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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 03/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 204/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
1 , rappresentata e difesa dagli avv. UN NT Parte_1
e UN IA, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Bagnasco, in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio di Roma, ed elettivamente Persona_1
domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: liquidazione spese processuali.
Appello avverso la sentenza n. 1653/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: condannare la parte appellata al pagamento delle spese del primo grado;
vinte le spese del secondo grado.
Per l'appellato: rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado, vinte le spese del secondo grado.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/01/2020 citava in Parte_1
giudizio l' davanti al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno per CP_1
contestare l'avviso di addebito n. 400 2019 00082540 62 00, notificato in data 05/12/2019, con il quale l' le intimava il pagamento CP_1
dell'importo complessivo di € 2.090,30 per omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti a decorrere dal mese di aprile 2018 e sino al settembre successivo.
La ricorrente, nel ricorso di primo grado, deduceva che:
-la società era stata costituita nell'aprile 2018, per succedere Parte_2
alla società “ Parte_3
” - di cui la ricorrente era socia amministratrice;
la società
[...]
esercitava l'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande in Piaggine;
-dal 2017 l'attività commerciale suddetta era aperta, previa regolare comunicazione al Comune di Piaggine, soltanto nel mese di agosto e tanto era avvenuto anche per l'anno 2018, in cui il bar aveva aperto solo nel mese di agosto, dopodiché l'attività sociale era del tutto cessata;
3 -nel periodo in parola la ricorrente era studentessa universitaria stabilmente residente in [...]per motivi di studio, sicché a decorrere dalla data di costituzione della nuova società cioè ad aprile Parte_2
del 2018, aveva smesso di prestare attività lavorativa all'interno del predetto esercizio commerciale;
-pertanto, difettavano gli elementi fondanti l'obbligo di iscrizione della ricorrente nella gestione assicurativa dell' per gli esercenti attività CP_1
commerciali, stante il mancato svolgimento di qualsivoglia attività
gestionale nella società.
Si costituiva in giudizio l' , il quale eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità del ricorso in opposizione per tardività. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda sotto ogni profilo stante la legittimità dell'iscrizione officiosa in presenza di tutti i requisiti di legge.
Con sentenza depositata in data 31/10/2023 il Tribunale accoglieva il ricorso;
dichiarava interamente compensate le spese processuali.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 24/04/2024.
4 L'appellante, con un unico motivo, si doleva della compensazione delle spese di primo grado, atteso che il convenuto era soccombente nel merito e non sussistevano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c.
Concludeva per la condanna dell' al pagamento delle spese di prime CP_1
cure; con vittoria delle spese del secondo grado.
Si costituiva in appello l' , con memoria depositata il 29/09/2025, CP_1
concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Oggetto del presente gravame è unicamente la compensazione delle spese del primo grado disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Risultano invece passate in giudicato le altre statuizioni adottate dal primo giudice.
Il Tribunale ha motivato la compensazione integrale delle spese di prime cure in ragione della “obiettiva controvertibilità della questione relativa al
trattamento da riservare ai soci amministratori di s.r.l., che ha dato luogo
a divergenti interpretazioni in sede di merito e che solo di recente risulta
5 aver trovato una lettura univoca e consolidata nella giurisprudenza di
legittimità (con le ricordate pronunce del 2019)”.
Detta motivazione non è condivisa dal Collegio.
La compensazione delle spese di lite costituisce una deroga alla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., in forza della quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra. In quanto derogatoria di un principio generale, essa può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta
(oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità
di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n.
17966/2024, n. 4696/2019, n. 3977/2020).
6 Con l'intervento del 2014, il legislatore ha dunque voluto restringere l'ambito di operatività della compensazione, che rimane limitata ad ipotesi eccezionali.
Nel caso sottoposto all'esame di questo Collegio, la questione controversa non presentava né i caratteri dell'assoluta novità, né era stata oggetto di un mutamento della giurisprudenza. Al contrario, la questione relativa al regime giuridico dell'iscrizione alla Gestione separata da parte del CP_1
socio amministratore della che non svolga personalmente, Pt_2
abitualmente o prevalentemente l'attività di cui all'oggetto sociale della società era stata già compiutamente affrontata dalla giurisprudenza della
Corte di cassazione.
Lo stesso giudice di prime cure ha deciso la controversia aderendo all'indirizzo della Corte di legittimità, citando in particolare, a sostegno della propria motivazione, Cass., sez. lav., ord. n. 19237/2018, secondo cui
“In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di
abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n.
662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto
in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in
quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia
7 prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e
personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in
coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” e Cass. Sezioni
Unite n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che “detta
assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non
già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso
commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti
costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di
attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto
impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori
produttivi) all'interno dell'impresa".
Il Tribunale non ha invece dato conto di orientamenti della giurisprudenza confliggenti con quello applicato e idonei a sorreggere la propria decisione di compensare le spese.
L'orientamento seguito dal giudice di prime cure si è formato antecedentemente non solo alla pronuncia appellata, ma anche al deposito del ricorso di primo grado.
Nel caso che ci occupa, inoltre, non vi è stata soccombenza reciproca tra le parti, essendo risultato l interamente soccombente. CP_1
8 Non vi sono, dunque, ragioni che giustifichino la deroga al principio generale della soccombenza nella condanna alle spese nel giudizio civile.
In ordine al quantum delle spese, va pacificamente applicato il DM n.
147/2022, atteso che la liquidazione viene effettuata nella vigenza di detta nuova normativa.
In tema di spese processuali vanno infatti di regola applicate le norme in vigore nel momento in cui avviene la liquidazione del compenso al difensore.
“In tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere
commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe
professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione
giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in
vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista
che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione
professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte
svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo
unitario per l'opera complessivamente prestata” (ex multis: Cass. Sez. Un.
n. 17405/2012; Cass. n. 17577/2018, n. 27233/2018, n. 6345/2020).
9 L'art. 6 del predetto DM n. 147/2022 stabilisce del resto che “Le
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (l'entrata in vigore coincide con il 23/10/2022, cioè con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dell'8 ottobre 2022).
Con riferimento ai parametri di liquidazione del compenso, l'art. 4, comma
1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, stabilisce che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50
per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
10 L'art. 2, comma 2, a sua volta prevede che: “Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni,
all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15
per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”.
Nel caso di specie per il calcolo del compenso professionale occorre tenere conto che trattasi di controversia che non ha comportato la soluzione di complicate questioni di diritto né ha implicato una complessa istruttoria,
onde possono applicarsi i minimi previsti dal citato DM.
Per quanto riguarda lo scaglione di valore di riferimento, si rammenta che l'importo dell'avviso di addebito opposto è pari complessivamente ad €
2.090,30, onde va applicato il relativo scaglione di valore delle controversie previdenziali di primo grado.
La somma spettante a titolo di spese processuali del primo grado risulta quindi pari ad € 1.312,00.
11 Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno calcolate in base al valore della controversia (cioè le spese di prime cure, quantificate come sopra).
L'oggetto del gravame, infatti, investe le sole spese processuali
(Cassazione civile sez. lav. sentenza n. 661/2015; ordinanza n.
8511/2014); occorre altresì considerare che il valore della causa nei gradi successivi al primo va rapportato alla sola somma ancora in contestazione
(ex multis: Cass. 8 marzo 2005, n. 4966; Cass. Sez. Un. 11 settembre 2007,
n. 19014; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536) e anche l'importanza della lite va misurata in relazione alle questioni ancora sub iudice.
La liquidazione deve includere anche la fase istruttoria, secondo i princìpi
affermati dalla Corte di cassazione. In sede di liquidazione delle spese processuali, infatti, il giudice deve includere la fase istruttoria non solo quando siano state svolte attività stricto sensu preparatorie del processo,
dovendosi tener conto anche di “attività come l'esame degli scritti
avversari e dei provvedimenti del giudice” (Cass. n. 25664/2025).
Ne consegue che spettano a titolo di spese legali del secondo grado €
1.458,00,00.
12 Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 204/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
1653/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto confermata, revoca la disposta compensazione e condanna l' al CP_1
pagamento, in favore di delle spese del primo grado Parte_1
liquidate in € 1.312,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del
15%, nonchè IVA e CNA come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari;
2)condanna l' alla rifusione, in favore di delle CP_1 Parte_1
spese del secondo grado, liquidate in € 1.458,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
13 Salerno, 03/11/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
(si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Dr.
NT Soriente, MOT nominato con DM 03/09/2025)
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