Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5377 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Udienza del 29/05/2025
E' presente l'Avv. Sabrina Turrà, per la la quale, nel Controparte_1
riportarsi integralmente a quanto eccepito e dedotto nei propri atti difensivi e nei verbali di causa insiste nelle richieste formulate.
L'Avv. Turrà fa rilevare come, nella CTU definitiva, gli Ausiliari abbiano espressamente affermato, alle pagine 8 e 12 dell'elaborato, che "la scelta della sola rimozione di una delle due viti cefaliche non appare idonea ed in linea con la lettura", evidenziando, quindi, come la responsabilità in relazione, appunto, alla scelta della tipologia di intervento debba essere ricondotta esclusivamente al sanitario il quale, come ampiamente dedotto, ha deciso, in via autonoma, gli atti medici da compiersi con l'istante risultando estranea, alla detta attività, la concludente.
In conseguenza di quanto sopra l'Avv. Turrà insiste nelle conclusioni rassegnate, in via preliminare per la estromissione dal presente giudizio;
in via ancora preliminare per la nullità dell'atto introduttivo e in ogni caso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio, rivalsa, rimborso forfait 15% CPA ed IVA. In prosieguo perché in ipotesi di accoglimento della domanda, la sia Controparte_2
condannata a pagare, direttamente, ex art.1917 cc, il risarcimento in favore dell'attore, ovvero, in ogni caso, il dott. e la suddetta Parte_1 Controparte_2
siano condannati a rimborsare, a titolo di rivalsa o regresso o risarcimento, alla concludente, tutto quanto la stessa fosse tenuta a sborsare a qualsiasi titolo anche in virtù della dichiarazione relativa alla procedura di accreditamento sottoscritta dal sanitario. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, rivalsa, rimborso forfait
15%, CPA ed IVA.
L'Avv. Turrà fa rilevare, inoltre, che il coinvolgimento della Compagnia è stato determinato dalla quantificazione originaria individuata dall'attore e che, alla attualità, in conseguenza della riduzione della stessa, ove confermata rientrante nella SIR precisata, tra l'altro, dalla nessuna responsabilità potrà essere Controparte_2
addebitata alla concludente per la attuata la chiamata in causa.
Per chiamata in causa dal Dott. , l'Avv. Gaetano Scuotto si Controparte_3 Pt_1
riporta integralmente a tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate nella comparsa
14.11.2022 nonché a tutta la documentazione depositata;
insistendo nella sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva e/o titolarità giuridica del Dott. , Pt_1
nonché per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto.
Sulla chiamata in causa del Dott. , l'Avv. Scuotto richiama i punti A, B, C, D, E Pt_1
della comparsa di costituzione, nonché sub. B della memoria 183 VI in II.
L'Avv. Scuotto insiste infine affinché il Giudice accerti e dichiari la Controparte_4
obbligata a tenere indenne il Dott. da eventuali conseguenze risarcitorie Parte_1
o comunque rigettare tutte le domande trasversali formulate nei confronti del sanitario siccome inammissibili ed infondate, richiamando a tale scopo quanto dedotto con la memoria 183 VI co cpc in II sub. C.
L'Avv. Scuotto insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come formulati con la memoria 183 VI in II, sub. D.
Impugna per quanto di ragione la depositata CTU richiamando il contenuto delle osservazioni alla bozza dei propri CCTTPP Dott.ssa e Prof. Persona_1 Per_2
depositate dagli Ausiliari nominati dal Giudice in allegato alla ctu definitiva.
[...]
È presente nell'interesse dell' chiamata in causa dalla Controparte_2 [...]
, e per delega dell'Avv. Giovanni Barile, l'Avv. Giuseppe Chierchia, il quale CP_5
si riporta integralmente alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, nonché a quanto dedotto negli atti, scritti e note difensive già depositati. In particolare, insiste sulle eccezioni di polizza già sollevate e chiede che la causa venga decisa come da conclusioni rassegnate.
È presente per il dott. , l'avv. Salvatore Scervini per delega dell'avv. Vincenzo Parte_1
Liguori il quale si riporta integralmente:
- alla prima comparsa di costituzione e risposta del 17/9/2021;
- alla seconda comparsa di costituzione e risposta del 11/3/2022;
- all'atto di citazione per chiamata in causa;
- all'impugnativa alla C.T.U. definitiva formulata tempestivamente nelle note ex art, 127 ter c.p.c per l'udienza del 29/4/2024 nonché alle osservazioni alla bozza del proprio
C.T. di parte, depositate con le medesime note ex art. 127 ter c.p.c.; - al contenuto delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 2 e 3 c.p.c.;
- alle note di trattazione scritta fin qui depositate;
- a tutta la documentazione prodotta come rilevante fonte di prova;
- alle richieste istruttorie formulate in tutti i precedenti atti
- in particolare, alle note per l'udienza del 24/3/2025 e a quanto rappresentato al punto
C delle stesse e chiede che la S.V. Ill.ma voglia:
• tenere conto che la Convenuta ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa;
• rilevare che la mancata adesione della Convenuta ha reso irrilevante la posizione del convenuto - in merito alla suddetta proposta - che avrebbe comunque accettato la stessa pro bono pacis;
• tenere conto ai fini della decisione di quanto rappresentato nelle note per l'udienza del
24/3/2025 al punto C.;
• ritenere con rifermento alla richiesta formulata dal convenuto ex art. 1917 comma 3
c.p.c che la rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese di resistenza dell'assicurato, presuppone solo che l'assicurato sia stato costretto a iniziare o a difendersi in una lite, che abbia ad oggetto situazioni rientranti nella garanzia assicurativa come nel caso de quo;
• ritenere che le spese legali per affrontare il processo prescindono da questa circostanza processuale mutevole, e sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto dell'assicurato;
• ritenere che a nulla rileva, per la liquidazione delle spese di lite di resistenza dell'assicurato nei confronti della propria impresa di assicurazione della R.C. ex artt.
1917, 3° comma, la circostanza che l'assicurato non abbia ancora materialmente provveduto al relativo pagamento;
• ritenere che la locuzione perdita subita, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente relativo alle spese di resistenza erogate o da erogare al difensore, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, perché il vinculum iuris in cui si sostanzia l'obbligazione costituisce comunque una posta passiva del patrimonio del danneggiato, patrimonio che è l'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr. Cass. 20/11/19 n. 30289, Cass. 22/3/84 n.1907, Cass. n. 27129/2021, Cass.
27/10/16 n. 21760, Cass. 10/3/16 n. 4718, Cass. 10/11/12 n. 22826, Cass. 10/11/10
n. 22826, Cass. 17/5/10 n. 11967, Cass. 20/8/09 n. 18515, Cass. 5/7/02 n. 9740, Cass.
25/3/03 n. 4357, Cass. 10/10/97 n. 9852);
• accogliere, pertanto, la domanda dell'attuale convenuto di pagamento delle spese di lite di resistenza;
• condannare, per l'effetto, l'intimata società al pagamento in favore dell'attuale convenuto:
- delle spese di lite (esborsi e compensi) di resistenza del giudizio di primo grado, ex art. 1917, 3° comma, c.c., oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza, assistenza plurima, per assistenza contro più parti, spese generali, I.V.A. e
C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore che ha anticipato le spese e non hanno riscosso i compensi.
È comparsa l'avv. Stefania LL per parte attrice la quale conclude come da difese in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale, in assenza delle parti autorizzate ad allontanarsi, decide il giudizio come da sentenza che segue. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
ottava sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sex cpc nella causa iscritta al N.R.G. 8690/2021
TRA
(C.F.: ) rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Stefania LL presso il cui studio elett.te domicilia o sito in Controparte_6
Napoli, alla Via Massimo Stanzione n. 18, giusta procura a margine della citazione
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_7
difesa dagli Avv.ti Sergio Turrà e Sabrina Turrà presso il cui studio domicilia in Napoli allaVia Guglielmo Sanfelice 24, giusta procura a margine della costituzione
, rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Liguori e dall'avv. Michele Liguori Parte_1
presso il cui studio elett.te domicilia n Napoli al Centro Direzionale Is. F4, giusta procura a margine della costituzione
CONVENUTI
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2
dall'Avv. Giovanni Barile presso il cui studio domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla via G. Marconi n. 95, giusta procura a margine della costituzione
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_2
Gaetano Scuotto presso il cui studio domicilia in Napoli alla Via Piccinni n. 6, giusta procura a margine della costituzione
TERZE CHIAMATE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore di cui sopra conveniva in giudizio i convenuti epigrafati, esponendo principalmente quanto segue:
1) che in data 13.11.2018 l'attore uscendo dall'ascensore del Condominio del suo studio legale sito in Napoli alla Via M. Stanzione n. 18 rovinava al suolo subendo lesioni personali;
2) che a seguito dell'occorso sinistro, l'attore veniva trasportato presso l'Ospedale dei Colli “C.T.O.” di Napoli, ove gli veniva riscontrata una frattura pertrocanterica del femore sinistro;
3) che il giorno successivo veniva trasportato presso la Controparte_8
di Napoli, ove, veniva sottoposto, dal chirurgo ortopedico Dott.
[...] Pt_1
, ad un intervento di osteosintesi per frattura cervico-trocanterica del femore
[...]
sinistro, con chiodo endomidollare bloccato prossimalmente con due viti cefaliche ed una distale;
4) che per la successiva migrazione di una delle due viti cefaliche del chiodo cervico trocanterico, in data 15.01.2019, veniva operato nuovamente presso la stessa e sempre dal dott. , per rimuovere la vite cefalica mobilizzata;
CP_8 Parte_1
5) che dopo quanto occorso il LL mostrava un'evidente dismetria in minus di circa 3 cm ed un evidente zoppia sull'arto inferiore sinistro.
Sulla scorta di quanto allegato, previo accertamento della responsabilità esclusiva dei convenuti citati per l'errata esecuzione degli interventi ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti. Si costituiva la convenuta, la quale chiedeva il rigetto della domanda nel CP_8
merito evidenziando la correttezza della scelta chirurgica nonché l'esecuzione tecnica. Chiedeva di chiamare in causa la con la quale Controparte_2
intratteneva rapporto assicurativo.
Si costituiva il dott. , il quale preliminarmente eccepiva la nullità della citazione Pt_1
e nel merito evidenziava come alcuna condotta censurabile fosse ascrivibile all'intervento da lui eseguito. Chiedeva di chiamare in causa la Controparte_2
con la quale intratteneva rapporto assicurativo.
[...]
Si costituiva la in forza della chiamata in causa della clinica, la quale CP_2
preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto introduttivo, nel merito chiedeva di rigettare la domanda formulata dall'attore ed evidenziava i limiti della polizza stipulata.
Si costituiva in forza della chiamata in causa del dott. , la quale CP_2 CP_9
evidenziava l'inoperatività della polizza per il caso de quo.
Veniva espletata ctu medico legale, la causa sulla conclusione delle parti veniva riservata in decisione.
In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata.
In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica,ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti eterodeterminati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza. Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che, nel caso di specie, la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attrice depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti dei convenuti.
Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità
(nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico.
L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi.
La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso. In ordine alle eccezioni formulate di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi si deve osservare che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la stessa è fondata.
In ordine al primo elemento identificatore della domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia da un lato la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio. La giurisprudenza ritiene che la parte non debba necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica, ma che sia sufficiente che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo, secondo il principio di iura novit curia. In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti eterodeterminati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza. Sulla base di quanto sinteticamente esposto va osservato che, nel caso di specie, la domanda risulta completa in tutti i suoi elementi necessari per giungere ad una decisione.
In ordine alla qualificazione dell'inadempimento, si ritiene di precisare che parte attrice lamentava un difetto di condotta dei sanitari della struttura convenuta e del
, in occasione dei due interventi il paziente, i quali provocarono una dismetria Pt_1
dell' arto inferiori.
Ciò posto, nel caso di specie deve di certo essere posto l'accento sull' espletata ctu redatta da un collegio peritale, il quale dall'analisi del caso per cui è causa e della documentazione depositata, evidenziava comportamenti censurabili da parte dei sanitari della struttura convenuta.
I consulenti Dott.ri , pur evidenziando la correttezza della tecnica Per_3 Per_4
del primo intervento subito dal LL di sintesi interna con un chiodo pertrocanterico, rilevavano come in occasione di un'ecografia veniva evidenziata una mobilizzazione del mezzo di sintesi, per la risoluzione di tale problematica precisavano i consulenti “La scelta della sola rimozione di una delle due viti cefaliche
(intervento del 15/01/2019) non appare idonea e in linea con la letteratura. Il chiodo, progettato per due viti cefaliche, perde la funzione di mantenimento della riduzione
(comunque già persa) e di sintesi per assicurare la guarigione. Ne è derivata una alterazione dell'angolo cervico-diafisario del femore con un corrispondente accorciamento dell'arto e una riduzione della motilità dell'anca”.
Orbene, la relazione dei consulenti nominati appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi ed in virtù del superamento delle osservazioni alla consulenza depositate dai consulenti delle parti convenute. In particolare, il collegio ribadiva come la scelta del trattamento della complicanza non poteva essere la sola rimozione di una delle due viti cefaliche, dal momento che tale scelta non avrebbe permesso di recuperare la perdita della riduzione della frattura, l'elemento principale del cut out.
