Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7046/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7046 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 riservata in decisione all'udienza del 26.2.2025 avente ad oggetto divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Afragola alla Parte_1 C.F._1
via L. Settembrini, 6 presso lo studio degli avv. ti Achille Iroso e Elvira Tucci che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F elettivamente domiciliata in Bitonto alla via CP_1 C.F._2
Crocifisso, 54/56 presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Molfetta e Gianluigi Rutigliano che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti, nel riportarsi ai propri atti e scritti difensivi, hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti, rinunciando ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22-6-2021, il ricorrente (nato a [...] l'[...]), premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 7 ottobre 1999 con la resistente (nata a [...] il [...]), dal
1
quale sono nati tre figli - (nata a [...] il [...]) , (nato a [...] il [...]) Per_1 Per_2
e (nata Napoli il 14.5.2007)- adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata Per_3
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare assumeva che, successivamente alla separazione, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Napoli, la GL minore era stata a lui affidata;
che anche gli altri due figli Per_3
maggiorenni si erano trasferiti stabilmente presso la sua abitazione, a causa dei contrasti con la madre e del suo totale disinteresse alle loro eIGenze.
Chiedeva, pertanto, l'affido esclusivo della minore;
il collocamento dei tre figli presso la Per_3
propria abitazione in Ercolano alla Trav. Bel Sito, 4 dove attualmente già vivono, disponendo incontri tra la madre ed i figli e , ormai maggiorenni, da concordarsi direttamente con la Per_1 Per_2
madre; la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della resistente;
nulla a titolo di assegno divorzile godendo la stessa di redditi propri che le consentono di essere economicamente indipendente e non sussistendo una disparità di redditi tra i coniugi;
una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli da parte della nella misura CP_1 di €. 1.200,00 -ossia 400,00 per ogni figlio- somma da adeguarsi secondo gli indici Istat e da versarsi al ricorrente entro il 5 di ogni mese;
le spese straordinarie al 50% ; il pagamento da parte della resistente delle restanti rate del mutuo ipotecario, alle scadenze previste in contratto, relativo all'appartamento ubicato in Casoria alla via Raffaele Galluccio, 9, di proprietà esclusiva della
, fino alla totale estinzione dell'obbligazione, prevista per il 5.6.2037; la condanna alle spese CP_1
di lite con attribuzione.
.Nel costituirsi la resistente, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, evidenziava che successivamente alla separazione, il ricorrente non aveva provveduto al pagamento del mantenimento stabilito per i figli né al pagamento delle rate del mutuo, relativo all'immobile adibito a casa familiare;
che non svolgendo la stessa alcuna attività lavorativa si era venuta a trovare nella oggettiva difficoltà economica di far fronte alle eIGenze dei figli ed era stata costretta, suo malgrado, ma nell'interesse degli stessi, ad accettare il loro trasferimento presso l'abitazione paterna.
Chiedeva, pertanto, la conferma dei provvedimenti adottati in sede di separazione consensuale relativamente alla casa familiare e all'affidamento condiviso della GL minore;
il pagamento da parte del della rata di mutuo di € 604,46, relativo alla casa familiare;
una somma non Pt_1 inferiore ad €.1.000,00 a titolo di assegno divorzile essendo priva di occupazione;
una somma non inferiore ad €.1.500,00 quale contributo mensile per il mantenimento dei tre figli;
il 50% delle spese straordinarie;
la condanna alle spese di lite con attribuzione.
All'udienza presidenziale del 18.1.2022 le parti comparivano dinanzi al Presidente f.f. (dott.ssa
Satta), il quale ritenuta la necessità, disponeva l' ascolto della minore , rinviando Per_3
2 R.G. n. 7046/2021
all'udienza del 27.4.2022.
All'udienza del 27.4.2022, all'esito dell'ascolto della minore, con ordinanza del 29.4.2022 atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, così provvedeva: nulla disponeva in ordine all'affido e diritto di visita dei figli e , ormai maggiorenni;
conferma l'affido condiviso della Per_2 Per_1
minore con collocamento presso il padre e diritto visita madre-GL lasciato ai desiderata Per_3
della GL;
confermava l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, stabilito in sede di separazione;
considerata la collocazione dei figli presso il padre, prevedeva a carico della resistente ed in favore del ricorrente un assegno mensile pari ad euro 450,00, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento dei tre figli (ossia euro 150,00 ciascuno), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio del ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dallo stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
considerata la difficoltà relazionale tra la e la minore , invitava la CP_1 Per_3
resistente a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso i servizi sociali di Casoria territorialmente competenti;
infine, nominava il GI, rinviando all'udienza del 22.11.2022.
Con memoria integrativa il ricorrente si riportava alle conclusioni già rassegnate.
Con comparsa la resistente reiterare le conclusioni rassegnate in comparsa.
