Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 4163/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to FERRARELLO MARIANO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1 resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge
104/1992, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato, sicché ne va CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 22.01.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e
a decorrere dalla data della visita medica presso la Commissione del 23/2/2022 (cfr. CP_1
CTU ATP), possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di giugno 2024, e per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge
104/1992, a decorrere dalla data della visita medica presso la Commissione del CP_1
23/2/2022 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_1
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente Parte_1
già riconosciuta invalida al 100%, a decorrere dalla data della visita medica
[...] presso la Commissione del 23/2/2022 (cfr. CTU ATP), è in possesso dei requisiti
CP_1 sanitari per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di giugno 2024 e il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, a decorrere dalla data della visita medica presso la Commissione del 23/2/2022;
CP_1 compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte
CP_1 che si liquida in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato
CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 22.01.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)