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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/10/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ferrara, in persona del giudice dott.ssa IC TI, a seguito della discussione del 18 settembre 2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. 264/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
NE AC (C.F. ) del Foro di Ferrara e dall'avv. C.F._2
NA AR (C.F. ) del Foro di Ravenna, C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Irene Vaccarella, in Ferrara, alla Via
Borgo dei Leoni n. 80
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4
dall'avv. IACOPO BURIANI (C.F. ) del Foro di Ferrara, C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ferrara, alla Via Beethoven n. 19
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte ricorrente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, disattesa ogni contraria istanza, ACCERTARE la responsabilità fatto illecito extracontrattuale della
Sig.ra per il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, Controparte_1
comma 3, c.p., per aver pubblicato commenti diffamatori a mezzo internet nei confronti del sig. CONDANNARE la sig.ra al risarcimento di tutti i danni Pt_1 Controparte_1
patiti e patiendi dal sig. da liquidarsi in via equitativa in una somma non Pt_1
1 inferiore ad euro 10.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o in quell'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria o che il Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali della domanda giudiziale sino al saldo effettivo ed ORDINARE alla sig.ra di Controparte_1 rimuovere i commenti diffamatori dal profilo Facebook del sig. CONDANNARE Pt_1
la sig.ra al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del Controparte_1 procuratore antistatario.”
Conclusioni di parte resistente Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione difesa, in accoglimento dei motivi sopra esposti in narrativa, in via preliminare accertare e dichiarare il non esperimento del tentativo di mediazione e quindi dichiarare non verificata la condizione di procedibilità del giudizio e rimettere le parti all'Organismo di mediazione;
nel merito in via principale: rigettare le domande risarcitorie formulate nel ricorso di parte avversaria;
nel merito in via subordinata: quantificare il danno richiesto dal ricorrente nella minore misura che risulterà di giustizia all'esito del procedimento;
con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”. All'udienza del 18 settembre 2025 il procuratore della parte convenuta ha dichiarato di rinunciare all'eccezione preliminare di improcedibilità del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato in data 12 febbraio 2025 ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 non patrimoniali conseguenti alla lesione della reputazione professionale e all'immagine causata da un commento della medesima a un post pubblicato dal ricorrente sulla propria pagina facebook il 17 gennaio 2020.
In particolare, consigliere di opposizione nel Consiglio Comunale di Parte_1
Ferrara ha esposto di avere espresso in tale sede critiche nei confronti del sindaco e del vicesindaco rispetto all'operato di un consigliere comunale di maggioranza che avrebbe proposto ad una consigliera un posto di lavoro in Comune condizionato alle dimissioni da consigliera comunale (doc. 1 del ricorso)
“RICAPITOLANDO… Oggi insieme a e a abbiamo Parte_2 Parte_3 presentato la richiesta di dimissioni del vicecapogruppo della Lega da Parte_4
consigliere comunale. Le sue parole, che abbiamo sentito ieri a Piazza Pulita, sono 2 inquietanti: per le minacce che contengono e per il tipo di sistema, di metodo che sembrano rivelare. Un sistema distorto, violento di gestione dei rapporti, del dissenso, persino dei posti di lavoro. E continuo a chiedermi come abbiano potuto affidargli il ruolo di vicecapogruppo consiliare, considerate le responsabilità che comporta. Abbiamo anche chiesto al sindaco e al (vice?) sindaco se siano in qualche modo Tes_1 CP_2
coinvolti nella promessa di un posto di lavoro a tempo indeterminato in Comune alla consigliera condizionato alle sue dimissioni da consigliera comunale;
e Persona_1 quali azioni intenda intraprendere il sindaco, comprese le vie legali, nei confronti del consigliere a tutela dell'immagine dell'Amministrazione Comunale e della Parte_4 città di Ferrara. Ieri sera il sindaco non è pervenuto, per l'ennesima volta si è Tes_1
sottratto alle proprie responsabilità. E ha preferito mandare in diretta a Piazza Pulita quello che è di fatto il vero capo dell'amministrazione comunale, Che si è CP_2
cimentato in una straordinaria arrampicata sugli specchi. Senza realmente prendere le distanze da quanto detto da né rispondere alle domande che gli venivano rivolte. Pt_4
sempre più in difficoltà e a corto di argomenti, ha concluso il suo intervento da bullo, CP_2
attaccando, per l'ennesima volta, me e la mia famiglia. E andando talmente fuori tema da guadagnarsi un sonoro "chissenefrega” da parte di Ah, e guadagnandosi anche Pt_5
una nuova serie di querele per diffamazione”.
Il post – ha soggiunto il ricorrente- aveva ricevuto diverse interazioni date dalla notorietà del suo ruolo politico comunale. Tra queste, , aveva commentato: Controparte_1
“ sei un invidioso e non ti ricorda che non hai fatto niente! Sei parassita! Parte_1
Inizia a lavorare invece di fare pettegolezzi…”.
Tale commento aveva suscitato molteplici visualizzazioni, nonché diffusioni - mediante screenshot – con l'applicazione whatsapp sia all'interno di gruppi sia in messaggi privati.
Egli aveva reagito quindi querelando tempestivamente per diffamazione l'autore del post.
La Procura della Repubblica di Ferrara aveva aperto un procedimento penale (R.G.N.R.
5518/2020) volto ad accertare la sussistenza del reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p. tramite l'identificazione dell'autore del commento e la verifica della diffusione. In data 11.04.2022 il GIP, accogliendo la richiesta del PM, aveva emesso nei confronti dell'autrice identificata in decreto penale di condanna Controparte_1
– divenuto esecutivo in data 27.05.2022 - irrogandole la pena di € 500 di multa. Il decreto penale non veniva opposto dalla destinataria. 3 Data l'impossibilità di far valere in sede penale le proprie istanze risarcitorie, egli aveva adito l'organismo di mediazione con esito infruttuoso e successivamente depositato il ricorso al Tribunale.
Ritenuta violata dal commento la propria reputazione e immagine, ha Parte_1 rassegnato le conclusioni come sopra trascritte.
Si è costituita in giudizio la convenuta resistendo all'avversa azione di cui ha chiesto il rigetto sia in punto di rilevanza diffamatoria del commento, rientrante in una aspra critica politica, sia in punto di richiesta di risarcimento del danno, non provata nei termini indicati.
In data 31 luglio 2025 le parti sono comparse personalmente ed il giudice esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Successivamente, all'udienza del 18 settembre 2025, svolta l'attività istruttoria, il giudice ha invitato i difensori a precisare le conclusioni ed ha riservato la decisione nei trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Va premesso che è soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art.5 del d. lgvo
28/2010. Il ricorrente ha avviato il procedimento di mediazione presso la Camera di commercio di Ferrara. Il verbale del 26 luglio 2024 dà atto della regolare convocazione della convenuta e della mancata presenza della parte invitata alla mediazione. La mancata concessione di un rinvio dell'incontro da parte del mediatore, su richiesta dell'avv. Buriani per ragioni di salute di è congruamente motivata nel verbale, non essendo Parte_6 stata documentata la ragione del rinvio e non avendo il richiedente corrisposto l'indennità prevista dall'art.17 comma 3 del d. lgs 28/2010.
La condizione di procedibilità della mediazione deve pertanto ritenersi integrata.
§2. La domanda nel merito deve ritenersi fondata e va accolta per le ragioni che qui di seguito si illustreranno.
È necessario premettere che il decreto penale di condanna di cui la convenuta è destinataria, nonostante la sua definitività, non ha valore di prova del fatto o dell'autore o dell'elemento psicologico nell'ambito del processo civile in virtù di quanto previsto dall'art. 460, comma
5, c.p.p. a mente del quale: “il decreto, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo”. In altre parole, il fatto che ha dato origine al processo penale e la sua antigiuridicità deve essere ricostruito in questa sede e ne deve
4 essere valutato l'inquadramento quale fatto illecito fonte di risarcimento ai sensi dell'art.2043 del Codice civile.
Da tempo, peraltro, la giurisprudenza ha specificato che, “l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni”. (Cass. Sez. 3, 15/06/2018, n. 15742, Rv. 649413 - 01) Ed ancora ha precisato che “"L'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato" (Cass. n. 22190/2009).
Ergo la lesione dell'onore e della reputazione sono risarcibili ai sensi degli artt.2043 e 2059
c.c., a maggior ragione se il fatto realizza astrattamente la fattispecie di reato di cui all'art.595 del codice penale, il cui accertamento, non è, comunque, necessario.
§3. Ciò premesso occorre innanzitutto rilevare che la convenuta ha ammesso di essere l'autrice del commento, non avendo ricusato tale paternità nella memoria di costituzione.
Il commento di cui è causa è quindi redatto dalla convenuta e pubblicato attraverso la piattaforma Facebook.
Il suo contenuto “ sei un invidioso e non ti ricorda che non hai fatto niente! Parte_1
Sei parassita! Inizia a lavorare invece di fare pettegolezzi…” integra una lesione dell'onore e della dignità del destinatario, consigliere comunale del Comune di Ferrara.
Quanto dichiarato dalla resistente suggerisce agli utenti, infatti, che non Parte_1 eserciti correttamente il suo ruolo di consigliere comunale essendo privo di occupazione
(“inizia a lavorare invece di fare pettegolezzi”). Egli si è comportato come un “parassita” nel senso di una persona che vive senza lavorare, sfruttando le fatiche altrui, o che vive alle spalle degli altri, senza alcun contributo personale sul piano del lavoro e della produttività, ciò che nell'attuale contesto sociale è senza dubbio connotato da forte negatività.
Nonostante il tentativo della convenuta di giustificare l'utilizzo del vocabolo “parassita” attribuendolo a un'erronea traduzione data dalla sua lingua madre, deve evidenziarsi che 5 vive in Italia da oltre 30 anni e svolge anche un'attività commerciale Controparte_1
che richiede un'interazione dialettica quotidiana col pubblico. Non pare pertanto verosimile il dedotto errore di traduzione.
Corrobora quanto esposto la frase “inizia a lavorare invece di fare pettegolezzi” che segue la parola “parassita!” poiché evidenzia che l'autrice era ben conscia del significato dell'epiteto, consolidando l'assunto per cui il non abbia mai lavorato e, per tale Pt_1 motivo, debba essere considerato un peso che grava sulla collettività.
Tali espressioni ledono l'immagine e la reputazione del politico svilendone Pt_1
l'onore presso i destinatari, presentandolo come uno scansafatiche che attraverso i suoi
“pettegolezzi” non realizza nemmeno una buona critica politica.
Sostiene la convenuta che le espressioni utilizzate sono espressioni della libertà di manifestazione di pensiero, la quale può avere toni anche aspri quando ha a riferimento questioni politiche.
Non si condivide tale considerazione.
Per quanto attiene alla critica politica e al diritto di cronaca la Suprema Corte ha chiarito che: “Il diritto di cronaca, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onere e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. Ne consegue che è consentito l'uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungente, purché nel rispetto della continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse. Dunque, trascende i limiti del diritto di critica l'aggressione del contradditore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione penale, sociale o professionale del destinatario”
(Cass. Civ. III, Ord., 12 aprile 2022, n. 11767). Le affermazioni di Controparte_1 superano quanto consentito ed in particolare la continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse, sfociando in espressioni dequalificanti e inutilmente aggressive della persona di anziché concentrarsi nel merito delle critiche effettuate dal consigliere Parte_1
comunale. 6 §4. Come si è detto, il commento ha avuto risonanza mediante la piattaforma Facebook.
Il commento ha avuto diffusione altresì mediante screenshot inviati con Whatsapp, come confermato dai testi e escussi all'udienza del 18 settembre Tes_2 Testimone_3
2025 i quali hanno ricevuto all'interno dei gruppi whatsapp lo screenshot dello stesso commento, sottolineando il carattere offensivo di quanto affermato dall'autrice.
Ponendo l'attenzione sul contesto di diffusione, non di poca rilevanza, si ritiene necessario evidenziare che le piattaforme social, come Facebook, costituiscono stanze virtuali aperte ad un numero indistinto di persone, che si pongono in relazione con modalità interattive. Si tratta di un contesto in cui, essendo la libertà di espressione amplificata, l'offesa può raggiungere un numero indeterminato di utenti e rimanere online per un tempo indefinitivo, estendendo il carattere lesivo delle dichiarazioni (Cass. Pen. 40083/2018; Cass. Pen.
24212/2021).
In conclusione il commento di integra un fatto ingiusto, doloso, che Controparte_1 lede l'onore e la dignità di e nel contempo realizza, astrattamente, il delitto Parte_1 di diffamazione aggravata, essendo il fatto lesivo diffuso con mezzi di comunicazione di massa.
Tale fatto illecito, costituente anche astrattamente un delitto, è fonte di risarcimento del danno non patrimoniale, ex art.2043 c.c. e art.2059 c.c. essendo, come già detto, l'onore e la dignità della persona beni costituzionalmente garantiti (Cass. Sez. 3, 15/06/2018, n. 15742,
Cass. n. 22190/2009).
§5. Occorre quindi provvedere alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla vittima in base a criteri equitativi (artt. 1226 e 2056 del codice civile) il ricorso ai quali è insito nella natura del danno, inerente all'onore della persona, e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante il pagamento di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico (in tal senso Cass. Civ. sez. I Ord. n. 23175/2022).
I parametri individuati dalla giurisprudenza per delineare il quantum del risarcimento da diffamazione sono la rilevanza dell'offesa, il mezzo con il quale è stata diffusa, la posizione sociale ed il ruolo ricoperto dalla persona colpita, il suo inserimento in un determinato contesto professionale e sociale, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie e la diffusione della notizia sul territorio nazionale (ex plurimis Corte app. Milano 10 gennaio
2023 n.27, Cass.9068/2024).
7 Avuto riguardo a tali criteri si deve osservare che ricopriva il ruolo di Parte_1 consigliere comunale del partito Democratico di Ferrara ed è quindi persona nota in città se non altro per avere affrontato una campagna elettorale e per essere successivamente la sua idea e le sue posizioni riportate sui giornali locali. Il commento in esame - contenente espressioni denigratorie e dequalificanti - ha comportato una compromissione della sua credibilità e della sua immagine a livello personale e politico. Senza dubbio incisivo il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione, tramite l'utilizzo del social Facebook e le successive condivisioni su Whatsapp, le quali hanno contribuito alla risonanza mediatica e all'espansione di detto danno nel, pur limitato, contesto sociale ferrarese. Da ultimo l'intensità dell'elemento psicologico, rivelato dall'insistenza dell'autrice nel sottolineare più volte il concetto di inoccupazione all'interno del commento (“…ti ricordo che non hai fatto niente! sei parassita! Inizia a lavorare…”).
