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Sentenza 29 agosto 2024
Sentenza 29 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/08/2024, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2024 |
Testo completo
n.984/ 2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 984/ 2020 R.G. promossa da:
(codice fiscale ), in proprio e n.q. di erede dell'ing. Parte_1 C.F._1
), Persona_1 C.F._2 col patrocinio dell'Avv. Paolo Starvaggi,
-parte attrice- nei confronti di
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, Via Italia - 98070 e per essa CP_1 Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
[...]
Controparte_3 entrambi col patrocinio dell'Avv. Simonetta Sabato, codice fiscale ), Controparte_4 P.IVA_1
col patrocinio degli Avv.ti Vittorio Pisapia e Carmelo Mostaccio,
GIÀ (codice fiscale ), Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_2
e (GIÀ Controparte_7 Controparte_8
(codice fiscale ), P.IVA_3
entrambi col patrocinio degli Avv.ti Matteo Massimo D'Argenio e Stefano Principato,
- parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 di 15 , in proprio e nella qualità, ha convenuto in giudizio Pt_1 Controparte_9
e per essa ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
(GIÀ
[...] Controparte_4 Controparte_5
e (GIÀ Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti domande (come precisate nella
[...]
memoria ex art.183 sesto comma CPC n.1): 1) Ritenere e dichiarare il collegamento negoziale tra il mutuo fondiario n. 0820060738196 del 24.05.2010 e la polizza n. 300.500.013 e, per l'effetto, condannare le controparti ciascuna per la propria responsabilità all'escussione dei prodotti assicurativi e della relativa copertura;
2) Ritenere e dichiarare il diritto dell'odierna attrice ad ottenere l'escussione dei premi di cui al piano di accumulo del 05.01.2017; 3) accertare e dichiarare che le parti del contratto di mutuo per cui è causa sono incorse in errore essenziale e bilaterale riguardo l'apposizione della clausola di rinvio per la determinazione del tasso all'indice Euribor, e solo in via subordinata accertare e dichiarare che l'errore nel quale è incorso il mutuatario era anche riconoscibile da parte del mutuante il quale pur conoscendo la mancanza di oggettività (anche per non essere legato alle transazioni effettive del mercato interbancario europeo) del tasso Euribor lo ha taciuto al momento della stipula del contratto come meglio descritto in espositiva;
4) accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa è nullo essendo in modo sostanziale errata l'indicazione Par del TAEG / con conseguente ricalcolo degli interessi secondo giustizia;
5) accertare e dichiarare nullo il contratto di mutuo in quanto non indica ex art 117 TUB ogni “prezzo o condizione” ed in particolare non contiene facoltà per la banca di ricalcolare il piano di ammortamento ad ogni mutamento di tasso (come accaduto in concreto), né il criterio di calcolo in base al quale avviene il ricalcolo, né i prevedibili costi per interessi complessivi dovuti nel caso il tasso aumenti o diminuisca;
6) accertare e dichiarare nulla la clausola che prevede il saggio degli interessi di mora in quanto originariamente usuraria con conseguente declaratoria che non sia dovuto alcun interesse di mora;
7) in base all'accoglimento delle domande di cui in epigrafe, ricalcolare secondo Giustizia gli interessi dovuti dall'attore dalla stipula all'attualità con condanna della convenuta al pagamento delle somme indebitamente pagate dal mutuatario fino alla domanda;
8) Ritenere e dichiarare la nullità del mutuo per violazione delle norme ex L. 108/96, sia genetica che sopravvenuta, e per il divieto di anatocismo sui ratei di mutuo nonché la nullità delle clausole contrattuali riguardanti la misura degli interessi corrispettivi e moratori, per violazione degli artt.
644 c.p. e 1815 II co. c.c. in relazione alla legge 108/96 così come autenticamente interpretata dalla legge 24 del 28/2/2001. 9) Di conseguenza dichiarare che non sono dovuti sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori, ai sensi dell'art. 1815 II co. c.c.; per gli effetti, in via principale,
Pag. 2 di 15 condannare la banca convenuta a corrispondere all'attrice tutte le somme indebitamente percette oltre agli interessi legali. 10) Ritenere e dichiarare che le clausole del contratto di mutuo fondiario elencate nella narrativa del presente atto, sono affette da nullità ovvero annullabilità ex art.,1283,
1325 n. 1, 1346 e 1418 II co. c.c. nonché ex art. 117 TULB in mancanza di accordo tra le parti e/o previsioni contrattuali a favore della convenuta nonché ai sensi degli artt. 2 Cost., 1175-1337-1338-
1366-1375 c.c. in relazione all'art. 1439 c.c. ovvero in subordine all'art. 1440 c.c. è stato stipulato ed eseguito in violazione dei doveri di solidarietà reciproca, e del dovere di comportarsi con correttezza e buona fede nonché del dovere di trattare in sede precontrattuale in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e del dovere di fornire alla controparte ogni dato rilevante conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, tale da aver cagionato un rilevante danno all' attrice;
11) In subordine e in caso di rigetto delle superiori domande, ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto al nuovo ammortamento del debito, in applicazione di quanto previsto dall'art. 125-bis comma 9 T.U.B, secondo il TAEG effettivamente applicato in luogo di quello pubblicizzato o apparente.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto al Tribunale il rigetto delle Controparte_4
domande attoree sulla scorta delle seguenti eccezioni: I. – dichiararsi il difetto di legittimazione e/o titolarità passiva in capo a . 1. - In via preliminare, va anzitutto eccepita l'inammissibilità CP_4 dell'azione per difetto di legittimazione e/o titolarità passiva di in relazione a qualsivoglia CP_4
domanda e/o contestazione aventi come fatto costitutivo e/o oggetto il e le Polizze ad esso Pt_3
collegate. Ed invero, è totalmente estranea: a) al che è stato infatti stipulato tra il de CP_4 Pt_3 cuius ingegner , la di lui figlia e odierna attrice signora e (“il dante Pt_1 Pt_1 Controparte_5 causa e l'odierna attrice, intrattenevano presso la il Controparte_1 rapporto di mutuo fondiario n. 60738196”: cfr. citazione, pag. 1); b) alle Polizze, che sono state, infatti, stipulate, la n. 300.500.013, non con , ma con e n. la 104.05.500 con CP_4 CP_6
EurizonTutela, ora rispettivamente e (società distinte Controparte_5 Controparte_7
da ). II. - Inammissibilità dell'azione per contrarietà a buona fede e violazione del divieto di CP_4
venire contra factum proprium.
Costituendosi in giudizio, a contestato le domande attoree e chiesto Controparte_5
al Tribunale: 1) ritenere e dichiarare carente di legittimazione passiva con Controparte_5
riguardo alle richieste di escussione della polizza proteggi mutuo e di quella concernente il piano di accumulo e, pertanto, respingere le relative domande rispetto alla deducente;
2) ritenere e dichiarare palesemente infondate tutte le censure sollevate con riguardo al contratto di mutuo fondiario stipulato il 24.05.2010, in forza delle ragioni sopra diffusamente esposte e, per l'effetto, respingerle;
Pag. 3 di 15 3)disattendere la richiesta di CTU;
4) stante la assoluta pretestuosità ed infondatezza delle domande di controparte, condannare l'attrice ex art. 96, III comma c.p.c., in considerazione della temerarietà della lite avviata;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si sono quindi costituiti:
- che ha chiesto 1) ritenere e dichiarare carente di Controparte_3 Controparte_3
legittimazione passiva con riguardo alle richieste di escussione della polizza proteggi mutuo e di quella concernente il piano di accumulo e, pertanto, respingere le relative domande rispetto alla deducente;
2)ritenere e dichiarare palesemente infondate tutte le censure sollevate con riguardo al contratto di mutuo fondiario stipulato il 24.05.2010, in forza delle ragioni diffusamente esposte da nella propria comparsa di risposta e, per l'effetto, respingerle;
3)disattendere la Controparte_5
richiesta di CTU;
4)stante la assoluta pretestuosità ed infondatezza delle domande di controparte, condannare l'attrice ex art. 96, III comma c.p.c., in considerazione della temerarietà della lite avviata;
5)con vittoria di spese, competenze ed onorari.
- e che hanno Controparte_5 Controparte_7
chiesto: A) quanto al contratto mutuo fondiario n. 60738196 del 24.05.2010, CP_2 Controparte_5 assistito dalla polizza “ProteggiMutuo Multirischio”, rigettare le domande formulate nei confronti della Compagnia terza chiamata siccome nessun indennizzo è dovuto in quanto il decesso del signor
è avvenuto dopo la scadenza naturale della polizza, risultando quindi fuori Persona_1
copertura; B) quanto al contratto di accumulo 05.01.2017, assistito dalla polizza n. 100050000502
(c.d. “Polizza Infortuni e Malattia”) contratta da con Controparte_4 Controparte_7
rigettare le domande attoree in quanto nessun indennizzo è dovuto per l'evento occorso
[...] all'assicurato signor : B.
