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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/04/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2660/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 17.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
AVV. GIOVANNI MAZZIA (CF: ), rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Rosanna Mazzia. attore-opponente
contro
(CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Sebastiano Piscopo. convenuta-opposta
(CF: in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2
convenuto-opposto contumace
nonché
Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_5 [...]
CP_6 Controparte_7 Controparte_8
[...] Controparte_9 [...]
Controparte_10 Controparte_11
Controparte_12 Controparte_13
, Controparte_14 Controparte_15
, Controparte_16 Controparte_17
convenuti-terzi pignorati contumaci
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione proposta dall'Avv. Giovanni Mazzia avverso l'atto di pignoramento ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 (cronologico C23TREUS del 19/07/2023), intrapreso dalla fondato sull'avviso di accertamento n. 370930112020 per Controparte_1 omesso versamento TARI 2015 notificatogli dal Comune di . CP_2
L'opponente eccepiva: -la nullità del pignoramento presso terzi per inesistenza del debito a seguito di annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 23709 del 30/11/2020 per come statuito nella sentenza n. 3067/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza;
-la nullità degli atti alla base del pignoramento per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora, dei compensi per riscossione coattiva e delle spese di notifica.
1.1. Il G.E con ordinanza del 27.11.2023, dopo aver “rilevato che il pignoramento è stato posto in essere sulla base dell'avviso di accertamento n. 23709/2020, il quale risulta annullato dalla sopra citata sentenza del giudice tributario del 24 maggio 2023”, sospendeva l'esecuzione.
2. L'Avv. Giovanni Mazzia ha introdotto il giudizio di merito ribadendo i motivi di opposizione già avanzati in sede sommaria e invocando la condanna del Concessionario per la riscossione tributi e dell'Ente creditore ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c.
Ha lamentato di aver subito danni all'immagine, morali ed esistenziali. Ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa che si impugnano, in accoglimento della presente opposizione:
- Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere in executivis da parte del creditore procedente, stante la palese inesistenza del credito e l'evidente illegittimità del comportamento della e del alla luce della sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
3067/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza di annullamento del titolo esecutivo;
- Dichiarare nullo e di nessun effetto l'atto impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa;
- Condannare le parti opposte, ai sensi dell'Art. 96 comma 2, al risarcimento del danno patrimoniale e non (danno all'immagine, onore e buon nome, danno da illegittima ed incauta procedura esecutiva), da liquidarsi nella complessiva somma di € 10.000,00 o in via equitativa nella minore o maggiore somma ritenuta congrua dall'On.le Giudice adito, da devolvere in favore di associazione o ente a scopo benefico;
- IN VIA ESTREMAMENTE GRADATA, nel caso in cui l'Ill.mo Giudice adito Voglia disporre la cessazione della materia del contendere, sulla scorta del provvedimento di
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discarico/sgravio in atti, condannare comunque le parti opposte al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'Avv. Giovanni Mazzia per l'illegittima ed incauta procedura esecutiva instaurata.
- Condannare, infine, parte opposta, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi ex Art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Procuratore dichiaratosi anticipatario.”.
2.1. Si è costituita la la quale ha eccepito l'incompetenza per Controparte_1 valore del Tribunale adito;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. stante il venir meno della procedura esecutiva;
la carenza di legittimazione passiva del Concessionario alla riscossione;
l'infondatezza della domanda ex art. 96 comma 2 c.p.c. Ha concluso chiedendo: “In via preliminare ed assorbente
accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza per valore indicandosi come Foro competente quello del Giudice di Pace stante il valore della controversia
rilevare in ogni caso l'inammissibilità dell'azione proposta ex art 615 c.2
considerato che
la vicenda espropriativa si è già conclusa;
Nel merito, in subordine
rigettare la domanda di risarcimento del danno ex art 96 cpc per assenza dei requisiti previsti per legge e per assenza di responsabilità del concessionario;
Condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite della presente fase della opposizione in favore delle resistenti con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
In subordine dichiarare l'assenza di responsabilità del concessionario per tutta l'attività antecedente alla trasmissione della lista di carico e conseguentemente nell'ipotesi in cui accerti un vizio di legittimità dell'attività esecutiva da ascrivere all'Ente impositore chiede di essere manlevato dal pagamento delle spese riconosciute all'opponente, e di tutte le spese sostenute per il presente giudizio.”.
2.2. Il e i terzi pignorati, pur a fronte della notifica Controparte_2 regolarmente effettuata nei lori confronti, non si sono costituiti in giudizio. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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3. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza per valore. Nell'atto di opposizione vengono mosse contestazioni in parte riconducibili all'an dell'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e in parte relative alla regolarità formale della procedura ex art. 617 comma 2 c.p.c. (nullità degli atti alla base del pignoramento per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora, dei compensi per riscossione coattiva e delle spese di notifica). Ne consegue la competenza del Tribunale adito sulla scorta del principio per cui in base a quanto disposto dagli artt. 10 e 104 c.p.c., “allorchè siano proposte davanti al tribunale giudice dell'esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore - quanto al merito - di un giudice di pace dello stesso circondario del tribunale (in modo che
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la competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell'ambito del circondario del tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate” (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 23/01/2017, n. 1722).
4. Ciò posto, è pacifico che l'atto di pignoramento presso terzi per cui è causa è stato revocato dalla con atto del 27.7.2023. Controparte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito.” (Cass. civ. Sez. III Sent., 10/07/2014, n. 15761). Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere per quanto concerne il motivo di opposizione sopra richiamato inquadrabile nell'alveo dell'art. 617 comma 2 c.p.c. Si rammenta che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1625).
5. La doglianza con cui è stata contestata l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte del creditore procedente merita invece di essere accolta in quanto fondata. È pacifico oltre che documentalmente provato che il titolo sotteso all'atto di pignoramento per cui è causa, vale a dire l'avviso di accertamento n. 370930112020
TARI 2015, è stato caducato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza con sentenza n. 3067/2023 depositata il 13.6.2023. Va quindi dichiarato che il di e la non CP_2 CP_2 Controparte_1 hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'Avv. Giovanni Mazzia in relazione all'avviso di accertamento n. 370930112020 per omesso versamento TARI 2015.
6. In base alla soccombenza il e la vanno Controparte_2 Controparte_1 condannati al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, nella misura che sarà liquidata in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore del giudizio (si rammenta che la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non influisce sul valore della causa, v. Cass., Sez. III, 19 luglio 2013, n. 17704). La condanna della appare giustificata dal fatto che essa, pur Controparte_1 avendo ricevuto da parte dell'attore in data 26.6.2023 comunicazione dell'avvenuta caducazione dell'avviso di accertamento da parte della Corte di Giustizia Tributaria
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(v. all. 13 fascicolo parte attrice), ha comunque provveduto ad avviare l'azione esecutiva. Andranno invece compensate le spese nei confronti dei terzi pignorati contumaci.
6.1. Si ritengono carenti i presupposti giustificanti la condanna dei convenuti al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 2 c.p.c. Vista la palese esiguità del credito pignorato (€ 611,12) e considerato che l'attore non ha allegato di versare in condizioni di difficoltà economica, appare logico e ragionevole escludere che egli possa aver subito pregiudizi di natura non patrimoniale travalicanti la soglia della normale tollerabilità (v. Cassazione civile sez. III, 31/05/2019, n.14886).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con riferimento ai motivi di opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c.;
ACCOGLIE l'opposizione proposta dall'Avv. Giovanni Mazzia quanto ai restanti motivi e per l'effetto
DICHIARA che il Comune di e la non hanno diritto di procedere CP_2 Controparte_1 ad esecuzione forzata nei suoi confronti in relazione all'avviso di accertamento n.
370930112020 per omesso versamento TARI 2015;
CONDANNA il e la in solido, al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_1 di lite in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi € 660,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
COMPENSA le spese tra l'attore e i terzi pignorati.
Castrovillari, 18/04/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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