Tutto ciò dedotto e considerato, si ritiene di determinare in via equitativa il danno non patrimoniale subito da in €6000,00 somma che deve essere devalutata al Parte_1
momento del fatto (gennaio 2020) e successivamente rivalutata secondo l'indice FOI generale anno per anno ed aumentata del tasso di interesse vigente nel periodo di riferimento (Cass. S.U. 1712/1995). Applicando tali calcoli la somma comprensiva di interessi e rivalutazione1 ad oggi il danno non patrimoniale è pari ad € 6598,34. Quanto al danno patrimoniale, poiché l'offesa perpetrata integra altresì il delitto di diffamazione aggravata (art.595 terzo comma c.p.c) sono giustificate le spese legali che la parte ha sostenuto per l'assistenza per la redazione della querela, onde ottenere la condanna del colpevole e, prima ancora, l'individuazione del medesimo. Le spese a tale titolo sono documentate sub doc.6 in €500,00 (fattura n.15/2024).
Le spese di mediazione costituiscono invece posta da liquidarsi unitamente alle spese legali.
deve essere, pertanto, condannata al pagamento a favore di Controparte_1 [...] della somma di euro 7098,34 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e Pt_1
non patrimoniale per l'illecito commesso.
§6. Relativamente all'ordine di rimozione dei commenti diffamatori dal profilo Facebook di da parte di , esso rientra nella previsione dell'art. Parte_1 Controparte_1
2058 c.c., che prevede il risarcimento del danno in forma specifica, istituto la cui ratio è
01/01/2021 17/01/2021 € 5.069,14 0,01% 17 € 0,02
17/01/2021 31/12/2021 € 5.306,91 0,01% 348 € 0,51
01/01/2022 17/01/2022 € 5.306,91 1,25% 17 € 3,09
17/01/2022 31/12/2022 € 5.827,99 1,25% 348 € 69,46
01/01/2023 17/01/2023 € 5.827,99 5,00% 17 € 13,57
17/01/2023 31/12/2023 € 5.878,58 5,00% 348 € 280,24
01/01/2024 17/01/2024 € 5.878,58 2,50% 17 € 6,84
17/01/2024 31/12/2024 € 5.954,47 2,50% 349 € 142,34
01/01/2025 17/01/2025 € 5.954,47 2,00% 17 € 5,55
17/01/2025 31/08/2025 € 6.000,00 2,00% 226 € 74,30
Indice alla Decorrenza: 102,7
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,186
Totale Rivalutazione: € 940,98
Capitale Rivalutato: € 6.000,00
Totale Colonna Giorni: 2053
Totale Interessi Legali: € 598,34
Rivalutazione + Interessi: € 1.539,32
Capitale Rivalutato + Interessi: € 6.598,34
9 quella di soddisfare al meglio l'esigenza riparatoria del risarcimento. Va osservato che il risarcimento in forma specifica, a norma dell'art. 2058 c.c., può essere chiesto solo laddove sia “in tutto o in parte possibile”. Ciò implica la possibilità di ricostruire, materialmente, la situazione corrispondente a quella che si sarebbe verificata se non fosse intervenuto il fatto che ha cagionato il danno. Nella fattispecie, la resistente non ha dedotto l'impossibilità nel rimuovere il commento diffamatorio, pertanto si ritiene che la cancellazione di detto commento dalla pagina facebook del ia realizzabile. Pt_1
§7. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate secondo il
D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, così suddivise: per la fase di mediazione €441, per la fase di studio in euro 919,00; per la fase introduttiva in euro 777,00; per la fase istruttoria e di trattazione in euro 1.680,00; per la fase decisionale in euro 1.701,00. Per una somma complessiva di euro 5.518,00, a cui vanno aggiunte il 15% delle spese generali determinate in euro 827,70; debbono essere infine rimborsate le spese vive di mediazione in € 380,64 ed €264,00 per contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara responsabile dell'illecito di natura diffamatoria Controparte_1
commesso attraverso la piattaforma Facebook il 17 gennaio 2020 e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 7098,34 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
5518 per compensi professionali, oltre alla somma 827,70 per spese generali, oltre ad
IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese vive in €644,64, somme tutte da versarsi ai procuratori che le hanno anticipate;
3) Ordina di cancellare il summenzionato commento dal post Controparte_1
pubblicato sulla bacheca personale di Facebook di Parte_1
Ferrara, 13 ottobre 2025.
Il giudice
IC TI
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato
Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato
Annualmente
Capitale Iniziale: € 5.059,02
Data Iniziale: 17/01/2020
Data Finale: 31/08/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, anno di 365 giorni
Calcolo Rivalutazione: Mese e anno iniziali
Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 2020
Scadenza Rivalutazione: Agosto 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Dal Al Capitale Rivalutato Tasso Giorni Interessi
17/01/2020 31/12/2020 € 5.069,14 0,05% 349 € 2,42
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ferrara, in persona del giudice dott.ssa IC TI, a seguito della discussione del 18 settembre 2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. 264/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
NE AC (C.F. ) del Foro di Ferrara e dall'avv. C.F._2
NA AR (C.F. ) del Foro di Ravenna, C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Irene Vaccarella, in Ferrara, alla Via
Borgo dei Leoni n. 80
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4
dall'avv. IACOPO BURIANI (C.F. ) del Foro di Ferrara, C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ferrara, alla Via Beethoven n. 19
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte ricorrente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, disattesa ogni contraria istanza, ACCERTARE la responsabilità fatto illecito extracontrattuale della
Sig.ra per il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, Controparte_1
comma 3, c.p., per aver pubblicato commenti diffamatori a mezzo internet nei confronti del sig. CONDANNARE la sig.ra al risarcimento di tutti i danni Pt_1 Controparte_1
patiti e patiendi dal sig. da liquidarsi in via equitativa in una somma non Pt_1
1 inferiore ad euro 10.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o in quell'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria o che il Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali della domanda giudiziale sino al saldo effettivo ed ORDINARE alla sig.ra di Controparte_1 rimuovere i commenti diffamatori dal profilo Facebook del sig. CONDANNARE Pt_1
la sig.ra al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del Controparte_1 procuratore antistatario.”
Conclusioni di parte resistente Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione difesa, in accoglimento dei motivi sopra esposti in narrativa, in via preliminare accertare e dichiarare il non esperimento del tentativo di mediazione e quindi dichiarare non verificata la condizione di procedibilità del giudizio e rimettere le parti all'Organismo di mediazione;
nel merito in via principale: rigettare le domande risarcitorie formulate nel ricorso di parte avversaria;
nel merito in via subordinata: quantificare il danno richiesto dal ricorrente nella minore misura che risulterà di giustizia all'esito del procedimento;
con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”. All'udienza del 18 settembre 2025 il procuratore della parte convenuta ha dichiarato di rinunciare all'eccezione preliminare di improcedibilità del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato in data 12 febbraio 2025 ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1 non patrimoniali conseguenti alla lesione della reputazione professionale e all'immagine causata da un commento della medesima a un post pubblicato dal ricorrente sulla propria pagina facebook il 17 gennaio 2020.
In particolare, consigliere di opposizione nel Consiglio Comunale di Parte_1
Ferrara ha esposto di avere espresso in tale sede critiche nei confronti del sindaco e del vicesindaco rispetto all'operato di un consigliere comunale di maggioranza che avrebbe proposto ad una consigliera un posto di lavoro in Comune condizionato alle dimissioni da consigliera comunale (doc. 1 del ricorso)
“RICAPITOLANDO… Oggi insieme a e a abbiamo Parte_2 Parte_3 presentato la richiesta di dimissioni del vicecapogruppo della Lega da Parte_4
consigliere comunale. Le sue parole, che abbiamo sentito ieri a Piazza Pulita, sono 2 inquietanti: per le minacce che contengono e per il tipo di sistema, di metodo che sembrano rivelare. Un sistema distorto, violento di gestione dei rapporti, del dissenso, persino dei posti di lavoro. E continuo a chiedermi come abbiano potuto affidargli il ruolo di vicecapogruppo consiliare, considerate le responsabilità che comporta. Abbiamo anche chiesto al sindaco e al (vice?) sindaco se siano in qualche modo Tes_1 CP_2
coinvolti nella promessa di un posto di lavoro a tempo indeterminato in Comune alla consigliera condizionato alle sue dimissioni da consigliera comunale;
e Persona_1 quali azioni intenda intraprendere il sindaco, comprese le vie legali, nei confronti del consigliere a tutela dell'immagine dell'Amministrazione Comunale e della Parte_4 città di Ferrara. Ieri sera il sindaco non è pervenuto, per l'ennesima volta si è Tes_1
sottratto alle proprie responsabilità. E ha preferito mandare in diretta a Piazza Pulita quello che è di fatto il vero capo dell'amministrazione comunale, Che si è CP_2
cimentato in una straordinaria arrampicata sugli specchi. Senza realmente prendere le distanze da quanto detto da né rispondere alle domande che gli venivano rivolte. Pt_4
sempre più in difficoltà e a corto di argomenti, ha concluso il suo intervento da bullo, CP_2
attaccando, per l'ennesima volta, me e la mia famiglia. E andando talmente fuori tema da guadagnarsi un sonoro "chissenefrega” da parte di Ah, e guadagnandosi anche Pt_5
una nuova serie di querele per diffamazione”.
Il post – ha soggiunto il ricorrente- aveva ricevuto diverse interazioni date dalla notorietà del suo ruolo politico comunale. Tra queste, , aveva commentato: Controparte_1
“ sei un invidioso e non ti ricorda che non hai fatto niente! Sei parassita! Parte_1
Inizia a lavorare invece di fare pettegolezzi…”.
Tale commento aveva suscitato molteplici visualizzazioni, nonché diffusioni - mediante screenshot – con l'applicazione whatsapp sia all'interno di gruppi sia in messaggi privati.
Egli aveva reagito quindi querelando tempestivamente per diffamazione l'autore del post.
La Procura della Repubblica di Ferrara aveva aperto un procedimento penale (R.G.N.R.
5518/2020) volto ad accertare la sussistenza del reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p. tramite l'identificazione dell'autore del commento e la verifica della diffusione. In data 11.04.2022 il GIP, accogliendo la richiesta del PM, aveva emesso nei confronti dell'autrice identificata in decreto penale di condanna Controparte_1
– divenuto esecutivo in data 27.05.2022 - irrogandole la pena di € 500 di multa. Il decreto penale non veniva opposto dalla destinataria. 3 Data l'impossibilità di far valere in sede penale le proprie istanze risarcitorie, egli aveva adito l'organismo di mediazione con esito infruttuoso e successivamente depositato il ricorso al Tribunale.
Ritenuta violata dal commento la propria reputazione e immagine, ha Parte_1 rassegnato le conclusioni come sopra trascritte.
Si è costituita in giudizio la convenuta resistendo all'avversa azione di cui ha chiesto il rigetto sia in punto di rilevanza diffamatoria del commento, rientrante in una aspra critica politica, sia in punto di richiesta di risarcimento del danno, non provata nei termini indicati.
In data 31 luglio 2025 le parti sono comparse personalmente ed il giudice esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Successivamente, all'udienza del 18 settembre 2025, svolta l'attività istruttoria, il giudice ha invitato i difensori a precisare le conclusioni ed ha riservato la decisione nei trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Va premesso che è soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art.5 del d. lgvo
28/2010. Il ricorrente ha avviato il procedimento di mediazione presso la Camera di commercio di Ferrara. Il verbale del 26 luglio 2024 dà atto della regolare convocazione della convenuta e della mancata presenza della parte invitata alla mediazione. La mancata concessione di un rinvio dell'incontro da parte del mediatore, su richiesta dell'avv. Buriani per ragioni di salute di è congruamente motivata nel verbale, non essendo Parte_6 stata documentata la ragione del rinvio e non avendo il richiedente corrisposto l'indennità prevista dall'art.17 comma 3 del d. lgs 28/2010.
La condizione di procedibilità della mediazione deve pertanto ritenersi integrata.
§2. La domanda nel merito deve ritenersi fondata e va accolta per le ragioni che qui di seguito si illustreranno.
È necessario premettere che il decreto penale di condanna di cui la convenuta è destinataria, nonostante la sua definitività, non ha valore di prova del fatto o dell'autore o dell'elemento psicologico nell'ambito del processo civile in virtù di quanto previsto dall'art. 460, comma
5, c.p.p. a mente del quale: “il decreto, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo”. In altre parole, il fatto che ha dato origine al processo penale e la sua antigiuridicità deve essere ricostruito in questa sede e ne deve
4 essere valutato l'inquadramento quale fatto illecito fonte di risarcimento ai sensi dell'art.2043 del Codice civile.
Da tempo, peraltro, la giurisprudenza ha specificato che, “l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni”. (Cass. Sez. 3, 15/06/2018, n. 15742, Rv. 649413 - 01) Ed ancora ha precisato che “"L'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato" (Cass. n. 22190/2009).
Ergo la lesione dell'onore e della reputazione sono risarcibili ai sensi degli artt.2043 e 2059
c.c., a maggior ragione se il fatto realizza astrattamente la fattispecie di reato di cui all'art.595 del codice penale, il cui accertamento, non è, comunque, necessario.
§3. Ciò premesso occorre innanzitutto rilevare che la convenuta ha ammesso di essere l'autrice del commento, non avendo ricusato tale paternità nella memoria di costituzione.
Il commento di cui è causa è quindi redatto dalla convenuta e pubblicato attraverso la piattaforma Facebook.
Il suo contenuto “ sei un invidioso e non ti ricorda che non hai fatto niente! Parte_1
Sei parassita! Inizia a lavorare invece di fare pettegolezzi…” integra una lesione dell'onore e della dignità del destinatario, consigliere comunale del Comune di Ferrara.
Quanto dichiarato dalla resistente suggerisce agli utenti, infatti, che non Parte_1 eserciti correttamente il suo ruolo di consigliere comunale essendo privo di occupazione
(“inizia a lavorare invece di fare pettegolezzi”). Egli si è comportato come un “parassita” nel senso di una persona che vive senza lavorare, sfruttando le fatiche altrui, o che vive alle spalle degli altri, senza alcun contributo personale sul piano del lavoro e della produttività, ciò che nell'attuale contesto sociale è senza dubbio connotato da forte negatività.
Nonostante il tentativo della convenuta di giustificare l'utilizzo del vocabolo “parassita” attribuendolo a un'erronea traduzione data dalla sua lingua madre, deve evidenziarsi che 5 vive in Italia da oltre 30 anni e svolge anche un'attività commerciale Controparte_1
che richiede un'interazione dialettica quotidiana col pubblico. Non pare pertanto verosimile il dedotto errore di traduzione.
