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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Rubino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17-1 dell'anno 2025 del Ruolo
Generale dei Procedimenti unitari proposto da e (avv. ETTORE Parte_1 Parte_2
VOLPE Via A. Pasculli n.12, Palermo) per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
***
Letta la proposta di piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e ss. CCII depositata da e in data 22.01.2025; Parte_1 Parte_2
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del gestore della crisi con funzioni di OCC
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
prescelto dal debitore, dott. contenente le Persona_1
indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 27.01.2025, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII;
dato atto che, con nota depositata il 20.02.2025, l'OCC ha documentato di aver provveduto agli adempimenti previsti dal succitato decreto e ha rappresentato che, nel termine assegnato, non è pervenuta alcuna contestazione da parte dei creditori cui è stata notificata la proposta;
rilevato che il debito accertato in capo al nucleo familiare può essere riassunto nelle seguenti tabelle:
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
TABELLA n. 1 Parte_3
Creditore Categoria
ING BANK N.V. Privilegiato immobiliare
Compass Banca S.p.A. Chirografario
Findomestic Banca Chirografario
Pitagora finanziamenti spa Chirografario
AdE Riscossione – Regione Siciliana Ass.
Privilegiato mobiliare Economia AdE Riscossione – Comune di Palermo
Privilegiato mobiliare Tributi
AdE Riscossione Chirografario
Enel SpA Chirografario
Assessorato Economia e Finanze Privilegiato mobiliare
TABELLA n. 2 DEBITI Parte_4
Categoria
[...]
ING BANK N.V. Privilegiato immobiliare
TOTALE DEBITORIA DEI RICORRENTI
Debito Residuo
139.020,94 €
5.635,00 €
18.474,30 €
4.116,65 €
1.320,04 €
19,26 €
56,46 €
14.424,33 €
245,40 €
Debito Residuo
139.020,94 €
183.312,38 €
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure concorsuali
rilevato che la somma complessiva che i ricorrenti intendono mettere a disposizione della procedura è pari a
28.058,99 € a cui si aggiungono i compensi dell'OCC
(3.782,00 €) e del legale comprensivi di oneri di legge
(3151,70 €); considerato che i ricorrenti hanno previsto, nell'arco temporale di 9 anni e 3 mesi, il pagamento di n. 111 rate mensili da 315,17 € ciascuna, comprensive dei compensi spettanti all'OCC e al legale, secondo il piano di ammortamento contenuto nella proposta di piano di ristrutturazione depositata il 22.01.2025 alla quale si rimanda (cfr. “Tabella piano dei pagamenti”) si precisa che la proposta prevede il pagamento:
dei creditori in prededuzione, nella misura del 100%, tra cui rientrano i compensi spettanti all'OCC;
dei creditori privilegiati generali, nella misura del 100%, inclusi i compensi del procuratore comprensivi di oneri di legge;
dei creditori chirografari, nella misura del 14,57%;
della creditrice ipotecaria, il cui credito è stato degradato a chirografo a causa del valore nullo del bene sul mercato, nella misura del
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
14,57%. Al riguardo, si precisa che l'immobile, sottoposto a procedura esecutiva immobiliare R.G.Es.
n.62/2023 dinnanzi al Tribunale di Palermo, è stato qualificato come abusivo, non condonabile e non sanabile sulla base delle risultanze della perizia preliminare sullo stato di legittimità dell'immobile disposta nell'ambito del medesimo procedimento, successivamente estintosi per inattività del creditore proponente in data 16.04.2025;
considerato che
le rate mensili previste dal piano risultano compatibili con le capacità reddituali dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
rilevato che il presente piano è omologabile ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII (così come modificato dal correttivo
D.Lgs.136/2024 ed applicabile ratione temporis al presente procedimento); tenuto conto, invero, che il creditore ipotecario, CP_1
è degradato a chirografo in ragione dell'assenza di
[...]
valore del bene sul mercato per le ragioni sopra esposte;
considerato, infatti, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori muniti di privilegio generale rispetto all'alternativa liquidatoria;
accertato che il piano propone il pagamento di 28.058,99
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
€, offrendo al ceto creditorio chirografario e a quello degradato in chirografo una percentuale di soddisfazione del
14,57%, a fronte di un'ipotesi liquidatoria che prevedibilmente non offrirebbe alcuna soddisfazione;
rilevato che ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCII il Giudice -
a seguito della verifica dell'integrale e corretta esecuzione del piano – liquida il compenso all'OCC determinato ai sensi del
DM del Ministero della Giustizia 24.9.2014 n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore;
ritenuto, pertanto, che le somme previste in prededuzione per il compenso dell'OCC vanno accantonate fino alla corretta ed integrale esecuzione del piano, salva la possibilità di chiedere la liquidazione di un acconto;
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 66-71 CCII;
OMOLOGA il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
( e C.F._1 Parte_2
( ) C.F._2
DISPONE
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.
vigili sull'esatto adempimento del piano, Persona_1
risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE
a) che il professionista: riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
INIBISCE
a e la sottoscrizione di Parte_1 Parte_2
strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano:
- il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di
OCC, dott. dott. . Persona_1
Così deciso in Palermo, 28.3.2025
Il Giudice
Vittoria Rubino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure concorsuali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Rubino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17-1 dell'anno 2025 del Ruolo
Generale dei Procedimenti unitari proposto da e (avv. ETTORE Parte_1 Parte_2
VOLPE Via A. Pasculli n.12, Palermo) per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
***
Letta la proposta di piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e ss. CCII depositata da e in data 22.01.2025; Parte_1 Parte_2
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del gestore della crisi con funzioni di OCC
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
prescelto dal debitore, dott. contenente le Persona_1
indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che, con decreto del 27.01.2025, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII;
dato atto che, con nota depositata il 20.02.2025, l'OCC ha documentato di aver provveduto agli adempimenti previsti dal succitato decreto e ha rappresentato che, nel termine assegnato, non è pervenuta alcuna contestazione da parte dei creditori cui è stata notificata la proposta;
rilevato che il debito accertato in capo al nucleo familiare può essere riassunto nelle seguenti tabelle:
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
TABELLA n. 1 Parte_3
Creditore Categoria
ING BANK N.V. Privilegiato immobiliare
Compass Banca S.p.A. Chirografario
Findomestic Banca Chirografario
Pitagora finanziamenti spa Chirografario
AdE Riscossione – Regione Siciliana Ass.
Privilegiato mobiliare Economia AdE Riscossione – Comune di Palermo
Privilegiato mobiliare Tributi
AdE Riscossione Chirografario
Enel SpA Chirografario
Assessorato Economia e Finanze Privilegiato mobiliare
TABELLA n. 2 DEBITI Parte_4
Categoria
[...]
ING BANK N.V. Privilegiato immobiliare
TOTALE DEBITORIA DEI RICORRENTI
Debito Residuo
139.020,94 €
5.635,00 €
18.474,30 €
4.116,65 €
1.320,04 €
19,26 €
56,46 €
14.424,33 €
245,40 €
Debito Residuo
139.020,94 €
183.312,38 €
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure concorsuali
rilevato che la somma complessiva che i ricorrenti intendono mettere a disposizione della procedura è pari a
28.058,99 € a cui si aggiungono i compensi dell'OCC
(3.782,00 €) e del legale comprensivi di oneri di legge
(3151,70 €); considerato che i ricorrenti hanno previsto, nell'arco temporale di 9 anni e 3 mesi, il pagamento di n. 111 rate mensili da 315,17 € ciascuna, comprensive dei compensi spettanti all'OCC e al legale, secondo il piano di ammortamento contenuto nella proposta di piano di ristrutturazione depositata il 22.01.2025 alla quale si rimanda (cfr. “Tabella piano dei pagamenti”) si precisa che la proposta prevede il pagamento:
dei creditori in prededuzione, nella misura del 100%, tra cui rientrano i compensi spettanti all'OCC;
dei creditori privilegiati generali, nella misura del 100%, inclusi i compensi del procuratore comprensivi di oneri di legge;
dei creditori chirografari, nella misura del 14,57%;
della creditrice ipotecaria, il cui credito è stato degradato a chirografo a causa del valore nullo del bene sul mercato, nella misura del
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
14,57%. Al riguardo, si precisa che l'immobile, sottoposto a procedura esecutiva immobiliare R.G.Es.
n.62/2023 dinnanzi al Tribunale di Palermo, è stato qualificato come abusivo, non condonabile e non sanabile sulla base delle risultanze della perizia preliminare sullo stato di legittimità dell'immobile disposta nell'ambito del medesimo procedimento, successivamente estintosi per inattività del creditore proponente in data 16.04.2025;
considerato che
le rate mensili previste dal piano risultano compatibili con le capacità reddituali dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
rilevato che il presente piano è omologabile ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII (così come modificato dal correttivo
D.Lgs.136/2024 ed applicabile ratione temporis al presente procedimento); tenuto conto, invero, che il creditore ipotecario, CP_1
è degradato a chirografo in ragione dell'assenza di
[...]
valore del bene sul mercato per le ragioni sopra esposte;
considerato, infatti, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori muniti di privilegio generale rispetto all'alternativa liquidatoria;
accertato che il piano propone il pagamento di 28.058,99
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
€, offrendo al ceto creditorio chirografario e a quello degradato in chirografo una percentuale di soddisfazione del
14,57%, a fronte di un'ipotesi liquidatoria che prevedibilmente non offrirebbe alcuna soddisfazione;
rilevato che ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCII il Giudice -
a seguito della verifica dell'integrale e corretta esecuzione del piano – liquida il compenso all'OCC determinato ai sensi del
DM del Ministero della Giustizia 24.9.2014 n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore;
ritenuto, pertanto, che le somme previste in prededuzione per il compenso dell'OCC vanno accantonate fino alla corretta ed integrale esecuzione del piano, salva la possibilità di chiedere la liquidazione di un acconto;
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 66-71 CCII;
OMOLOGA il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
( e C.F._1 Parte_2
( ) C.F._2
DISPONE
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.
vigili sull'esatto adempimento del piano, Persona_1
risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE
a) che il professionista: riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
INIBISCE
a e la sottoscrizione di Parte_1 Parte_2
strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano:
- il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di
OCC, dott. dott. . Persona_1
Così deciso in Palermo, 28.3.2025
Il Giudice
Vittoria Rubino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure
concorsuali
firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo sez.IV civile – procedure concorsuali