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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/07/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1486/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1486/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. PIGNATTI SILVIA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. VIRGILI Controparte_1 C.F._2
TULLIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza n. 701/2024 pubblicata in data
08/04/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione giudiziale iscritta al n. 6985/2023 R.G., definita poi consensualmente;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1-i ricorrenti continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2-I ricorrenti dichiarano di non avere reciproche pretese di natura economica per il loro personale mantenimento, potendo contare su autonomi redditi e/o risorse che li rendono economicamente autosufficienti, riconoscendo espressamente che non sussistono i presupposti le parti rinunciano a richiedersi reciprocamente un assegno di contributo divorzile al mantenimento.
3-la signora continuerà ad abitare la casa coniugale, senza nulla dover riconoscere al CP_1 signor a titolo di indennità di occupazione, facendosi carico di ogni spesa relativa Pt_1 all'utilizzo dell'immobile (utenze, Tari, Imu di sua quota parte e manutenzione ordinaria, ecc), senza però che la signora possa affittare o concedere in comodato, anche parzialmente l'immobile, salvo il preventivo accordo con il marito.
3-I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
4-I ricorrenti dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per ogni qualsivoglia titolo e/o ragione.
5-Con compensazione delle spese di lite e compenso professionale.”
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
MIRANDOLA (MO) il 24/09/1988 fra nato a [...] il [...] Parte_1
pagina 2 di 3 e nata a [...] il [...] Controparte_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1988 Atto n. 73 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1486/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. PIGNATTI SILVIA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. VIRGILI Controparte_1 C.F._2
TULLIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza n. 701/2024 pubblicata in data
08/04/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione giudiziale iscritta al n. 6985/2023 R.G., definita poi consensualmente;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 3 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1-i ricorrenti continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2-I ricorrenti dichiarano di non avere reciproche pretese di natura economica per il loro personale mantenimento, potendo contare su autonomi redditi e/o risorse che li rendono economicamente autosufficienti, riconoscendo espressamente che non sussistono i presupposti le parti rinunciano a richiedersi reciprocamente un assegno di contributo divorzile al mantenimento.
3-la signora continuerà ad abitare la casa coniugale, senza nulla dover riconoscere al CP_1 signor a titolo di indennità di occupazione, facendosi carico di ogni spesa relativa Pt_1 all'utilizzo dell'immobile (utenze, Tari, Imu di sua quota parte e manutenzione ordinaria, ecc), senza però che la signora possa affittare o concedere in comodato, anche parzialmente l'immobile, salvo il preventivo accordo con il marito.
3-I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
4-I ricorrenti dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per ogni qualsivoglia titolo e/o ragione.
5-Con compensazione delle spese di lite e compenso professionale.”
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
MIRANDOLA (MO) il 24/09/1988 fra nato a [...] il [...] Parte_1
pagina 2 di 3 e nata a [...] il [...] Controparte_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1988 Atto n. 73 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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