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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 470/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 7/4/2025; promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il [...] e ivi residente, in Parte_1 C.F._1
Via Etnea N. 151, elettivamente domiciliata in Lentini, Via Conte Alaimo, n. 73, presso lo studio dell'Avv. Aiello Nicola, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Carlentini, Via Meucci n. 3, presso lo studio dell'Avv. Vitale Massimo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/02/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente a Lentini, il 10/2/2003, (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lentini, n. 8, P. 1, Anno 2003).
Esponeva in premessa: - di avere contratto matrimonio con , in data 10/2/2003, in Lentini;
Controparte_1
- che dalla loro unione sono nati i figli, (a Catania, il 3.04.2003), maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente, e (a Catania, il 09.08.2008), ad oggi minorenne;
Persona_2
- di essersi separata consensualmente dal marito con verbale omologato con decreto n. 7315/2022 del
17/11/2022;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con collocazione presso la stessa, atteso il disinteresse materiale e affettivo mostrato dal padre nei confronti della famiglia acuito da comportamenti aggressivi e violenti che lo stesso avrebbe tenuto nei confronti della famiglia.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva che venisse disposto l'obbligo in capo al resistente di versare la somma di €300,00 mensili per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, chiedeva che venisse disposto a carico di il pagamento della Controparte_1 somma di € 300,00 mensile a titolo di assegno divorzile da erogare in favore della ricorrente.
Con decreto dell'11/03/2024, il Giudice delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 10/10/2024, fissando il termine fino al 17/5/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con provvedimento del 4/10/2024, il G.O.P. Dott.ssa Fugallo, in sostituzione del Giudice titolare, rimetteva la causa al Giudice tabellarmente competente.
Con successivo provvedimento del 19/11/2024, il Presidente ordinava la comparizione delle parti avanti a sé all'udienza dell'11/2/2025, fissando termine per la notifica a parte resistente entro il
28/12/2024.
Comparsi all'udienza dell'11/2/2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del loro divorzio e chiedevano un rinvio della causa per consentire il deposito del relativo accordo;
pertanto, il Giudice rinviava all'udienza del 7/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con comparsa del 28/3/2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva la pronuncia della declaratoria di divorzio invocata alle condizioni stabilite di consensualmente dalle parti di cui al all'accordo congiunto.
All'udienza suindicata, il Giudice – lette le note depositate dalle parti – rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“➢ che i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto, anche per l'espatrio, per ciascuno di loro e per la figlia con spese al 50% a carico di ciascun genitore;
Persona_2
➢ che la figlia minore (il fratello è oggi maggiorenne) viene affidata Persona_2 Persona_1
ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, là dove costei ha fissato la sua abitazione;
➢ che il padre potrà visitare e tenere con se' la figlia due volte alla settimana nei Persona_2
giorni di martedì e venerdi, ed a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera, sempre compatibilmente agli impegni ed alla volontà di Lavinia;
➢ che la figlia trascorrera' le festività alternativamente con ciascuno dei due genitori per come segue:
- le vacanze Natalizie e di Capodanno alternativamente: dal 22 al 30 dicembre di ogni anno con un genitore e dal 31 dicembre al 07 gennaio di ogni anno con l'altro genitore - le vacanze Pasquali e Pasquetta alternativamente: dal Giovedì Santo alla domenica a pranzo con un genitore e dalla domenica di pasqua dopo pranzo sino al martedì alle ore 20:00 con l'altro genitore;
- le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé , per un totale di 15 giorni anche non Persona_2 consecutivi, periodo che dovrà comunicare in dettaglio alla madre improrogabilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
➢ che a titolo di mantenimento dei figli e (oggi maggiorenne ma Per_2 Persona_1
economicamente ancora dipendente) , il sig. verserà in favore della sig.ra CP_1 Pt_1
- in via diretta, l'importo cumulativo di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario e/o postale a decorrere dal mese di maggio 2024 e soggetto a rivalutazione anno per anno secondo ISTAT;
- in via indiretta, la quota mensile dell'assegno unico concesso dall' per la figlia, impegnandosi CP_2
a darne comunicazione a quest'ultimo Ente pubblico con effetto immediato dalla sottoscrizione del presente verbale di accordo;
➢ che le spese per istruzione scolastica ed universitaria, libri e materiale di cancelleria, quelle per attività sportive e di abbigliamento, quelle mediche non coperte dal SSN, quelle per trasporti pubblici, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento, quelle per attività ricreative abituali
(cinema, teatro, attività conviviali), nonche' le spese per viaggi d'istruzione e scolastici, le spese extra e le spese straordinarie - di cui alle “Linee guida sul mantenimento dei figli” assunte tra
Tribunale di Siracusa e Ordine degli Avvocati di Siracusa in data 03/12/2019, dalle parti ben conosciuto - saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.”
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore, salvaguardato dall'affido condiviso ad entrambi i genitori, con stabile collocamento presso la madre, nonché dalla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, tenuto conto dell'età della minore.
Le parti hanno, altresì, indicato compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, stabilendo le modalità con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Controparte_1 Parte_1
Lentini, il 10/2/2003, (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lentini, n. 8, P.1, Anno
2003).
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
11/4/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 470/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 7/4/2025; promossa da:
, (C.F. , nata a [...], il [...] e ivi residente, in Parte_1 C.F._1
Via Etnea N. 151, elettivamente domiciliata in Lentini, Via Conte Alaimo, n. 73, presso lo studio dell'Avv. Aiello Nicola, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Carlentini, Via Meucci n. 3, presso lo studio dell'Avv. Vitale Massimo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/02/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente a Lentini, il 10/2/2003, (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lentini, n. 8, P. 1, Anno 2003).
Esponeva in premessa: - di avere contratto matrimonio con , in data 10/2/2003, in Lentini;
Controparte_1
- che dalla loro unione sono nati i figli, (a Catania, il 3.04.2003), maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente, e (a Catania, il 09.08.2008), ad oggi minorenne;
Persona_2
- di essersi separata consensualmente dal marito con verbale omologato con decreto n. 7315/2022 del
17/11/2022;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con collocazione presso la stessa, atteso il disinteresse materiale e affettivo mostrato dal padre nei confronti della famiglia acuito da comportamenti aggressivi e violenti che lo stesso avrebbe tenuto nei confronti della famiglia.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva che venisse disposto l'obbligo in capo al resistente di versare la somma di €300,00 mensili per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, chiedeva che venisse disposto a carico di il pagamento della Controparte_1 somma di € 300,00 mensile a titolo di assegno divorzile da erogare in favore della ricorrente.
Con decreto dell'11/03/2024, il Giudice delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 10/10/2024, fissando il termine fino al 17/5/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con provvedimento del 4/10/2024, il G.O.P. Dott.ssa Fugallo, in sostituzione del Giudice titolare, rimetteva la causa al Giudice tabellarmente competente.
Con successivo provvedimento del 19/11/2024, il Presidente ordinava la comparizione delle parti avanti a sé all'udienza dell'11/2/2025, fissando termine per la notifica a parte resistente entro il
28/12/2024.
Comparsi all'udienza dell'11/2/2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del loro divorzio e chiedevano un rinvio della causa per consentire il deposito del relativo accordo;
pertanto, il Giudice rinviava all'udienza del 7/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Con comparsa del 28/3/2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale chiedeva la pronuncia della declaratoria di divorzio invocata alle condizioni stabilite di consensualmente dalle parti di cui al all'accordo congiunto.
All'udienza suindicata, il Giudice – lette le note depositate dalle parti – rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“➢ che i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto, anche per l'espatrio, per ciascuno di loro e per la figlia con spese al 50% a carico di ciascun genitore;
Persona_2
➢ che la figlia minore (il fratello è oggi maggiorenne) viene affidata Persona_2 Persona_1
ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, là dove costei ha fissato la sua abitazione;
➢ che il padre potrà visitare e tenere con se' la figlia due volte alla settimana nei Persona_2
giorni di martedì e venerdi, ed a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera, sempre compatibilmente agli impegni ed alla volontà di Lavinia;
➢ che la figlia trascorrera' le festività alternativamente con ciascuno dei due genitori per come segue:
- le vacanze Natalizie e di Capodanno alternativamente: dal 22 al 30 dicembre di ogni anno con un genitore e dal 31 dicembre al 07 gennaio di ogni anno con l'altro genitore - le vacanze Pasquali e Pasquetta alternativamente: dal Giovedì Santo alla domenica a pranzo con un genitore e dalla domenica di pasqua dopo pranzo sino al martedì alle ore 20:00 con l'altro genitore;
- le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé , per un totale di 15 giorni anche non Persona_2 consecutivi, periodo che dovrà comunicare in dettaglio alla madre improrogabilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
➢ che a titolo di mantenimento dei figli e (oggi maggiorenne ma Per_2 Persona_1
economicamente ancora dipendente) , il sig. verserà in favore della sig.ra CP_1 Pt_1
- in via diretta, l'importo cumulativo di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario e/o postale a decorrere dal mese di maggio 2024 e soggetto a rivalutazione anno per anno secondo ISTAT;
- in via indiretta, la quota mensile dell'assegno unico concesso dall' per la figlia, impegnandosi CP_2
a darne comunicazione a quest'ultimo Ente pubblico con effetto immediato dalla sottoscrizione del presente verbale di accordo;
➢ che le spese per istruzione scolastica ed universitaria, libri e materiale di cancelleria, quelle per attività sportive e di abbigliamento, quelle mediche non coperte dal SSN, quelle per trasporti pubblici, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento, quelle per attività ricreative abituali
(cinema, teatro, attività conviviali), nonche' le spese per viaggi d'istruzione e scolastici, le spese extra e le spese straordinarie - di cui alle “Linee guida sul mantenimento dei figli” assunte tra
Tribunale di Siracusa e Ordine degli Avvocati di Siracusa in data 03/12/2019, dalle parti ben conosciuto - saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.”
Le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti personali, che appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore, salvaguardato dall'affido condiviso ad entrambi i genitori, con stabile collocamento presso la madre, nonché dalla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, tenuto conto dell'età della minore.
Le parti hanno, altresì, indicato compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, stabilendo le modalità con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Controparte_1 Parte_1
Lentini, il 10/2/2003, (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lentini, n. 8, P.1, Anno
2003).
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
11/4/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone