Ordinanza cautelare 10 ottobre 2018
Sentenza 25 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/02/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00876/2025REG.PROV.COLL.
N. 01781/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1781 del 2023, proposto da
Impresa Autotrasporti di NA HE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gualtieri e Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio Motorizzazione Civile di Reggio AL Sezione di Catanzaro, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la AL (Sezione Prima) n. 1456/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Reggio AL – Sezione di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Annamaria Fasano e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Gualtieri e Verbaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Impresa Autotrasporti di NA HE proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la AL per domandare il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento illegittimo delle Amministrazioni resistenti sancito con sentenza del T.A.R. per la AL n. 1475 del 1.8.2018.
La ricorrente riferiva di essere iscritta all’Albo degli autotrasportatori sin dal 13 gennaio 2000 e di avere dimostrato il costante possesso di tutti i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale richiesti dalla normativa vigente.
In data 20.2.2015, l’Amministrazione provinciale aveva richiesto la trasmissione della certificazione relativa alla permanenza dei requisiti finanziari con riferimento al predetto anno e, poiché la documentazione non veniva inviata, la Provincia avviava il procedimento di revoca dell’autorizzazione per l’autotrasporto ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 395 del 2000, svolgendo la relativa istruttoria.
In data 27.9.2016, con nota prot. AV n. 5945 del 27.9.2016, la Motorizzazione Civile di Reggio AL – Sez. di Catanzaro, in ragione del passaggio di funzioni dall’Amministrazione Provinciale alla stessa, decretato con legge n. 147/2013 e posto in essere con D.P.C.M. 8 gennaio 2015, adottava il provvedimento conclusivo di cancellazione.
L’Impresa Autotrasporti di NA HE proponeva ricorso gerarchico, evidenziando il pieno possesso dei requisiti, allegando attestazione e certificazione contabile redatta dal Revisore Legale e inviando alla Motorizzazione le certificazioni relative alla capacità economica degli altri anni, con ciò, a suo dire, comprovando anche il perdurare del requisito e la sua attualità.
Il ricorso gerarchico veniva respinto con provvedimento n. 1582 del 5.5.2017, e detta decisione veniva conosciuta solo a mezzo di comunicazione del 26.6.2017 da parte della Motorizzazione Civile della revoca delle carte di circolazione dei veicoli (provvedimento n. 2933 del 24 maggio 2017).
2. L’Impresa Autotrasporti di NA HE proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la AL, integrato da motivi aggiunti a seguito del deposito documentale da parte dell’Amministrazione, nell’ambito del quale veniva accolta l’istanza cautelare con sospensione dei provvedimenti impugnati, senza però che da tale sospensione seguisse l’effettivo rilascio delle carte di circolazione dei veicoli e l’iscrizione all’Albo dei trasportatori della ricorrente.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la AL, con sentenza n. 1475 del 2018, accoglieva il ricorso e la decisione passava in giudicato allo scadere del ‘termine lungo’ per l’impugnazione.
4. A seguito della suddetta pronuncia, l’Impresa Autotrasporti di NA HE riteneva di avere diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., essendo stata dichiarata l’illegittimità dei provvedimenti di cancellazione dell’Impresa dall’Albo degli autotrasportatori e di revoca delle carte di circolazione dei veicoli adibiti a trasporto merci, con la sentenza n. 1475 del 2018. La ricorrente escludeva qualsiasi ‘errore scusabile’ da parte dell’Amministrazione, essendo l’illegittimità derivata da un cattivo esercizio del potere amministrativo nell’applicazione delle norme di diritto.
L’Impresa argomentava che i provvedimenti impugnati le avevano causato un grave pregiudizio, posto che era stata costretta ad interrompere l’attività a seguito della cancellazione dall’Albo dei trasportatori e della revoca delle carte di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto merci, che le avevano impedito lo svolgimento di qualsiasi attività. In ordine al quantum del risarcimento, si riservava di depositare una perizia in dettaglio riferita alla perdita dei contratti in essere, alla perdita dell’avviamento, ai costi per il riavvio dell’attività e, sostanzialmente, al totale mancato esercizio dell’attività dal 12.9.2014 (risultante dalla “Maschera acquisizione delibere” del Ministero), fino al dicembre 2018, momento in cui erano state restituite le carte di circolazione e targhe, non essendo allo stato concluso il procedimento di reiscrizione nel registro per conto terzi, quantificando il pregiudizio, sin da subito, in euro 8.140.000,00.
5. Il Tribunale amministrativo per la AL, con sentenza n. 1456 del 2022, respingeva il ricorso. Il Collegio, sulla base del quadro normativo di riferimento, rappresentato dal Regolamento UE 1071/2009 e dal d.lgs. n. 395 del 2000, e tenuto conto delle emergenze processuali, non ravvisava i presupposti per il risarcimento del danno. Secondo il giudice di prime cure, la responsabilità extracontrattuale della P.A. non poteva essere ravvisata sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità dell’azione amministrativa, dovendo, al contrario, il giudice svolgere una più penetrante indagine, estesa anche alla valutazione dell’elemento soggettivo della colpa, nella fattispecie non ravvisabile.
In particolare, il T.A.R. affermava che: “ il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti, anzitutto in termini di elemento soggettivo ma anche in ordine all’individuazione e alla prova dei pregiudizi concretamente derivanti dal provvedimento annullato, tali da rendere accoglibile la domanda risarcitoria di parte ricorrente”. E dava rilievo alla: “ condotta che il ricorrente ha mantenuto nella vicenda procedimentale sfociata nel provvedimento impugnato e riconosciuto illegittimo. In particolare, il fatto che, pur a seguito di reiterate richieste da parte dell’Amministrazione, questi non abbia inteso giammai fornire un qualsivoglia, sia pur minimo, apporto partecipativo e che, anche una volta avviato il procedimento con regolare comunicazione, non abbia inteso parteciparvi fornendo un proprio contributo (cui si è determinato unicamente in sede gerarchica, ossia dopo che l’Amministrazione aveva rassegnato le proprie determinazioni nel provvedimento finale) è aspetto che, sia pure in modo non determinante, comunque risulta apprezzabile nell’ambito della più generale valutazione del comportamento delle parti”.
6. L’Impresa Autotrasporti di NA HE ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia chiedendone l’integrale riforma, ravvisando la sussistenza di tutti gli elementi per l’accoglimento del risarcimento del danno.
7. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio della Motorizzazione civile di Reggio AL – Sezione di Catanzaro si sono costituiti in resistenza a norma dell’art. 55, settimo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010.
8. All’udienza del 24 ottobre 2024, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
9. L’appellante censura la sentenza impugnata, deducendo l’erroneità delle statuizioni, in ragione della sussistenza, nella specie, dei presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno. In particolare, contesta la statuizione del Collegio di prima istanza nella parte in cui esclude la ‘colpa’ dell’Amministrazione, atteso che la sentenza del T.A.R. n. 1475 del 2018, nell’annullare il provvedimento di cancellazione dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori, ha sottolineato in motivazione che la ditta era sempre stata in presenza di tutti i requisiti per svolgere l’attività e che gli stessi erano stati comprovati annualmente e, da ultimo, anche nell’ambito del procedimento del ricorso gerarchico.
Secondo la ricorrente, nella specie, si sarebbe in presenza non solo di provvedimenti illegittimi, ma di evidenti comportamenti antigiuridici assunti con palese ‘colpa’ dell’Amministrazione, anche in ragione dell’indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza in materia. Né si potrebbe ritenere l’appellante responsabile nella causazione dell’evento, tenuto conto che con la sentenza n. 1475 del 2018 viene precisato che: ‘ Non essendo dalle norme previsto alcun termine decadenziale per la dimostrazione dei requisiti effettivamente posseduti ’, oltre al fatto che un’eventuale colpa dell’interessato, in realtà inesistente e non dedotta nella suindicata pronuncia, non rileverebbe stante l’evidente errore dell’Amministrazione nel provvedimento di cancellazione, che non in ogni caso non doveva e non poteva essere adottato prima e confermato dopo.