2. per insussistenza di un sinistro rilevante a termini di Persona_1 polizza siccome il decesso dell'assicurato è derivato da malattia e non da infortunio, con ciò esulando dalla copertura assicurativa di cui all'oggetto della polizza;
B.I in ogni caso, per inoperatività della polizza al momento del sinistro, avendo il signor precedentemente Pt_1 perduto il diritto a qualsiasi indennizzo sin dall'anno 2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 28 delle Condizioni di Assicurazione;
C) in ogni caso, con piena vittoria nelle spese di lite.
*****
I. Legittimazione passiva.
In primo luogo, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
e di poiché i predetti convenuti non sono stati controparti
[...] Controparte_3
contrattuali dell'attrice.
Pag. 4 di 15 Infatti, come eccepito dalle parti medesime, i contratti assicurativi sono stati stipulati con
[...]
(già e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
(già , mentre il contratto di mutuo è stato stipulato con
[...] Controparte_8 [...]
. Controparte_2
II. Collegamento negoziale e operatività durata polizze nn.300.500.013 e 104.05.500.
In relazione a tale motivo, occorre formulare una premessa sulla configurabilità del collegamento negoziale.
Si ha collegamento negoziale ogni qualvolta due o più negozi, ciascuno dei quali dotato di una propria autonomia strutturale, siano tra loro connessi in virtù di un legame giuridicamente rilevante, al fine di realizzare uno scopo pratico unitario, altrimenti non perseguibile mediante l'adozione di singoli schemi contrattuali.
Il collegamento può essere tipico, o necessario, in quanto tragga origine da una previsione legislativa;
ovvero può essere atipico, o volontario, in quanto derivi dalla concorde volontà delle parti.
Nel collegamento atipico, che qui viene in rilievo secondo la prospettazione attorea, vi è un interesse unitario e di fine che funge da collante per i contratti che, in assenza della volontà delle parti, avrebbero mantenuto la loro autonomia.
Si ha collegamento negoziale ove concorrano l'elemento oggettivo (cioè, il legame teleologico tra i contratti, volto a disciplinare gli interessi reciproci delle parti consistente in un assetto economico unitario); e l'elemento soggettivo (il comune intento delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli contratti posti in essere, ma anche il coordinamento tra gli stessi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche da un punto di vista causale).
In virtù del collegamento, le sorti dei contratti appartenenti alla catena negoziale verrebbero ad essere legate da un nesso di reciproca dipendenza: sicché le vicende relative alla validità, efficacia ed esecuzione di uno di essi si ripercuoterebbero in maniera speculare sull'intera fattispecie.
Tali conseguenze del collegamento negoziale sono spesso espresse nel noto brocardo “simul stabunt simul cadent”.
Indagando la sussistenza del legame teleologico unitamente alla comune intenzione delle parti di realizzare quell'operazione economica (causa in concreto), l'interprete può quindi coordinare le sorti dei contratti.
Si veda in tal senso quanto statuito in proposito dalla sentenza Cassazione civile sez. un.,
25/11/2008, n.28053, così in massima: “Il collegamento negoziale si realizza attraverso la
Pag. 5 di 15 creazione di un vincolo tra i contratti che, nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno,
l'indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti e investe la fattispecie negoziale nel suo complesso. La fonte, nel collegamento volontario, è costituita dall'autonomia contrattuale delle parti e l'esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante ricorso a indici di tipo oggettivo. Al riguardo, comunque, deve precisarsi che l'accertamento del nesso di collegamento, delle sue modalità e conseguenze attraverso l'effettiva volontà delle parti e della reale funzione economico-sociale che esse hanno inteso dare ai contratti nell'economia dell'affare, rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici”.
Quale indice oggettivo è stata spesso considerata la durata dei contratti, e cioè la circostanza che i contratti in potenziale collegamento prevedessero la stessa durata.
Tuttavia, nel caso di specie, la domanda attorea non è volta alla declaratoria di invalidità/inefficacia dei contratti che assume collegati, bensì alla caducazione della clausola di termine, e la sostituzione d'imperio di parte del regolamento contrattuale.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il riscontro del collegamento negoziale è volto a dare attuazione alla volontà delle parti allorché hanno stipulato i contratti de quibus, e quindi a produrre effetti coerenti con quella volontà.
Diversamente, il giudice non può ravvisare il collegamento negoziale laddove escluso dalle parti che hanno mantenuto l'autonomia strutturale dei singoli contratti.
Il documento n.2 allegato all'atto di citazione (dichiarazione di adesione alle polizze assicurative) è altamente significativo di tale volontà delle parti.
Le polizze sono esplicitamente definite “abbinate” al contratto di mutuo (art.1) e per le stesse viene espressamente prevista una propria specifica durata, di 8 anni a fronte dei 15 anni del piano di ammortamento.
Infatti, all'art.4 si legge che la polizza scadrà alle ore 24 del 1.07.2018.
Dunque, dalla medesima durata si può evincere il collegamento funzionale, ma non è vero l'inverso e cioè che dal collegamento funzionale scaturisca la medesima durata dei contratti. Che nel caso di specie sono dichiaratamente abbinati e prevendono specifica e autonoma durata.
In conclusione, la contestuale stipula di contratti può essere sintomatica di un collegamento negoziale laddove vi sia una regolamentazione funzionalmente coordinata, come la medesima durata ovvero il rinvio per relationem alle reciproche clausole, e determina la valutazione complessiva dell'assetto stabilito dalle parti e il sindacato unitario degli effetti.
Pag. 6 di 15 Mentre invece, qualora le parti abbiano mantenuto la struttura autonoma nella stesura degli accordi, si deve escludere che il giudice possa intervenire su quanto stabilito dalle parti.
In altri termini, il collegamento negoziale serve a dare attuazione alla volontà contrattuale delle parti, non a imporre clausole difformi da quanto le stesse abbiano pattuito, ipotesi che potrebbe verificarsi per espressa previsione di legge (si pensi all'art.1339 CC).
Per quanto fin qui detto, la durata delle polizze è quella indicata al citato documento 2: all'epoca del decesso dell'ing. (7.9.2019) entrambe avevano già cessato i propri effetti per Persona_1
scadenza naturale del contratto.
III. Nullità del mutuo fondiario e/o della garanzia reale per superamento del limite di finanziabilità prescritto dall'art.38 T.U.B.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, non può configurarsi nullità per (eventuale) superamento del limite di finanziabilità stabilito dall'art.38 TUB.
Né da tale vizio potrebbe derivare l'inefficacia della garanzia ipotecaria.
Si richiama sul punto quanto esaurientemente esposto in Cassazione civile sez. un., 16/11/2022, (ud.
27/09/2022, dep. 16/11/2022), n.33719, della quale si riportano i passaggi salienti, e di specifico rilievo per la fattispecie in esame, laddove viene appunto illustrato per quali ragioni non possa essere condivisa la tesi della nullità virtuale del contratto e per le quali, quindi, debba intendersi preservata la garanzia reale dell'ipoteca.
“La giurisprudenza, individuando le norme imperative la cui violazione determina la nullità virtuale del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724 del 2007, sez. I n. 19024 del 2005, sez.
VI n. 25222 del 2010, sez. III n. 525 del 2020), ha inteso sottolineare l'estraneità ad esse delle regole di comportamento nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto, oltre che "nella fase
(...) coincidente con la stipulazione del contratto" (cfr. Cass. sez. I n. 9468 del 2020).
Il riferimento agli elementi strutturali della (o interni alla) fattispecie negoziale sta a indicare la tipologia della norma che per essere imperativa deve disciplinare direttamente e chiaramente il contenuto specifico ed essenziale del contratto, prima di ogni valutazione inerente alla caratura dell'interesse protetto ed eventualmente leso (sul quale sub 8.6). In altri termini, una norma prima di essere imperativa dev'essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto (ex art. 1418, commi 1 e 2, in relazione agli artt. 1343,1345 e 1346
c.c.). Non così per le disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o
Pag. 7 di 15 accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in concreto, che difficilmente potrebbero assumere le sembianze di norme (imperative) di fattispecie o di struttura negoziale: è questo il caso dell'art. 38, comma 2, del
t.u.b..
8.2.- Secondo questa disposizione, in coerenza con la definizione nel capo VI del t.u.b. ("Norme relative a particolari operazioni di credito"), il "credito fondiario" è quello che "ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio o lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili" (comma 1), senza ulteriori caratterizzazioni individualizzanti specifiche.
(…)
Già la tecnica di formulazione della disposizione (comma 2) è indicativa del tipo di prescrizione di cui si tratta, che - riguardando, in prima battuta, il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, tenute a conformarvisi nel rapporto a valle con i terzi clienti mutuatari - non consente automaticamente di trasferire sul piano del rapporto negoziale con questi ultimi (e del relativo sinallagma contrattuale) le conseguenze delle condotte difformi delle banche, al fine di provocare il travolgimento del contratto che si assume viziato per eccesso di finanziamento, con le gravi conseguenze di cui si dirà per entrambe le parti.
Il limite dell'ottanta per cento è, peraltro, aumentabile sino al cento per cento in presenza di garanzie integrative offerte dalla parte mutuataria, il che è un primo elemento contrario alla valutazione della disposizione in termini di inderogabilità, in assenza di elementi testuali inequivocabilmente indicativi della volontà del legislatore primario di conformare direttamente il contenuto specifico dell'oggetto del contratto con i mutuatari o, al contrario, di porre una regola di condotta per le banche erogatrici del credito, tenute a rispettarla in quanto sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia.
(…)
Ne' si può trascurare che la determinazione del valore del bene è oggetto di un comportamento dell'istituto di credito che si dispiega nella fase precontrattuale e contrattuale, il cui esito, trasfuso nel testo negoziale, è suscettibile di un giudizio non rispondente a criteri di validità o invalidità contrattuale, ma appropriato alla valutazione di comportamenti negoziali delle parti (e' significativo l'obbligo dei finanziatori di applicare "standard affidabili" di valutazione dei beni immobili nell'attigua normativa sul "credito ai consumatori", art. 120 duodecies del t.u.b.).
(…)
Come rilevato nell'ordinanza interlocutoria, la nullità è predicabile per violazione di norme di fattispecie o di struttura negoziale solo se immediatamente percepibile dal testo contrattuale, senza
Pag. 8 di 15 laboriose indagini rimesse a valutazioni tecniche opinabili compiute ex post da esperti del settore, come sono invece quelle compiute dai periti cui sia demandato il compito di stimare il bene, ai fini del giudizio sul rispetto del limite di finanziabilità.
Il rischio è di minare la sicurezza dei traffici e di esporre il contratto in corso a intollerabili incertezze derivanti da eventi successivi - che non dovrebbero interferire con la questione, che è formale prima che sostanziale, della validità del contratto stesso - dipendenti dai comportamenti delle parti nella fase esecutiva (come l'inadempimento o l'insolvenza del mutuatario), tali da innescare la crisi del rapporto negoziale con l'esigenza di verificare ex post l'osservanza del limite di finanziabilità. Nessuna delle parti potrebbe fare affidamento sulla stabilità e sulla validità ab origine del contratto stipulato, essendo ben possibile che il valore immobiliare, sia pure oggetto di iniziale perizia estimativa, sia stato inconsapevolmente sopravvalutato.
(…)
Non può dubitarsi che nel nostro ordinamento le parti "possono liberamente determinare il contenuto del contratto", così come possono "concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare" (art. 1322 c.c., commi 1 e 2), sicché un contratto non può essere dichiarato nullo ogni volta che sia apprezzabile un contrasto tra la disposizione e il regolamento
d'interessi sotteso al negozio, ovvero per il solo fatto di essere carente degli elementi tipizzanti indicati dal legislatore, né tantomeno l'assenza di uno di tali elementi potrebbe ritenersi, di per sé, ragione sufficiente per considerare il contratto immeritevole di tutela.
L'eventuale uso distorto del tipo "mutuo fondiario" (se configurabile come autonomo) postula pur sempre la verifica dell'esistenza di una norma imperativa violata - non ravvisabile nell'art. 38, comma 2, t.u.b. - concernente la causa (cfr. artt. 1344 e 1345 c.c.) o l'oggetto (art. 1346 c.c.), se si vuole invalidare il contratto per illiceità di tali requisiti o elementi essenziali, al fine di neutralizzarne gli effetti, non potendosi desumere la nullità del contratto dalla mera difformità dal tipo o sottotipo contrattuale. Peraltro, la riferibilità della nullità virtuale per violazione di norma imperativa anche all'oggetto del contratto potrebbe dirsi non collimante con le indicazioni provenienti dalla Relazione al codice civile (n. 649), che sembra prevederla nella sola ipotesi della causa illecita, ma la liceità della causa del credito fondiario eccedente non è qui in discussione (ivi si precisava che "la violazione delle norme imperative della legge è ricordata quale ragione autonoma di nullità del contratto per comprendere anche le ipotesi che potrebbero non rientrare nel concetto di causa illecita. La precisazione risolve altresì la dibattuta questione circa gli effetti della violazione di una norma imperativa in cui non sia espressamente comminata la sanzione di nullità del vincolo").
Pag. 9 di 15 Inoltre, in caso di parziale difformità dal tipo contrattuale, potrebbero ravvisarsi i caratteri di un contratto misto, costituito da elementi di tipi contrattuali diversi (mutuo fondiario e mutuo ordinario ipotecario che prescinde dal rapporto tra l'importo finanziato e il valore del bene ipotecato), che è pur sempre un contratto unico, avente causa unica ed inscindibile, nella quale si combinano elementi dei diversi tipi che lo costituiscono. In questa prospettiva il contratto dovrebbe essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente (cd. teoria dell'assorbimento o della prevalenza) e, poiché la prevalenza si determina in base ad indici economici o anche di tipo diverso, come fa forza del tipo o l'interesse che ha mosso le parti (cfr. Cass. sez. III n. 13399 del
2005, SU n. 11656 del 2008, sez. II n. 26485 del 2019), sarebbe arduo negare l'applicabilità della normativa propria del mutuo fondiario in base a indici sia economici (tenuto conto che la parte preponderante del finanziamento, fino all'ottanta per cento, è immune da vizi di sorta) sia concernenti l'interesse delle parti, le quali hanno voluto stipulare un mutuo fondiario, in considerazione dei vantaggi per entrambe (per il mutuatario, ad esempio, di accedere al finanziamento per un importo maggiore e di beneficiare del favorevole regime dell'inadempimento, di cui all'art. 40, comma 2, t.u.b.).
(…)
Il legislatore è intervenuto più volte con disposizioni che hanno previsto espressamente nuove ipotesi di nullità negoziale per violazione di specifiche norme di settore, anche nel testo unico bancario (cfr. art. 117), proprio per la difficoltà di considerare imperative le singole norme prescrittive o per evitare incertezze interpretative al riguardo, nullità spesso rilevabili d'ufficio dal giudice nell'interesse esclusivo del cliente (art. 127, comma 2, t.u.b.). Il silenzio del legislatore - nella specie, sulle conseguenze dell'esondazione del finanziamento rispetto al valore dell'immobile
e alla garanzia prestata - non è irrilevante, come rilevato dal Procuratore Generale, il quale ha colto nel segno laddove ha osservato che "l'assenza di un'esplicita previsione legislativa di invalidità del mutuo esondante, pertanto, costituisce un elemento che unitamente (ad altri), milita a favore dell'esclusione di una voluntas legis tendente a sanzionare con l'invalidità un finanziamento bancario con garanzia insufficiente". Tanto più che - come rilevato ancora dal Procuratore
Generale - "non si vede come potrebbe considerarsi l'art. 38, comma 2, t.u.b., quale norma posta a tutela del cliente, posto che il mutuatario nessun pregiudizio risente dalla stipulazione di un mutuo esondante, essendo l'adeguatezza della garanzia reale posta ad esclusiva tutela del finanziatore.
Non si vede, pertanto, quale interesse, non meramente strumentale, avrebbe il mutuatario ad invocare l'esondazione dal limite di finanziabilità, esondazione che, caso mai, gli giova. Il silenzio
Pag. 10 di 15 serbato dal legislatore nell'art. 38, comma 2, in raffronto all'art. 117, comma 8, t.u.b. non può, in sostanza, essere considerato casuale" (sull'interesse del mutuatario si tornerà sub 8.7).
(…)
8.8.- Pur ipotizzando in astratto la natura imperativa della disposizione di cui all'art. 38, comma 2,
t.u.b., per escludere la nullità del contratto per eccedenza dell'importo mutuato è risolutivo
l'argomento secondo cui non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare.
Se la fissazione del limite di finanziabilità è stata dal legislatore demandata all'autorità di vigilanza sul sistema bancario è proprio perché quel limite attiene alla "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) sul contenimento dei rischi nella concessione del credito che, individuando
l'interesse tutelato, finirebbe per essere leso qualora si propendesse per la nullità (e il travolgimento) del contratto: "far discendere dalla violazione della soglia la conseguenza della nullità del mutuo ormai erogato (e far venir meno la connessa garanzia ipotecaria) condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare, ancor più, proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere" (cfr. ordinanza interlocutoria). "Senza trascurare, poi - come ancora correttamente rilevato nella stessa ordinanza - l'esistenza di un vantaggio obiettivamente sproporzionato per il mutuatario che, per il sol fatto di aver ricevuto dall'istituto una somma superiore a quella consentita dal c.d. scarto di garanzia, realizzerebbe la completa liberazione dell'immobile dall'ipoteca; con effetti che ben potrebbero definirsi paradossali nel caso di esecuzione individuale promossa dall'istituto di credito mutuante (atteso che la nullità darebbe luogo all'estinzione della procedura, per il venir meno del titolo esecutivo, anche in danno degli eventuali creditori intervenuti non muniti di titolo), e che appaiono connotati da anomalie anche nel caso di apertura di una procedura concorsuale, in cui l'interesse dei creditori al rispetto della par condicio, anziché essere tutelato con lo strumento della revocatoria (ossia con il rimedio tipico previsto per il contratto in danno dei creditori), verrebbe ad essere protetto attraverso una sanzione di nullità dell'intero contratto derivante unicamente dall'illegittima costituzione della garanzia fondiaria".
Sulla stessa lunghezza d'onda si è ulteriormente osservato che "la comminatoria della nullità del contratto di mutuo (oltre che dell'accessoria garanzia ipotecaria) retrocederebbe la pretesa della banca mutuante a mera pretesa chirografaria fondata sulla generica ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.: così vanificandosi l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca, articolato sull'esigenza di assicurare
Pag. 11 di 15 alla banca il recupero dell'importo finanziato in sede di esecuzione forzata. Tale opportunità e', invece, compromessa ove il mutuo eccedentario sia considerato nullo e con esso, altresì, l'ipoteca connessa;
e senza contare che la soluzione invalidante contrasta pure con l'interesse del mutuatario, costretto a restituire immediatamente le somme prese in prestito, con tutte le conseguenze sul proprio patrimonio ed eventualmente sull'attività di impresa" (così Cass. sez. III n.
7509 del 2022).
(…)
Come si è osservato in dottrina, non si sfugge alla seguente alternativa: o si ritiene che l'art. 38, comma 2, t.u.b. sia una norma imperativa a presidio della validità del contratto e, allora, il mutuo fondiario eccedente sarà nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 1, e, di conseguenza, la garanzia ipotecaria sarà travolta e così gli altri privilegi concessi al creditore fondiario;
oppure si ritiene che quella disposizione non integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto e, allora, il mutuo fondiario eccedente e la garanzia ipotecaria saranno validi. Nella predetta seconda ipotesi - che è quella condivisa dal Collegio - non è pertinente il richiamo all'art. 2741 c.c., quale disposizione integrativa di una norma imperativa rilevante per le finalità di cui si discute.
(…)
8.10.- Si deve enunciare il seguente principio di diritto:
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità
(e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Dunque, il relativo motivo non può trovare accoglimento.
IV. Nullità relativa per l'erronea e non trasparente indicazione del TAEG e per omessa indicazione Par dell' ; pratica commerciale ingannevole;
in subordine violazione dell'art.1337 cc. Usurarietà del tasso di interesse convenzionale e moratorio contrattualmente convenuto in misura superiore al tasso soglia all'atto della stipula.
Pag. 12 di 15 L'elaborato peritale ha offerto ampia illustrazione della correttezza del tasso indicato dalla
, laddove invece l'apparente discrepanza lamentata dall'attore è limitata all'indicazione del CP_2
TAEG come ISC (per errore di scrittura evidente, dal momento che il CTU ha reiteratamente specificato trattarsi di TEG).
Sul punto, si rinvia integralmente a quanto esposto dal CTU in risposta al quesito n.1.
Quanto all'usurarietà, si rinvia integralmente a quanto esposto dal CTU in risposta ai quesiti 2, 3 e
4.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, infatti, sono da condividere in quanto ottenute con metodo logico, coerente, rispettoso delle indicazioni del quesito e scevro da censure.
Malgrado parte attrice abbia contestato tali conclusioni, le contestazioni si sono arrestate a un livello meramente generico sia rispetto al metodo sia rispetto ai risultati.
Tale motivo, pertanto, non merita accoglimento.
V. Nullità del contratto di mutuo e del piano di ammortamento, nullità delle condizioni generali di contratto sugli interessi moratori sulle rate scadute, per violazione del divieto di anatocismo. Nullità delle clausole per la determinazione del piano di ammortamento, dell'ammontare delle rate mensili per la componente del capitale che degli interessi, delle loro variazioni in base alle variazioni dell'Euribor per violazione degli artt.1325, 1346 e 1418 CC.
Tale motivo trova supporto interpretativo in quella parte della giurisprudenza che sostiene la nullità del tasso, in quanto sia frutto della manipolazione dell'indice EURIBOR.
Siffatta tesi ha trovato supporto anche nella sentenza della Corte di Cassazione civile sez. III,
13/12/2023, n.34889, così in massima: “Qualsiasi forma di distorsione della concorrenza del mercato, in qualunque forma venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 legge antitrust. La decisione della Commissione
Europea del 4 dicembre 2013, sanzionatoria della condotta di manipolazione dell'Euribor, deve essere considerata «prova privilegiata», a supporto della domanda di nullità dei tassi, a prescindere se la Banca mutuante abbia o meno preso parte all'intesa anticoncorrenziale”.
Registrato il contrasto interpretativo, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, con ordinanza
Cassazione civile sez. I, 19/07/2024, n.19900: “Occorre rimettere alla Prima Presidente per
l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la soluzione delle seguenti questioni: se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla
Pag. 13 di 15 partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
se la alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni”.
Nelle more della decisione delle Sezioni Unite, in cui non si verifica alcuna causa di sospensione pregiudiziale ai sensi dell'art.295 CPC, la scrivente giudice ritiene di dover aderire all'orientamento attualmente maggioritario, espresso, recentemente, in Cassazione civile sez. III, 03/05/2024,
n.12007.
Si ritiene di dover osservare, in particolare, che non possa essere considerato nullo il tasso parametrato a indice EURIBOR, ove non sia stato dimostrato: a. il collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale e lo specifico contratto di mutuo in esame, rifiutandosi una classificazione generale di tutti i contratti come “contratti a valle” rispetto a quell'intesa, e dovendosi in ogni caso allegare gli elementi di collegamento e conseguenzialità tra intesa illecita e contratto;
b. l'avvenuta manipolazione del tasso che funge da parametro per la determinazione del tasso contrattuale.
Deve altresì aggiungersi che allo stato si pongono altresì le questioni circa: c. la possibilità di estendere la sanzione all'istituto mutuante che non abbia partecipato all'intesa anticoncorrenziale
(come nel caso di specie); d. la rilevanza della manipolazione sul piano della validità genetica del contratto (nullità) ovvero in relazione alla fase precontrattuale (responsabilità).
Tale motivo, pertanto, non può trovare accoglimento.
VI. Spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico di parte attrice, liquidate secondo i parametri medi di cui al DM55/2014 come modificato dal DM147/2022, scaglione di valore indeterminabile complessità bassa.
Rispetto a e di nonché rispetto a Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , viene disposta unica Controparte_5 Controparte_7
liquidazione, maggiorata del 30%, per l'omogeneità delle posizioni dei soggetti assistiti.
In base al criterio di soccombenza, vanno poste altresì a carico di parte attrice le spese di CTU.
Pag. 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- DICHIARA IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI Controparte_4
e di
[...] Controparte_3
- RIGETTA LE DOMANDE ATTOREE;
- CONDANNA PARTE ATTRICE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE:
a. In favore di , che liquida in euro 7.616,00 per compensi Controparte_4
professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge;
b. In favore di e di che liquida in euro Controparte_2 Controparte_3
9.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge c. In favore di e Controparte_5 Controparte_7
che liquida in euro 9.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge
- PONE LE SPESE DI CTU A CARICO DI PARTE ATTRICE.
