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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/12/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al numero di ruolo RG 1143/2021 discussa con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
AP NG GE
Appellante
E
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CP_1 C.F._2
RI RC
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 17/21 del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Con Atto di Citazione in Appello, ritualmente notificato, la sig.ra proponeva, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Paola gravame avverso la sentenza N. 17/2021 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (Cs), nella persona del Giudice Avv. dott.ssa Daniela Turco, in data
25.11.2020 e depositata in cancelleria in data 28.01.2021.
A sostegno del gravame, parte appellante deduceva e sosteneva la violazione di legge in ordine alla errata e/o inesatta valutazione della prova testimoniale e errata e/o inesatta valutazione della documentazione agli atti.
Pertanto in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'odierno appellato con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva in giudizio l'appellato che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito instava per il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione precisate le conclusioni con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 bis c.p.c. atteso che dell'atto complessivamente considerato sono evincibili le parti del provvedimento delle quali si chiede la riforma nonché le ragioni poste a fondamento dello stesso.
Ciò posto passando al merito occorre rilevare che l'unico motivo di appello afferisce alla errata e/o inesatta valutazione della prova testimoniale;
invero tale motivo alla luce delle emergenze istruttorie appare destituito di fondamento atteso il Giudice di prime cure nel ritenere fondata la domanda risarcitoria si è attenuto a quanto dichiarata dai testi escussi, peraltro presenti di persona al momento del verificarsi dell'evento dannoso – danneggiamento della porta di ingresso dell'appartamento.
Del resto sebbene l'appellante abbia dedotto lo stato di inimicizia tra la medesima ed i testi tale da inficiare la valenza delle indicazioni dagli stessi rese nel corso del giudizio, deve ritenersi che tale assunto non può ritenersi adeguatamente provato dall'appellante medesima essendone onerata.
Invero tali circostanze non sono ex se evincibili dalla proposizione da parte dell'appellante di una querela né dalla pendenza tra le parti di un procedimento penale, laddove i testi riferiscono circostanze avvenute in loto presenza.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.” (Cass. n. 7763/10).
Ed ancora “L'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso e tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale e processuale nel giudizio” (Cass.
4358/98), e “non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi”
(Cass. 4500/00).
Alla luce di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , ogni contraria Parte_2 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIEGTTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di pace di Belvedere Marittimo n. 17/2021;
2. DA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese del giudizio che si liquidano in € 462,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
3. Si dà atto che sussistono i presupposti i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Paola, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al numero di ruolo RG 1143/2021 discussa con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
AP NG GE
Appellante
E
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CP_1 C.F._2
RI RC
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 17/21 del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Con Atto di Citazione in Appello, ritualmente notificato, la sig.ra proponeva, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Paola gravame avverso la sentenza N. 17/2021 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (Cs), nella persona del Giudice Avv. dott.ssa Daniela Turco, in data
25.11.2020 e depositata in cancelleria in data 28.01.2021.
A sostegno del gravame, parte appellante deduceva e sosteneva la violazione di legge in ordine alla errata e/o inesatta valutazione della prova testimoniale e errata e/o inesatta valutazione della documentazione agli atti.
Pertanto in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'odierno appellato con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva in giudizio l'appellato che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito instava per il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione precisate le conclusioni con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 bis c.p.c. atteso che dell'atto complessivamente considerato sono evincibili le parti del provvedimento delle quali si chiede la riforma nonché le ragioni poste a fondamento dello stesso.
Ciò posto passando al merito occorre rilevare che l'unico motivo di appello afferisce alla errata e/o inesatta valutazione della prova testimoniale;
invero tale motivo alla luce delle emergenze istruttorie appare destituito di fondamento atteso il Giudice di prime cure nel ritenere fondata la domanda risarcitoria si è attenuto a quanto dichiarata dai testi escussi, peraltro presenti di persona al momento del verificarsi dell'evento dannoso – danneggiamento della porta di ingresso dell'appartamento.
Del resto sebbene l'appellante abbia dedotto lo stato di inimicizia tra la medesima ed i testi tale da inficiare la valenza delle indicazioni dagli stessi rese nel corso del giudizio, deve ritenersi che tale assunto non può ritenersi adeguatamente provato dall'appellante medesima essendone onerata.
Invero tali circostanze non sono ex se evincibili dalla proposizione da parte dell'appellante di una querela né dalla pendenza tra le parti di un procedimento penale, laddove i testi riferiscono circostanze avvenute in loto presenza.
Afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.” (Cass. n. 7763/10).
Ed ancora “L'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso e tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale e processuale nel giudizio” (Cass.
4358/98), e “non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi”
(Cass. 4500/00).
Alla luce di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , ogni contraria Parte_2 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIEGTTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di pace di Belvedere Marittimo n. 17/2021;
2. DA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese del giudizio che si liquidano in € 462,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa come per legge;
3. Si dà atto che sussistono i presupposti i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Paola, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli