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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
12/03/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5246/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. CAPUTO RAFFAELE CARMINE
- Ricorrente –
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata in data 21/04/2022 per “ernie discali lombari”, da cumularsi con quella derivante da precedente tecnopatia, già accertata, derivanti dall'infortunio sul lavoro, in misura del 6%, e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire la relativa indennità cumulativa, secondo la percentuale accertata in corso di causa.
Affermava, infatti, di essere ausiliario sociosanitario e che, l'attività lavorativa prevedeva, movimentazione manuale di carichi, rappresentati dagli spostamenti di pazienti ricoverati e spostati dalla carrozzina o dalla barella fino ai lettini radiologici, comportando sovraccarico meccanico delle strutture anatomiche della colonna vertebrale.
In ragione di ciò, l'odierno ricorrente, in data 24.11.2006 N. CP_2
506443885), mentre lavorava si procurava la predetta lesione;
evento riconosciuto da
, a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro di Taranto per espletata CTU che CP_1
ha accertato un danno biologico nella misura del 6%, ex art. 13 D.lgs. n.38/2000; in data 11.02.2020, a mezzo del sottoscritto difensore, il ricorrente proponeva istanza tesa al riconoscimento dell'aggravamento delle rispettive condizioni di salute, in termini di maggior danno biologico, rispetto a quanto a suo tempo accertato.
Successivamente, in data 27.02.2020, l ha comunicato di non poter accogliere CP_1
la domanda di revisione in quanto sarebbero trascorsi i termini di legge
Presentava, inoltre, in data 21/04/2022 domanda di riconoscimento di malattia professionale per NI SC AR.
Avverso tale provvedimento veniva presentato ricorso amministrativo, con esito negativo.
Si costituiva ritualmente l , il quale preliminarmente formulava eccezione di CP_1
prescrizione ai sensi dell'art. 112, del Dpr. n. 1124/1965, e nel merito contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Come già chiarito in sede di ordinanza del 10 ottobre 2023 “quanto all'eccezione di prescrizione decennale della domanda di aggravamento del danno biologico 6% derivante da infortunio del 24.11.06 (patologia accertata lesione bicipite brachiale), la stessa deve ritenersi infondata avendo il ricorrente dimostrato l'ascrivibilità del denunciato aggravamento alla data del 13.06.2015, come si evince dal certificato medico Dr in atti;
ed infatti, viene in rilievo in proposito il costante Per_1
orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di dieci anni di cui all'art 83 dpr 112/65 non è né di prescrizione né di decadenza ma delimita l'entità temporale di rilevanza dell'aggravamento, sicchè è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio a condizione che la parte interessata provi che la variazione si sia verificata entro i dieci anni (Cass 1048/18; Cass 17860/14); né può ritenersi intercorsa la prescrizione triennale, avendo il ricorrente proposto la domanda giudiziale nel termine di tre anni (2021) dalla domanda di aggravamento (2020).”
Inoltre, nella medesima sede si chiariva anche che “parimenti infondata si appalesa
l'eccezione di prescrizione triennale sollevata dall'istituto convenuto con riferimento alla patologia lombosacrale per la quale, ad un'iniziale denuncia di infortunio del
12.7.15, risolta con reiezione in sede amministrativa non impugnata, ha fatto seguito denuncia di malattia professionale dell'1.6.17, rigettata in sede amministrativa in data
21.12.17 per assenza del rischio lavorativo specifico, avverso la quale il ricorrente ha proposto opposizione ex art 104 dpr 1124/65 in data 3.9.19: rispetto a tale procedimento non si ravvisa la maturazione del termine triennale di prescrizione, tenuto conto anche della sospensione di tale termine nel corso della fase amministrativa (Cass Sezioni Unite 11928/19)”.
Pertanto, superate nel suddetto senso le eccezioni sollevate da parte resistente, quanto al merito, si rileva quanto segue.
In ordine agli aspetti medico legali, l'elaborato peritale del dott. Persona_2
ha permesso di appurare che il ricorrente è affetto da “ernie discali del tratto
[...]
lombare”, da considerare “malattia professionale”, e che tale tecnopatia è stata contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa di “ausiliario nel settore sanitario”, perciò ritiene congrua una valutazione del grado di menomazione psico- fisica pari al 9% (nove per cento);
Quanto all'infermità già riconosciuta dall' “lesione del bicipite brachiale spalla CP_1
dx” il ctu ha ritenuto che la stessa abbia subito un aggravamento per cui è possibile riconoscere un danno biologico pari al 8% (otto per cento).
Le menomazioni conseguenti a malattia professionale =9% ed infortunio sul lavoro
-8% determinano, in cumulo tra loro, una percentuale complessiva pari al 16%
(sedici).
La decorrenza della malattia professionale è da far risalire all'epoca della domanda amministrativa, 21/04/2022, mantre la decorrenza dei maggiori postumi da infortunio sul lavoro è da far risalire all'epoca dell'attuale accertamento peritale,
11/12/2024.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal ctu su impulso del ctp.
Il nesso causale viene ancora più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui è stata pacificamente dimostrata l'attività lavorativa del ricorrente e le modalità di svolgimento della prestazione, confermando quanto fino ad ora evidenziato. Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine
“professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore al minimo indennizzabile per legge, dunque del 16%, (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto
2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS.
LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura e con la decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato ad erogare il relativo importo con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto eventualmente già erogato a titolo di indennizzo in capitale atteso che, ai sensi del comma quinto dell'art. 13 del D. Lgs. n° 38/00, “Nel caso in cui
l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda del sig.
[...]
così provvede: Parte_1
1. Accoglie la domanda e, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire
l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs.
n° 38/00 – nella misura complessiva del 16% con decorrenza dalla domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale e dal 11.12.2024 per maggiori postumi da infortunio, condanna l ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo CP_1
rapportato ad un danno biologico dell'16%, con rivalutazione e interessi legali maturati - salva deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale -, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.700,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore avv .
CAPUTO RAFFAELE CARMINE dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 17 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
12/03/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5246/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. CAPUTO RAFFAELE CARMINE
- Ricorrente –
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR
n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata in data 21/04/2022 per “ernie discali lombari”, da cumularsi con quella derivante da precedente tecnopatia, già accertata, derivanti dall'infortunio sul lavoro, in misura del 6%, e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire la relativa indennità cumulativa, secondo la percentuale accertata in corso di causa.
Affermava, infatti, di essere ausiliario sociosanitario e che, l'attività lavorativa prevedeva, movimentazione manuale di carichi, rappresentati dagli spostamenti di pazienti ricoverati e spostati dalla carrozzina o dalla barella fino ai lettini radiologici, comportando sovraccarico meccanico delle strutture anatomiche della colonna vertebrale.
In ragione di ciò, l'odierno ricorrente, in data 24.11.2006 N. CP_2
506443885), mentre lavorava si procurava la predetta lesione;
evento riconosciuto da
, a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro di Taranto per espletata CTU che CP_1
ha accertato un danno biologico nella misura del 6%, ex art. 13 D.lgs. n.38/2000; in data 11.02.2020, a mezzo del sottoscritto difensore, il ricorrente proponeva istanza tesa al riconoscimento dell'aggravamento delle rispettive condizioni di salute, in termini di maggior danno biologico, rispetto a quanto a suo tempo accertato.
Successivamente, in data 27.02.2020, l ha comunicato di non poter accogliere CP_1
la domanda di revisione in quanto sarebbero trascorsi i termini di legge
Presentava, inoltre, in data 21/04/2022 domanda di riconoscimento di malattia professionale per NI SC AR.
Avverso tale provvedimento veniva presentato ricorso amministrativo, con esito negativo.
Si costituiva ritualmente l , il quale preliminarmente formulava eccezione di CP_1
prescrizione ai sensi dell'art. 112, del Dpr. n. 1124/1965, e nel merito contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, istruita a mezzo prova documentale ed escussione dei testi, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Come già chiarito in sede di ordinanza del 10 ottobre 2023 “quanto all'eccezione di prescrizione decennale della domanda di aggravamento del danno biologico 6% derivante da infortunio del 24.11.06 (patologia accertata lesione bicipite brachiale), la stessa deve ritenersi infondata avendo il ricorrente dimostrato l'ascrivibilità del denunciato aggravamento alla data del 13.06.2015, come si evince dal certificato medico Dr in atti;
ed infatti, viene in rilievo in proposito il costante Per_1
orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di dieci anni di cui all'art 83 dpr 112/65 non è né di prescrizione né di decadenza ma delimita l'entità temporale di rilevanza dell'aggravamento, sicchè è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio a condizione che la parte interessata provi che la variazione si sia verificata entro i dieci anni (Cass 1048/18; Cass 17860/14); né può ritenersi intercorsa la prescrizione triennale, avendo il ricorrente proposto la domanda giudiziale nel termine di tre anni (2021) dalla domanda di aggravamento (2020).”
Inoltre, nella medesima sede si chiariva anche che “parimenti infondata si appalesa
l'eccezione di prescrizione triennale sollevata dall'istituto convenuto con riferimento alla patologia lombosacrale per la quale, ad un'iniziale denuncia di infortunio del
12.7.15, risolta con reiezione in sede amministrativa non impugnata, ha fatto seguito denuncia di malattia professionale dell'1.6.17, rigettata in sede amministrativa in data
21.12.17 per assenza del rischio lavorativo specifico, avverso la quale il ricorrente ha proposto opposizione ex art 104 dpr 1124/65 in data 3.9.19: rispetto a tale procedimento non si ravvisa la maturazione del termine triennale di prescrizione, tenuto conto anche della sospensione di tale termine nel corso della fase amministrativa (Cass Sezioni Unite 11928/19)”.
Pertanto, superate nel suddetto senso le eccezioni sollevate da parte resistente, quanto al merito, si rileva quanto segue.
In ordine agli aspetti medico legali, l'elaborato peritale del dott. Persona_2
ha permesso di appurare che il ricorrente è affetto da “ernie discali del tratto
[...]
lombare”, da considerare “malattia professionale”, e che tale tecnopatia è stata contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa di “ausiliario nel settore sanitario”, perciò ritiene congrua una valutazione del grado di menomazione psico- fisica pari al 9% (nove per cento);
Quanto all'infermità già riconosciuta dall' “lesione del bicipite brachiale spalla CP_1
dx” il ctu ha ritenuto che la stessa abbia subito un aggravamento per cui è possibile riconoscere un danno biologico pari al 8% (otto per cento).
Le menomazioni conseguenti a malattia professionale =9% ed infortunio sul lavoro
-8% determinano, in cumulo tra loro, una percentuale complessiva pari al 16%
(sedici).
La decorrenza della malattia professionale è da far risalire all'epoca della domanda amministrativa, 21/04/2022, mantre la decorrenza dei maggiori postumi da infortunio sul lavoro è da far risalire all'epoca dell'attuale accertamento peritale,
11/12/2024.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal ctu su impulso del ctp.
Il nesso causale viene ancora più in rilievo dalle risultanze della prova testimoniale, in cui è stata pacificamente dimostrata l'attività lavorativa del ricorrente e le modalità di svolgimento della prestazione, confermando quanto fino ad ora evidenziato. Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine
“professionale” della patologia.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore al minimo indennizzabile per legge, dunque del 16%, (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto
2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS.
LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione pari o superiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura e con la decorrenza specificata infra, in dispositivo.
Pertanto, l' deve essere condannato ad erogare il relativo importo con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Nella liquidazione della riconosciuta prestazione, peraltro, deve ovviamente procedersi alla deduzione di quanto eventualmente già erogato a titolo di indennizzo in capitale atteso che, ai sensi del comma quinto dell'art. 13 del D. Lgs. n° 38/00, “Nel caso in cui
l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda del sig.
[...]
così provvede: Parte_1
1. Accoglie la domanda e, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire
l'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs.
n° 38/00 – nella misura complessiva del 16% con decorrenza dalla domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale e dal 11.12.2024 per maggiori postumi da infortunio, condanna l ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo CP_1
rapportato ad un danno biologico dell'16%, con rivalutazione e interessi legali maturati - salva deduzione di quanto già erogato a titolo di indennizzo in capitale -, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.700,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore avv .
CAPUTO RAFFAELE CARMINE dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 17 marzo 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)