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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/06/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 288/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE e VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente
dott. Paolo Dau Giudice Relatore
dott. Salvatore Falzoi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 473-bis. ss. c.p.c., iscritto al n. 288 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025:
promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Nuoro, via Parte_1 C.F._1
Dante Alighieri n. 22, presso lo studio del difensore, avv. Annamaria Musio, che la rappresenta in forza di procura speciale in atti;
ricorrente
e
1
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Nuoro, via Salvatore CP_1 C.F._2
Farina, presso lo studio del difensore, avv. Pasqualina Antonella Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
ricorrente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 51 ss. c.p.c., depositato il 28.3.2025, Parte_1
e hanno esposto:
[...] CP_1
a. di essere stati legati sentimentalmente, e che dalla loro relazione sentimentale sono nati, in data 29.1.2008, 2 figli: e;
Persona_1 Persona_2
b. che, con decreto del 23.3.2020, il Tribunale per i Minorenni di Sassari, recependo accordo tra i genitori, aveva regolato i rapporti tra questi ultimi e i figli minori nei termini che seguono: << … affidamento dei minori ad entrambi i genitori con residenza
privilegiata presso la madre;
- che il padre possa tenere con se i minori, salvo impedimento
proprio o dei minori da comunicarsi anche telefonicamente: - due volte alla settimana,
quando lo stesso non è impegnato in turni di lavoro pomeridiani, dalle ore 18.00 alle ore
21.00 (nel periodo estivo alle ore 22.00); - ogni fine settimana, con le seguenti modalità:
una settimana dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 21.00 (22.00 nel periodo estivo) del
sabato e la successiva dal sabato all'uscita dall'asilo alle ore 22.00 della domenica;
- a
Natale, un anno dalle ore 18.00 del 24.00 alle ore 11.00 del 25 dicembre e un anno dalle
ore 11.00 alle ore 21.00 del 25 dicembre;
- a Capodanno, ad anni alterni con la madre,
dal 31 dicembre all'uscita dalla scuola materna alle ore 21.00 del 1 gennaio;
- a Pasqua,
ad anni alterni, la domenica di Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 21.00 e il lunedì di
Pasquetta dalle ore 10.00 alle ore 21.00; - nel periodo estivo dieci giorni nel mese di
2
agosto, salva la possibilità per la madre, qualora la distanza lo consenta, di visitare, previo
accordo, anche mediante sms con il padre;
- che i minori trascorrano il giorno del proprio
compleanno con entrambi i genitori presso un locale che verrà indicato ad anni alterni da
ciascun genitore;
- che il padre, previa comunicazione telefonica possa tenere con sé i figli
quando è libero dal lavoro e la madre invece sia impegnata;
- che il padre sia sempre
informato di eventuali visite mediche dei minori perché possa parteciparvi;
- che fino alla
cessazione degli impegni finanziari da lui assunti, il padre corrisponda alla madre, a titolo
di mantenimento dei figli minori, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di euro
200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre il
50% delle spese straordinarie … >>;
c. che, in considerazione del lungo tempo da allora trascorso e delle mutate esigenze di vita dei minori, ormai diciassettenni, si impone una concordata modifica delle condizioni a suo tempo pattuite in ordine all'affidamento e al mantenimento;
2. Hanno quindi concordemente concluso, le parti, affinché il Tribunale di Nuoro Voglia accogliere le conclusioni rassegnate in ricorso e, nello specifico, disporre che i rapporti tra i genitori e tra questi e i minori siano regolati dalle condizioni indicate nelle pagine da 4 a 6 dell'atto introduttivo
(cfr. dispositivo di questa sentenza, in forza del quale le suddette condizioni vengono recepite integralmente).
3. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole sulle condizioni indicate dalle parti con nota redatta e depositata il 11.4.2025.
4. All'esito della prima udienza (celebrata in data 21.5.2025 nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., per espressa richiesta delle parti, che hanno sottoscritto personalmente l'istanza come prescritto dalla
3 Legge), il Giudice relatore, raccolte le rispettive conclusioni, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Le condizioni che le parti hanno concordato possono, ad avviso del Collegio, essere integralmente recepite (cfr. dispositivo), atteso che le stesse, sia sotto il profilo dell'affidamento dei minori (le parti han ritenuto di confermare il regime dell'affidamento condiviso, che, come noto, costituisce ormai la regola, salvo eccezioni che, nella specie, però non ricorrono), sia per quanto concerne le modalità di visita e permanenza presso ciascuno dei genitori, sia, infine, con riguardo alla misura dell'assegno mensile posto a carico del padre, non manifestano profili di possibile pregiudizio per i minori e appaiono, pertanto, conformi all'ordinamento giuridico.
Dell'accordo raggiunto dalle parti, quindi, il Collegio prende atto, trasfuse le suddette condizioni nel dispositivo di questa sentenza.
6. Stante l'accordo, le spese processuali sono compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio del Tribunale di Nuoro, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, recependo le conclusioni rassegnate in ricorso e in tal senso modificato ogni precedente provvedimento e/o accordo con esse incompatibili, così dispone:
1) i minori figli saranno affidati ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
2) il padre potrà tenere con sé i figli, ogni qual volta gli stessi lo desiderino, ovvero, in ogni caso,
salvo impedimento proprio o dei minori, due volte alla settimana (quando lo stesso non è impegnato in turni di lavoro pomeridiani, compatibilmente con le esigenze ludiche, sportive e di studio)
dall'uscita di scuola alle ore 21.00 (nel periodo estivo alle ore 22.00);
4 3) il padre potrà trascorrere con i figli i fine settimana alternati con la madre dall'uscita di scuola del sabato alle ore 21.00 della domenica (22.00 nel periodo estivo);
4) i minori trascorreranno la Vigilia di Natale, la Vigilia di Capodanno, ed il giorno di Pasqua con il padre, ed il giorno di Natale, quello di Capodanno ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa nell'anno successivo;
5) i figli comunque trascorreranno la metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali con un genitore e l'altra metà con l'altro, alternando annualmente i periodi. Il giorno dell'Epifania, compresa la vigilia, sarà trascorso dai minori con il genitore che starà con loro nel primo periodo. In caso di disaccordo tra i genitori sulla scelta dei giorni e dei periodi sopra indicati il diritto di scelta spetterà
al padre negli anni pari e alla madre negli anni dispari. Tutti gli anzidetti giorni ed orari potranno essere concordemente modificati dalle parti, anche con scambio di sms.
6) ognuno dei genitori potrà trascorrere con i minori, anche al di fuori dell'attuale luogo di residenza,
le vacanze estive, per un periodo continuativo di 10 gg. coincidente con le proprie ferie, impegnandosi ciascun genitore ad individuare a tal fine un arco temporale non sovrapposto a quello dell'altro, e salva comunque ogni diversa e concorde determinazione tra le parti. Nel periodo in cui i minori si trovano in vacanza con uno dei genitori, è sospeso per l'altro il diritto di visita (salvo diversi accordi fra le parti nelle singole occasioni) ed entrambi si impegnano a comunicare il luogo presso il quale condurranno i figli consentendo chiamate quotidiane con quest'ultimi;
7) il padre dovrà sempre essere informato di eventuali visite mediche dei minori perché possa parteciparvi;
8) a titolo di contributo per il mantenimento, il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno pari ad euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5 9) da atto che le parti hanno pattuito (I) che, a far data dal raggiungimento della maggiore età dei ragazzi (29 gennaio 2026), nel caso in cui gli stessi stabiliscano la propria dimora altrove per motivi di studio o altro, il padre verserà il concordato contributo per il mantenimento direttamente a ciascun figlio, nonché (II) che l'obbligo di corrispondere il mantenimento cesserà, invece, nel caso in cui uno o entrambi i figli, raggiunta la maggiore età, decidano di andare a vivere con il padre, anziché con la madre.
10) le parti di comune accordo stabiliscono che ciascun genitore percepirà in misura del 50% ciascuno l'assegno unico universale, come al 50% si pattuisce la detrazione fiscale per figli a carico;
11) il padre inoltre contribuirà, nella misura del 50% alle spese di natura straordinaria che si rendano necessarie nell'interesse dei figli purché vi sia accordo tra i genitori sull'opportunità e modalità della spesa, la quale dovrà essere documentata fiscalmente, richiamandosi in ogni caso la tabella del CNF
sulla ripartizione delle spese tra ordinarie e straordinarie.
***
Spese compensate integralmente.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.6.2025 della Sezione Collegiale Civile del Tribunale di
Nuoro.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Paolo Dau dott.ssa Tiziana Longu
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