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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16778/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16778/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 14,00 innanzi al dott. Marina Bruni, con collegamento telematico, sono comparsi:
Per 'avv. BORTONE MA LETIZIA Parte_1
Per l'avv. LIMONGI TE MA ANTONIO oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Elisa Bozzoli e l'avv. RAVONE FABIO
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott.ssa Barbara Forlani Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura ed alle ore 19,20 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16778/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORTONE Parte_1 P.IVA_1
MA LETIZIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA S. BARTOLOMEO, 43 04022 FONDI
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
LIMONGI TE MA ANTONIO e dell'avv. RAVONE FABIO ed elettivamente domiciliata in CORSO MONFORTE, 39 MILANO presso il difensore avv. LIMONGI TE MA ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza da intendersi qui richiamate e trascritte come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma pagina 2 di 8 dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto
2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot.
P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e
“il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano Controparte_1
chiedeva ed otteneva il D.I. 4153/2024 depositato il 21.03.2024 per l'importo complessivo di € 47.593,44 ( oltre interessi ex art.5 D.LGS.231/2002 e spese del procedimento) nei confronti di , per la fornitura di prodotti Parte_1
ortofrutticoli descritti nelle fatture (docc.
1-5 e 1bis-5bis) azionate come da ordini ricevuti (docc.1ter-5ter).
Proponeva opposizione che, contestata la mancata negoziazione assistita Parte_1
ex art. 3, DL n. 132/14, rilevava l'inesistenza della prova del credito ingiunto nonché l' infondatezza della pretesa non essendo intervenuto alcun rapporto commerciale tra le parti e contestando la documentazione allegata al fascicolo monitorio disconoscendola. In particolare allegava denuncia penale (doc. 3 attrice) presentata ai Carabinieri di Milano contro ignoti per avere gli stessi effettuato ordini utilizzando la partita Iva della opponente, l'inesistenza del rapporto commerciale e del presunto credito vantato, la mancata annotazione delle fatture azionate nei propri libri contabili (docc. 4-5 ). Concludeva chiedendo : In via preliminare dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione pagina 3 di 8 assistita ex art. 3, DL n. 132/14; sempre in via preliminare: disattendere qualsivoglia richiesta di provvisoria esecuzione per carenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c; in via principale di rito: accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo telematico n.4153/2024, emesso tra le parti, dal giudice dott. Daniela Marconi del Tribunale di Milano il 14/3/24, per inesistenza del credito da parte di per carenza di prova scritta del credito Controparte_1
azionato e comunque revocare ed annullare, dichiarandolo nullo e privo di qualsiasi efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi e le causali di cui in narrativa del presente atto ed ogni altra meglio precisanda nel prosieguo del giudizio.
Vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Nel merito:
Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e privo di qualsiasi efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta sostenendo che le allegazioni sin dal procedimento monitorio dimostravano ordini, spedizione e consegna dei beni all'opponente, rilevava la tardività della denuncia per furto di identità sporta da intervenuta solo nel mese Parte_1
di aprile 2023 per fatture emesse nel settembre 2022, evidenziava la genericità delle contestazioni nonché del disconoscimento invocando l'applicazione dell'art. 115 c.p.c., con la conseguenza che i fatti come narrati dalla convenuta devono intendersi come non contestati. Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, : In via preliminare, di rito. Accertato e dichiarato che l'istituto della negoziazione assistita non è obbligatorio per il procedimento di ingiunzione, ivi compresa la fase della sua eventuale opposizione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, rigettare l'eccezione avversaria in quanto palesemente dilatoria e infondata. Nel merito in via principale. Accertato e dichiarato, per i motivi dedotti in narrativa, il credito azionato in via monitoria da Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando tutte le eccezioni e le domande pagina 4 di 8 svolte dall'opponente. Nel merito in via subordinata Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettate tutte le eccezioni e le domande svolte dall'opponente, accertare l'esistenza in capo a del credito di € Controparte_1
47.593,44 o del diverso importo ritenuto di giustizia e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento di tale somma in favore di Controparte_1
oltre interessi ex art. 5 del D. Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo effettivo. In ogni
[...]
caso Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge.
Il Giudice designato Dott. ssa Margherita Monte, per la definizione della causa, delegava lo scrivente Giudice che, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto, in assenza di istanze istruttorie, fissava udienza per precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte deve essere accolta per le motivazioni che seguono da ritenersi assorbenti.
agiva in giudizio per l'importo vedersi riconosciuto Controparte_1
l'importo complessivo di € 47.593,44 ( oltre interessi ex art.5 D.LGS.231/2002 e spese del procedimento) da parte di , per la fornitura di prodotti Parte_1
ortofrutticoli. Allegava a fondamento della domanda le fatture ed i documenti di trasporto (docc.
1-5 e 1bis-5bis) oltre i relativi ordini ricevuti (docc.1ter-5ter).
L'opposta negava gli ordini nonché il ricevimento della merce ed allegava visura camerale per provare che il luogo di svolgimento dell'attività ( ricevimento merci e loro commercializzazione) era diverso dalla sede legale, una denuncia del 21.04.2023 contro ignoti per furto di identità (doc.3), il registro acquisti 2022 ( doc. 4) per evidenziare di non avere registrato le fatture per cui è causa con dichiarazione di una società (doc.5) definita tenutaria delle proprie scritture contabili.
pagina 5 di 8 Come noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass., 3 febbraio 2006,
n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto
(Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass.,
11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata. Mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Parte opposta ritiene di avere provato il credito non solo con le proprie allegazioni ma chiedendo l'applicazione dell'art.115 cpc attribuendo all'attrice contestazioni generiche. Quest'ultima considerazione non è fondata.
Pertanto, nel caso di specie deve essere valutato se le parti hanno assolto all'onere probatorio in capo a ciascuna, secondo il generale principio dell'art.2697, considerando che entrambe hanno ritenuto la controversia documentale.
Orbene né gli allegati di é quelli di Controparte_1 Parte_1
si sono rivelati, da soli, dirimenti.
Con riferimento alle fatture, i relativi ordini ed i documenti di trasporto prodotti dalla convenuta, valgano le seguenti considerazioni.
pagina 6 di 8 Le fatture notoriamente sono atto unilaterale e non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. Civ. n.
9685/2000; Cass. civ. n. 5573/97).
Inoltre, non è sufficiente la sola firma del vettore sul documento di trasporto per provare la consegna (cass. sez. ii civ., 6/12/2019, n. 31974) : la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui i documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono offrire soltanto elementi indiziari idonei a fondare il convincimento del giudice solo se assistiti da altre risultanze probatorie (Cass. civ. sez. lav., 14/8/2001, n. 11105), quali possono essere dichiarazioni testimoniali ovvero presunzioni semplici. Ne consegue che qualora il documento di trasporto sia firmato dal solo vettore, tale documento, provenendo da un soggetto terzo alla causa, è destinato ad assumere valore meramente indiziario, e sarà inidoneo a soddisfare l'onere posto in capo al mittente di provare l'avvenuta consegna della merce al destinatario.
Valutando poi gli ordini effettuati via mail: Il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail)
o lo “short message service" ("SMS") costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (I sez. civile Corte di Cassazione, ordinanza n. 19155 del 17 luglio 2019).
Nel processo civile gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova. Per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà” (ex multis Cass. I Sezione Civile, Ordinanza n. 19155 del
17.07.2019).
pagina 7 di 8 Parte attrice si è limitata a produrre delle mail ricevute (doc.6) ad un indirizzo, fatto che non esclude di per sé l'esistenza di altri, ma non ha ritenuto di capitolare prove a supporto né chiesto la produzione dell'originale digitale. Si aggiunga poi che l'ulteriore documentazione allegata (docc.3,4,5) è tutta di provenienza unilaterale ed avrebbe avuto necessità di essere corroborata da ulteriori elementi.
Conseguentemente si può affermare che, anche ammesso che gli ordini della merce siano provenuti dall'attrice, non vi è prova della avvenuta consegna della stessa, atteso che la firma del solo vettore sul documento di trasporto non ne costituisce prova e parte convenuta non ha ritenuto di integrare la circostanza con ulteriori elementi.
Pertanto il D.I. n.4153/2024 deve essere revocato.
