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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5889/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5889/2023, avente come oggetto “dichiarazione giudiziale di paternità”, promossa da
(c.f. ), in proprio e quale unica esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sul figlio minorenne (C.F. Persona_1
), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Paola Bertelli, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE
Contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Vicenza, CP_1 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Rigo, del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 16.10.2024) Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via principale:
A) Considerati i risultati della CTU ed il fatto che in data 17 maggio 2024 il sig. CP_2
ha riconosciuto il figlio il minore disporre, ai sensi dell'art. 262, ultimo
[...] Per_1
comma c.c., che il suddetto minore assuma il cognome del padre, aggiungendolo o anteponendolo a quello della madre e ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di
Azzano Mella di procedere agli adempimenti di propria competenza, annotando la sentenza a margine dell'atto di nascita del minore.
B) Disporre l'affidamento super esclusivo del piccolo ai sensi dell'art. 337 quater Per_1
c.c, alla madre stabilendo che la signora possa assumere Parte_1 Pt_1
autonomamente tutte le decisioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione sul minore, ponendo a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente alla CP_1 signora per il mantenimento del figlio la somma di € 5.000,00, (e/o la Pt_1 Per_1
diversa somma stabilita dal Giudice), considerando tale importo comprensivo anche di tutte le spese straordinarie che si troverà costretta ad affrontare la signora per il Pt_1
figlio. Stabilire che la suddetta somma dovrà essere versata a decorrere dalla data di nascita di ovvero dal mese di gennaio 2023, e che il resistente dovrà provvedere al Per_1 versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio entro il giorno 15 di ogni mese attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora La Pt_1
predetta somma è rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Come è già stato spiegato in udienza e come verrà meglio esplicato nella memoria conclusionale, è molto difficile contattare il sig. e pertanto diventerebbe praticamente impossibile CP_1
concordare con lui le spese straordinarie sostenute per e poi farsele rimborsare. Per_1
C) Condannare il sig. a rifondere tutte le spese giudiziarie sostenute dalla signora CP_1
In via subordinata: Pt_1
A) Considerati i risultati della CTU ed il fatto che in data 17 maggio 2024 il sig. CP_2
ha riconosciuto il figlio minore disporre, ai sensi dell'art. 262, ultimo
[...] Per_1
comma c.c., che il suddetto minore assuma il cognome del padre, aggiungendolo o anteponendolo a quello della madre e ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di
Azzano Mella di procedere agli adempimenti di propria competenza, annotando la sentenza a margine dell'atto di nascita del minore.
B) Disporre l'affidamento super esclusivo del piccolo ai sensi dell'art. 337 quater Per_1
c.c, alla madre stabilendo che la signora possa assumere Parte_1 Pt_1
autonomamente tutte le decisioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione sul
2 minore, ponendo a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente alla CP_1 signora per il mantenimento del figlio la somma di € 3.500,00, e/o la Pt_1 Per_1
diversa somma stabilita dal Giudice in base alle valutazioni sulle capacità reddituali e patrimoniali delle parti, fino a quando non sarà economicamente autosufficiente. Per_1
Stabilire che la suddetta somma dovrà essere versata a decorrere dalla data di nascita di
ovvero dal mese di gennaio 2023, e che il resistente dovrà provvedere al Per_1 versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio entro il giorno 15 di ogni mese attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora La Pt_1
predetta somma è rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
C) Disporre altresì che il sig. dovrà partecipare nella misura del 50% a CP_1
tutte le spese straordinarie sostenute dalla signora per il piccolo con le Pt_1 Per_1 modalità e la specifica prevista dal Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.16, che si trascrive di seguito:
Spese per la salute:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte del medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3 III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap:
- spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento:
- spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese straordinarie sono in ogni caso da:
- a) documentare;
- b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
- c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta. D) Condannare il sig. a rifondere tutte le spese CP_1 giudiziarie sostenute dalla signora ; Pt_1
4 Per parte resistente: “Nel merito in subordine:
- disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori che ne Persona_1
cureranno l'educazione l'istruzione e la custodia secondo le modalità che il Tribunale riterrà di dettare nell'esclusivo interesse del minore, nonché le modalità di visita padre- figlio”;
- porre a carico del signor un contributo al mantenimento del minore mensile non CP_1
superiore ad euro 1.500,00, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio definite nel Protocollo siglato tra il Tribunale di Brescia
e l'Ordine degli avvocati di Brescia, in data 14.07.2016, sino all'indipendenza economica del minore”;
In via Istruttoria:
- ci si oppone all'avversa richiesta di prova orale essendo le circostanze dedotte dalla
Ricorrente, sostanzialmente ininfluenti ai fini del decidere;
- ammettersi la prova per interpello sulle circostanze dedotte in narrativa, anche a prova contraria laddove sia ammessa prova per testi sui capitoli formulati da controparte;
- disporsi l'accertamento a mezzo della polizia tributaria sui mezzi economici, patrimoniali e sul tenore di vita della signora accertando altresì se Parte_1
risultino intestati a terzi beni comunque riferibili al suo patrimonio esclusivo, con particolare riferimento a possibili intestatari di comodo indicati nella persona del padre, della madre e di quanti altri nominativi risulteranno dagli accertamenti degli incaricati.”
In ogni caso: con integrale vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis ss. c.p.c. depositato in data 8.5.2023 in Parte_1
proprio e in qualità di unico genitore esercente la responsabilità sul figlio minore
[...]
promuoveva azione di dichiarazione giudiziale della paternità ai sensi dell'art. Per_1
269 c.c. nei confronti di deducendo di avere avuto con lui una relazione CP_1
sentimentale dal mese di novembre 2021 al mese di gennaio 2023, dalla quale era nato, il
13.1.2023, che il resistente non aveva mai incontrato né riconosciuto, ma al cui Per_1
mantenimento aveva iniziato a contribuire dal maggio 2022 con il pagamento della somma di € 1.000,00 mensili.
5 La ricorrente chiedeva, quindi, l'accertamento giudiziale della paternità del resistente nei confronti del figlio e la regolamentazione dei rapporti personali ed economici Per_1
consequenziali.
Si costituiva in giudizio per dichiararsi disponibile a sottoporsi agli CP_1
opportuni test genetici di paternità, e per chiedere, in ipotesi di esito positivo degli stessi, la regolamentazione dei rapporti personali ed economici consequenziali in modo difforme da quanto richiesto dalla ricorrente.
La causa veniva istruita con una consulenza tecnica d'ufficio di tipo genetico, che accertava con probabilità prossima alla certezza che fosse il padre di CP_1 [...]
e a seguito della quale il resistente riconosceva spontaneamente in via Per_1
amministrativa il minore.
Dopo alcuni infruttuosi tentativi di addivenire ad un accordo circa i profili personali ed economici consequenziali all'accertamento del rapporto di filiazione, all'udienza del
16.10.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti, concessi loro i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., concludevano come in epigrafe indicato e la causa veniva rimessa al
Collegio in vista della decisione.
***
Preliminarmente, debbono essere rigettate le istanze istruttorie formulate dal resistente e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflue e irrilevanti ai fini del decidere.
1) Sull'accertamento della paternità
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda principale avanzata dalla parte ricorrente, in quanto, dopo l'esito positivo della consulenza tecnica d'ufficio di tipo genetico espletata nel corso del presente giudizio, il resistente ha provveduto a riconoscere in via amministrativa il figlio (cfr. doc. n. 17 del fascicolo del resistente). La ricorrente, pertanto, ha ottenuto in via extraprocessuale lo scopo perseguito con la proposizione della domanda principale.
Come richiesto dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 262, comma 2, c.c., al minore, riconosciuto dal padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, viene attribuito il cognome del padre, aggiungendolo a quello della madre, e, in particolare, anteponendolo allo stesso, così che egli assuma il cognome . Persona_2
2) Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici consequenziali ex art. 277, comma 2, c.c.
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., che pongono quale regola quella dell'affidamento condiviso e che prevedono l'ipotesi dell'affidamento esclusivo ad un genitore solo nel caso in cui l'affidamento all'altro appaia pregiudizievole, deve essere
6 disposto l'affidamento super esclusivo del minore alla madre: vero che il resistente Per_1 ha contribuito alle spese legate alla nascita di quest'ultimo sin dal mese di maggio 2022, ossia da data antecedente alla nascita del minore e all'accertamento del rapporto di filiazione, con il pagamento di un assegno pari ad € 1.000,00 mensili, e si è reso disponibile ad eseguire il test genetico del quale ha accettato l'esito provvedendo poi prontamente al riconoscimento del figlio in via amministrativa;
tuttavia, il padre nulla sa delle esigenze affettive e materiali del figlio, che non ha mai incontrato di persona, nonostante gli impegni lavorativi non gli abbiano impedito di viaggiare, quantomeno per sottoporsi al test di paternità in questa sede disposto, che ha iniziato a sentire in videochiamata solo dal mese di luglio 2024 una/due volte a settimana, e della cui vita si informa sporadicamente presso la madre. Inoltre, l'esercizio di un'effettiva bigenitorialità sarebbe ulteriormente ostacolato dalla lontananza geografica del che abita a CP_1
Cardiff (Galles, Gran Bretagna), e dalla difficoltà per la di contattarlo Pt_1
telefonicamente in modo tempestivo, poiché, al di fuori delle videochiamate con il figlio all'orario indicato dal padre, quest'ultimo si rende sostanzialmente irreperibile alla ricorrente (circostanza da quest'ultima affermata e non contestata esplicitamente e chiaramente dal . CP_1
Il collocamento del minore non può che essere fissato presso la madre, e, per quanto attiene alle frequentazioni padre- figlio, esse avverranno mediante videochiamate libere a cadenza almeno settimanale in orario concordato fra le parti, e mediante incontri di persona a cadenza almeno bimensile presso il domicilio materno previo accordo con la con facoltà di graduale ampliamento previo accordo fra le parti. Pt_1
In ossequio all'art. 337-ter, comma 4, c.c., infine, deve essere posto a carico del un CP_1
contributo al mantenimento del minore che la madre ha chiesto fissarsi nella misura Per_1 minima di € 3.500,00 mensili, mentre il padre nella misura massima di € 1.500,00 mensili.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente, nata nel 1990, risulta essere attualmente disoccupata, anche per la necessità di occuparsi del figlio, integralmente affidato alle sue cure data la lontananza paterna, anche se è dotata di capacità lavorativa, che già in passato, nel 2021 e 2022, ha messo a frutto lavorando per un'azienda privata, mentre il resistente è attualmente assunto (almeno sino al 30.6.2025, come da lui affermato nella comparsa conclusionale a pag. 5) come calciatore professionista nella squadra del Cardiff con una retribuzione settimanale che è stata pari a £ 8.000,00 (circa €
9.515,00) per il periodo dal giorno 1.7.2022 al 30.6.2023 e a £ 9.000,00 (€ 10.705,00) per il periodo dal giorno 1.7.2023 al 30.6.2024, oltre bonus e premi ulteriori legati alla presenza in English Football League o in Premier League (pari a £ 2.000,00 per presenze
7 come titolare e a £ 1.000,00 per presenze come sostituto) o alla firma del contratto (premio di £ 75.000,00, dei quali £ 25.000,00 da pagare il 31.7.2022, £ 25.000,00 il 31.7.2023, e £
25.000,00 il 31.7.2024). Il resistente ha affermato di percepire, in realtà, una retribuzione netta mensile molto inferiore, di circa £ 20.000,00 (pari ad € 23.800,00 circa), come emergerebbe dalle buste paga dei mesi di agosto e settembre 2023 (cfr. doc. n. 2 del fascicolo del resistente), tuttavia si tratta di documenti isolati che non consentono di quantificare in modo puntuale il reddito complessivamente percepito nel corso dell'anno.
Egli, inoltre, ha riferito di dover far fronte alle spese di mantenimento della famiglia con lui convivente a Cardiff, composta dalla moglie, disoccupata, e dai due figli, e al pagamento del canone di abitazione, pari a £ 3.000,00 circa al mese (cfr. doc. n. 4 del fascicolo del resistente, contratto che, tuttavia, sembrerebbe oggi scaduto), oltreché delle spese per le utenze e gli aiuti domestici, che, tuttavia, deve sostenere anche la ricorrente.
Alla luce delle condizioni reddituali delle parti (anche considerando il minor reddito allegato dal resistente), delle esigenze oggettive e soggettive di nato il [...], Per_1 dell'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla ricorrente, e della sostanziale assenza, allo stato, di frequentazioni paterne, che escludono un assolvimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento del figlio, appare corretto fissare il contributo al mantenimento di a carico del padre nella misura di € 2.300,00 mensili, oltre al 50% Per_1
delle spese di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale.
La debenza del contributo economico suddetto retroagisce alla data della nascita di Per_1
(13.1.2023), con la conseguenza che la che, sino ad oggi, ha assunto l'onere Pt_1
esclusivo del mantenimento del figlio, ha diritto di regresso per la quota di pertinenza dell'altro genitore, a norma dell'art. 1299 c.c. sui rapporti tra condebitori solidali: “Il giudice adito per la dichiarazione giudiziale di paternità conosce di ogni domanda consequenziale anche di natura economica, poiché la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 277 del Cc
e, quindi, giusta l'articolo 261 del Cc, implica per il genitore la spettanza di tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento exarticolo 148 del
Cc. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento, anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato articolo 148 del Cc), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'articolo 1299 del Cc nei rapporti fra condebitori solidali. Con la precisazione che la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la
8 proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte.” (cfr., fra le ultime, Cass. civ. n. 9435/2024).
Il pertanto, dovrà essere condannato, oltreché al pagamento del contributo al CP_1
mantenimento del figlio pro futuro dalla data di introduzione del presente giudizio, anche al rimborso, in favore della delle spese antecedenti, le quali, dato il breve tempo Pt_1 trascorso fra la nascita del minore e l'instaurazione del presente giudizio, dovranno essere pari al contributo al mantenimento indiretto di pro futuro fissato in questa sede a Per_1 carico del padre, per un totale di € 9.200,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto (13.1.2023) al saldo effettivo, somma dalla quale andranno detratte le somme già corrisposte per il medesimo titolo.
3) Sulle spese di lite
Le spese di lite debbono essere parzialmente compensate fra le parti in ragione della reciprocità della soccombenza nella misura di un quarto, e il resistente deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente i restanti tre quarti.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i giudizi di cognizione dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di media complessità.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, considerato il suo esito, debbono essere poste integralmente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità di sul minore CP_1 Persona_1
2) Dispone che il minore acquisti il cognome paterno Persona_1 CP_1 anteponendolo a quello materno , così da assumere il cognome Pt_1 Per_2
;
[...]
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Azzano Mella (BS) di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita di
Persona_1
4) Affida in via esclusiva il minore alla madre Persona_3 Parte_1 attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta
9 della residenza abituale del minore, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di costui, con collocazione prevalente presso la madre, e frequentazioni del padre mediante videochiamate libere a cadenza almeno settimanale in orario concordato fra le parti e mediante incontri di persona a cadenza almeno bimensile presso il domicilio materno, previo accordo con la con facoltà di graduale ampliamento previo accordo fra le parti;
Pt_1
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 con il versamento di un assegno dell'importo di € 2.300,00 Persona_3
mensili - con decorrenza dalla data della domanda (8.5.2023) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese entro il giorno 15, soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
6) Condanna il resistente a pagare a favore della ricorrente CP_1 Pt_1 la somma di € 9.200,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal giorno
[...]
