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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16216/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Aiello Carlo in virtù di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte di udienza depositate in data 2.04.2025):
insiste nella richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in Romania fra i coniugi
Per il P.M.:
nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1 CP_1
Romania il 25/08/2012.
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 19/09/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi nonché lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
Con sentenza n. 2753/2024 del 30.4.2024, pubblicata in data 08.05.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Il ricorrente, nel termine assegnato, depositava note scritte di udienza, insistendo nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Giova premettere che sussiste la giurisdizione italiana ex art. 3 lett. a) Reg. UE 1111/19 in relazione alla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente, attesa la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia (cfr. docc.
1-2 attorei).
È applicabile la legge sostanziale italiana ai sensi dell'art. 8 Reg. UE 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è sita la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale (cfr. docc. 1-2).
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non si ordina la trascrizione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile, non risultando l'atto di matrimonio trascritto in Italia, come indicato dalla ricorrente nelle note scritte d'udienza depositate il 2.4.2025.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura necessaria della causa (in relazione alla pronuncia di divorzio) e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
; Controparte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente pagina 2 di 3 Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16216/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Aiello Carlo in virtù di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte di udienza depositate in data 2.04.2025):
insiste nella richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in Romania fra i coniugi
Per il P.M.:
nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1 CP_1
Romania il 25/08/2012.
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 19/09/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi nonché lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
Con sentenza n. 2753/2024 del 30.4.2024, pubblicata in data 08.05.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Il ricorrente, nel termine assegnato, depositava note scritte di udienza, insistendo nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Giova premettere che sussiste la giurisdizione italiana ex art. 3 lett. a) Reg. UE 1111/19 in relazione alla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente, attesa la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia (cfr. docc.
1-2 attorei).
È applicabile la legge sostanziale italiana ai sensi dell'art. 8 Reg. UE 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è sita la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale (cfr. docc. 1-2).
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non si ordina la trascrizione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile, non risultando l'atto di matrimonio trascritto in Italia, come indicato dalla ricorrente nelle note scritte d'udienza depositate il 2.4.2025.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura necessaria della causa (in relazione alla pronuncia di divorzio) e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
; Controparte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente pagina 2 di 3 Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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