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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/07/2024, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.V.G. 861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 861/2024 promossa da:
e entrambi assistiti dagli Avv.ti Silvia Cecchi e Parte_1 Parte_2
Andrea Dal Poggetto
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI
Le parti private hanno adito l'Ecc.mo Tribunale di Prato affinché dichiari la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito riportate “1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 2) L'affidamento dei figli minori sarà condiviso, con pagina 1 di 5 domiciliazione prevalente presso la madre, nell'abitazione di proprietà dei suoi genitori,
posta in Calenzano (FI), via Giacomo Puccini 119. Il signor ha già trasferito la sua Pt_2
residenza in altra abitazione, posta nel medesimo comune, in via Francesco Petrarca n.
202 La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per e relative Per_1 Per_2
all'istruzione, all'educazione e alla salute. La responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, sarà esercitata separatamente. 3) I bambini vedranno i genitori con il seguente calendario: lunedì con la mamma dall'uscita di scuola sino al martedì mattina, martedì con il padre dall'uscita di scuola sino al mercoledì
mattina, mercoledì con la mamma dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina (salvo che per la cena e il pernottamento del mercoledì che i bambini fanno con il padre). I
finesettimana sono alternati dal venerdì sino al lunedì mattina. Il finesettimana in cui i bambini stanno con la mamma, trascorrono con il padre il venerdì pomeriggio sino all'ora di cena. Il finesettimana in cui i bambini sono con il padre trascorreranno con la madre il venerdì pomeriggio sino all'ora di cena. Durante le festività scolastiche estive i genitori potranno concordare di comprendere il venerdì nel fine settimana di loro spettanza e in tal caso il genitore, che non ha i figli il finesettimana comprensivo del venerdì, li avrà il giovedì con pernottamento. 4) Durante il mese di agosto e trascorreranno Per_1 Per_2
due settimane, da concordarsi entro il 30 di marzo di ogni anno, con ciascuno dei genitori,
con sospensione del diritto di visita. Per il restante periodo estivo, in cui non ci sarà la scuola, i genitori concordano che i minori frequenteranno i centri estivi e comunque manterranno il medesimo calendario. Durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno una settimana con ciascuno dei genitori che ricomprenderà ad anni alterni pagina 2 di 5 il Natale e l'Ultimo dell'Anno. I genitori si impegnano a trascorrere insieme il pranzo di
Natale e il giorno del compleanno dei bambini. Le vacanze di Pasqua saranno trascorse a metà tra i genitori, alternando il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi. I ponti saranno alternati tra i genitori, salvo diverso accordo. 5) Le spese straordinarie non necessarie (tra le quali, a mero titolo esemplificativo, quelle relative a corsi o attività educative e/o sportive delle figlie) dovranno essere concordate dai coniugi.
In caso di accordo graveranno nella misura del 50% ciascuno ed in caso di mancato accordo graveranno integralmente sul coniuge che intenderà assumerle. I genitori danno atto di avere concordato le attività che oggi i figli frequentano rispettivamente calcio e danza) e sin da ora concordano che presteranno il proprio assenso almeno per una attività,
ludica e/o sportiva, per ciascun figlio purché ad un costo rapportabile a quello fino ad oggi sostenuto. Le spese straordinarie necessarie (per esempio quelle mediche necessarie)
saranno divise tra i genitori in pari misura senza necessità di previo accordo, come da protocollo CNF. I genitori manterranno direttamente i bambini per il tempo che essi trascorrono con ciascuno di loro. Saranno ripartite al 50% tra i coniugi le spese straordinarie come sopra precisato, ma anche alcune spese ordinarie tra le quali ad esempio e non da intendersi quale indicazione esaustiva: cancelleria, spese di abbigliamento, telefonia, spese per ripetizioni, estetica (prodotti cosmetici), spese per trasporto pubblico. I genitori continueranno quindi a mantenere il c/c cointestato acceso presso FINECO sul quale effettueranno bonifico mensile di euro 300,00 cadauno, con riserva di integrarne l'importo ove necessario. Per quanto riguarda le spese straordinarie i coniugi dichiarano di fare riferimento alle linee guida del CNF 2017. 6) L'assegno unico sarà percepito al 50% tra i genitori. 7) I ricorrenti si prestano sin da ora reciproco pagina 3 di 5 consenso all'ottenimento ed al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.”
Il Pubblico Ministero: visto del 10.07.2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_3
separazione personale nonché di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Calenzano il 25.07.2010, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nata il [...], e nato il [...], al loro collocamento e Per_1 Per_2 mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei bambini, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_3
sposati a Calenzano il 25.07.2010 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Firenze al n. 50, parte II Serie C/2, anno 2010;
2) omologa tutte le condizioni di cui al ricorso congiuntamente depositato;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Firenze di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.07.2024 su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente di sezione.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 861/2024 promossa da:
e entrambi assistiti dagli Avv.ti Silvia Cecchi e Parte_1 Parte_2
Andrea Dal Poggetto
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI
Le parti private hanno adito l'Ecc.mo Tribunale di Prato affinché dichiari la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito riportate “1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 2) L'affidamento dei figli minori sarà condiviso, con pagina 1 di 5 domiciliazione prevalente presso la madre, nell'abitazione di proprietà dei suoi genitori,
posta in Calenzano (FI), via Giacomo Puccini 119. Il signor ha già trasferito la sua Pt_2
residenza in altra abitazione, posta nel medesimo comune, in via Francesco Petrarca n.
202 La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per e relative Per_1 Per_2
all'istruzione, all'educazione e alla salute. La responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, sarà esercitata separatamente. 3) I bambini vedranno i genitori con il seguente calendario: lunedì con la mamma dall'uscita di scuola sino al martedì mattina, martedì con il padre dall'uscita di scuola sino al mercoledì
mattina, mercoledì con la mamma dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina (salvo che per la cena e il pernottamento del mercoledì che i bambini fanno con il padre). I
finesettimana sono alternati dal venerdì sino al lunedì mattina. Il finesettimana in cui i bambini stanno con la mamma, trascorrono con il padre il venerdì pomeriggio sino all'ora di cena. Il finesettimana in cui i bambini sono con il padre trascorreranno con la madre il venerdì pomeriggio sino all'ora di cena. Durante le festività scolastiche estive i genitori potranno concordare di comprendere il venerdì nel fine settimana di loro spettanza e in tal caso il genitore, che non ha i figli il finesettimana comprensivo del venerdì, li avrà il giovedì con pernottamento. 4) Durante il mese di agosto e trascorreranno Per_1 Per_2
due settimane, da concordarsi entro il 30 di marzo di ogni anno, con ciascuno dei genitori,
con sospensione del diritto di visita. Per il restante periodo estivo, in cui non ci sarà la scuola, i genitori concordano che i minori frequenteranno i centri estivi e comunque manterranno il medesimo calendario. Durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno una settimana con ciascuno dei genitori che ricomprenderà ad anni alterni pagina 2 di 5 il Natale e l'Ultimo dell'Anno. I genitori si impegnano a trascorrere insieme il pranzo di
Natale e il giorno del compleanno dei bambini. Le vacanze di Pasqua saranno trascorse a metà tra i genitori, alternando il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi. I ponti saranno alternati tra i genitori, salvo diverso accordo. 5) Le spese straordinarie non necessarie (tra le quali, a mero titolo esemplificativo, quelle relative a corsi o attività educative e/o sportive delle figlie) dovranno essere concordate dai coniugi.
In caso di accordo graveranno nella misura del 50% ciascuno ed in caso di mancato accordo graveranno integralmente sul coniuge che intenderà assumerle. I genitori danno atto di avere concordato le attività che oggi i figli frequentano rispettivamente calcio e danza) e sin da ora concordano che presteranno il proprio assenso almeno per una attività,
ludica e/o sportiva, per ciascun figlio purché ad un costo rapportabile a quello fino ad oggi sostenuto. Le spese straordinarie necessarie (per esempio quelle mediche necessarie)
saranno divise tra i genitori in pari misura senza necessità di previo accordo, come da protocollo CNF. I genitori manterranno direttamente i bambini per il tempo che essi trascorrono con ciascuno di loro. Saranno ripartite al 50% tra i coniugi le spese straordinarie come sopra precisato, ma anche alcune spese ordinarie tra le quali ad esempio e non da intendersi quale indicazione esaustiva: cancelleria, spese di abbigliamento, telefonia, spese per ripetizioni, estetica (prodotti cosmetici), spese per trasporto pubblico. I genitori continueranno quindi a mantenere il c/c cointestato acceso presso FINECO sul quale effettueranno bonifico mensile di euro 300,00 cadauno, con riserva di integrarne l'importo ove necessario. Per quanto riguarda le spese straordinarie i coniugi dichiarano di fare riferimento alle linee guida del CNF 2017. 6) L'assegno unico sarà percepito al 50% tra i genitori. 7) I ricorrenti si prestano sin da ora reciproco pagina 3 di 5 consenso all'ottenimento ed al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.”
Il Pubblico Ministero: visto del 10.07.2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_3
separazione personale nonché di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Calenzano il 25.07.2010, con rito civile, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori nata il [...], e nato il [...], al loro collocamento e Per_1 Per_2 mantenimento, e all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto dei bambini, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_3
sposati a Calenzano il 25.07.2010 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Firenze al n. 50, parte II Serie C/2, anno 2010;
2) omologa tutte le condizioni di cui al ricorso congiuntamente depositato;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Firenze di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.07.2024 su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente di sezione.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 5 di 5