Le spese vengono liquidate ex art.92 cpc meritando, il presente giudizio, la compensazione, attesa la presenza di gravi ed eccezionali ragioni che vengono rinvenute nel fatto che la presente decisione è conseguenza non tanto di un contributo da rinvenirsi negli allegati e nelle considerazioni di parte attrice quanto nella valutazione dell'impianto probatorio della convenuta alla luce della consolidata giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda e revoca il D.I.n.4153/2024 del 21.03.2024;
B) Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16778/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 14,00 innanzi al dott. Marina Bruni, con collegamento telematico, sono comparsi:
Per 'avv. BORTONE MA LETIZIA Parte_1
Per l'avv. LIMONGI TE MA ANTONIO oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Elisa Bozzoli e l'avv. RAVONE FABIO
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott.ssa Barbara Forlani Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice inizia la stesura ed alle ore 19,20 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Marina Bruni
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16778/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORTONE Parte_1 P.IVA_1
MA LETIZIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA S. BARTOLOMEO, 43 04022 FONDI
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
LIMONGI TE MA ANTONIO e dell'avv. RAVONE FABIO ed elettivamente domiciliata in CORSO MONFORTE, 39 MILANO presso il difensore avv. LIMONGI TE MA ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza da intendersi qui richiamate e trascritte come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt.132 secondo comma n.4 cpc e 118 disp.att. Cpc la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma pagina 2 di 8 dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto
2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, la sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n.136 in data 14.09.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella circolare del CSM (adottata il 5.07.2017) di cui alla nota 6.07.2017 Prot.
P 12300/17 ( secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e
“il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione....anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
( Cass. SU 8.05.2014 n.9936; Cass. 28.05.2014 n.12002; Cass.19.08.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art.633 cpc al Tribunale di Milano Controparte_1
chiedeva ed otteneva il D.I. 4153/2024 depositato il 21.03.2024 per l'importo complessivo di € 47.593,44 ( oltre interessi ex art.5 D.LGS.231/2002 e spese del procedimento) nei confronti di , per la fornitura di prodotti Parte_1
ortofrutticoli descritti nelle fatture (docc.
1-5 e 1bis-5bis) azionate come da ordini ricevuti (docc.1ter-5ter).
Proponeva opposizione che, contestata la mancata negoziazione assistita Parte_1
ex art. 3, DL n. 132/14, rilevava l'inesistenza della prova del credito ingiunto nonché l' infondatezza della pretesa non essendo intervenuto alcun rapporto commerciale tra le parti e contestando la documentazione allegata al fascicolo monitorio disconoscendola. In particolare allegava denuncia penale (doc. 3 attrice) presentata ai Carabinieri di Milano contro ignoti per avere gli stessi effettuato ordini utilizzando la partita Iva della opponente, l'inesistenza del rapporto commerciale e del presunto credito vantato, la mancata annotazione delle fatture azionate nei propri libri contabili (docc. 4-5 ). Concludeva chiedendo : In via preliminare dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione pagina 3 di 8 assistita ex art. 3, DL n. 132/14; sempre in via preliminare: disattendere qualsivoglia richiesta di provvisoria esecuzione per carenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c; in via principale di rito: accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo telematico n.4153/2024, emesso tra le parti, dal giudice dott. Daniela Marconi del Tribunale di Milano il 14/3/24, per inesistenza del credito da parte di per carenza di prova scritta del credito Controparte_1
azionato e comunque revocare ed annullare, dichiarandolo nullo e privo di qualsiasi efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi e le causali di cui in narrativa del presente atto ed ogni altra meglio precisanda nel prosieguo del giudizio.
Vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Nel merito:
Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e privo di qualsiasi efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta sostenendo che le allegazioni sin dal procedimento monitorio dimostravano ordini, spedizione e consegna dei beni all'opponente, rilevava la tardività della denuncia per furto di identità sporta da intervenuta solo nel mese Parte_1
di aprile 2023 per fatture emesse nel settembre 2022, evidenziava la genericità delle contestazioni nonché del disconoscimento invocando l'applicazione dell'art. 115 c.p.c., con la conseguenza che i fatti come narrati dalla convenuta devono intendersi come non contestati. Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, : In via preliminare, di rito. Accertato e dichiarato che l'istituto della negoziazione assistita non è obbligatorio per il procedimento di ingiunzione, ivi compresa la fase della sua eventuale opposizione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, rigettare l'eccezione avversaria in quanto palesemente dilatoria e infondata. Nel merito in via principale. Accertato e dichiarato, per i motivi dedotti in narrativa, il credito azionato in via monitoria da Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto, rigettando tutte le eccezioni e le domande pagina 4 di 8 svolte dall'opponente. Nel merito in via subordinata Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettate tutte le eccezioni e le domande svolte dall'opponente, accertare l'esistenza in capo a del credito di € Controparte_1
47.593,44 o del diverso importo ritenuto di giustizia e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento di tale somma in favore di Controparte_1
oltre interessi ex art. 5 del D. Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo effettivo. In ogni
[...]
caso Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge.
Il Giudice designato Dott. ssa Margherita Monte, per la definizione della causa, delegava lo scrivente Giudice che, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto, in assenza di istanze istruttorie, fissava udienza per precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281 sexies cpc.
*** *** ***
La domanda di parte deve essere accolta per le motivazioni che seguono da ritenersi assorbenti.
agiva in giudizio per l'importo vedersi riconosciuto Controparte_1
l'importo complessivo di € 47.593,44 ( oltre interessi ex art.5 D.LGS.231/2002 e spese del procedimento) da parte di , per la fornitura di prodotti Parte_1
ortofrutticoli. Allegava a fondamento della domanda le fatture ed i documenti di trasporto (docc.
1-5 e 1bis-5bis) oltre i relativi ordini ricevuti (docc.1ter-5ter).
L'opposta negava gli ordini nonché il ricevimento della merce ed allegava visura camerale per provare che il luogo di svolgimento dell'attività ( ricevimento merci e loro commercializzazione) era diverso dalla sede legale, una denuncia del 21.04.2023 contro ignoti per furto di identità (doc.3), il registro acquisti 2022 ( doc. 4) per evidenziare di non avere registrato le fatture per cui è causa con dichiarazione di una società (doc.5) definita tenutaria delle proprie scritture contabili.
pagina 5 di 8 Come noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass., 3 febbraio 2006,
n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto
(Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass.,
11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata. Mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Parte opposta ritiene di avere provato il credito non solo con le proprie allegazioni ma chiedendo l'applicazione dell'art.115 cpc attribuendo all'attrice contestazioni generiche. Quest'ultima considerazione non è fondata.
Pertanto, nel caso di specie deve essere valutato se le parti hanno assolto all'onere probatorio in capo a ciascuna, secondo il generale principio dell'art.2697, considerando che entrambe hanno ritenuto la controversia documentale.
Orbene né gli allegati di é quelli di Controparte_1 Parte_1
si sono rivelati, da soli, dirimenti.
Con riferimento alle fatture, i relativi ordini ed i documenti di trasporto prodotti dalla convenuta, valgano le seguenti considerazioni.
pagina 6 di 8 Le fatture notoriamente sono atto unilaterale e non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. Civ. n.
9685/2000; Cass. civ. n. 5573/97).
Inoltre, non è sufficiente la sola firma del vettore sul documento di trasporto per provare la consegna (cass. sez. ii civ., 6/12/2019, n. 31974) : la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui i documenti provenienti da terzi estranei alla lite possono offrire soltanto elementi indiziari idonei a fondare il convincimento del giudice solo se assistiti da altre risultanze probatorie (Cass. civ. sez. lav., 14/8/2001, n. 11105), quali possono essere dichiarazioni testimoniali ovvero presunzioni semplici. Ne consegue che qualora il documento di trasporto sia firmato dal solo vettore, tale documento, provenendo da un soggetto terzo alla causa, è destinato ad assumere valore meramente indiziario, e sarà inidoneo a soddisfare l'onere posto in capo al mittente di provare l'avvenuta consegna della merce al destinatario.
Valutando poi gli ordini effettuati via mail: Il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail)
o lo “short message service" ("SMS") costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (I sez. civile Corte di Cassazione, ordinanza n. 19155 del 17 luglio 2019).
Nel processo civile gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova. Per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà” (ex multis Cass. I Sezione Civile, Ordinanza n. 19155 del
17.07.2019).
pagina 7 di 8 Parte attrice si è limitata a produrre delle mail ricevute (doc.6) ad un indirizzo, fatto che non esclude di per sé l'esistenza di altri, ma non ha ritenuto di capitolare prove a supporto né chiesto la produzione dell'originale digitale. Si aggiunga poi che l'ulteriore documentazione allegata (docc.3,4,5) è tutta di provenienza unilaterale ed avrebbe avuto necessità di essere corroborata da ulteriori elementi.
Conseguentemente si può affermare che, anche ammesso che gli ordini della merce siano provenuti dall'attrice, non vi è prova della avvenuta consegna della stessa, atteso che la firma del solo vettore sul documento di trasporto non ne costituisce prova e parte convenuta non ha ritenuto di integrare la circostanza con ulteriori elementi.
Pertanto il D.I. n.4153/2024 deve essere revocato.
Le spese vengono liquidate ex art.92 cpc meritando, il presente giudizio, la compensazione, attesa la presenza di gravi ed eccezionali ragioni che vengono rinvenute nel fatto che la presente decisione è conseguenza non tanto di un contributo da rinvenirsi negli allegati e nelle considerazioni di parte attrice quanto nella valutazione dell'impianto probatorio della convenuta alla luce della consolidata giurisprudenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie la domanda e revoca il D.I.n.4153/2024 del 21.03.2024;
B) Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Marina Bruni
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