13.1.2023 al saldo effettivo, a titolo di rimborso della metà delle somme anticipate dalla madre per il mantenimento del figlio dalla nascita fino all'instaurazione Per_1
del presente giudizio, detratte le somme corrisposte per il medesimo titolo;
7) Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte resistente;
8) Compensa parzialmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti nella misura di un quarto, e, per l'effetto, condanna il resistente a CP_1 rimborsare alla ricorrente i restanti tre quarti, che liquida in € Parte_1
8.145,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 20,25 per esborsi (marca da bollo).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del giorno 8.5.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5889/2023, avente come oggetto “dichiarazione giudiziale di paternità”, promossa da
(c.f. ), in proprio e quale unica esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sul figlio minorenne (C.F. Persona_1
), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Paola Bertelli, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
PARTE RICORRENTE
Contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Vicenza, CP_1 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Rigo, del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 16.10.2024) Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via principale:
A) Considerati i risultati della CTU ed il fatto che in data 17 maggio 2024 il sig. CP_2
ha riconosciuto il figlio il minore disporre, ai sensi dell'art. 262, ultimo
[...] Per_1
comma c.c., che il suddetto minore assuma il cognome del padre, aggiungendolo o anteponendolo a quello della madre e ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di
Azzano Mella di procedere agli adempimenti di propria competenza, annotando la sentenza a margine dell'atto di nascita del minore.
B) Disporre l'affidamento super esclusivo del piccolo ai sensi dell'art. 337 quater Per_1
c.c, alla madre stabilendo che la signora possa assumere Parte_1 Pt_1
autonomamente tutte le decisioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione sul minore, ponendo a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente alla CP_1 signora per il mantenimento del figlio la somma di € 5.000,00, (e/o la Pt_1 Per_1
diversa somma stabilita dal Giudice), considerando tale importo comprensivo anche di tutte le spese straordinarie che si troverà costretta ad affrontare la signora per il Pt_1
figlio. Stabilire che la suddetta somma dovrà essere versata a decorrere dalla data di nascita di ovvero dal mese di gennaio 2023, e che il resistente dovrà provvedere al Per_1 versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio entro il giorno 15 di ogni mese attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora La Pt_1
predetta somma è rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Come è già stato spiegato in udienza e come verrà meglio esplicato nella memoria conclusionale, è molto difficile contattare il sig. e pertanto diventerebbe praticamente impossibile CP_1
concordare con lui le spese straordinarie sostenute per e poi farsele rimborsare. Per_1
C) Condannare il sig. a rifondere tutte le spese giudiziarie sostenute dalla signora CP_1
In via subordinata: Pt_1
A) Considerati i risultati della CTU ed il fatto che in data 17 maggio 2024 il sig. CP_2
ha riconosciuto il figlio minore disporre, ai sensi dell'art. 262, ultimo
[...] Per_1
comma c.c., che il suddetto minore assuma il cognome del padre, aggiungendolo o anteponendolo a quello della madre e ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di
Azzano Mella di procedere agli adempimenti di propria competenza, annotando la sentenza a margine dell'atto di nascita del minore.
B) Disporre l'affidamento super esclusivo del piccolo ai sensi dell'art. 337 quater Per_1
c.c, alla madre stabilendo che la signora possa assumere Parte_1 Pt_1
autonomamente tutte le decisioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione sul
2 minore, ponendo a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente alla CP_1 signora per il mantenimento del figlio la somma di € 3.500,00, e/o la Pt_1 Per_1
diversa somma stabilita dal Giudice in base alle valutazioni sulle capacità reddituali e patrimoniali delle parti, fino a quando non sarà economicamente autosufficiente. Per_1
Stabilire che la suddetta somma dovrà essere versata a decorrere dalla data di nascita di
ovvero dal mese di gennaio 2023, e che il resistente dovrà provvedere al Per_1 versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio entro il giorno 15 di ogni mese attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora La Pt_1
predetta somma è rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
C) Disporre altresì che il sig. dovrà partecipare nella misura del 50% a CP_1
tutte le spese straordinarie sostenute dalla signora per il piccolo con le Pt_1 Per_1 modalità e la specifica prevista dal Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.16, che si trascrive di seguito:
Spese per la salute:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte del medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3 III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap:
- spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento:
- spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese straordinarie sono in ogni caso da:
- a) documentare;
- b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
- c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta. D) Condannare il sig. a rifondere tutte le spese CP_1 giudiziarie sostenute dalla signora ; Pt_1
4 Per parte resistente: “Nel merito in subordine:
- disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori che ne Persona_1
cureranno l'educazione l'istruzione e la custodia secondo le modalità che il Tribunale riterrà di dettare nell'esclusivo interesse del minore, nonché le modalità di visita padre- figlio”;
- porre a carico del signor un contributo al mantenimento del minore mensile non CP_1
superiore ad euro 1.500,00, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio definite nel Protocollo siglato tra il Tribunale di Brescia
e l'Ordine degli avvocati di Brescia, in data 14.07.2016, sino all'indipendenza economica del minore”;
In via Istruttoria:
- ci si oppone all'avversa richiesta di prova orale essendo le circostanze dedotte dalla
Ricorrente, sostanzialmente ininfluenti ai fini del decidere;
- ammettersi la prova per interpello sulle circostanze dedotte in narrativa, anche a prova contraria laddove sia ammessa prova per testi sui capitoli formulati da controparte;
- disporsi l'accertamento a mezzo della polizia tributaria sui mezzi economici, patrimoniali e sul tenore di vita della signora accertando altresì se Parte_1
risultino intestati a terzi beni comunque riferibili al suo patrimonio esclusivo, con particolare riferimento a possibili intestatari di comodo indicati nella persona del padre, della madre e di quanti altri nominativi risulteranno dagli accertamenti degli incaricati.”
In ogni caso: con integrale vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis ss. c.p.c. depositato in data 8.5.2023 in Parte_1
proprio e in qualità di unico genitore esercente la responsabilità sul figlio minore
[...]
promuoveva azione di dichiarazione giudiziale della paternità ai sensi dell'art. Per_1
269 c.c. nei confronti di deducendo di avere avuto con lui una relazione CP_1
sentimentale dal mese di novembre 2021 al mese di gennaio 2023, dalla quale era nato, il
13.1.2023, che il resistente non aveva mai incontrato né riconosciuto, ma al cui Per_1
mantenimento aveva iniziato a contribuire dal maggio 2022 con il pagamento della somma di € 1.000,00 mensili.
5 La ricorrente chiedeva, quindi, l'accertamento giudiziale della paternità del resistente nei confronti del figlio e la regolamentazione dei rapporti personali ed economici Per_1
consequenziali.
Si costituiva in giudizio per dichiararsi disponibile a sottoporsi agli CP_1
opportuni test genetici di paternità, e per chiedere, in ipotesi di esito positivo degli stessi, la regolamentazione dei rapporti personali ed economici consequenziali in modo difforme da quanto richiesto dalla ricorrente.
La causa veniva istruita con una consulenza tecnica d'ufficio di tipo genetico, che accertava con probabilità prossima alla certezza che fosse il padre di CP_1 [...]
e a seguito della quale il resistente riconosceva spontaneamente in via Per_1
amministrativa il minore.
Dopo alcuni infruttuosi tentativi di addivenire ad un accordo circa i profili personali ed economici consequenziali all'accertamento del rapporto di filiazione, all'udienza del
16.10.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti, concessi loro i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., concludevano come in epigrafe indicato e la causa veniva rimessa al
Collegio in vista della decisione.
***
Preliminarmente, debbono essere rigettate le istanze istruttorie formulate dal resistente e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflue e irrilevanti ai fini del decidere.
1) Sull'accertamento della paternità
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda principale avanzata dalla parte ricorrente, in quanto, dopo l'esito positivo della consulenza tecnica d'ufficio di tipo genetico espletata nel corso del presente giudizio, il resistente ha provveduto a riconoscere in via amministrativa il figlio (cfr. doc. n. 17 del fascicolo del resistente). La ricorrente, pertanto, ha ottenuto in via extraprocessuale lo scopo perseguito con la proposizione della domanda principale.
Come richiesto dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 262, comma 2, c.c., al minore, riconosciuto dal padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, viene attribuito il cognome del padre, aggiungendolo a quello della madre, e, in particolare, anteponendolo allo stesso, così che egli assuma il cognome . Persona_2
2) Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici consequenziali ex art. 277, comma 2, c.c.
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., che pongono quale regola quella dell'affidamento condiviso e che prevedono l'ipotesi dell'affidamento esclusivo ad un genitore solo nel caso in cui l'affidamento all'altro appaia pregiudizievole, deve essere
6 disposto l'affidamento super esclusivo del minore alla madre: vero che il resistente Per_1 ha contribuito alle spese legate alla nascita di quest'ultimo sin dal mese di maggio 2022, ossia da data antecedente alla nascita del minore e all'accertamento del rapporto di filiazione, con il pagamento di un assegno pari ad € 1.000,00 mensili, e si è reso disponibile ad eseguire il test genetico del quale ha accettato l'esito provvedendo poi prontamente al riconoscimento del figlio in via amministrativa;
tuttavia, il padre nulla sa delle esigenze affettive e materiali del figlio, che non ha mai incontrato di persona, nonostante gli impegni lavorativi non gli abbiano impedito di viaggiare, quantomeno per sottoporsi al test di paternità in questa sede disposto, che ha iniziato a sentire in videochiamata solo dal mese di luglio 2024 una/due volte a settimana, e della cui vita si informa sporadicamente presso la madre. Inoltre, l'esercizio di un'effettiva bigenitorialità sarebbe ulteriormente ostacolato dalla lontananza geografica del che abita a CP_1
Cardiff (Galles, Gran Bretagna), e dalla difficoltà per la di contattarlo Pt_1
telefonicamente in modo tempestivo, poiché, al di fuori delle videochiamate con il figlio all'orario indicato dal padre, quest'ultimo si rende sostanzialmente irreperibile alla ricorrente (circostanza da quest'ultima affermata e non contestata esplicitamente e chiaramente dal . CP_1
Il collocamento del minore non può che essere fissato presso la madre, e, per quanto attiene alle frequentazioni padre- figlio, esse avverranno mediante videochiamate libere a cadenza almeno settimanale in orario concordato fra le parti, e mediante incontri di persona a cadenza almeno bimensile presso il domicilio materno previo accordo con la con facoltà di graduale ampliamento previo accordo fra le parti. Pt_1
In ossequio all'art. 337-ter, comma 4, c.c., infine, deve essere posto a carico del un CP_1
contributo al mantenimento del minore che la madre ha chiesto fissarsi nella misura Per_1 minima di € 3.500,00 mensili, mentre il padre nella misura massima di € 1.500,00 mensili.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente, nata nel 1990, risulta essere attualmente disoccupata, anche per la necessità di occuparsi del figlio, integralmente affidato alle sue cure data la lontananza paterna, anche se è dotata di capacità lavorativa, che già in passato, nel 2021 e 2022, ha messo a frutto lavorando per un'azienda privata, mentre il resistente è attualmente assunto (almeno sino al 30.6.2025, come da lui affermato nella comparsa conclusionale a pag. 5) come calciatore professionista nella squadra del Cardiff con una retribuzione settimanale che è stata pari a £ 8.000,00 (circa €
9.515,00) per il periodo dal giorno 1.7.2022 al 30.6.2023 e a £ 9.000,00 (€ 10.705,00) per il periodo dal giorno 1.7.2023 al 30.6.2024, oltre bonus e premi ulteriori legati alla presenza in English Football League o in Premier League (pari a £ 2.000,00 per presenze
7 come titolare e a £ 1.000,00 per presenze come sostituto) o alla firma del contratto (premio di £ 75.000,00, dei quali £ 25.000,00 da pagare il 31.7.2022, £ 25.000,00 il 31.7.2023, e £
25.000,00 il 31.7.2024). Il resistente ha affermato di percepire, in realtà, una retribuzione netta mensile molto inferiore, di circa £ 20.000,00 (pari ad € 23.800,00 circa), come emergerebbe dalle buste paga dei mesi di agosto e settembre 2023 (cfr. doc. n. 2 del fascicolo del resistente), tuttavia si tratta di documenti isolati che non consentono di quantificare in modo puntuale il reddito complessivamente percepito nel corso dell'anno.
Egli, inoltre, ha riferito di dover far fronte alle spese di mantenimento della famiglia con lui convivente a Cardiff, composta dalla moglie, disoccupata, e dai due figli, e al pagamento del canone di abitazione, pari a £ 3.000,00 circa al mese (cfr. doc. n. 4 del fascicolo del resistente, contratto che, tuttavia, sembrerebbe oggi scaduto), oltreché delle spese per le utenze e gli aiuti domestici, che, tuttavia, deve sostenere anche la ricorrente.
Alla luce delle condizioni reddituali delle parti (anche considerando il minor reddito allegato dal resistente), delle esigenze oggettive e soggettive di nato il [...], Per_1 dell'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla ricorrente, e della sostanziale assenza, allo stato, di frequentazioni paterne, che escludono un assolvimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento del figlio, appare corretto fissare il contributo al mantenimento di a carico del padre nella misura di € 2.300,00 mensili, oltre al 50% Per_1
delle spese di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale.
La debenza del contributo economico suddetto retroagisce alla data della nascita di Per_1
(13.1.2023), con la conseguenza che la che, sino ad oggi, ha assunto l'onere Pt_1
esclusivo del mantenimento del figlio, ha diritto di regresso per la quota di pertinenza dell'altro genitore, a norma dell'art. 1299 c.c. sui rapporti tra condebitori solidali: “Il giudice adito per la dichiarazione giudiziale di paternità conosce di ogni domanda consequenziale anche di natura economica, poiché la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 277 del Cc
e, quindi, giusta l'articolo 261 del Cc, implica per il genitore la spettanza di tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento exarticolo 148 del
Cc. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento, anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato articolo 148 del Cc), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'articolo 1299 del Cc nei rapporti fra condebitori solidali. Con la precisazione che la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la
8 proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte.” (cfr., fra le ultime, Cass. civ. n. 9435/2024).
Il pertanto, dovrà essere condannato, oltreché al pagamento del contributo al CP_1
mantenimento del figlio pro futuro dalla data di introduzione del presente giudizio, anche al rimborso, in favore della delle spese antecedenti, le quali, dato il breve tempo Pt_1 trascorso fra la nascita del minore e l'instaurazione del presente giudizio, dovranno essere pari al contributo al mantenimento indiretto di pro futuro fissato in questa sede a Per_1 carico del padre, per un totale di € 9.200,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto (13.1.2023) al saldo effettivo, somma dalla quale andranno detratte le somme già corrisposte per il medesimo titolo.
3) Sulle spese di lite
Le spese di lite debbono essere parzialmente compensate fra le parti in ragione della reciprocità della soccombenza nella misura di un quarto, e il resistente deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente i restanti tre quarti.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i giudizi di cognizione dinanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di media complessità.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, considerato il suo esito, debbono essere poste integralmente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità di sul minore CP_1 Persona_1
2) Dispone che il minore acquisti il cognome paterno Persona_1 CP_1 anteponendolo a quello materno , così da assumere il cognome Pt_1 Per_2
;
[...]
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Azzano Mella (BS) di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita di
Persona_1
4) Affida in via esclusiva il minore alla madre Persona_3 Parte_1 attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta
9 della residenza abituale del minore, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di costui, con collocazione prevalente presso la madre, e frequentazioni del padre mediante videochiamate libere a cadenza almeno settimanale in orario concordato fra le parti e mediante incontri di persona a cadenza almeno bimensile presso il domicilio materno, previo accordo con la con facoltà di graduale ampliamento previo accordo fra le parti;
Pt_1
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 con il versamento di un assegno dell'importo di € 2.300,00 Persona_3
mensili - con decorrenza dalla data della domanda (8.5.2023) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese entro il giorno 15, soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
6) Condanna il resistente a pagare a favore della ricorrente CP_1 Pt_1 la somma di € 9.200,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal giorno
[...]
13.1.2023 al saldo effettivo, a titolo di rimborso della metà delle somme anticipate dalla madre per il mantenimento del figlio dalla nascita fino all'instaurazione Per_1
del presente giudizio, detratte le somme corrisposte per il medesimo titolo;
7) Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte resistente;
8) Compensa parzialmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti nella misura di un quarto, e, per l'effetto, condanna il resistente a CP_1 rimborsare alla ricorrente i restanti tre quarti, che liquida in € Parte_1
8.145,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 20,25 per esborsi (marca da bollo).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del giorno 8.5.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Gustavo Nanni
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