente) di sollecito, ove per lo più il pagamento delle retribuzioni veniva richiesto al netto e non al lordo,
Tale richiesta stragiudiziale non inficia nè preclude il diritto della lavoratrice ad ottenere la giusta retribuzione, come risultante dalle buste paga emesse dallo stesso datore di lavoro.
Per le considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere respinto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 471/2023.
Infine, deve rigettarsi la richiesta di condanna della società per lite temeraria. Non vi è prova in atti della mala fede della o colpa grave, ex art. 96 c.p.c..
Le spese di lite, come di norma, devono essere posta in capo alla parte opponente, in base al principio della soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, tenendo in considerazione la complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 data 23.8.2023, nella causa iscritta al n. 3013/2023 R.G.A.C.:
a) Respinge il ricorso, con conferma del decreto ingiuntivo n.
471/2023;
b) Condanna la soc. al pagamento delle Parte_1 spese di lite, in favore di , che si liquidano Controparte_1 in euro 2109,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, in misura del
15%, come per legge, da distrarsi.
ON, 5 Marzo 2024 Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ON, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 14 Febbraio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3013/2023, posta in deliberazione tra:
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. con l'Avv. Liburdi Giuseppina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-Parte Opponente
E
, Controparte_1 con l'avv. Grazia Raimonda Canu, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Parte Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte opponente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di
ON , proponendo opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 471/2023 per il pagamento dell'importo di Euro 7804,37, oltre interessi legali e spese legali, provvisoriamente esecutivo, a titolo di TFR e alcune indennità legate al rapporto di lavoro, risolto il 30.04.2022
In particolare, con ricorso monitorio Controparte_1 presentato innanzi al Tribunale di ON, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha chiesto ed ottenuto nei confronti di ingiunzione di pagamento (D.I. n. Parte_1
471/2023) della somma di Euro 7804,37.
A fondamento del ricorso monitorio, parte opposta aveva dedotto di essere stata assunta in data 09.04.2019 dalla Parte_1 con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo parziale. Parte opposta ha altresì evidenziato che durante il periodo lavorativo godeva del congedo di maternità dal
20.11.2021 al 20.04.2022 e che quindi la società era tenuta ad anticipare l'indennità di maternità direttamente in busta paga. Ha infine dedotto di essere stata licenziata in data 30.04.2022 per giustificato motivo oggettivo, e che alla cessazione del rapporto di lavoro, non veniva corrisposto alla sig. il saldo della CP_1
13^ mensilità 2021 per € 223,00, la retribuzione e le indennità relative alla mensilità di dicembre 2021 per € 1.577,39, la retribuzione e le indennità relative alla mensilità di marzo 2022 per € 946,34, la retribuzione, le indennità ed il Tfr relative alla mensilità di aprile 2022 per € 5.057,64, per un totale di €
7.804,37 di cui € 2.738,75 a titolo di Tfr.
Con il presente giudizio, la soc. ha Parte_1 proposto opposizione, chiedendo la revoca o la declaratoria di nullità dell'opposto d.i. n. 471/2023.
Parte opponente ha in particolare eccepito l'errata quantificazione delle somme richieste, laddove correttamente il
TFR ancor da versare è stato quantificato dalla parte opposta in euro 2738,75, le ulteriori indennità ancora dovute non ammontano in euro 5065,62. La società ha in definitiva dedotto di essere debitrice della parte opposta della minor somma quantificata in euro e 6.078,13. La società ha infine evidenziato la difficoltà economica dell'opponente a corrispondere le somme dovute alla sig. CP_1
Si è costituito in giudizio , chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso della odierna del 14 Febbraio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Va in primo luogo precisato che non è in contestazione tra le parti nè il rapporto di lavoro intercorso, né la circostanza che la società non abbia corrisposto le retribuzioni relative alle mensilità di cui al D.I. opposto alla sig. CP_1
La società opponente ha invero riconosciuto il mancato versamento delle medesime e del TFR, e si è limitata a evidenziare che solo la somma pari ad euro 2738,75 a titolo di
TFR è stata correttamente quantificata nel ricorso monitorio, mentre con riguardo alla somma richiesta per gli ulteriori titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo la società ha contestato il quantum richiesto. La società ha dedotto che la sig.ra CP_1
debba percepire la somma di euro 6.078,13 di cui euro 2.738,75 a titolo di TFR, con la conseguenza che la somma che la società ritiene di dover corrispondere alla lavoratrice per le altre indennità è pari ad euro 3.339,38 in luogo della somma di euro
5065,62.
Si tratta pertanto di una opposizione non sull'an, ma solo sul quantum.
Orbene, ciò premesso, va in primo luogo evidenziato la correttezza della richiesta di liquidazione dei crediti spettanti alla lavoratrice al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie non si è verificato.
Invero, risulta dagli atti di causa che nel giudizio monitorio il decreto ingiuntivo è stato richiesto in virtù delle buste paga, relative alle mensilità non corrisposte, emesse dal datore di lavoro al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
In secondo luogo, la società ha lamentato l'erronea determinazione delle somme dovute a titolo di retribuzione, ma non del Tfr, senza tuttavia alcuna specificazione e facendo riferimento ad un conteggio alternativo redatto dalla società tuttavia non è stato prodotto in atti.
Inoltre, risulta proprio dalle buste paga depositate nel ricorso monitorio che la somma a titolo di differenze retributive non percepite dalla sig.ra ammonta in euro 5.065,62, non CP_1 comprendendosi come la società abbia conteggiato tale debenza nella minor somma di euro € 3.339,38.
Risulta in particolare ancora dovuto il saldo della 13^ mensilità
2021 per € 223,00 (come da busta paga doc. 3 monitorio), la retribuzione e le indennità relative alla mensilità di dicembre
2021 per € 1.577,39 (netto € 1.648,00 come da busta paga doc. 4 monitorio) la retribuzione e le indennità relative alla mensilità di marzo 2022 per € 946,34 (netto € 893,00 come da busta paga doc. 5 monitorio), la retribuzione, le indennità ed il Tfr relative alla mensilità di aprile 2022 per 5.057,64 (netto € 3.314,13 come da busta paga doc. 6 monitorio), per un totale di € 7.804,37 di cui
€ 2.738,75 a titolo di Tfr (non contestato).
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi, che era onere della società allegare e provare, la contestazione avanzata da parte opponente di non corretta determinazione della somma dovuta a titolo di differenze retributive, alla luce di quanto innanzi esposto, deve dunque ritenersi infondata. Né a tal fine può assumere alcuna valenza giuridica la semplice richiesta della lavoratrice inviata per mail (All. 2 fascicolo opponente) di sollecito, ove per lo più il pagamento delle retribuzioni veniva richiesto al netto e non al lordo,
Tale richiesta stragiudiziale non inficia nè preclude il diritto della lavoratrice ad ottenere la giusta retribuzione, come risultante dalle buste paga emesse dallo stesso datore di lavoro.
Per le considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere respinto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 471/2023.
Infine, deve rigettarsi la richiesta di condanna della società per lite temeraria. Non vi è prova in atti della mala fede della o colpa grave, ex art. 96 c.p.c..
Le spese di lite, come di norma, devono essere posta in capo alla parte opponente, in base al principio della soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, tenendo in considerazione la complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 data 23.8.2023, nella causa iscritta al n. 3013/2023 R.G.A.C.:
a) Respinge il ricorso, con conferma del decreto ingiuntivo n.
471/2023;
b) Condanna la soc. al pagamento delle Parte_1 spese di lite, in favore di , che si liquidano Controparte_1 in euro 2109,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, in misura del
15%, come per legge, da distrarsi.
ON, 5 Marzo 2024 Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore