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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/12/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.NT AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1570 /2020 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. CONTICELLI SALVATORE ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.NIEDDU MARIA CP_1 P.IVA_1
EL , elettivamente domiciliato in indirizzo telematico;
Agente della Riscossione per la provincia di Trapani, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Giovanna Romeo, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico;
-resistenti-
rappresentata e difesa dall'Avv.VIRGILIO CP_2 Parte_3
ES, , elettivamente domiciliata in indirizzo telematico;
-interveniente-
OGGETTO:opposizione ad iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato il 20/11/2020,in Parte_1
riassunzione a seguito di sentenza declinatoria della competenza del Tribunale di
Marsala, ha evocato in giudizio l' e l'agente della riscossione, proponendo CP_1 opposizione alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, eccependo la prescrizione dei crediti di cui alle seguenti cartelle di pagamento:
1. cartella di pagamento n. 29920070004893314000 notificata il 6.06.2007;
2. cartella di pagamento n. 29920080002377037000 notificata il 25.06.2008;
3. cartella di pagamento n. 29920080029448731000 notificata il 10.01.2009;
4. cartella di pagamento n. 29920090006221884000 notificata il 18.06.2009;
5. cartella di pagamento n. 29920090016139303000 notificata il 15.09.2009;
6. cartella di pagamento n. 29920090024977939000 notificata il 29.01.2010;
L' e l' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare CP_1 Controparte_3
instaurazione del contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Nel giudizio ha spiegato intervento adesivo dipendente Controparte_4
coniuge del ricorrente.
Nel corso del procedimento è stata disposta la sospensione per consentire al ricorrente di promuovere querela di falso, relativamente ad alcune relate di notifica, il cui giudizio è stato definito con sentenza del Tribunale di Marsala in data 11/7/2024, che ha dichiarato il ricorso inammissibile;
il procedimento è stato poi tempestivamente riassunto.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti seguenti.
Ai fini dell'esame dell'eccezione di prescrizione, trova applicazione l'art. 3 comma 9, L. 335/95, che prevede in generale la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Ai fini della prescrizione occorre verificare se l'agente della riscossione ha provveduto ad interromperne il decorso, pari a cinque anni.
Al termine ordinario quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 occorre aggiungere , per i periodi dopo l'8/3/2020, n. 310 giorni per effetto della sospensione derivante dalla normativa pandemica ex dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonchè per l'art.11 comma 9 del decreto legge n.
183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21. Ebbene, l'agente della riscossione ha dedotto e documentato di aver posto in essere, con riferimento ai primi due titoli i seguenti atti:
intimazioni di pagamento n. 2992011902233700200 e n.
29920159004878402000, la prima notificata in data 27.10.2011 a mani della moglie convivente del ricorrente, la seconda in data 25.01.2016 tramite Consorzio
Stabile PO.
In tema di notifica a mani di un familiare, va ritenuto che l'invio della raccomandata informativa rappresenta un adempimento essenziale, secondo le previsioni di cui all'art. 60 c. 1 lettera b-bis DPR 600/1973, che prevede: «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata». ( Cass. 2868/2017, e da ultimo Cass.8700/2020).
Alla luce di quanto sopra, andava fatta applicazione del citato art. 60 DPR
600/1973 e il notificante doveva dare notizia della notifica tramite l'invio della raccomandata informativa da parte di agente postale qualificato.
L'agente della riscossione , nel procedere a tale adempimento si avvalso di una agenzia privata di recapito postale denominata “Consorzio stabile PO”.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Corte di
Cassazione, ordinanza n. 6515 del 2018, secondo cui «in tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tal procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti" (v. in senso conforme, 22375/2006, 20440/06; Cass. 11095/08; Cass.
2262/2013 e, più di recente. Cass. 27021/2014 e Cass. 2016 n. 7156).
Pertanto, va ritenuta la nullità della notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento) rispetto all'atto opposto.
Per la cartella sub 3), portante n. 29920080029448731000 notificata il
10.01.2009, non sono stati depositati atti interruttivi.
Per la cartella di pagamento n. 29920090006221884000 notificata il 18.06.2009,
( sub 4)), risulta notificata intimazione in data 8/9/2014 a mezzo servizio postale con spedizione eseguita dall'agente della riscossione, che risulta tuttavia tardiva, in quanto oltre il termine di cinque anni, non applicandosi il periodo di sospensione ante 8/3/2020;
per la cartella di pagamento n. 29920090016139303000 notificata il 15.09.2009,
l'intimazione notificata in data 8/9/2014 è invece tempestiva;
parimenti, per la cartella di pagamento n. 29920090024977939000 notificata il
29.01.2010, l'intimazione di pagamento notificata a mezzo posta in data 8/9/2014
è tempestiva.
Si osserva inoltre che il disconoscimento della sottoscrizione operata dall'interveniente appare generica, e comunque priva di valore atteso l'esito del giudizio sulla proposta querela di falso.
in data 5/8/2016 è stata notificata la comunicazione preventiva di CP_5
iscrizione ipotecaria.
In definitiva, va disposto l'annullamento parziale dell'atto opposto, nei limiti di di cui alle cartelle indicate sopra da 1) a 4).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. annulla l'iscrizione di ipoteca opposta nei limiti di cui ai crediti contributivi che dichiara prescritti, come in motivazione;
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 06/12/2025
Il Giudice del lavoro
NT AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.NT AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1570 /2020 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. CONTICELLI SALVATORE ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.NIEDDU MARIA CP_1 P.IVA_1
EL , elettivamente domiciliato in indirizzo telematico;
Agente della Riscossione per la provincia di Trapani, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Giovanna Romeo, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico;
-resistenti-
rappresentata e difesa dall'Avv.VIRGILIO CP_2 Parte_3
ES, , elettivamente domiciliata in indirizzo telematico;
-interveniente-
OGGETTO:opposizione ad iscrizione ipotecaria.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato il 20/11/2020,in Parte_1
riassunzione a seguito di sentenza declinatoria della competenza del Tribunale di
Marsala, ha evocato in giudizio l' e l'agente della riscossione, proponendo CP_1 opposizione alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, eccependo la prescrizione dei crediti di cui alle seguenti cartelle di pagamento:
1. cartella di pagamento n. 29920070004893314000 notificata il 6.06.2007;
2. cartella di pagamento n. 29920080002377037000 notificata il 25.06.2008;
3. cartella di pagamento n. 29920080029448731000 notificata il 10.01.2009;
4. cartella di pagamento n. 29920090006221884000 notificata il 18.06.2009;
5. cartella di pagamento n. 29920090016139303000 notificata il 15.09.2009;
6. cartella di pagamento n. 29920090024977939000 notificata il 29.01.2010;
L' e l' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare CP_1 Controparte_3
instaurazione del contraddittorio,hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Nel giudizio ha spiegato intervento adesivo dipendente Controparte_4
coniuge del ricorrente.
Nel corso del procedimento è stata disposta la sospensione per consentire al ricorrente di promuovere querela di falso, relativamente ad alcune relate di notifica, il cui giudizio è stato definito con sentenza del Tribunale di Marsala in data 11/7/2024, che ha dichiarato il ricorso inammissibile;
il procedimento è stato poi tempestivamente riassunto.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti seguenti.
Ai fini dell'esame dell'eccezione di prescrizione, trova applicazione l'art. 3 comma 9, L. 335/95, che prevede in generale la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
Ai fini della prescrizione occorre verificare se l'agente della riscossione ha provveduto ad interromperne il decorso, pari a cinque anni.
Al termine ordinario quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335 occorre aggiungere , per i periodi dopo l'8/3/2020, n. 310 giorni per effetto della sospensione derivante dalla normativa pandemica ex dall'articolo 37 comma 2 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonchè per l'art.11 comma 9 del decreto legge n.
183/2020, conv in L. 26 febbraio 2021, n. 21. Ebbene, l'agente della riscossione ha dedotto e documentato di aver posto in essere, con riferimento ai primi due titoli i seguenti atti:
intimazioni di pagamento n. 2992011902233700200 e n.
29920159004878402000, la prima notificata in data 27.10.2011 a mani della moglie convivente del ricorrente, la seconda in data 25.01.2016 tramite Consorzio
Stabile PO.
In tema di notifica a mani di un familiare, va ritenuto che l'invio della raccomandata informativa rappresenta un adempimento essenziale, secondo le previsioni di cui all'art. 60 c. 1 lettera b-bis DPR 600/1973, che prevede: «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata». ( Cass. 2868/2017, e da ultimo Cass.8700/2020).
Alla luce di quanto sopra, andava fatta applicazione del citato art. 60 DPR
600/1973 e il notificante doveva dare notizia della notifica tramite l'invio della raccomandata informativa da parte di agente postale qualificato.
L'agente della riscossione , nel procedere a tale adempimento si avvalso di una agenzia privata di recapito postale denominata “Consorzio stabile PO”.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Corte di
Cassazione, ordinanza n. 6515 del 2018, secondo cui «in tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tal procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti" (v. in senso conforme, 22375/2006, 20440/06; Cass. 11095/08; Cass.
2262/2013 e, più di recente. Cass. 27021/2014 e Cass. 2016 n. 7156).
Pertanto, va ritenuta la nullità della notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento) rispetto all'atto opposto.
Per la cartella sub 3), portante n. 29920080029448731000 notificata il
10.01.2009, non sono stati depositati atti interruttivi.
Per la cartella di pagamento n. 29920090006221884000 notificata il 18.06.2009,
( sub 4)), risulta notificata intimazione in data 8/9/2014 a mezzo servizio postale con spedizione eseguita dall'agente della riscossione, che risulta tuttavia tardiva, in quanto oltre il termine di cinque anni, non applicandosi il periodo di sospensione ante 8/3/2020;
per la cartella di pagamento n. 29920090016139303000 notificata il 15.09.2009,
l'intimazione notificata in data 8/9/2014 è invece tempestiva;
parimenti, per la cartella di pagamento n. 29920090024977939000 notificata il
29.01.2010, l'intimazione di pagamento notificata a mezzo posta in data 8/9/2014
è tempestiva.
Si osserva inoltre che il disconoscimento della sottoscrizione operata dall'interveniente appare generica, e comunque priva di valore atteso l'esito del giudizio sulla proposta querela di falso.
in data 5/8/2016 è stata notificata la comunicazione preventiva di CP_5
iscrizione ipotecaria.
In definitiva, va disposto l'annullamento parziale dell'atto opposto, nei limiti di di cui alle cartelle indicate sopra da 1) a 4).
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. annulla l'iscrizione di ipoteca opposta nei limiti di cui ai crediti contributivi che dichiara prescritti, come in motivazione;
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 06/12/2025
Il Giudice del lavoro
NT AR