Così deciso il 28 Agosto 2024.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 984/ 2020 R.G. promossa da:
(codice fiscale ), in proprio e n.q. di erede dell'ing. Parte_1 C.F._1
), Persona_1 C.F._2 col patrocinio dell'Avv. Paolo Starvaggi,
-parte attrice- nei confronti di
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, Via Italia - 98070 e per essa CP_1 Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
[...]
Controparte_3 entrambi col patrocinio dell'Avv. Simonetta Sabato, codice fiscale ), Controparte_4 P.IVA_1
col patrocinio degli Avv.ti Vittorio Pisapia e Carmelo Mostaccio,
GIÀ (codice fiscale ), Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_2
e (GIÀ Controparte_7 Controparte_8
(codice fiscale ), P.IVA_3
entrambi col patrocinio degli Avv.ti Matteo Massimo D'Argenio e Stefano Principato,
- parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 di 15 , in proprio e nella qualità, ha convenuto in giudizio Pt_1 Controparte_9
e per essa ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
(GIÀ
[...] Controparte_4 Controparte_5
e (GIÀ Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti domande (come precisate nella
[...]
memoria ex art.183 sesto comma CPC n.1): 1) Ritenere e dichiarare il collegamento negoziale tra il mutuo fondiario n. 0820060738196 del 24.05.2010 e la polizza n. 300.500.013 e, per l'effetto, condannare le controparti ciascuna per la propria responsabilità all'escussione dei prodotti assicurativi e della relativa copertura;
2) Ritenere e dichiarare il diritto dell'odierna attrice ad ottenere l'escussione dei premi di cui al piano di accumulo del 05.01.2017; 3) accertare e dichiarare che le parti del contratto di mutuo per cui è causa sono incorse in errore essenziale e bilaterale riguardo l'apposizione della clausola di rinvio per la determinazione del tasso all'indice Euribor, e solo in via subordinata accertare e dichiarare che l'errore nel quale è incorso il mutuatario era anche riconoscibile da parte del mutuante il quale pur conoscendo la mancanza di oggettività (anche per non essere legato alle transazioni effettive del mercato interbancario europeo) del tasso Euribor lo ha taciuto al momento della stipula del contratto come meglio descritto in espositiva;
4) accertare e dichiarare che il contratto per cui è causa è nullo essendo in modo sostanziale errata l'indicazione Par del TAEG / con conseguente ricalcolo degli interessi secondo giustizia;
5) accertare e dichiarare nullo il contratto di mutuo in quanto non indica ex art 117 TUB ogni “prezzo o condizione” ed in particolare non contiene facoltà per la banca di ricalcolare il piano di ammortamento ad ogni mutamento di tasso (come accaduto in concreto), né il criterio di calcolo in base al quale avviene il ricalcolo, né i prevedibili costi per interessi complessivi dovuti nel caso il tasso aumenti o diminuisca;
6) accertare e dichiarare nulla la clausola che prevede il saggio degli interessi di mora in quanto originariamente usuraria con conseguente declaratoria che non sia dovuto alcun interesse di mora;
7) in base all'accoglimento delle domande di cui in epigrafe, ricalcolare secondo Giustizia gli interessi dovuti dall'attore dalla stipula all'attualità con condanna della convenuta al pagamento delle somme indebitamente pagate dal mutuatario fino alla domanda;
8) Ritenere e dichiarare la nullità del mutuo per violazione delle norme ex L. 108/96, sia genetica che sopravvenuta, e per il divieto di anatocismo sui ratei di mutuo nonché la nullità delle clausole contrattuali riguardanti la misura degli interessi corrispettivi e moratori, per violazione degli artt.
644 c.p. e 1815 II co. c.c. in relazione alla legge 108/96 così come autenticamente interpretata dalla legge 24 del 28/2/2001. 9) Di conseguenza dichiarare che non sono dovuti sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori, ai sensi dell'art. 1815 II co. c.c.; per gli effetti, in via principale,
Pag. 2 di 15 condannare la banca convenuta a corrispondere all'attrice tutte le somme indebitamente percette oltre agli interessi legali. 10) Ritenere e dichiarare che le clausole del contratto di mutuo fondiario elencate nella narrativa del presente atto, sono affette da nullità ovvero annullabilità ex art.,1283,
1325 n. 1, 1346 e 1418 II co. c.c. nonché ex art. 117 TULB in mancanza di accordo tra le parti e/o previsioni contrattuali a favore della convenuta nonché ai sensi degli artt. 2 Cost., 1175-1337-1338-
1366-1375 c.c. in relazione all'art. 1439 c.c. ovvero in subordine all'art. 1440 c.c. è stato stipulato ed eseguito in violazione dei doveri di solidarietà reciproca, e del dovere di comportarsi con correttezza e buona fede nonché del dovere di trattare in sede precontrattuale in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e del dovere di fornire alla controparte ogni dato rilevante conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, tale da aver cagionato un rilevante danno all' attrice;
11) In subordine e in caso di rigetto delle superiori domande, ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto al nuovo ammortamento del debito, in applicazione di quanto previsto dall'art. 125-bis comma 9 T.U.B, secondo il TAEG effettivamente applicato in luogo di quello pubblicizzato o apparente.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto al Tribunale il rigetto delle Controparte_4
domande attoree sulla scorta delle seguenti eccezioni: I. – dichiararsi il difetto di legittimazione e/o titolarità passiva in capo a . 1. - In via preliminare, va anzitutto eccepita l'inammissibilità CP_4 dell'azione per difetto di legittimazione e/o titolarità passiva di in relazione a qualsivoglia CP_4
domanda e/o contestazione aventi come fatto costitutivo e/o oggetto il e le Polizze ad esso Pt_3
collegate. Ed invero, è totalmente estranea: a) al che è stato infatti stipulato tra il de CP_4 Pt_3 cuius ingegner , la di lui figlia e odierna attrice signora e (“il dante Pt_1 Pt_1 Controparte_5 causa e l'odierna attrice, intrattenevano presso la il Controparte_1 rapporto di mutuo fondiario n. 60738196”: cfr. citazione, pag. 1); b) alle Polizze, che sono state, infatti, stipulate, la n. 300.500.013, non con , ma con e n. la 104.05.500 con CP_4 CP_6
EurizonTutela, ora rispettivamente e (società distinte Controparte_5 Controparte_7
da ). II. - Inammissibilità dell'azione per contrarietà a buona fede e violazione del divieto di CP_4
venire contra factum proprium.
Costituendosi in giudizio, a contestato le domande attoree e chiesto Controparte_5
al Tribunale: 1) ritenere e dichiarare carente di legittimazione passiva con Controparte_5
riguardo alle richieste di escussione della polizza proteggi mutuo e di quella concernente il piano di accumulo e, pertanto, respingere le relative domande rispetto alla deducente;
2) ritenere e dichiarare palesemente infondate tutte le censure sollevate con riguardo al contratto di mutuo fondiario stipulato il 24.05.2010, in forza delle ragioni sopra diffusamente esposte e, per l'effetto, respingerle;
Pag. 3 di 15 3)disattendere la richiesta di CTU;
4) stante la assoluta pretestuosità ed infondatezza delle domande di controparte, condannare l'attrice ex art. 96, III comma c.p.c., in considerazione della temerarietà della lite avviata;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si sono quindi costituiti:
- che ha chiesto 1) ritenere e dichiarare carente di Controparte_3 Controparte_3
legittimazione passiva con riguardo alle richieste di escussione della polizza proteggi mutuo e di quella concernente il piano di accumulo e, pertanto, respingere le relative domande rispetto alla deducente;
2)ritenere e dichiarare palesemente infondate tutte le censure sollevate con riguardo al contratto di mutuo fondiario stipulato il 24.05.2010, in forza delle ragioni diffusamente esposte da nella propria comparsa di risposta e, per l'effetto, respingerle;
3)disattendere la Controparte_5
richiesta di CTU;
4)stante la assoluta pretestuosità ed infondatezza delle domande di controparte, condannare l'attrice ex art. 96, III comma c.p.c., in considerazione della temerarietà della lite avviata;
5)con vittoria di spese, competenze ed onorari.
- e che hanno Controparte_5 Controparte_7
chiesto: A) quanto al contratto mutuo fondiario n. 60738196 del 24.05.2010, CP_2 Controparte_5 assistito dalla polizza “ProteggiMutuo Multirischio”, rigettare le domande formulate nei confronti della Compagnia terza chiamata siccome nessun indennizzo è dovuto in quanto il decesso del signor
è avvenuto dopo la scadenza naturale della polizza, risultando quindi fuori Persona_1
copertura; B) quanto al contratto di accumulo 05.01.2017, assistito dalla polizza n. 100050000502
(c.d. “Polizza Infortuni e Malattia”) contratta da con Controparte_4 Controparte_7
rigettare le domande attoree in quanto nessun indennizzo è dovuto per l'evento occorso
[...] all'assicurato signor : B.
2. per insussistenza di un sinistro rilevante a termini di Persona_1 polizza siccome il decesso dell'assicurato è derivato da malattia e non da infortunio, con ciò esulando dalla copertura assicurativa di cui all'oggetto della polizza;
B.I in ogni caso, per inoperatività della polizza al momento del sinistro, avendo il signor precedentemente Pt_1 perduto il diritto a qualsiasi indennizzo sin dall'anno 2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 28 delle Condizioni di Assicurazione;
C) in ogni caso, con piena vittoria nelle spese di lite.
*****
I. Legittimazione passiva.
In primo luogo, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
e di poiché i predetti convenuti non sono stati controparti
[...] Controparte_3
contrattuali dell'attrice.
Pag. 4 di 15 Infatti, come eccepito dalle parti medesime, i contratti assicurativi sono stati stipulati con
[...]
(già e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
(già , mentre il contratto di mutuo è stato stipulato con
[...] Controparte_8 [...]
. Controparte_2
II. Collegamento negoziale e operatività durata polizze nn.300.500.013 e 104.05.500.
In relazione a tale motivo, occorre formulare una premessa sulla configurabilità del collegamento negoziale.
Si ha collegamento negoziale ogni qualvolta due o più negozi, ciascuno dei quali dotato di una propria autonomia strutturale, siano tra loro connessi in virtù di un legame giuridicamente rilevante, al fine di realizzare uno scopo pratico unitario, altrimenti non perseguibile mediante l'adozione di singoli schemi contrattuali.
Il collegamento può essere tipico, o necessario, in quanto tragga origine da una previsione legislativa;
ovvero può essere atipico, o volontario, in quanto derivi dalla concorde volontà delle parti.
Nel collegamento atipico, che qui viene in rilievo secondo la prospettazione attorea, vi è un interesse unitario e di fine che funge da collante per i contratti che, in assenza della volontà delle parti, avrebbero mantenuto la loro autonomia.
Si ha collegamento negoziale ove concorrano l'elemento oggettivo (cioè, il legame teleologico tra i contratti, volto a disciplinare gli interessi reciproci delle parti consistente in un assetto economico unitario); e l'elemento soggettivo (il comune intento delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli contratti posti in essere, ma anche il coordinamento tra gli stessi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche da un punto di vista causale).
In virtù del collegamento, le sorti dei contratti appartenenti alla catena negoziale verrebbero ad essere legate da un nesso di reciproca dipendenza: sicché le vicende relative alla validità, efficacia ed esecuzione di uno di essi si ripercuoterebbero in maniera speculare sull'intera fattispecie.
Tali conseguenze del collegamento negoziale sono spesso espresse nel noto brocardo “simul stabunt simul cadent”.
Indagando la sussistenza del legame teleologico unitamente alla comune intenzione delle parti di realizzare quell'operazione economica (causa in concreto), l'interprete può quindi coordinare le sorti dei contratti.
Si veda in tal senso quanto statuito in proposito dalla sentenza Cassazione civile sez. un.,
25/11/2008, n.28053, così in massima: “Il collegamento negoziale si realizza attraverso la
Pag. 5 di 15 creazione di un vincolo tra i contratti che, nel rispetto della causa e dell'individualità di ciascuno,
l'indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti e investe la fattispecie negoziale nel suo complesso. La fonte, nel collegamento volontario, è costituita dall'autonomia contrattuale delle parti e l'esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante ricorso a indici di tipo oggettivo. Al riguardo, comunque, deve precisarsi che l'accertamento del nesso di collegamento, delle sue modalità e conseguenze attraverso l'effettiva volontà delle parti e della reale funzione economico-sociale che esse hanno inteso dare ai contratti nell'economia dell'affare, rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici”.
Quale indice oggettivo è stata spesso considerata la durata dei contratti, e cioè la circostanza che i contratti in potenziale collegamento prevedessero la stessa durata.
Tuttavia, nel caso di specie, la domanda attorea non è volta alla declaratoria di invalidità/inefficacia dei contratti che assume collegati, bensì alla caducazione della clausola di termine, e la sostituzione d'imperio di parte del regolamento contrattuale.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il riscontro del collegamento negoziale è volto a dare attuazione alla volontà delle parti allorché hanno stipulato i contratti de quibus, e quindi a produrre effetti coerenti con quella volontà.
Diversamente, il giudice non può ravvisare il collegamento negoziale laddove escluso dalle parti che hanno mantenuto l'autonomia strutturale dei singoli contratti.
Il documento n.2 allegato all'atto di citazione (dichiarazione di adesione alle polizze assicurative) è altamente significativo di tale volontà delle parti.
Le polizze sono esplicitamente definite “abbinate” al contratto di mutuo (art.1) e per le stesse viene espressamente prevista una propria specifica durata, di 8 anni a fronte dei 15 anni del piano di ammortamento.
Infatti, all'art.4 si legge che la polizza scadrà alle ore 24 del 1.07.2018.
Dunque, dalla medesima durata si può evincere il collegamento funzionale, ma non è vero l'inverso e cioè che dal collegamento funzionale scaturisca la medesima durata dei contratti. Che nel caso di specie sono dichiaratamente abbinati e prevendono specifica e autonoma durata.
In conclusione, la contestuale stipula di contratti può essere sintomatica di un collegamento negoziale laddove vi sia una regolamentazione funzionalmente coordinata, come la medesima durata ovvero il rinvio per relationem alle reciproche clausole, e determina la valutazione complessiva dell'assetto stabilito dalle parti e il sindacato unitario degli effetti.
Pag. 6 di 15 Mentre invece, qualora le parti abbiano mantenuto la struttura autonoma nella stesura degli accordi, si deve escludere che il giudice possa intervenire su quanto stabilito dalle parti.
In altri termini, il collegamento negoziale serve a dare attuazione alla volontà contrattuale delle parti, non a imporre clausole difformi da quanto le stesse abbiano pattuito, ipotesi che potrebbe verificarsi per espressa previsione di legge (si pensi all'art.1339 CC).
Per quanto fin qui detto, la durata delle polizze è quella indicata al citato documento 2: all'epoca del decesso dell'ing. (7.9.2019) entrambe avevano già cessato i propri effetti per Persona_1
scadenza naturale del contratto.
III. Nullità del mutuo fondiario e/o della garanzia reale per superamento del limite di finanziabilità prescritto dall'art.38 T.U.B.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, non può configurarsi nullità per (eventuale) superamento del limite di finanziabilità stabilito dall'art.38 TUB.
Né da tale vizio potrebbe derivare l'inefficacia della garanzia ipotecaria.
Si richiama sul punto quanto esaurientemente esposto in Cassazione civile sez. un., 16/11/2022, (ud.
27/09/2022, dep. 16/11/2022), n.33719, della quale si riportano i passaggi salienti, e di specifico rilievo per la fattispecie in esame, laddove viene appunto illustrato per quali ragioni non possa essere condivisa la tesi della nullità virtuale del contratto e per le quali, quindi, debba intendersi preservata la garanzia reale dell'ipoteca.
“La giurisprudenza, individuando le norme imperative la cui violazione determina la nullità virtuale del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724 del 2007, sez. I n. 19024 del 2005, sez.
VI n. 25222 del 2010, sez. III n. 525 del 2020), ha inteso sottolineare l'estraneità ad esse delle regole di comportamento nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto, oltre che "nella fase
(...) coincidente con la stipulazione del contratto" (cfr. Cass. sez. I n. 9468 del 2020).
Il riferimento agli elementi strutturali della (o interni alla) fattispecie negoziale sta a indicare la tipologia della norma che per essere imperativa deve disciplinare direttamente e chiaramente il contenuto specifico ed essenziale del contratto, prima di ogni valutazione inerente alla caratura dell'interesse protetto ed eventualmente leso (sul quale sub 8.6). In altri termini, una norma prima di essere imperativa dev'essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto (ex art. 1418, commi 1 e 2, in relazione agli artt. 1343,1345 e 1346
c.c.). Non così per le disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o
Pag. 7 di 15 accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in concreto, che difficilmente potrebbero assumere le sembianze di norme (imperative) di fattispecie o di struttura negoziale: è questo il caso dell'art. 38, comma 2, del
t.u.b..