Alla luce delle risultanze della esperita consulenza medica, i periti hanno concluso stimando un danno alla persona in una misura complessiva del 33% di cui il valore iatrogeno deve ritenersi pari alla minor percentuale del 6% considerati gli esisti che comunque sarebbero residuati con una scelta della tecnica adatta.
In merito alla liquidazione del danno, sulla scia della sentenza della SC n. 6341/14, va detratto dal danno complessivo patito dal paziente la percentuale di danno non iatrogena al fine di accertare il danno imputabile a colpa del sanitario. In tema di responsabilità medica, allorché un paziente sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.
(Cass. 6341/14).
Ciò posto si ritiene che, come solitamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione viene fatto riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate prima dell'anno 2024. Prima dell'ultimo aggiornamento dell'anno 2021 le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno (morale e biologico) e che queste, quindi, “pervengono – non correttamente –all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno” (Cass. 25164/20). La componente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e che quindi, anche per questo motivo, la SC ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico il
Tribunale di Milano si è adeguato elaborando una nuova tabella in data 8.03.2021, sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale, una aggiornata ove fermo il valore monetario unitario, è stata indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti.
Pertanto, posto che nel caso in esame non è stata data la prova del danno morale inteso come “rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass cit) si ritiene di considerare la sola voce di danno biologico, con l'esclusione dell'aumento tabellarmente previsto per il danno morale.
Alla luce di quanto suddetto, calcolata l'età della paziente (76 anni) e valutata la percentuale menomativa del 33% (percentuale di danno complessivo subito) dalla stessa si andrà a sottrarre il valore monetario del 27% (percentuale di danno non iatrogena), secondo il seguente calcolo: € 110.689,00 - € 78.441,00 per un totale di un danno di € 32.248,00 (importo corrispondente al danno iatrogeno subito).
Su tale importo, decorreranno gli interessi e la rivalutazione sulla somma come devalutata alla data del fatto (data del secondo intervento 15.01.19) sino al deposito del presente provvedimento oltre interessi di mora sulla somma liquidata dal deposito al soddisfo.
Si osserva inoltre, come a nulla rileva la circostanza allegata dallo stesso LL per la quale l'attore dichiarava di aver transatto con i convenuti di altro giudizio, presumibilmente intentato per la responsabilità nell'occorso dell'incidente per un importo di € 90.000,00, essendo tale danno riferibile unicamente alla caduta avvenuta all'interno del condominio e non al danno iatrogeno subito in occasione degli interventi subiti.
Né può essere riconosciuto alcun danno alla perdita di lavoro, né sotto il profilo della capacità lavorativa specifica (non provata, né allegata) né sotto il profilo di quella generica.
Ebbene, vale rilevare che per le spese mediche e riabilitative in atti il collegio osservava “Non si è invece verificato un danno biologico temporaneo, perché anche in caso di trattamento corretto della complicanza verificatasi la terapia medica e quella riabilitativa sarebbero state comunque necessarie e di durata praticamente identica”; ragione per la quale l'unica spesa risarcibile deve essere riconosciuta nell'importo corrisposto per il consulente tecnico di parte di € 1.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di notifica dell' atto introduttivo sino al soddisfo.
Sulla domanda di regresso
Con riguardo alla domanda di regresso proposta dalla convenuta nei CP_1
riguardi del convenuto medico, non è chi non colga l'ammissibilità della stessa, posto che, alla stregua di quanto chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, “Non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti
- possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2010, n. 13087). La clinica convenuta nell'agire in regresso nei confronti del medico curante non richiama solo la disciplina delle obbligazioni solidali e del riparato interno di responsabilità ex art. 2055 cc ma anche richiamando la procedura di accreditamento dallo stesso sottoscritta ove, a pag. 6, prevede espressamente “che il dott. si obbliga a Pt_1
manlevare e tenere indenne la da qualsivoglia effetto negativo e/o CP_1
pregiudizievole....” di cui il sanitario ha eccepito, sino dalla comparsa costitutiva, la nullità, la vessatorietà e l'inefficacia per violazione dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 1229 c.c.
Deve preliminarmente osservarsi che non viene in rilievo la clausola disciplinata dall'art. 1229 c.c., ma più propriamente un negozio unilaterale con obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333 c.c.) a contenuto assimilabile ad una garanzia personale atipica (“sollevare e garantire da ogni e qualsiasi responsabilità azione o ragione che dovesse derivare…).
Ora, come è noto, la fattispecie unilaterale si distingue da quella sinallagmatica giacché nella prima il sacrificio patrimoniale non trova giustificazione nella controprestazione della altra parte.
Perché il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente sia valido deve ricorrere un interesse meritevole di tutela ed economicamente valutabile del proponente. In difetto di siffatta causa, si profilerebbe la possibilità di una causa donativa incompatibile con il meccanismo predicato per: il rigore formale richiesto per le donazioni;
il divieto delle promesse di donazione e il divieto della promessa di donazione futura;
nonché vi deve essere la determinatezza/determinabilità dell'oggetto della garanzia. In questo senso, trattandosi di garanzia futura, condividendosi le difese del convenuto Dott. deve osservarsi che, a fronte della Pt_1
oggettiva indeterminatezza e varietà delle obbligazioni che un professionista specialista medico assume nell'ambito delle prestazioni rese ai pazienti, la previsione di una generica “manleva” per ogni e qualsiasi atto appare parimenti e specularmente generico e indeterminato;
vi deve essere una indicazione di un tetto massimo garantito, trattandosi di manleva collegata ad un evento futuro (art. 1938 c.c.).
Orbene, nel caso di specie, la , gravata dal relativo onere di allegazione e prova, CP_1
non ha neppure dedotto quale sia l'interesse attuale e a contenuto patrimoniale del alla dichiarazione resa;
come anticipato il contenuto è indeterminato e, comune, Pt_1
manca la fissazione del tetto massimo.
Nel discende che, rilevata incidenter la nullità della dichiarazione di esonero da responsabilità del , l'eccezione svolta sul punto dalla va disattesa. Pt_1 CP_1
Naturalmente, l'avvenuta proposizione di un'azione di regresso comporta la necessità di procedere all'accertamento della gravità della colpa suscettibile di essere ascritta a carico di ciascuno dei predetti convenuti, conformemente a quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato.” (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. III,
25 agosto 2006, n. 18497). Ora va detto che la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente danneggiato, non solo potrà ricorrere per il fatto del personale medico dipendente o del personale ausiliario, ma altresì potrà essere affermata per l'eventuale insufficienza o inidoneità dell'organizzazione della struttura stessa, a prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico. La struttura sanitaria può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c. Ebbene si deve dar seguito all'ultimo orientamento in tema di azione di regresso sulla scorta di una recente sentenza (n. 29001/21) che ha confermato un filone giurisprudenziale che si va sempre più affermando a mente del quale “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.” Ebbene non essendo stato dimostrato, né allegato, un comportamento dei sanitari del tutto dissonante rispetto ad una ordinaria condotta la domanda deve essere accolta nei limiti del 50%. né la struttura convenuta può ritenere di addossare la responsabilità complessiva, nei rapporti interni, al medico che avrebbe scelto l'intervento da eseguire nella misura in cui di tale intervento ne ha tratto comunque un vantaggio economico e, rispondendo per le ragioni sopra illustrate, anche delle conseguenze negative che da tale scelta siano derivate essendo ordinariamente escluso che la struttura partecipi alle scelte strettamente mediche degli operatori che operano presso la stessa.
Sulle domande di manleva azionate dalle parti convenute
In ordine alla domanda di manleva azionata dalla convenuta nei CP_1
confronti della propria assicurazione si rileva come dalla lettura della CP_2
polizza allegata dalle parti è possibile osservare come sia stata prevista ( pag.2 della allegata polizza) una SIR di un importo pari ad € 225.000,00; pertanto, considerato che le parti convenute vengono condannate in solido ad una somma pari ad €
32.248,00, la domanda di manleva dovrà essere rigettata perché quanto spettante rimane fuori dalla garanzia assicurativa ed è tenuto a proprio carico dall'assicurato
(nel caso di specie la Casa di Cura).
In ordine alla domanda di manleva azionata dal convenuto Dott. nei confronti Pt_1
della propria compagnia assicurativa si osserva quanto segue. CP_2
La Compagnia eccepisce l'inoperatività della Polizza ex art.
1.2 lett. d) CgA limitando la pattuizione all' “Azione di rivalsa esperita dalla Struttura Sanitaria nonché di
Surrogazione dell'impresa di assicurazione della Struttura Sanitaria, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge”. L'eccezione è infondata sotto un duplice profilo: in primo luogo come visto, oltre alla domanda proposta dall'attore, la struttura ha agito in regresso nei confronti del sanitario ed inoltre a ben leggere la clausola vi è una elencazione di ipotesi in cui la garanzia copre il sinistro tra cui viene ricompresa, alla lett. a) del medesimo art.
1.2 la “Responsabilità Civile verso terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'Attività professionale dichiarata ed indicata nella
Scheda di Polizza” con ciò sconfessando sul punto le difese della terza chiamata.
Ulteriore eccezione di inoperatività che viene sollevata da riguarda la CP_2
circostanza della denuncia del sinistro risalente al 31.03.2021 periodo di vigenza della copertura claims decorrente dal 31.10.2020 al 31.10.2021. Tuttavia, eccepisce la
Compagnia, dalla documentazione della convenuta (doc. 5 CP_8
produzione convenuta casa di cura) si evince che il Dott. ebbe notizia della Pt_1
richiesta risarcitoria del Prof. Avv. LL già in data 15.10.2020 ovvero quando non era garantito da alcuna polizza e prima del 31.10.2020 (data di inizio del CP_2
nuovo periodo assicurativo con , omettendo inoltre di denunciare e/o CP_2
rendere noto il sinistro alla compagnia al momento della sottoscrizione della nuova polizza (31.10.2020).
Ora, a fronte della contestazione del convenuto di avere ricevuto la missiva in atti vanno svolte alcune precisazioni. La ha depositato in atti una copia di una CP_8
denuncia di sinistro che si assume inviata all'indirizzo mail di posta ordinaria del convenuto senza che tuttavia sia stato possibile accertare il contenuto della stessa ossia il file nativo digitale per poter accertare quale sia stato l'allegato effettivamente inviato essendoci in atti unicamente la fotocopia della schermata dell'invio.
La parte convenuta dott. ha chiesto la condanna della Pt_1 [...]
ex art. 1917, 3° comma, c.c. il pagamento di tutte Controparte_10
le spese e compensi sia della fase stragiudiziale, sia di resistenza relative al presente giudizio. Sul punto la terza chiamata ha richiamato il disposto di cui all'art.
6.2 del contratto “La Società non riconosce le spese sostenute dall' per legali o Parte_3
tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all' .” Parte_3
Ora, al di là degli aspetti evidenziati dalla Compagnia va detto che il diritto a rimborso delle spese connesse alla difesa, che costituiscono un effetto naturale ex art. 1374 c.c. del contratto di assicurazione della responsabilità civile, necessita di produzione in giudizio dei giustificativi di spesa sostenuta dalla parte nel rapporto interno con il proprio legale, per la difesa svolta in suo favore non essendo di certo compiuto del
Tribunale liquidare questo importo che costituisce una voce di indennizzo che va provata.
Le spese di lite tra parte attrice e parti convenute seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in base al decisum al valore medio dello scaglione di riferimento in ragione delle questioni affrontate espunta la fase decisionale.
Quelle tra la e la Compagnia si compensano in ragione della scopertura CP_1
assicurativa emersa solo a seguito della quantificazione del danno in citazione indicato per un importo di gran lunga maggiore che ha giustificato la chiamata in causa del garante.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda avanzata dall'istante e per l'effetto condanna le parti convenute al pagamento, in favore dell'attore della somma all'attualità € 32.248,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di
€ 32.248,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
b) pone le spese di ctu a carico e;
Controparte_11 Parte_1
c) condanna le parti convenute al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 1.500,00 oltre interessi dalla data di notifica della citazione al soddisfo.
d) condanna le parti convenute al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in €700,00 per spese oltre € 7.616,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari;
e) in accoglimento della domanda di regresso proposta dalla convenuta società condanna a tenere indenne la Controparte_11 Parte_1
predetta società dal pagamento del 50% di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere, in favore dell'attrice e dei ctu ed indicate ai precedenti capoversi del presente dispositivo subordinatamente alla loro effettiva ed integrale , corresponsione definitiva ad opera della stessa convenuta società casa di cura
[...]
Controparte_12
f) dichiara tenuta e condanna a manlevare Controparte_2
di quanto sia tenuto a corrispondere in forza dei capoversi Parte_1
che precedono;
g) condanna società al pagamento delle Controparte_2
spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € Parte_1
600,00 per spese oltre € 7.616,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari;
h) rigetta la domanda di manleva formulata da nei Controparte_11
confronti di e compensa tra le parti le Controparte_2
spese di lite.
è verbale
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio