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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4714/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4714/2024 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUNARI Parte_1 C.F._1
ELEONORA
e
MO VE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUNARI C.F._2
ELEONORA ,
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione familiare sita in Castelfranco Emilia (MO) Via Larga 32, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla IG.r che ci vivrà con le figlie Parte_1
fino al raggiungimento dell'autonomia economica delle figlie. Per_1 Per_2
3) Le figli pertanto, manterranno la residenza presso l'abitazione Per_1 Per_2
familiare.
4) Il IG. ON provvederà a trasferire la propria residenza presso l'abitazione del padre,
dove attualmente risiede, o presso altra abitazione che reperirà in futuro.
5) I genitori, al fine di collaborare attivamente nell'interesse delle figlie, hanno scelto il regime dell'affidamento condiviso della figlia minor con conseguente dovere di assumere, Per_2
attuare e concordare gli indirizzi e le scelte educative di comune accordo, con le seguenti modalità di frequentazione della minore, tenuto conto dei turni lavorativi e delle correlate attività dei genitori e sempre salvo diversi accordi intervenuti tra i genitori:
o Il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figli a weekend alternati dal Per_2
sabato mattina sino alla domenica sera oltre ad 1 giorno alla settimana, deciso di comune accordo tra i genitori, nella settimana in cui vede il padre tien nel weekend, mentre Per_2
2 giorni alla settimana nelle settimane di permanenza della figlia dalla madre anche nel weekend.
o i genitori trascorreranno co almeno due settimane anche non consecutive, Per_2
durante le vacanze estive (luglio-agosto) da concordarsi preventivamente di anno in anno;
o per le vacanze natalizi trascorrerà ugual tempo con il padre e con la madre, Per_2
alternando il natale con il padre e l'ultimo giorno dell'anno e capodanno con la madre e viceversa l'anno successivo,
o per le vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni, le vacanze con la madre,
comprensive del giorno di pasqua e l'anno successivo con il padre;
6) La figli , maggiorenne e studente universitaria, deciderà in maniera autonoma le Per_1
visite ed i giorni in cui vedrà e starà con il padre.
7) Tenuto conto della collocazione prevalente delle figlie presso la madre, porre a carico del
IG. ON IM l'obbligo di corrispondere alla IG.r , entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese, la somma di € 300,00 (€ 150,00 a figlia) quale contributo al mantenimento,
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat
8) I genitori si obbligano al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche,
scolastiche e sportivo/ricreative, da sostenersi per le necessità d secondo le linee Per_2
guida del CNF, che si danno per conosciute dalle parti.
9) La vettura Ford Kuga tg. EJ 764 YD acquistata dal IG. ON in costanza di matrimonio e utilizzata dalla IG.r , rimarrà alla stessa assegnata per le necessità Parte_1
delle figlie;
la IG.r provvederà al passaggio di proprietà nonché dell'assicurazione Parte_1
delle vettura.
10) I coniugi concordano di mantenere il conto corrente Banca Credit Agricole su cui insiste la rata del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa familiare, cointestato ad entrambi,
sino all'estinzione del mutuo. A tal fine entrambi i coniugi verseranno mensilmente in tale conto corrente la quota del 50% ciascuno della rata di mutuo.
11) Ciascun coniuge rimane proprietario e nella piena disponibilità dei beni di provenienza personale e/o di famiglia.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e MO VE, ogni diversa domanda, Parte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
22/03/1978 e MO VE nato a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Castelfranco Emilia (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2003, atto n.39, Parte II serie A) Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio della prima sezione civile in data 13/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale