Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 9.1.2025, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria n. 5627/2022 R.G.
TRA
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati rispettivamente dall'Avv. F PISCAZZI e ALBANESE G,
[...]
E anche quale mandatario di , Avv. G BORRELLI CP_1 CP_2
, Avv. A LOVRI Controparte_3
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2022, la parte istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2022 900 31 56430 000 con cui gli veniva chiesto il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di omesso pagamento dei contributi e di relative sanzioni ed accessori nei termini ivi indicati. A sostegno dell'opposizione deduceva varie censure. Le parti intimate si costituivano in giudizio tempestivamente deducendone l'infondatezza dell'opposizione spiegata anche per motivi formali. Interrotta per morte dell'istante e riassunta dagli odierni istanti quali figli del de cuius, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Deve preliminarmente osservarsi che l'opposizione proposta ha ad oggetto l'intimazione sopra individuata e che essa riguarda il pagamento le cartelle e gli avvisi di addebito nei termini individuati in dettaglio a pagg. 2 e 3 del ricorso.
1.2. Ciò posto, va subito evidenziato che a pag. 3 l'istante originario qualificava l'azione come opposizione a ruolo. Per contro, a ben vedere, l'opposizione proposta, avendo ad oggetto l'intimazione sopra individuata, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi (cfr. ex multis Cass. Cass. civ.,
Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 27019), dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del D lgs n. 46/1999 art. 49, comma 1. E' noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D. lgs., ex artt. 11
(cfr. art.29 d.lgs n. 46/1999 per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie). A norma del suddetto art. 617 cpc, l'opposizione de qua si doveva quindi proporre nei venti giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento.
1.3. La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9 912/2001;
11251/1996). Risulta pacificamente dagli atti (ricorso) che nella specie l'intimazione gravata è stata notificata il 12.4.2022, come ammesso espressamente in sede di opposizione (cfr. pag.1 ricorso), mentre il ricorso è stato depositato in data 23.5.2022. Non è stato, quindi, osservato il termine perentorio di venti giorni previsto dal ridetto art. 617 cpc, (nel testo novellato dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in
L. n. 80 del 2005) sicchè l'opposizione è inammissibile in parte qua, in adesione all'eccezione sollevata dall'Agenzia intimata (cfr. in termini ex multis Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 27019; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 11-05-2010, n. 11338; Cass. 20.7.01 n. 9912; Tribunale Roma Sez. lavoro,
Sent., 26/11/2018).
2.1. In disparte la natura dell'azione svolta, va poi rilevato che nel ricorso introduttivo del giudizio è stata dedotta quale unica censura la prescrizione dei crediti reclamati con i titoli presupposti gravati sicchè la doglianza relativa alla mancata notifica di taluni di essi dedotta nelle note conclusive dell'opponente del 22.10.2014 deve ritenersi nuova e come tale tardiva ed Parte_1 inammissibile.
2.2. Non può sottacersi comunque che tale doglianza afferente all'omissione della notifica dei titoli predetti ha natura formale e come tale doveva dedursi comunque nel termine di 20 giorni ex art. 617 cpc (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/07/2015, n.15116; Tribunale Novara sez. lav., 10/10/2023,
n.222). Anche sotto tale profilo, l'opposizione è inammissibile.
3. Merita comunque sottolineare che l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento de qua, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a questa preclude di delibare le doglianze di merito (prescrizione maturata prima della notifica degli atti gravati) mosse avverso gli atti gravati a monte (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, Sent., 19/10/2015, n.
21080; Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 27019; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 11-05-
2010, n. 11338, giurisprudenza pacifica di Sezione ex multis 21.10.2013 n.10718).
4.1. Infondata è anche la doglianza mossa dall'opponente circa la maturata prescrizione nel lasso temporale tra la notifica degli atti presupposti e l'intimazione gravata ove si consideri i seguenti atti interruttivi della prescrizione individuati nella memoria di costituzione del concessionario intimato.
2 4.2. Viene in rilievo anzitutto la valenza interruttiva (cfr. in termini Cass.sez.lav. 12924/2003) della prescrizione dei pagamenti spontanei effettuati dall'opponente in relazione alle cartelle gravate nn.014 2004 0061780936 000, 014 2005 0003281285 000 e 014 2007 000613060000, pure oggetto di sospensione dal 2004 al 2015: trattasi di circostanza pacifica in assenza di contestazione specifica inter partes.
4.3. Allo stesso modo costituisce circostanza pacifica - in assenza di contestazione specifica inter partes – che: la cartella n.014 2004 00617809360000 è stata sospesa dal 2005 al 2010, la cartella
014 2005 0003281285000 dal 2008 al 2010 e la cartella n. 014 2007 000613060 000 dal 2008 al 2015.
4.4. Sono state poi notificate le intimazioni nn.014 2021 9058057647000, 0142012
009077981000, 014 2024 9006090728000, 014 2014 9014410786000, 014 2014 9006090627 000 che valgono quali atti interruttivi rispetto alle cartelle individuate a pag. 7 della memoria di costituzione della agenzia intimata: trattasi di circostanza pacifica, in assenza di contestazione specifica inter partes.
4.5. Va riconosciuto l'effetto interruttivo anche in relazione alle intimazioni nn.014 2025
902932858 000 notificata in data 11.12.2015, 014 2015 903100959 000 notificata in data 18.11.2015,
014 2017 9010484721 000 notificata in data 15.12.2017, 014 2017 9002854471 000 notificata in data
24.3.2017, 014 2018 900921121 000 notificata in data 18.1.2019, 014 2018 9011160768000 notificata in data 9.1.2019; 014 2019 9001720948000 notificata in data 8.6.2019 per gli atti rispettivamente individuati alle pagg. 7, 8, 9, 10 della memoria di costituzione dell'agenzia intimata: trattasi di circostanza pacifica, in assenza di contestazione specifica inter partes.
4.6. Analogo effetto interruttivo va attribuito al pignoramento mobiliare del 14.1.2016, al pignoramento presso terzi notificato in data 22.12.2014, alla comunicazione preventiva di ipoteca nn.1476201500003295000, 014 76201400002892000, 0147620140000055000, al preavviso di fermo n.014 80201500015015 per gli atti rispettivamente individuati alle pagg. 10 e 11 della memoria di costituzione della agenzia intimata: trattasi di circostanza pacifica in assenza di contestazione specifica inter partes.
4.7. In particolare, nelle note autorizzate del 19.11.2024 l intimata ha individuato in CP_3 relazione a ciascun atto presupposto dell'intimazione gravata i rispettivi atti interruttivi ed il relativo contenuto non è stato oggetto di specifica contestazione dalle parti opponenti.
4.8.a. Va ribadito poi che la doglianza relativa alla mancata notifica di taluni degli atti presupposti oggetto dell'intimazione dedotta nelle note conclusive dell'opponente del Parte_1
22.10.2014 e ribadita in quelle del 19.11.2024 deve ritenersi nuova e come tale tardiva ed inammissibile.
4.8.b. Analogamente deve ritenersi tardivo il disconoscimento delle sottoscrizioni del de cuius apposte sugli atti di ricezione degli atti presupposti oggetto dell'intimazione in quanto svolto in atti successivi alla prima udienza, dopo il deposito della ridetta memoria di costituzione dell'Agenzia intimata cui erano allegati siffatti atti. Infatti, a verbale della prima udienza del 19.12.2022 vi è un generico disconoscimento da parte dell'opponente di: “tutto quanto ex adverso prodotto, richiesto ed eccepito” che non ha alcun valenza in relazione agli atti di ricezione in discorso.
3 4.9. In ogni caso, non può sottacersi che prima dell'interruzione del processo per la morte dell'istante originario (risalente al 7.11.20203), costui non si è avvalso della facoltà di depositare delle memorie per l'udienza del 6.3.2023, disposta all'udienza predetta del 19.2.2022, contenenti contestazioni specifiche alle allegazioni svolte dall'Agenzia intimata nella relativa memoria di costituzione sicchè quelle svolte negli atti successivi devono ritenersi tardive ed inidonee a scalfire la portata probatoria delle stesse allegazioni. In definitiva, l'opposizione è infondata sotto tutti i profili e va di conseguenza rigettata.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le spese di causa tra l'opponente e le parti intimate vanno compensate attesa l'opinabilità delle questioni controverse alla luce della fattispecie concreta.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione in parte qua e la rigetta nella parte residua, nei termini di cui in motivazione;
spese compensate.
Bari, 9.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
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