8.2.- Secondo questa disposizione, in coerenza con la definizione nel capo VI del t.u.b. ("Norme relative a particolari operazioni di credito"), il "credito fondiario" è quello che "ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio o lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili" (comma 1), senza ulteriori caratterizzazioni individualizzanti specifiche.
(…)
Già la tecnica di formulazione della disposizione (comma 2) è indicativa del tipo di prescrizione di cui si tratta, che - riguardando, in prima battuta, il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, tenute a conformarvisi nel rapporto a valle con i terzi clienti mutuatari - non consente automaticamente di trasferire sul piano del rapporto negoziale con questi ultimi (e del relativo sinallagma contrattuale) le conseguenze delle condotte difformi delle banche, al fine di provocare il travolgimento del contratto che si assume viziato per eccesso di finanziamento, con le gravi conseguenze di cui si dirà per entrambe le parti.
Il limite dell'ottanta per cento è, peraltro, aumentabile sino al cento per cento in presenza di garanzie integrative offerte dalla parte mutuataria, il che è un primo elemento contrario alla valutazione della disposizione in termini di inderogabilità, in assenza di elementi testuali inequivocabilmente indicativi della volontà del legislatore primario di conformare direttamente il contenuto specifico dell'oggetto del contratto con i mutuatari o, al contrario, di porre una regola di condotta per le banche erogatrici del credito, tenute a rispettarla in quanto sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia.
(…)
Ne' si può trascurare che la determinazione del valore del bene è oggetto di un comportamento dell'istituto di credito che si dispiega nella fase precontrattuale e contrattuale, il cui esito, trasfuso nel testo negoziale, è suscettibile di un giudizio non rispondente a criteri di validità o invalidità contrattuale, ma appropriato alla valutazione di comportamenti negoziali delle parti (e' significativo l'obbligo dei finanziatori di applicare "standard affidabili" di valutazione dei beni immobili nell'attigua normativa sul "credito ai consumatori", art. 120 duodecies del t.u.b.).
(…)
Come rilevato nell'ordinanza interlocutoria, la nullità è predicabile per violazione di norme di fattispecie o di struttura negoziale solo se immediatamente percepibile dal testo contrattuale, senza
Pag. 8 di 15 laboriose indagini rimesse a valutazioni tecniche opinabili compiute ex post da esperti del settore, come sono invece quelle compiute dai periti cui sia demandato il compito di stimare il bene, ai fini del giudizio sul rispetto del limite di finanziabilità.
Il rischio è di minare la sicurezza dei traffici e di esporre il contratto in corso a intollerabili incertezze derivanti da eventi successivi - che non dovrebbero interferire con la questione, che è formale prima che sostanziale, della validità del contratto stesso - dipendenti dai comportamenti delle parti nella fase esecutiva (come l'inadempimento o l'insolvenza del mutuatario), tali da innescare la crisi del rapporto negoziale con l'esigenza di verificare ex post l'osservanza del limite di finanziabilità. Nessuna delle parti potrebbe fare affidamento sulla stabilità e sulla validità ab origine del contratto stipulato, essendo ben possibile che il valore immobiliare, sia pure oggetto di iniziale perizia estimativa, sia stato inconsapevolmente sopravvalutato.
(…)
Non può dubitarsi che nel nostro ordinamento le parti "possono liberamente determinare il contenuto del contratto", così come possono "concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare" (art. 1322 c.c., commi 1 e 2), sicché un contratto non può essere dichiarato nullo ogni volta che sia apprezzabile un contrasto tra la disposizione e il regolamento
d'interessi sotteso al negozio, ovvero per il solo fatto di essere carente degli elementi tipizzanti indicati dal legislatore, né tantomeno l'assenza di uno di tali elementi potrebbe ritenersi, di per sé, ragione sufficiente per considerare il contratto immeritevole di tutela.
L'eventuale uso distorto del tipo "mutuo fondiario" (se configurabile come autonomo) postula pur sempre la verifica dell'esistenza di una norma imperativa violata - non ravvisabile nell'art. 38, comma 2, t.u.b. - concernente la causa (cfr. artt. 1344 e 1345 c.c.) o l'oggetto (art. 1346 c.c.), se si vuole invalidare il contratto per illiceità di tali requisiti o elementi essenziali, al fine di neutralizzarne gli effetti, non potendosi desumere la nullità del contratto dalla mera difformità dal tipo o sottotipo contrattuale. Peraltro, la riferibilità della nullità virtuale per violazione di norma imperativa anche all'oggetto del contratto potrebbe dirsi non collimante con le indicazioni provenienti dalla Relazione al codice civile (n. 649), che sembra prevederla nella sola ipotesi della causa illecita, ma la liceità della causa del credito fondiario eccedente non è qui in discussione (ivi si precisava che "la violazione delle norme imperative della legge è ricordata quale ragione autonoma di nullità del contratto per comprendere anche le ipotesi che potrebbero non rientrare nel concetto di causa illecita. La precisazione risolve altresì la dibattuta questione circa gli effetti della violazione di una norma imperativa in cui non sia espressamente comminata la sanzione di nullità del vincolo").
Pag. 9 di 15 Inoltre, in caso di parziale difformità dal tipo contrattuale, potrebbero ravvisarsi i caratteri di un contratto misto, costituito da elementi di tipi contrattuali diversi (mutuo fondiario e mutuo ordinario ipotecario che prescinde dal rapporto tra l'importo finanziato e il valore del bene ipotecato), che è pur sempre un contratto unico, avente causa unica ed inscindibile, nella quale si combinano elementi dei diversi tipi che lo costituiscono. In questa prospettiva il contratto dovrebbe essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente (cd. teoria dell'assorbimento o della prevalenza) e, poiché la prevalenza si determina in base ad indici economici o anche di tipo diverso, come fa forza del tipo o l'interesse che ha mosso le parti (cfr. Cass. sez. III n. 13399 del
2005, SU n. 11656 del 2008, sez. II n. 26485 del 2019), sarebbe arduo negare l'applicabilità della normativa propria del mutuo fondiario in base a indici sia economici (tenuto conto che la parte preponderante del finanziamento, fino all'ottanta per cento, è immune da vizi di sorta) sia concernenti l'interesse delle parti, le quali hanno voluto stipulare un mutuo fondiario, in considerazione dei vantaggi per entrambe (per il mutuatario, ad esempio, di accedere al finanziamento per un importo maggiore e di beneficiare del favorevole regime dell'inadempimento, di cui all'art. 40, comma 2, t.u.b.).
(…)
Il legislatore è intervenuto più volte con disposizioni che hanno previsto espressamente nuove ipotesi di nullità negoziale per violazione di specifiche norme di settore, anche nel testo unico bancario (cfr. art. 117), proprio per la difficoltà di considerare imperative le singole norme prescrittive o per evitare incertezze interpretative al riguardo, nullità spesso rilevabili d'ufficio dal giudice nell'interesse esclusivo del cliente (art. 127, comma 2, t.u.b.). Il silenzio del legislatore - nella specie, sulle conseguenze dell'esondazione del finanziamento rispetto al valore dell'immobile
e alla garanzia prestata - non è irrilevante, come rilevato dal Procuratore Generale, il quale ha colto nel segno laddove ha osservato che "l'assenza di un'esplicita previsione legislativa di invalidità del mutuo esondante, pertanto, costituisce un elemento che unitamente (ad altri), milita a favore dell'esclusione di una voluntas legis tendente a sanzionare con l'invalidità un finanziamento bancario con garanzia insufficiente". Tanto più che - come rilevato ancora dal Procuratore
Generale - "non si vede come potrebbe considerarsi l'art. 38, comma 2, t.u.b., quale norma posta a tutela del cliente, posto che il mutuatario nessun pregiudizio risente dalla stipulazione di un mutuo esondante, essendo l'adeguatezza della garanzia reale posta ad esclusiva tutela del finanziatore.
Non si vede, pertanto, quale interesse, non meramente strumentale, avrebbe il mutuatario ad invocare l'esondazione dal limite di finanziabilità, esondazione che, caso mai, gli giova. Il silenzio
Pag. 10 di 15 serbato dal legislatore nell'art. 38, comma 2, in raffronto all'art. 117, comma 8, t.u.b. non può, in sostanza, essere considerato casuale" (sull'interesse del mutuatario si tornerà sub 8.7).
(…)
8.8.- Pur ipotizzando in astratto la natura imperativa della disposizione di cui all'art. 38, comma 2,
t.u.b., per escludere la nullità del contratto per eccedenza dell'importo mutuato è risolutivo
l'argomento secondo cui non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare.
Se la fissazione del limite di finanziabilità è stata dal legislatore demandata all'autorità di vigilanza sul sistema bancario è proprio perché quel limite attiene alla "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) sul contenimento dei rischi nella concessione del credito che, individuando
l'interesse tutelato, finirebbe per essere leso qualora si propendesse per la nullità (e il travolgimento) del contratto: "far discendere dalla violazione della soglia la conseguenza della nullità del mutuo ormai erogato (e far venir meno la connessa garanzia ipotecaria) condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare, ancor più, proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere" (cfr. ordinanza interlocutoria). "Senza trascurare, poi - come ancora correttamente rilevato nella stessa ordinanza - l'esistenza di un vantaggio obiettivamente sproporzionato per il mutuatario che, per il sol fatto di aver ricevuto dall'istituto una somma superiore a quella consentita dal c.d. scarto di garanzia, realizzerebbe la completa liberazione dell'immobile dall'ipoteca; con effetti che ben potrebbero definirsi paradossali nel caso di esecuzione individuale promossa dall'istituto di credito mutuante (atteso che la nullità darebbe luogo all'estinzione della procedura, per il venir meno del titolo esecutivo, anche in danno degli eventuali creditori intervenuti non muniti di titolo), e che appaiono connotati da anomalie anche nel caso di apertura di una procedura concorsuale, in cui l'interesse dei creditori al rispetto della par condicio, anziché essere tutelato con lo strumento della revocatoria (ossia con il rimedio tipico previsto per il contratto in danno dei creditori), verrebbe ad essere protetto attraverso una sanzione di nullità dell'intero contratto derivante unicamente dall'illegittima costituzione della garanzia fondiaria".
Sulla stessa lunghezza d'onda si è ulteriormente osservato che "la comminatoria della nullità del contratto di mutuo (oltre che dell'accessoria garanzia ipotecaria) retrocederebbe la pretesa della banca mutuante a mera pretesa chirografaria fondata sulla generica ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.: così vanificandosi l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca, articolato sull'esigenza di assicurare
Pag. 11 di 15 alla banca il recupero dell'importo finanziato in sede di esecuzione forzata. Tale opportunità e', invece, compromessa ove il mutuo eccedentario sia considerato nullo e con esso, altresì, l'ipoteca connessa;
e senza contare che la soluzione invalidante contrasta pure con l'interesse del mutuatario, costretto a restituire immediatamente le somme prese in prestito, con tutte le conseguenze sul proprio patrimonio ed eventualmente sull'attività di impresa" (così Cass. sez. III n.
7509 del 2022).
(…)
Come si è osservato in dottrina, non si sfugge alla seguente alternativa: o si ritiene che l'art. 38, comma 2, t.u.b. sia una norma imperativa a presidio della validità del contratto e, allora, il mutuo fondiario eccedente sarà nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 1, e, di conseguenza, la garanzia ipotecaria sarà travolta e così gli altri privilegi concessi al creditore fondiario;
oppure si ritiene che quella disposizione non integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto e, allora, il mutuo fondiario eccedente e la garanzia ipotecaria saranno validi. Nella predetta seconda ipotesi - che è quella condivisa dal Collegio - non è pertinente il richiamo all'art. 2741 c.c., quale disposizione integrativa di una norma imperativa rilevante per le finalità di cui si discute.
(…)
8.10.- Si deve enunciare il seguente principio di diritto:
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità
(e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Dunque, il relativo motivo non può trovare accoglimento.
IV. Nullità relativa per l'erronea e non trasparente indicazione del TAEG e per omessa indicazione Par dell' ; pratica commerciale ingannevole;
in subordine violazione dell'art.1337 cc. Usurarietà del tasso di interesse convenzionale e moratorio contrattualmente convenuto in misura superiore al tasso soglia all'atto della stipula.
Pag. 12 di 15 L'elaborato peritale ha offerto ampia illustrazione della correttezza del tasso indicato dalla
, laddove invece l'apparente discrepanza lamentata dall'attore è limitata all'indicazione del CP_2
TAEG come ISC (per errore di scrittura evidente, dal momento che il CTU ha reiteratamente specificato trattarsi di TEG).
Sul punto, si rinvia integralmente a quanto esposto dal CTU in risposta al quesito n.1.
Quanto all'usurarietà, si rinvia integralmente a quanto esposto dal CTU in risposta ai quesiti 2, 3 e
4.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, infatti, sono da condividere in quanto ottenute con metodo logico, coerente, rispettoso delle indicazioni del quesito e scevro da censure.
Malgrado parte attrice abbia contestato tali conclusioni, le contestazioni si sono arrestate a un livello meramente generico sia rispetto al metodo sia rispetto ai risultati.
Tale motivo, pertanto, non merita accoglimento.
V. Nullità del contratto di mutuo e del piano di ammortamento, nullità delle condizioni generali di contratto sugli interessi moratori sulle rate scadute, per violazione del divieto di anatocismo. Nullità delle clausole per la determinazione del piano di ammortamento, dell'ammontare delle rate mensili per la componente del capitale che degli interessi, delle loro variazioni in base alle variazioni dell'Euribor per violazione degli artt.1325, 1346 e 1418 CC.
Tale motivo trova supporto interpretativo in quella parte della giurisprudenza che sostiene la nullità del tasso, in quanto sia frutto della manipolazione dell'indice EURIBOR.
Siffatta tesi ha trovato supporto anche nella sentenza della Corte di Cassazione civile sez. III,
13/12/2023, n.34889, così in massima: “Qualsiasi forma di distorsione della concorrenza del mercato, in qualunque forma venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 legge antitrust. La decisione della Commissione
Europea del 4 dicembre 2013, sanzionatoria della condotta di manipolazione dell'Euribor, deve essere considerata «prova privilegiata», a supporto della domanda di nullità dei tassi, a prescindere se la Banca mutuante abbia o meno preso parte all'intesa anticoncorrenziale”.
Registrato il contrasto interpretativo, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, con ordinanza
Cassazione civile sez. I, 19/07/2024, n.19900: “Occorre rimettere alla Prima Presidente per
l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la soluzione delle seguenti questioni: se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell'Unione europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla
Pag. 13 di 15 partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
se la alterazione dell'Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni”.
Nelle more della decisione delle Sezioni Unite, in cui non si verifica alcuna causa di sospensione pregiudiziale ai sensi dell'art.295 CPC, la scrivente giudice ritiene di dover aderire all'orientamento attualmente maggioritario, espresso, recentemente, in Cassazione civile sez. III, 03/05/2024,
n.12007.
Si ritiene di dover osservare, in particolare, che non possa essere considerato nullo il tasso parametrato a indice EURIBOR, ove non sia stato dimostrato: a. il collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale e lo specifico contratto di mutuo in esame, rifiutandosi una classificazione generale di tutti i contratti come “contratti a valle” rispetto a quell'intesa, e dovendosi in ogni caso allegare gli elementi di collegamento e conseguenzialità tra intesa illecita e contratto;
b. l'avvenuta manipolazione del tasso che funge da parametro per la determinazione del tasso contrattuale.
Deve altresì aggiungersi che allo stato si pongono altresì le questioni circa: c. la possibilità di estendere la sanzione all'istituto mutuante che non abbia partecipato all'intesa anticoncorrenziale
(come nel caso di specie); d. la rilevanza della manipolazione sul piano della validità genetica del contratto (nullità) ovvero in relazione alla fase precontrattuale (responsabilità).
Tale motivo, pertanto, non può trovare accoglimento.
VI. Spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico di parte attrice, liquidate secondo i parametri medi di cui al DM55/2014 come modificato dal DM147/2022, scaglione di valore indeterminabile complessità bassa.
Rispetto a e di nonché rispetto a Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , viene disposta unica Controparte_5 Controparte_7
liquidazione, maggiorata del 30%, per l'omogeneità delle posizioni dei soggetti assistiti.
In base al criterio di soccombenza, vanno poste altresì a carico di parte attrice le spese di CTU.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- DICHIARA IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI Controparte_4
e di
[...] Controparte_3
- RIGETTA LE DOMANDE ATTOREE;
- CONDANNA PARTE ATTRICE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE:
a. In favore di , che liquida in euro 7.616,00 per compensi Controparte_4
professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge;
b. In favore di e di che liquida in euro Controparte_2 Controparte_3
9.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge c. In favore di e Controparte_5 Controparte_7
che liquida in euro 9.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
[...]
generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge
- PONE LE SPESE DI CTU A CARICO DI PARTE ATTRICE.
Così deciso il 28 Agosto 2024.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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