Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2593/2025 V.G.
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2593/2025 R.G. V.G. promossa con ricorso congiunto da elettivamente domiciliata in Olgiate Olona presso lo studio Parte_1 dell'avv. Antonella Barrile, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
e da elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio Parte_2 degli avv.ti Giovanna Moschitta e Daniela Benavoli, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con figli nati fuori dal matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 23/05/2025 le parti instavano per la regolamentazione dei loro rapporti con la figlia nata il [...] dalla loro relazione sentimentale. Per_1
In particolare, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
2) La sig.ra ha già lasciato la casa familiare e si è trasferita Parte_1 con la minore in via Patrioti n. 65 a Solbiate Olona (VA) ed ha già provveduto ad asportare tutti i suoi effetti personali.
3) La casa familiare sita in Via Bellini n. 16 Cassano Magnago rimarrà assegnata al Sig. con tutti gli arredi e suppellettili;
Parte_2
4) Il Sig. provvederà il giorno 15 di ogni mese, al versamento di Parte_2
€ 200,00 tramite bonifico bancario sul conto corrente della madre e ciò a titolo di contributo al mantenimento di . Suddetto importo verrà rivalutato ogni Per_1 anno secondo gli indici ISTAT.
5) Il sig. provvederà altresì al versamento del 50% delle spese Parte_2 straordinarie relative alla figlia, vale a dire quelle di scuola materna e successivamente quelle scolastiche, extrascolastiche, di tempo libero e mediche non coperte dal S.S.N. Dette spese dovranno essere corrisposte dietro presentazione dei documenti giustificativi, fatto salvi i motivi di urgenza e come da protocollo predisposto dalla Corte d'Appello di Milano.
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia un week - end al mese dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola sino alla domenica sera dopo cena (ore 9:00 circa) con l'impegno di riportare la bambina dalla madre. Qualora il sig.
non abbia il turno di lavoro di lunedì mattina, la bambina potrà stare Parte_2 con il padre anche la domenica sera con l'impegno di quest'ultimo di portare la piccola il lunedì mattina alla scuola materna.
7) Nella medesima settimana il cui week end è di spettanza del padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé un giorno infrasettimanale da concordare Per_1 in base ai turni di entrambi i genitori;
8) Il padre potrà, altresì, vedere e tenere tre giorni infrasettimanali (con o Per_1 senza pernotto) nella settimana il cui weekend è di competenza della madre, sempre in base ai turni di lavoro dei genitori;
turni che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente almeno una settimana prima.
9) Il padre potrà sentire telefonicamente almeno una volta al giorno la figlia nei giorni in cui non la vedrà.
10) Nel periodo estivo potrà trascorrere con il padre 15 giorni anche non Per_1 consecutivi in periodo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, con l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare luogo di villeggiature e recapito. 11) Nelle festività natalizie ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01; nelle festività pasquali il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di pasquetta con l'altro tutto ciò ad anni alterni così come ogni altra festività; 12) Il Sig. rinuncia all'assegno unico a favore della sig.ra ; Parte_2 Pt_1
13) il padre e la madre trascorreranno con la figlia il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore, rispettivamente ed in modo alternato, la mattina ed il pomeriggio di queste giornate, secondo le modalità ed i tempi che i genitori stabiliranno di volta in volta, salvo diverso accordo tra le parti, sempre considerando il preminente interesse della minore;
14) eventuali gite scolastiche, viaggi o uscite di qualsiasi tipo di carattere eccezionale che comportino la permanenza superiore ad una giornata dovranno essere comunicate ed accordate da un genitore all'altro;
15) il padre e/o la madre verrà avvisato di ogni attività scolastica, ludica o di altro genere che possa riguardare la figlia avendo così la possibilità di partecipare ed assistere;
16) ogni questione o decisione straordinaria che riguarda la figlia dovrà essere gestita concordemente da entrambi i genitori;
17) entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con la stessa. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della figlia;
18) resta inteso che ai fini delle norme che regolano l'affidamento condiviso, potranno essere presi accordi tra le parti, tali da rendere i contatti tra genitori e figlia più ampi ed elastici possibili, unicamente nell'interesse di preservare per la minore un ambiente familiare armonico e sereno;
19)I genitori si obbligano reciprocamente a comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio e recapito telefonico.
20)I Sigg.ri e rilasciano il proprio assenso al rinnovo e/o rilascio Parte_2 Pt_1 dei rispettivi documenti di identità validi per l'espatrio nonché all'iscrizione sugli stessi della figlia minore.
21) Quanto al finanziamento la cui rata mensile è di € 420,00, le parti si impegnano a pagare ciascuno la metà dell'importo entro il 10 di ogni mese e ciò sino alla scadenza del 2029.
22)Le parti si impegnano a valutare l'opportunità o meno di presentare un eventuale compagno o compagna alla bambina al fine di preservarne l'equilibrio emotivo della stessa.
Spese legali compensate”.
E' stato acquisito il parere favorevole del P.M. Il Collegio ritiene che non sussistano circostanze ostative all'accoglimento delle istanze congiunte delle parti, in quanto conformi all'interesse primario della prole ed alle condizioni reddituali delle parti.
Sussistono gravi motivi per compensarsi tra le parti le spese di lite alla luce della natura congiunta del ricorso.
P . Q . M .
DISPONE
l'affidamento condiviso della minore con il suo collocamento presso la madre.
Prende atto delle ulteriori pattuizioni concluse dalle parti secondo le conclusioni congiunte sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 04/06/2025
Il Presidente Estensore