Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 13/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n. 30941 Sent. 35/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
composta dai seguenti magistrati:
Antonio Marco Canu Presidente
AR ZI UD
Laura De Rentiis UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30941 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro
PP OI, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] CF: [...]e titolare della ricevitoria lotto MI3971 – MI3785 in Via Villoresi n. 7 a CO (MI), contumace.
Nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario Porcu Maria Giovanna, su consenso delle parti costituite, è stata data per letta la relazione di causa. È stato, quindi, udito il Pubblico ministero dott. Francesco Foggia. Nessuno è comparso per il convenuto.
FATTO
Con atto di citazione depositato in Segreteria 4 settembre 2025, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio PP OI, titolare della ricevitoria lotto MI3971 – MI3785 in Via Villoresi n. 7 a CO (MI), per sentirlo condannare «al pagamento della somma di euro 60.208,28 quale parte residua del debito iniziale di 66.808,98 (di cui € 37.432,12 per la settimana dal 20.04.2022 al 26.04.2022 ed € 29.376,86 per la settimana dal 27.04.2022 al 03.05.2022), da cui è stata decurtata la somma già introitata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a favore ELAgenzia delle Dogane e dei Monopoli, DTI Lombardia, per non aver versato all’ER i proventi del gioco del lotto e delle spese di giustizia».
La citazione della Procura erariale era stata preceduta da regolare notifica l’invito a dedurre al presunto responsabile in data 19 ottobre 2022. Con il predetto invito a dedurre, la Procura procedeva alla costituzione in mora del presunto responsabile ai sensi e agli effetti degli articoli 1219 e 2943 cod. civ..
L’invitato, in data 12 novembre 2022, presentava deduzioni.
Con successiva nota del 21/03/2023 (acquisita al prot. 0002566 della Procura erariale), veniva trasmesso piano di rateizzazione sottoscritto dall’odierno convenuto.
La Procura erariale emetteva il decreto di archiviazione n. 297/2023 del 24/03/2023 subordinandolo al versamento degli importi indicati nel piano di rateizzazione.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota del 27/01/2025 (prot. 13437) comunicava l’intervenuta decadenza ELodierno convenuto dal beneficio della rateizzazione.
Il Procuratore regionale (con decreto n. 277/2025 del 3 marzo 2025), in ragione del piano di rateizzazione in cui si rendeva edotto il convenuto che, ai sensi ELart. 215 del Codice di Giustizia Contabile, «Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio di rateizzazione», disponeva la riapertura del fascicolo istruttorio I01027/2022, ai sensi dell'art. 70, comma 1, c.g.c..
Stante la riapertura EListruttoria, la Procura erariale, in data 6 marzo 2025, emetteva nuovo invito a dedurre (notificato il 17/04/2025).
A fronte della notifica di questo secondo invito a dedurre, l’odierno convenuto non presentava deduzioni né chiedeva di essere audito.
La Procura erariale, quindi, procedeva alla notifica ELatto di citazione contenente le conclusioni sopra riportate, nonché del pedissequo decreto di fissazione ELodierna udienza adottato dal Presidente di questa Sezione.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
Nell’udienza EL11 febbraio 2026, la Procura insisteva per l’accoglimento delle proprie conclusioni.
DIRITTO
1. Preliminarmente, ai sensi ELart. 93 del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), va dichiarata la contumacia del convenuto non costituito visto che l’atto di citazione e il pedissequo decreto presidenziale di fissazione ELudienza di discussione risultano regolarmente notificati a mezzo di ufficiale giudiziario, in data 3 ottobre 2025, a mani di IA RI, qualificatasi coniuge convivente.
2. Nel merito, la domanda è fondata.
La motivazione, ai sensi ELart. 17, c. 1 delle norme di attuazione del c.g.c., sarà data anche con riferimento al contenuto della citazione.
Il convenuto in giudizio, all’epoca dei fatti in contestazione, era titolare della ricevitoria lotto MI3971 – MI3785 in Via Villoresi n. 7 a CO (MI).
In ragione di detta titolarità, OI PP doveva adempiere gli obblighi che ricadono sul “ricevitore” in quanto agente contabile. Più nello specifico, il d.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, recante il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, e della legge 19 aprile 1990, n. 85, sull’ordinamento del gioco del lotto, all’art. 24 stabilisce che il “raccoglitore” è tenuto a versare alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche a mezzo di c/c postale intestato alla stessa - ovvero al concessionario, nell’ipotesi in cui la gestione del lotto sia affidata in concessione (ex art. 30 d.P.R. cit.)- entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione, il saldo a proprio debito sulla base delle risultanze dell'estratto conto di cui all’art. 23 del d.P.R. cit., dedotto l’aggio EL8% e le eventuali vincite pagate.
In linea generale, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sez. Lombardia, 14.5.2020 n.67; id., 21.4.2020 n.49; id., 8.7.2019 n.173; id.,14.3.2018 n.51 e n.52; id., 19.12.2014 n.222; id., 30.5.2014 n. 115 e id., 12.11.2013 n. 274) sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in materia in quanto si rinviene un rapporto di servizio di natura funzionale tra l'Amministrazione finanziaria e il concessionario di una ricevitoria del lotto, che provvede alla riscossione di entrate e all'esecuzione di pagamenti per conto dello Stato (Cfr. Cass. SS.UU. n. 12041 del 28 novembre 1997).
Più nello specifico, il convenuto riveste la qualifica di agente contabile in quanto la titolarità della ricevitoria del lotto implica il maneggio di denaro di pertinenza pubblica in forza di apposita concessione alla riscossione (art. 178 R.D. n. 827/1924) (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, 28 aprile 2008 n. 475; Corte dei conti, Sez. giur., Trentino-Alto Adige, 3 settembre 2011, n. 6).
Dunque, sussiste «la giurisdizione contabile in materia, da ricollegare all'esistenza di un rapporto di servizio di natura funzionale tra l'Amministrazione finanziaria e il concessionario di una ricevitoria del lotto, che provvede alla riscossione di entrate e all'esecuzione di pagamenti per conto dello Stato» (cfr. C. Conti, sez. giur. Toscana, sent. n. 133 del 5 dicembre 2025 che richiama Cass., Sez. un., n. 12041 del 28 novembre 1997; Corte dei conti Sez. giur per la Campania 17 gennaio 2024, n. 30).
3. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia– ha denunciato alla Procura della Corte dei conti (prot. 0007870 del 2/08/2022, all. 1 citazione), il danno erariale derivante dall’omesso versamento in favore ELamministrazione dei proventi del gioco del lotto per un importo pari ad euro € 66.808,98. La condotta contestata al convenuto consiste in due omessi versamenti di importi pari a due “settimane contabili”: € 37.432,12 per la settimana dal 20.04.2022 al 26.04.2022; € 29.376,86 per la settimana dal 27.04.2022 al 03.05.2022.
In seguito a detto rilievo, l’amministrazione danneggiata disattivava i terminali di gioco con provvedimento del 3/05/2022 per, poi, procedere alla revoca della concessione con provvedimento n. 82448 del 27/07/2022.
Nel corso EListruttoria, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in data 21 marzo 2023 ha comunicato alla Procura erariale di aver escusso la polizza fideiussoria a copertura ELimporto di € 7.500,00 stipulata dal titolare della ricevitoria (di cui € 5.164,57 a titolo di sanzione per inadempimento contrattuale ed € 2.335,43 a copertura del parziale debito contratto in favore ELerario). Il danno denunciato veniva quindi rideterminato in euro 64.473,55, da cui poi è stato detratto l’importo di € 4.265,27 sgravato per le rate già versate nel 2023 in esecuzione del piano di rateizzazione sottoscritto dal convenuto.
Come già chiarito da questa Sezione giurisdizionale, la procedura e gli obblighi a cui il convenuto «avrebbe dovuto attenersi sono segnatamente indicati all'art. 24 del D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 (come modificato dagli artt. 34 e 38 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 560, divenuto operativo dal 4 maggio 1998 in forza del D.M. del 14 aprile 1998, pubb. in G.U. n. 91 del 20 aprile 1998), il quale prevede che ogni ricevitore del lotto è tenuto a versare il giovedì di ogni settimana contabile successiva alla estrazione del sabato, i proventi della settimana precedente, al netto delle vincite e dell'aggio spettante, sulla base delle risultanze dell'estratto conto della settimana stessa. L'art. 25 del richiamato D.P.R. n. 303 del 1990, prescrive, poi, al 6 comma 1, che “Il raccoglitore, il giorno successivo al versamento, deve inviare al competente Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento o l'estratto di quietanza relativo all'importo pagato in tesoreria, gli originali degli scontrini annullati o rimborsati nei casi previsti dal presente regolamento” e, al comma 2, che “Riconosciuto regolare l'estratto conto da parte dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli, il raccoglitore resta esonerato da qualsiasi altro adempimento”» (cfr. C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 48 del 18 febbraio 2021).
Gli omessi versamenti risultano dagli estratti conto ex art. 23 d.P.R. n. 303/1990 e sono stati registrati dai terminali di gioco mediante sistema informatico. Non risulta che le predette risultanze documentali siano mai state contestate dal convenuto che, al contrario, ha sottoscritto un piano di rateizzazione per ripianare il debito nascente dalla violazione ELobbligo restitutorio sorto nei confronti ELerario.
4. Accertata la sussistenza della condotta foriera di danno erariale va, altresì, posto in evidenza che la qualifica di agente contabile del convenuto è rilevante non solo sotto il profilo della giurisdizione, ma anche sul regime della prova ELelemento soggettivo della responsabilità poiché, come affermato giurisprudenza consolidata, «l'attività di riscossione delle entrate con obbligo di versamento all'amministrazione finanziaria impone all'agente, versandosi in ipotesi di responsabilità contabile, di dimostrare, con inversione dell'onere della prova, che l'ammanco si è verificato per causa di forza maggiore o per qualsiasi altro fatto determinante la non imputabilità del danno a suo carico» (Corte dei conti, Sezione III App., 13 settembre 2007 n. 249).
In altri temini, «sussistendo un obbligo restitutorio con conseguente inversione dell'onere della prova», può essere esclusa l’illiceità della condotta tenuta dal convenuto solo se questi assolve l’onere probatorio in merito alla sussistenza della “forza maggiore” o del “caso fortuito” (ex multis C. Conti, sez. giur. Toscana, sent. n. 133 del 5 dicembre 2025 che richiama Corte conti, Sez. giur. Lazio, sent. n. 571 del 7 maggio 2018).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene, conformemente alla prospettazione attorea, che emerga incontestabilmente una condotta improntata, non solo a grave negligenza e palese inottemperanza ad obblighi contrattuali (la parte convenuta non ha provveduto al pagamento neanche tardivo), ma anche ad una consapevole violazione di precise ed espresse disposizioni di legge, la cui osservanza risulta fondamentale e ineludibile per chi, gestendo il servizio di ricevitoria del lotto, è addetto alla riscossione ed al maneggio di rilevanti somme di denaro per conto ELER (in questo senso, la già citata sentenza C. conti, sez. giur. Lombardia n. 48 del 18 febbraio 2021).
In altri termini, a fronte della violazione di puntuali obblighi di legge, il convenuto non ha mai contestato né tanto meno fornito la prova contraria ELammanco contestato e, quindi, deve ritenersi provata la sussistenza ELelemento soggettivo del dolo.
5. Da ultimo accertata la sussistenza degli elementi costitutivi ELillecito erariale, con riferimento alla quantificazione del danno subito in concreto dall’Amministrazione danneggiata, nel caso di specie va messo in evidenza che, a fronte della contestazione di omessi versamenti per la complessiva somma di € 66.808,98, la Procura erariale ha evidenziato che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in data 21 marzo 2023, ha comunicato di aver escusso la polizza fideiussoria a copertura ELimporto di € 7.500,00 stipulata dal titolare della ricevitoria (di cui € 5.164,57 a titolo di sanzione per inadempimento contrattuale ed € 2.335,43 a copertura del parziale debito contratto in favore ELerario).
Questo Collegio rileva che, dall’iniziale importo del danno denunciato, è stata scorporata solo la minor somma di € 2.335,43 escussa a garanzia del debito (non quella incamerata a titolo di sanzione). Anche se non esplicitato in citazione si deduce che la Procura erariale, in ragione della circolare 31 luglio 2003, n. 13386, adottata dalla stessa Amministrazione danneggiata, abbia ritenuto che una parte ELimporto escusso a titolo di fideiussione (in particolare, l’importo di € 5.164,57) è avvenuto a titolo di indennizzo forfettario per inadempimento contrattuale e, quindi, detta somma non andrebbe scomputata dal quantum del danno erariale contestato.
Questo Collegio, in altre fattispecie analoghe, ha aderito alla giurisprudenza prevalente sviluppatasi in sede contabile secondo cui «a) a fronte di un dato normativo incerto sulla natura della cauzione in esame, la convenzione-contratto inter partes, regola fondante tra concedente e concessionario, depone chiaramente per la natura non penale della cauzione; b) a fronte di dati normativi incerti e ambivalenti, nell’ambito di una responsabilità, quale quella amministrativo contabile, connotata anche da profili afflittivo-punitivi (accanto a quelli risarcitori-recuperatori), va necessariamente privilegiata una interpretazione ispirata al favor rei che, anche in ottica civilistico-risarcitoria, si traduce in una interpretazione in buona fede e a tutela del contraente debole (del resto anche in sede civile eventuali clausole penali, o danni puntivi vanno testualmente e chiaramente formulati); c) la non condivisa tesi della “clausola penale”, desunta dalle finalità punitive assolte dalla cauzione per altri inadempimenti del concessionario indicati all’art. 34 suddetto, prova troppo: se in taluni casi la cauzione tutela la Agenzia per alcune tassative violazioni formali del concessionario, ciò non prova in modo assorbente che anche il mancato riversamento degli introiti delle giocate venga punito dal legislatore con una penale, ben potendo essere la “cauzione” una mera garanzia ELintroito non conseguito, a mero scomputo compensativo dello stesso» (C. Conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 48 del 18 febbraio 2021 che richiama il precedente sempre di questa Sezione n.173 del 8.7.2019, nonché C. conti, sez. Veneto, 5.11.2020 n.100; Sez. Veneto, n.105 del 12.11.2020; Sez. Sardegna, n. 42 del 25.3.2015; Sez. Lazio, n. 672/2012; Sez. Liguria, n. 315/2008; sez. Lazio, 5.12.2018 n.557).
Seguendo detto orientamento, la parziale somma di euro 5.164,57 escussa a titolo di polizza fidejussoria dovrebbe essere imputata a decremento ELammontare dei mancati riversamenti oggetto della citazione (danno erariale).
Tuttavia, nel caso di specie, detto orientamento che ridurrebbe il quantum del danno erariale subito dall’Amministrazione non può trovare applicazione in quanto il convenuto ha fatto espressamente riconoscimento del debito quantificato in citazione. In particolare, la Procura erariale (doc. 10 allegato alla citazione) ha depositato il piano di rateizzazione sottoscritto, in data 21/03/2023, dal convenuto OI in cui dalla quantificazione del danno è espressamente scomputato solo il minore importo di € 2.335,43 escusso a copertura del parziale debito e non anche quello di € 5.164,57 escusso a titolo di sanzione per inadempimento contrattuale.
Dall’importo così quantificato, correttamente l’Amministrazione danneggiata ha già scomputato l’importo di € 4.265,27 a titolo di sgravio per le rate già versate nel 2023. In conclusione, il danno erariale -oggetto ELodierna condanna- deve essere quantificato nella somma indicata in citazione come petitum (ossia, in € 60.208,28).
La Procura chiede, altresì, che la condanna del convenuto al pagamento della somma così quantificata venga rivalutata e maggiorata degli interessi dovuti per legge dalla data del mancato riversamento.
Ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 724 del 1994, il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto ad interessi nella misura di una volta e mezzo rispetto al tasso legale.
Questo Collegio condivide quanto affermato Sezione giurisdizionale della Toscana (sent. n. 133 del 5 dicembre 2025 cit.) laddove afferma che «dalla lettera della norma si desume che tali interessi non costituiscono una sanzione amministrativa, in quanto essi si affiancano alla sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 33, comma 2 (a parte la revoca della concessione) e che essi costituiscono un risarcimento ex lege del danno da ritardato pagamento, talché, in difetto di prova di un danno maggiore (…), non è dovuta la rivalutazione monetaria».
Gli interessi legali nella misura indicata dall’art. 33, comma 2, l. 23 dicembre 1994, n. 724, nel caso di specie, decorrono dalla data della sottoscrizione del piano di rateizzazione (le rate del piano includono già il calcolo degli interessi), sino alla data ELeffettivo pagamento.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, condanna PP OI (Cod. fisc. [...]) al pagamento, in favore ELAgenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, della somma di euro 60.208,28 (euro sessantamiladuecentotto/28), oltre interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali ex art. 33, comma 2, l. 23 dicembre 1994, n. 724, a decorrere dalla data di sottoscrizione del piano di rateizzazione e sino alla data ELeffettivo pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 111,42 (centoundici/42).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio EL11 febbraio 2026.
L’estensore Il Presidente
(dott. Laura De Rentiis) (dott. Antonio Marco Canu)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositato in Segreteria il 13/02/2026 Il Direttore di Segreteria
(dott. Salvatore Carvelli)
Firmato digitalmente