Articolo 27 della Legge 8 agosto 1972, n. 457
Articolo 26Articolo 28
Versione
7 settembre 1972
Art. 27.
I periodi per i quali e' corrisposto il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 ed il trattamento speciale di cui all'articolo 25 della presente legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.
Entrata in vigore il 7 settembre 1972
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