Corrobora quanto esposto la frase “inizia a lavorare invece di fare pettegolezzi” che segue la parola “parassita!” poiché evidenzia che l'autrice era ben conscia del significato dell'epiteto, consolidando l'assunto per cui il non abbia mai lavorato e, per tale Pt_1 motivo, debba essere considerato un peso che grava sulla collettività.
Tali espressioni ledono l'immagine e la reputazione del politico svilendone Pt_1
l'onore presso i destinatari, presentandolo come uno scansafatiche che attraverso i suoi
“pettegolezzi” non realizza nemmeno una buona critica politica.
Sostiene la convenuta che le espressioni utilizzate sono espressioni della libertà di manifestazione di pensiero, la quale può avere toni anche aspri quando ha a riferimento questioni politiche.
Non si condivide tale considerazione.
Per quanto attiene alla critica politica e al diritto di cronaca la Suprema Corte ha chiarito che: “Il diritto di cronaca, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onere e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. Ne consegue che è consentito l'uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungente, purché nel rispetto della continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse. Dunque, trascende i limiti del diritto di critica l'aggressione del contradditore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione penale, sociale o professionale del destinatario”
(Cass. Civ. III, Ord., 12 aprile 2022, n. 11767). Le affermazioni di Controparte_1 superano quanto consentito ed in particolare la continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse, sfociando in espressioni dequalificanti e inutilmente aggressive della persona di anziché concentrarsi nel merito delle critiche effettuate dal consigliere Parte_1
comunale. 6 §4. Come si è detto, il commento ha avuto risonanza mediante la piattaforma Facebook.
Il commento ha avuto diffusione altresì mediante screenshot inviati con Whatsapp, come confermato dai testi e escussi all'udienza del 18 settembre Tes_2 Testimone_3
2025 i quali hanno ricevuto all'interno dei gruppi whatsapp lo screenshot dello stesso commento, sottolineando il carattere offensivo di quanto affermato dall'autrice.
Ponendo l'attenzione sul contesto di diffusione, non di poca rilevanza, si ritiene necessario evidenziare che le piattaforme social, come Facebook, costituiscono stanze virtuali aperte ad un numero indistinto di persone, che si pongono in relazione con modalità interattive. Si tratta di un contesto in cui, essendo la libertà di espressione amplificata, l'offesa può raggiungere un numero indeterminato di utenti e rimanere online per un tempo indefinitivo, estendendo il carattere lesivo delle dichiarazioni (Cass. Pen. 40083/2018; Cass. Pen.
24212/2021).
In conclusione il commento di integra un fatto ingiusto, doloso, che Controparte_1 lede l'onore e la dignità di e nel contempo realizza, astrattamente, il delitto Parte_1 di diffamazione aggravata, essendo il fatto lesivo diffuso con mezzi di comunicazione di massa.
Tale fatto illecito, costituente anche astrattamente un delitto, è fonte di risarcimento del danno non patrimoniale, ex art.2043 c.c. e art.2059 c.c. essendo, come già detto, l'onore e la dignità della persona beni costituzionalmente garantiti (Cass. Sez. 3, 15/06/2018, n. 15742,
Cass. n. 22190/2009).
§5. Occorre quindi provvedere alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla vittima in base a criteri equitativi (artt. 1226 e 2056 del codice civile) il ricorso ai quali è insito nella natura del danno, inerente all'onore della persona, e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante il pagamento di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico (in tal senso Cass. Civ. sez. I Ord. n. 23175/2022).
I parametri individuati dalla giurisprudenza per delineare il quantum del risarcimento da diffamazione sono la rilevanza dell'offesa, il mezzo con il quale è stata diffusa, la posizione sociale ed il ruolo ricoperto dalla persona colpita, il suo inserimento in un determinato contesto professionale e sociale, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie e la diffusione della notizia sul territorio nazionale (ex plurimis Corte app. Milano 10 gennaio
2023 n.27, Cass.9068/2024).
7 Avuto riguardo a tali criteri si deve osservare che ricopriva il ruolo di Parte_1 consigliere comunale del partito Democratico di Ferrara ed è quindi persona nota in città se non altro per avere affrontato una campagna elettorale e per essere successivamente la sua idea e le sue posizioni riportate sui giornali locali. Il commento in esame - contenente espressioni denigratorie e dequalificanti - ha comportato una compromissione della sua credibilità e della sua immagine a livello personale e politico. Senza dubbio incisivo il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione, tramite l'utilizzo del social Facebook e le successive condivisioni su Whatsapp, le quali hanno contribuito alla risonanza mediatica e all'espansione di detto danno nel, pur limitato, contesto sociale ferrarese. Da ultimo l'intensità dell'elemento psicologico, rivelato dall'insistenza dell'autrice nel sottolineare più volte il concetto di inoccupazione all'interno del commento (“…ti ricordo che non hai fatto niente! sei parassita! Inizia a lavorare…”).
Tutto ciò dedotto e considerato, si ritiene di determinare in via equitativa il danno non patrimoniale subito da in €6000,00 somma che deve essere devalutata al Parte_1
momento del fatto (gennaio 2020) e successivamente rivalutata secondo l'indice FOI generale anno per anno ed aumentata del tasso di interesse vigente nel periodo di riferimento (Cass. S.U. 1712/1995). Applicando tali calcoli la somma comprensiva di interessi e rivalutazione1 ad oggi il danno non patrimoniale è pari ad € 6598,34. Quanto al danno patrimoniale, poiché l'offesa perpetrata integra altresì il delitto di diffamazione aggravata (art.595 terzo comma c.p.c) sono giustificate le spese legali che la parte ha sostenuto per l'assistenza per la redazione della querela, onde ottenere la condanna del colpevole e, prima ancora, l'individuazione del medesimo. Le spese a tale titolo sono documentate sub doc.6 in €500,00 (fattura n.15/2024).
Le spese di mediazione costituiscono invece posta da liquidarsi unitamente alle spese legali.
deve essere, pertanto, condannata al pagamento a favore di Controparte_1 [...] della somma di euro 7098,34 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e Pt_1
non patrimoniale per l'illecito commesso.
§6. Relativamente all'ordine di rimozione dei commenti diffamatori dal profilo Facebook di da parte di , esso rientra nella previsione dell'art. Parte_1 Controparte_1
2058 c.c., che prevede il risarcimento del danno in forma specifica, istituto la cui ratio è
01/01/2021 17/01/2021 € 5.069,14 0,01% 17 € 0,02
17/01/2021 31/12/2021 € 5.306,91 0,01% 348 € 0,51
01/01/2022 17/01/2022 € 5.306,91 1,25% 17 € 3,09
17/01/2022 31/12/2022 € 5.827,99 1,25% 348 € 69,46
01/01/2023 17/01/2023 € 5.827,99 5,00% 17 € 13,57
17/01/2023 31/12/2023 € 5.878,58 5,00% 348 € 280,24
01/01/2024 17/01/2024 € 5.878,58 2,50% 17 € 6,84
17/01/2024 31/12/2024 € 5.954,47 2,50% 349 € 142,34
01/01/2025 17/01/2025 € 5.954,47 2,00% 17 € 5,55
17/01/2025 31/08/2025 € 6.000,00 2,00% 226 € 74,30
Indice alla Decorrenza: 102,7
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,186
Totale Rivalutazione: € 940,98
Capitale Rivalutato: € 6.000,00
Totale Colonna Giorni: 2053
Totale Interessi Legali: € 598,34
Rivalutazione + Interessi: € 1.539,32
Capitale Rivalutato + Interessi: € 6.598,34
9 quella di soddisfare al meglio l'esigenza riparatoria del risarcimento. Va osservato che il risarcimento in forma specifica, a norma dell'art. 2058 c.c., può essere chiesto solo laddove sia “in tutto o in parte possibile”. Ciò implica la possibilità di ricostruire, materialmente, la situazione corrispondente a quella che si sarebbe verificata se non fosse intervenuto il fatto che ha cagionato il danno. Nella fattispecie, la resistente non ha dedotto l'impossibilità nel rimuovere il commento diffamatorio, pertanto si ritiene che la cancellazione di detto commento dalla pagina facebook del ia realizzabile. Pt_1
§7. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate secondo il
D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, così suddivise: per la fase di mediazione €441, per la fase di studio in euro 919,00; per la fase introduttiva in euro 777,00; per la fase istruttoria e di trattazione in euro 1.680,00; per la fase decisionale in euro 1.701,00. Per una somma complessiva di euro 5.518,00, a cui vanno aggiunte il 15% delle spese generali determinate in euro 827,70; debbono essere infine rimborsate le spese vive di mediazione in € 380,64 ed €264,00 per contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara responsabile dell'illecito di natura diffamatoria Controparte_1
commesso attraverso la piattaforma Facebook il 17 gennaio 2020 e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 7098,34 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
5518 per compensi professionali, oltre alla somma 827,70 per spese generali, oltre ad
IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese vive in €644,64, somme tutte da versarsi ai procuratori che le hanno anticipate;
3) Ordina di cancellare il summenzionato commento dal post Controparte_1
pubblicato sulla bacheca personale di Facebook di Parte_1
Ferrara, 13 ottobre 2025.
Il giudice
IC TI
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato
Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato
Annualmente
Capitale Iniziale: € 5.059,02
Data Iniziale: 17/01/2020
Data Finale: 31/08/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, anno di 365 giorni
Calcolo Rivalutazione: Mese e anno iniziali
Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 2020
Scadenza Rivalutazione: Agosto 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Dal Al Capitale Rivalutato Tasso Giorni Interessi
17/01/2020 31/12/2020 € 5.069,14 0,05% 349 € 2,42
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