Ad avviso dell’appellante, oltre alla ‘colpa’ dell’Amministrazione sussisterebbero anche gli altri presupposti costitutivi della domanda di risarcimento, tenuto conto che:
- i provvedimenti annullati hanno determinato un pregiudizio all’impresa di HE NA, che ha dovuto ex abrupto interrompere l’attività a seguito della cancellazione dall’Albo dei trasportatori e alla conseguente revoca delle carte di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto merci;
- vi è un nesso diretto tra il danno e gli atti illegittimi emessi dalle Amministrazioni, in ragione del fatto che con la cancellazione dall’Albo ed il ritiro delle licenze è stato impedito all’impresa di svolgere la propria attività;
- quanto al dedotto concorso di colpa per non avere la ditta, dopo il provvedimento cautelare di sospensione del 11.10.2017 (ordinanza sez. I n. 399/2017), ‘compulsato’ l’Amministrazione, il ricorrente evidenzia che doveva essere il Ministero a dare immediata esecuzione alla cautela, essendo processualmente onerato ad adempiere ai provvedimenti giurisdizionali.
La società precisa che, pur volendo prescindere dal periodo di sospensione disposto dal Ministero dal 12 settembre 2014, il blocco pieno e totale dell’attività di trasporto per conto terzi si è comunque protratto per 2 anni e tre mesi, da fine settembre 2016 a fine dicembre 2018.
L’appellante conclude che in ordine al quantum, e alla sua prova, si è provveduto al deposito di una apposita perizia che, in maniera dettagliata e specifica, ha individuato le singole voci di danno, con relative quantificazioni; censura, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui si sostiene che si sarebbe al cospetto di ‘ stime generiche ad ampio raggio basate sulla proiezione della situazione finanziaria aziendale ’, che non forniscono ‘ informazioni specifiche, o comunque adeguate, sulla sussistenza di perdite effettive riferibili, o comunque riconducibili, a tale frangente temporale ’. Trattandosi, inoltre, di ditta individuale, non può essere a priori negata la sussistenza di un danno biologico della persona, che nella fattispecie è stato provato e quantificato tramite specifica perizia medico – legale del dott. Davide Crispino, per danni fisici e psicologici subiti dal sig. HE NA per effetto della cancellazione della sua ditta dall’Albo degli autotrasportatori.
10. Le critiche, come sopra sintetizzate, non possono trovare accoglimento.
Il Collegio premette che per pacifica e condivisa giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione: “ Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della pubblica amministrazione, ed infatti per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso al domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico” (Cons. Stato, n. 10205 del 2024; id. n. 7105 del 2024).
In punto di individuazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, trova poi piena applicazione il principio dispositivo, il quale non è in questa sede temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Quest’ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra l’Amministrazione e privato, la quale contraddistingue l’esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell’azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella consequenziale di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo, sancito in generale dall’art. 2697, primo comma, c.c.
Ne consegue che sulla parte ricorrente grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell’Amministrazione per fatto illecito come delineata dall’art. 2043 c.c. E’ quindi necessario verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, così individuabili: il fatto illecito; l’evento dannoso ingiusto e il danno patrimoniale conseguente; il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito; la colpa dell’apparato amministrativo.
10.1. Ciò premesso, e venendo ora ai presupposti normativamente richiesti dall’art. 2043 c.c., questo Collegio non ritiene, diversamente da quanto asserito dall’appellante, che nella vicenda in esame sussista la ‘colpa’ dell’Amministrazione; pertanto va respinta la domanda di risarcimento del danno prospettata con il gravame.
Dalle emergenze processuali si rileva quanto segue:
a) L’Impresa Autotrasporti di NA HE alla data del 12.9.2014 non aveva ancora provveduto al rinnovo richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. c) del Reg. CE n. 107/09, per mancata trasmissione della verifica annuale del requisito di capacità finanziaria. Tale adempimento rappresentava un presupposto indispensabile per mantenere l’iscrizione all’Albo, pertanto l’Amministrazione Provinciale provvedeva a comunicare all’Impresa di avere constatato tale omissione;
b) Successivamente, con nota del 20.2.2015, la Provincia comunicava la mancata dimostrazione del requisito di capacità finanziaria e assegnava all’Impresa il termine di 15 giorni per esibire la documentazione richiesta, pena l’avvio della procedura di cancellazione dall’Albo;
c) L’Impresa NA rimaneva inadempiente, sicché il Settore Trasporti della Provincia, con nota del 1.7.2015, avviava il procedimento di cancellazione dall’Albo degli autotrasportati, assegnando alla destinataria il termine di 30 giorni per esercitare i diritti di cui all’art. 10 della legge n. 241 del 1990, ma la ricorrente non forniva alcun contributo partecipativo con la conseguenza che, con provvedimento n. 3497 del 4.11.2015, la Provincia disponeva la cancellazione dell’impresa dall’Albo per mancato reintegro del requisito di capacità finanziaria ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 395 del 2000;
d) Con provvedimento del 27.9.2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.M.C. di Reggio AL – Sezione di Catanzaro disponeva la cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori dell’impresa ricorrente, intimando la restituzione delle targhe di circolazione;
e) L’Impresa Autotrasporti di NA HE proponeva ricorso gerarchico e in tale sede documentava il possesso del requisito, con trasmissione dei relativi documenti;
f) Il ricorso veniva respinto con provvedimento del 5.5.2017, sulla base dei seguenti rilievi: “ la normativa vigente contempla la possibilità che l’impresa cui sia scaduta la capacità finanziaria possa provvedere alla sua regolarizzazione entro e non oltre un periodo di sei mesi, mentre in base alla documentazione in atti, il requisito di capacità finanziaria, scaduto il 12.9.2014 è stato trasmesso solo il 24.10.2016, cioè oltre i suddetti termini, per cui, considerato il lungo arco temporale trascorso, in assenza di qualsivoglia comunicazione da parte dell’Impresa, la cancellazione dall’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi disposta dalla Sezione di Catanzaro dell’UMC di Reggio AL è diventato un atto dovuto e ineludibile”.
g) In data 26.6.2017, veniva notificato il provvedimento di revoca delle carte di circolazione intestate all’Impresa, con invito, ai sensi del provvedimento n. 5945 del 27.9.2016, a consegnare entro 30 giorni le carte di circolazione dei veicoli;
f) L’Impresa proponeva ricorso avverso la revoca delle carte di circolazione e il rigetto del ricorso gerarchico. L’impugnazione veniva accolta dal Tribunale amministrativo per la AL con sentenza n. 1485 del 2018.
10.2. Il Collegio ritiene che la sequenza temporale degli eventi depone nel senso di escludere qualsiasi profilo di responsabilità a carico dell’Amministrazione, la quale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, deve ritenersi esente da ‘colpa’ nella causazione dell’evento dannoso.
Non può essere revocato in dubbio che la ricorrente, pur essendo stata più volte invitata dalla Provincia a dimostrare il requisito di capacità finanziaria con esibizione della documentazione richiesta, è rimasta inadempiente. L’appellante ha continuato ad assumere tale comportamento omissivo anche successivamente quando è stata invitata a presentare osservazioni ai sensi di cui all’art. 10 della legge n. 241 del 1990 nella fase procedimentale di cancellazione dall’Albo autotrasportatori, decidendo deliberatamente di non fornire alcun contributo partecipativo al procedimento.
Tale inerzia non può che apparire ingiustificata atteso che la Provincia già con nota del 20.2.2015 aveva rappresentato che la mancata dimostrazione del requisito di capacità finanziaria avrebbe comportato l’avvio della procedura di cancellazione dall’Albo.
A sostegno delle suindicate conclusioni assume un rilievo determinante il quadro normativo di riferimento, richiamato correttamente dal T.A.R. nella sentenza appellata.
L’art. 7 del Regolamento UE 1071/2009 dispone che: “ Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale. A tale fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di un altro soggetto debitamente riconosciuto, l’impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9000 Eur quando solo un veicolo è utilizzato e di 5000 Eur per ogni veicolo supplementare utilizzato”.
Il successivo art. 13 prevede che se l’Amministrazione “ constata che un’impresa rischia di soddisfare più i requisiti di cui all’articolo 3, l’autorità competente ne informa l’impresa in questione. Se constata che uno o più di tali requisiti non sono soddisfatti, l’autorità competente può assegnare all’impresa uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione: (…) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell’idoneità finanziaria non sia soddisfatto, affinchè l’impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente”.
L’art. 12 del d.lgs. n. 395 del 2000 statuisce che: “ Se la situazione economica globale del soggetto di cui all’articolo 1, 9 commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all’articolo 6 sarà di nuovo soddisfatto in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l’autorità competente può concedere un termine non superiore a un anno”.
10.3. Pur essendo condivisibile l’approdo interpretativo a cui giunge il T.A.R. per la AL con la sentenza 1475 del 2018 con riferimento al fatto che le norme invocate non prevedono alcun termine decadenziale per la dimostrazione dei requisiti effettivamente posseduti, nella specifica vicenda processuale, l’Amministrazione non può ritenersi responsabile proprio a causa del comportamento assunto dall’appellante durante tutta la fase procedimentale, tenuto conto che era stato disposto, quale fondamento del provvedimento di cancellazione del 12.9.2014, che l’Impresa aveva sei mesi di tempo per dimostrare il possesso dei requisiti, ma tale termine non è stato rispettato, atteso che la prova del possesso dei requisiti è intervenuta solo in sede di ricorso gerarchico.
Il requisito di capacità finanziaria scaduto il 12.9.2014 è stato trasmesso solo in data 24.10.2016.
Tenuto conto che tale adempimento è avvenuto tardivamente rispetto al termine concesso, in applicazione dell’art. 13, sopra citato, l’Amministrazione ha ritenuto comunque di disporre la cancellazione.
L’illegittimità della condotta addebitata all’Amministrazione consisterebbe, secondo la prospettazione del T.A.R., nel fatto che è stata operata una interpretazione rigorosa dell’art. 13 del Regolamento UE 1071/2009, in quanto si è ritenuto che l’assenza di riscontri, anche in sede istruttoria, da parte della ricorrente non poteva che deporre per il perdurare della carenza del requisito.
10.4. Orbene, stante la peculiarità del quadro fattuale di riferimento, il Tribunale amministrativo adito, nella sentenza impugnata, ha correttamente dato la giusta rilevanza nella causazione dell’evento alla condotta che la ricorrente ha mantenuto in tutta la fase procedimentale, che ha poi condotto al provvedimento dichiarato e riconosciuto illegittimo: un condotta inerte che, ‘ pur a seguito di reiterate richieste da parte dell’Amministrazione questi non abbia inteso giammai fornire una qualsivoglia, sia pur legittimo, apporto partecipativo e che, anche una volta avviato il procedimento con regolare comunicazione, non abbia inteso parteciparvi fornendo un proprio contributo (cui si è determinato unicamente in sede gerarchica, ossia dopo che l’Amministrazione aveva rassegnato le proprie determinazioni nel provvedimento finale) ’.
Come è noto, la presunzione di colpa dell’Amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimento normativo, giuridico e fattuale tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’avere agito intenzionalmente e in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato, mentre deve essere negata la responsabilità quando l’indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la particolare situazione di fatto ( ex multis Cons. Stato, n. 1815 del 2019).
Nella specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e del comportamento dell’Impresa, non si può ritenere che vi sia stata imperizia o negligenza, o addirittura spregio alle regole di correttezza e buona fede. Al contrario, emerge all’evidenza che l’Amministrazione si sia determinata perché indotta da errore scusabile; tale può essere considerata, diversamente da come ritiene l’appellante, l’erronea applicazione della disposizione normativa a base del provvedimento annullato, avendo ritenuto in buona fede il perdurare della mancanza del requisito in ragione della omessa trasmissione della documentazione nei termini concessi.
Si ribadisce, infatti, che ai fini della sussistenza della colpa, quale elemento soggettivo dell’illecito, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è costante nel ritenere che il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell’amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo solo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato (Cons. Stato, n. 3217 del 2019; Cons. Stato n. 5935 del 2013).
L’accertamento dell’elemento soggettivo della responsabilità riguarda, infatti, un profilo ulteriore rispetto alla illegittimità del provvedimento; pertanto, nella fattispecie, la peculiarità della situazione di fatto (Cons. Stato, n. 1549 del 2020), determinata dal comportamento dell’Impresa, come sopra diffusamente tratteggiato, conduce ad escludere la responsabilità dell’Amministrazione.
10.5. Stante l’insussistenza della ‘colpa’ dell’Amministrazione nella causazione del danno, vanno assorbite le ulteriori censure, e quindi anche le deduzioni difensive riferite alla determinazione del pregiudizio, di cui, comunque, il Collegio rileva l’infondatezza, dovendosi condividere le conclusioni del Giudice di prima istanza sull’inattendibilità della quantificazione dei danni di cui la società ricorrente ha chiesto di ottenere il ristoro. Si tratta, invero, di ‘ stime generiche ad ampio raggio basate sulla proiezione della situazione finanziaria aziendale’ , senza che sia stato fornito un concreto riscontro probatorio a sostegno della domanda.
Il T.A.R., inoltre, ha correttamente osservato che, con riferimento al profilo temporale dell’asserito pregiudizio, non possono essere di utilità i dati rinvenibili dalla ‘schermata’ del sito ministeriale, in quanto non emerge un collegamento in concreto con il provvedimento oggetto di gravame.
A tale riguardo, va altresì segnalato che, in sede di notifica del provvedimento di primo grado, avvenuta in data 26.6.2017, con richiesta di restituzione targhe, la ricorrente ha dichiarato ai Carabinieri che i mezzi oggetto del provvedimento si trovavano in provincia di Novara per ragioni di lavoro, quindi nell’arco temporale tra il 26.6.2017 e la data del rientro dei mezzi in sede non è stato impedito all’Impresa di utilizzare i veicoli per l’attività lavorativa. E, risulta dai fatti di causa che, in data 4.12.2017, l’Amministrazione, a seguito dell’ordinanza cautelare n.399/2017, ha disposto la riattivazione dell’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore su strada, quindi non è fondata la ricostruzione temporale dell’Impresa ricorrente con riferimento al periodo in cui si assume la sospensione del servizio.
Ne consegue che, in disparte l’infondatezza della domanda risarcitoria per assenza dell’elemento soggettivo dell’Amministrazione, il complessivo ragionamento presuntivo di quantificazione del danno operato dalla ricorrente si riferisce ad un periodo temporale che gli esiti processuali hanno evidenziato come non corretto, sicché appare gravemente pregiudicato il valore probatorio della tesi sostenuta nel gravame. Anche con riferimento alla revoca del finanziamento da parte di Fincalabra, riportato dal consulente di parte nella perizia, appare depotenziato il quadro probatorio sostenuto dall’appellante, tenuto conto che dal decreto di revoca n. 2574 del 2018 emerge che l’omesso pagamento delle rate è antecedente all’adozione del provvedimento di cancellazione del 27.9.2016.
Né si possono ricondurre le patologie del ricorrente, con ragionevole certezza, all’illegittimità dei provvedimenti, in quanto il periodo di esordio è stato individuato nel 2014, molto tempo prima dell’adozione degli atti annullati.
11. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
12. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado a favore delle parti costituite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO