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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
RE PV BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Presidente Dott.ssa Vincenza Barbalucca
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 03/06/2025 al n. 1462/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili promosso da
Parte 1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. SANTELLA CAROLINA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da
Parte 2 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DI PALMA ANTONIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.05.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Liveri (NA) il 22.02.1999, dalla cui unione nascevano 2 figli, Persona_1 (n. il 16.06.1999), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Persona 2 (n. il 23.01.2003), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 1737/2021 del
02.11.2021 reso nel procedimento R.G. n. 4153/2021.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
"1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi [...] Pt 1 (nato a [...] il [...]) e Parte 2 (nata a [...] il [...]), annotato nel registro di stato civile del Comune di Liveri, Parte II, Serie A n. 1, ordinando al Comune
di Liveri di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Prendere atto che le parti rinunciano all'assegno divorzile in quanto economicamente autosufficienti;
3. Disporre/prendere atto che, la casa coniugale, rappresentata dall'immobile sito in Somma
Vesuviana, alla via Angrisani n. 24 e condotta in locazione dalla sig.ra Parte 2 resta affidata a quest'ultima, che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia maggiorenne, economicamente non autosufficiente;
4. Disporre/prendere atto che, ai fini del mantenimento ordinario della figlia Per_2, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, il sig. Parte 1 verserà la somma di € 250,00 il giorno
15 di ogni mese a mezzo bonifico su carta prepagata Postepey evolution di titolarità della sig.ra [...]
Parte 2 recante IBAN [...];
5. Disporre/prendere atto che, le parti concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie della figlia Per 2, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con la precisazione che tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate e preventivamemente concordate, con comunicazione per iscritto all'altro genitore (a mezzo sms, whatsapp, e mail) entro 10 gg prima. L'eventuale dissenso alla spesa straordinaria, ovvero proposta alternativa dovranno essere comunicati parimenti per iscritto
(a mezzo sms, whatsapp, e mail) entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta;
in difetto, la spesa si intenderà approvata.
6. Dichiarare compensate le spese di giudizio.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa,
così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e [...] Parte 1
Parte 2 nata a [...] il [...], il giorno 22.02.1999 in Liveri (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n.1, Serie A, Parte
II, Anno 1999);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensale spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Dott.ssa Claudia Ummarino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Presidente Dott.ssa Vincenza Barbalucca
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 03/06/2025 al n. 1462/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili promosso da
Parte 1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. SANTELLA CAROLINA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
e da
Parte 2 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DI PALMA ANTONIO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.05.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Liveri (NA) il 22.02.1999, dalla cui unione nascevano 2 figli, Persona_1 (n. il 16.06.1999), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Persona 2 (n. il 23.01.2003), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 1737/2021 del
02.11.2021 reso nel procedimento R.G. n. 4153/2021.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
"1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi [...] Pt 1 (nato a [...] il [...]) e Parte 2 (nata a [...] il [...]), annotato nel registro di stato civile del Comune di Liveri, Parte II, Serie A n. 1, ordinando al Comune
di Liveri di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Prendere atto che le parti rinunciano all'assegno divorzile in quanto economicamente autosufficienti;
3. Disporre/prendere atto che, la casa coniugale, rappresentata dall'immobile sito in Somma
Vesuviana, alla via Angrisani n. 24 e condotta in locazione dalla sig.ra Parte 2 resta affidata a quest'ultima, che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia maggiorenne, economicamente non autosufficiente;
4. Disporre/prendere atto che, ai fini del mantenimento ordinario della figlia Per_2, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, il sig. Parte 1 verserà la somma di € 250,00 il giorno
15 di ogni mese a mezzo bonifico su carta prepagata Postepey evolution di titolarità della sig.ra [...]
Parte 2 recante IBAN [...];
5. Disporre/prendere atto che, le parti concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie della figlia Per 2, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con la precisazione che tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate e preventivamemente concordate, con comunicazione per iscritto all'altro genitore (a mezzo sms, whatsapp, e mail) entro 10 gg prima. L'eventuale dissenso alla spesa straordinaria, ovvero proposta alternativa dovranno essere comunicati parimenti per iscritto
(a mezzo sms, whatsapp, e mail) entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta;
in difetto, la spesa si intenderà approvata.
6. Dichiarare compensate le spese di giudizio.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa,
così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e [...] Parte 1
Parte 2 nata a [...] il [...], il giorno 22.02.1999 in Liveri (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n.1, Serie A, Parte
II, Anno 1999);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensale spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Dott.ssa Claudia Ummarino