Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4385 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Valente, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Antonio e Viola Manco, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Per l'udienza del 27/01/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni addivenendo ad una soluzione consensuale della controversia come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 26/07/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/06/2024, il ricorrente ha domandato la revisione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 829/2019, emessa dal Tribunale di Lecce in data 07/03/2019, chiedendo disporsi: la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e divenuti nelle more maggiorenni e autosufficienti, e Persona_1 Per_2 confermandolo, invece, per il figlio ancora minorenne;
accertata l'indipendenza Per_3 economica dei predetti figli, la restituzione delle somme indebitamente percepite a fronte,
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infine,
l'assegnazione del locale, facente parte della casa coniugale di proprietà del ricorrente, adibito ad uso magazzino.
Motivo della domanda risulta essere da un lato, la mutata condizione economico – patrimoniale del ricorrente, riconducibile prioritariamente alla cessazione del proprio rapporto di lavoro subordinato, dall'altro l'asserito raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli maggiorenni.
, si è costituita con memoria depositata il 27/12/2024, Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e opponendosi alla richiesta avanzata dal ricorrente.
Per l'udienza del 27/01/2025, tuttavia le parti, addivenute ad un accordo, hanno depositato una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio.
In particolare, le stesse hanno chiesto una modifica della regolamentazione in vigore nei seguenti termini:
a) il IG. verserà in favore della IG.ra un assegno mensile pari ad euro Pt_1 CP_1
500,00 di cui euro 350,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore ed Per_3 euro 150,00 per il primogenito , da corrispondersi entro il giorno 5 di Persona_1 ogni mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% da dividersi tra i genitori, come da Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Lecce;
b) a fini transattivi, il IG. si obbliga a corrispondere in favore della Parte_1
IG.ra la somma pari ad euro 4.500,00 (oltre all'acconto di 1.000,00 euro già CP_1 versato in data 14/01/2025) dovuti in forza di atto di precetto del 20/11/2024 per euro 11.894,36 a causa del mancato pagamento dell'assegno mensile di mantenimento per il periodo dicembre 2023 – novembre 2024; detto importo sarà corrisposto nei seguenti termini:
- quanto ad euro 2.500,00 immediatamente a mezzo bonifico bancario intestato all'avv. Antonio Manco, alle seguenti coordinate bancarie Banca Popolare
Pugliese – IBAN IT 96 Z 05262 80110 CC0210002013 - BIC/SWIFT CODE: BPPU
IT 33; invero, si precisa come il menzionato importo pari ad euro 2.500,00 sia stato effettivamente disposto in data 25/01/2025 a mezzo di bonifico bancario istantaneo , sicché – con la sottoscrizione della presente transazione – la IG.ra ed il procuratore avvocato Antonio Manco rilasciano ampia quietanza CP_1 liberatoria in ordine alla ricezione di dette somme;
2 - quanto ai restanti euro 2.000,00 a mezzo di un programma rateale mensile basato su 300,00 euro mensili con prima scadenza al 5/02/2025 fino all'estinzione del debito, somme quindi che si aggiungeranno a quelle già dovute a titolo di assegno di mantenimento, per come ivi concordato al punto sub a);
c) la IG.ra rinuncia a richiedere nei confronti del IG. il pagamento delle CP_1 Pt_1 due ulteriori mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025 a titolo di assegno mensile di mantenimento, postume rispetto alla notificazione del richiamato atto di precetto e ad oggi non corrisposte dal IG. ; Pt_1
d) il IG. con la sottoscrizione del presente accordo dichiara di rinunciare, come Pt_1 in effetti rinuncia, alla propria domanda restitutoria in ordine alle somme che la IG.ra ha percepito per il mantenimento del secondogenito in costanza di attività CP_1 lavorativa di costui;
e) la sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo dichiara a sua volta di CP_1 rinunciare, come in effetti rinuncia, all'impugnazione per fini civili della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale Penale di Lecce, giudice Giannone, in favore del sig.
; Parte_1
f) le parti si impegnano ad intrattenere reciprocamente rapporti civili nell'interesse della prole, cercando di superare i dissapori che hanno contraddistinto il passato;
g) le parti si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo di carta di identità valida per l'espatrio;
h) restano ferme le altre condizioni di cui alla sentenza di divorzio, ed in particolare:
- l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla madre, con collocazione Per_3 presso la stessa, in considerazione della distanza geografica con il padre che risiede in Svizzera e diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta rientrerà in Italia;
- l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra con tutti gli arredi ivi CP_1 esistenti.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa trovare accoglimento in quanto le condizioni riportate nel predetto accordo appaiono adeguate alla tutela delle esigenze delle parti e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
In ragione della natura del presente procedimento, nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Lecce, a parziale modifica della sentenza n. 829/2019 emessa dal Tribunale di
Lecce in data 07/03/2019, così provvede:
1) dispone la modifica della sentenza n. 829/2019 emessa dal Tribunale di Lecce in data
7/03/2019 in conformità alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
2) spese compensate.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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