All'udienza del 22.11.2022, acquisita la relazione dei Servizi Sociali di Casoria, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando all'udienza del 17.5.2023.
All'udienza del 17.5.2023 la causa veniva rinviata per la comparizione personale delle parti al
13.1.2.2023 (cfr. verbale della dott.ssa Satta).
In data 29.6.2023 il fascicolo veniva assegnato alla dott.ssa Sequino.
All'udienza del 13.12.2023 comparivano entrambe le parti ed i procuratori chiedevano la sentenza non definitiva sullo status
Ammessi i mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per l'escussione di testi, onerando le parti del deposito della documentazione reddituale (ordinanza del 14.12.2023).
Con sentenza n. 62/2024 (del 20.12.2023 pubblicata il 4.1.2024) veniva pronunciata la sentenza non definitiva sullo status e con ordinanza collegiale la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo.
All'udienza del 31.5.2024, espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi, veniva revocato l'assegno di 150,00 euro oltre le spese straordinarie previsto in sede di udienza presidenziale a carico della per il mantenimento della GL , essendo maggiorenne ed economicamente CP_1 Per_1 indipendente;
ai sensi dell'art. 64 bis disp. att. c.p.p. si chiedeva alla Procura sede di trasmettere gli atti penali ostensibili relativi ai procedimenti tra le parti;
su richiesta di parte, la causa veniva rinviata per esame della documentazione reddituale all'udienza del 3.7.2024 .
3 R.G. n. 7046/2021
Con ordinanza del 9.7.2024, ritenuta l'opportunità, si disponeva l' ascolto della minore . Per_3
All'udienza del 4.12.2024, all'esito dell'ascolto della minore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 26.2.2025
All'udienza del 26.2.2025, avendo le parti raggiunto un accordo, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione ex art.190 c. p. c., senza i termini, vista la rinuncia dei procuratori costituiti.
Osserva preliminarmente il Collegio che con sentenza non definitiva è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza n. 62/2024 del 20.12.2023 pubblicata il
4.1.2024).
In ordine alle statuizioni accessorie le parti hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) IN RELAZIONE ALLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE: le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione reciproca di qualunque forma di mantenimento
e/o di qualsivoglia pretesa in relazione alla richiesta di eventuali assegni divorzili anche relativamente agli assegni arretrati e sino ad oggi maturati in favore di una delle parti.
A tal proposito le parti si impegnano con la sottoscrizione della presente convenzione alla remissione di tutte le reciproche querele e di ogni altra azione anche futura relativa e/o derivante dai rapporti intercorsi tra le parti, favorendo, ove occorra, la definizione di ogni processo senza conseguenze per alcuno.
2) IN RELAZIONE ALLA CASA DI CASORIA ALLA VIA R. GALLUCCIO N.9, di proprietà della IG.ra : CP_1
la casa in Casoria alla Via R. Galluccio n.9, di proprietà della IG.ra ed assegnata CP_1
in sede di separazione in favore della stessa, con la sottoscrizione della presente convenzione di divorzio rimarrà in suo esclusivo uso e proprietà, provvedendo alla gestione della stessa.
La IG.ra , in particolare, si obbliga, previa alienazione parziale dell'unità abitativa sita in CP_1
Casoria alla R. Galluccio n.9 individuata al Catasto fabbricati al foglio 4- Particella 913- Subalterno
45, ad estinguere integralmente con il ricavato della vendita tutti i debiti pregressi (a mero titolo esemplificativo: il mutuo bancario, oneri condominiali) e/o comunque riconducibili alla IG.ra
[...]
. CP_1
3) IN RELAZIONE ALLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO
AI FIGLI
In considerazione del raggiunto accordo, poiché i figli e trascorrono ormai lo Per_2 Per_3
stesso tempo con la madre e con il padre chiedono disporsi l'affidamento paritetico, senza prevedere un assegno di mantenimento a carico di un genitore ed a favore dell'altro. I genitori, infatti, provvederanno direttamente a mantenere i figli per il tempo che questi trascorreranno con ciascuno
4 R.G. n. 7046/2021
di loro. Quanto alle spese straordinarie gli ex coniugi dispongono che rimarranno interamente a carico del IG. , come previsto, peraltro, dal decreto di omologazione della Parte_1
separazione.
Nulla in ordine alla GL , avendo la stessa raggiunto un'indipendenza economica Per_1
****************
Salvo l'adempimento degli obblighi nascenti dalla presente convenzione le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendersi reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione ed azione dipendente da ogni rapporto tra esse intercorso.
Spese di lite compensate
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore (ascoltata direttamente dal Giudice relatore) possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Tenuto conto dell'esito della controversia sussistono ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nato a [...] l'[...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate, da intendersi richiamate CP_1
e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa nella Camera di ConIGlio del 25 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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